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2377. Annullabilità delle deliberazioni.

Art.2377. Annullabilità delle deliberazioni.

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Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16397 del 18/06/2025 (Rv. 675523 - 01)
Impugnazione di delibera condominiale - Adozione di delibera sostitutiva - Cessata materia del contendere - Motivi di doglianza ammessi e motivi preclusi - Fondamento. In tema di impugnazione di deliberazione condominiale, quando quest'ultima viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; ne consegue che, contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo per contestare l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti al merito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione. Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2377 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16397 del 18/06/2025 (Rv. 675523 - 01)
Deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione di delibera condominiale - Adozione di delibera sostitutiva - Cessata materia del contendere - Motivi di doglianza ammessi e motivi preclusi - Fondamento. In tema di impugnazione di deliberazione condominiale, quando quest'ultima viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; ne consegue che, contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo per contestare l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti al merito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16397 del 18/06/2025 (Rv. 675523 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137., Cod_Civ_art_2377 …...
Cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di crediti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12474 del 11/05/2025 (Rv. 674531 - 01)
Fondi comuni di investimento - Legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall’assemblea degli investitori - Sussistenza - Modalità. In tema di fondi comuni di investimento, sussiste la legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall'assemblea degli investitori, alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c., o a quelle speciali eventualmente previste dal regolamento di funzionamento del fondo medesimo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12474 del 11/05/2025 (Rv. 674531 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379 …...
Societa' a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10873 del 23/04/2024 (Rv. 671101-01)
Assemblea dei soci - deliberazioni - Delibera di approvazione del bilancio - Impugnazione - Vizio contestato - Onere della prova a carico dell'impugnante - Contenuto - Differenze. In tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l'erroneità delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga l'inosservanza di tale principio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10873 del 23/04/2024 (Rv. 671101-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2434_2 …...
Societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10521 del 18/04/2024 (Rv. 670882-01)
Assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - impugnazione - Impugnazione del bilancio di s.p.a. - Riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di incompetenza - Preclusione ex art. 2434 bis c.c. - Esclusione - Fondamento. In tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per azioni, l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude alla parte la facoltà di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-bis c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10521 del 18/04/2024 (Rv. 670882-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2434_2, Cod_Proc_Civ_art_050 …...
Societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2350 del 24/01/2024 (Rv. 670237-01)
Organi sociali - collegio sindacale - doveri - Azioni di responsabilità verso l'organo sindacale - Rispettivi oneri deduttivi e probatori - Individuazione. In tema di azioni di responsabilità verso l'organo sindacale, l'onere di allegazione e di prova si atteggia nel senso che spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso; assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2350 del 24/01/2024 (Rv. 670237-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2477, Cod_Civ_art_2403, Cod_Civ_art_2403_2, Cod_Civ_art_2404, Cod_Civ_art_2406, Cod_Civ_art_2407, Cod_Civ_art_2377 …...
Impugnazione delibera approvazione bilancio – Cass. n. 14338/2023
Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide – impugnazione - Impugnazione delibera approvazione bilancio - Mancata impugnazione dei bilanci successivi - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.  Le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci "medio tempore” chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultimo e dei bilanci intermedi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14338 del 24/05/2023 (Rv. 667923 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2434_2, Cod_Proc_Civ_art_100   Corte Cassazione 14338 2023 …...
Sostituzione della delibera invalida con altra successiva – Cass. n. 8816/2023
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - in genere - Sostituzione della delibera invalida con altra successiva - Art. 2377, comma 8, c.c. - Cessazione della materia del contendere - Verifica della legittimità della nuova delibera - Necessità.   In ambito di società di capitali, qualora consti sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma 8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8816 del 29/03/2023 (Rv. 667471 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377   Corte Cassazione 8816 2023 …...
Nullità della delibera di approvazione – Cass. n. 7433/2023
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - bilancio - in genere - Società di capitali - Bilancio di esercizio - Funzione - Conseguenze - Criteri di redazione - Violazione - Nullità della delibera di approvazione - Ragioni.   Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato, poiché le scelte operate dai redattori, nel fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, sono sempre sindacabili, salvo che non siano riconducibili all'ambito proprio delle scelte insindacabili di gestione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7433 del 15/03/2023 (Rv. 667463 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2423, Cod_Civ_art_2423_2   Corte Cassazione 7433 2023 …...
Cessazione della materia del contendere – Cass. n. 5997/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Delibera condominiale - Cessazione della materia del contendere - Ravvisabilità in caso di seconda delibera - Contenuto - Decisione - Conformità alle richieste del condomino impugnante - Necessità - Fondamento.   In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5997 del 23/02/2022 (Rv. 664186 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1137   Corte Cassazione 5997 2022 …...
Giudizi di impugnazione delle delibere assembleari – Cass. n. 38883/2021
Società - di capitali - società cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) - organi sociali - assemblea - deliberazioni - Giudizi di impugnazione delle delibere assembleari - Nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Condizioni - Fondamento.   Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Civ_art_2389, Cod_Civ_art_2364, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2378   Corte Cassazione 38883 2021 …...
Decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili – Cass. n. 35847/2021
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Consorzi – volontari - Decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili - Opposizione Annullamento della delibera consortile - Conseguenze - Accoglimento dell'opposizione - Fondamento.   Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi consortili, il giudice deve accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto di tali contributi abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio, atteso che non è richiedibile con il procedimento monitorio, il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra impugnazione giudiziale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021 (Rv. 663280 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2377, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633   Corte Cassazione 35847 2021 …...
Interesse del socio al potenziamento e conservazione della consistenza economica della società – Cass. n. 29325/2021
Società' - di capitali - società' a responsabilità' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - Interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della società - Legittimazione del socio ad ottenere l'invalidazione di delibere dell'ente - Sussistenza - Ulteriore legittimazione del socio ad impugnare i negozi conclusi dal terzo con la società - Esclusione - Fondamento.   L'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29325 del 21/10/2021 (Rv. 662704 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377   Corte Cassazione 29325 2021 …...
Soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare – Cass. n. 16396/2021
associazioni e fondazioni - associazioni riconosciute - Deliberazione dell'assemblea - Impugnazione - Legittimazione attiva dell'associazione - Esclusione - Fondamento.   In tema di associazioni, l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero; l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. Corte Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16396 del 10/06/2021 (Rv. 661586 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0023, Cod_Civ_art_2377, Cod_Proc_Civ_art_081   corte cassazione 16396 2021 …...
Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento. In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore – Cass. n. 2967/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - caratteri del rapporto individuale - rapporto del socio -  Cooperative - Deliberazione di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e di forme di apporto anche economico del socio lavoratore - Temporaneità dello stato di crisi - Necessità - Omessa apposizione di un termine finale - Conseguenze - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità e relativo regime delle impugnazioni - Configurabilità - Fondamento. In tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina una ipotesi di illiceità dell'oggetto o una violazione di norme volte ad impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex art. 2379 c.c., ma rientra nella regola generale dell'annullabilità delle delibere assembleari di cui all'art. 2377 c.c., con applicazione del relativo regime di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2967 del 08/02/2021 (Rv. 660343 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Deliberazioni assembleari nulle o annullabili - Impugnazione – Cass. n. 29325/2020 (02)
Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni – invalide impugnazione - Deliberazioni assembleari nulle o annullabili - Impugnazione - Litisconsorzio dei soci -Esclusione - Fondamento - Legittimazione disgiuntiva all'impugnazione - Sussistenza - Efficacia di giudicato della pronuncia di accoglimento - Configurabilità - Limiti. In tema di società di capitali, la pronuncia di nullità o l'annullamento delle deliberazioni assembleari hanno effetto nei confronti di tutti i soci, anche se non vi è litisconsorzio necessario tra di essi, trattandosi di ipotesi in cui l'ordinamento riconosce a più soggetti la legittimazione disgiuntiva ad agire per rimuovere una certa situazione giuridica ed espressamente dispone la soggezione al giudicato anche di coloro che non hanno agito, quale eccezione alla regola limitativa dell'art. 2909 c.c.; tale ipotesi ricorre solo nel caso di accoglimento dell'impugnazione perché, in questo modo, si consuma l'interesse ad agire dei colegittimati non partecipanti al giudizio, mentre, ove l'impugnazione sia rigettata, tale evenienza non si verifica e, infatti, gli altri legittimati possono ancora procedere all'impugnazione, sempre che non siano decaduti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29325 del 22/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379_1 corte cassazione 29325 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni – Cass. n. 10847/2020
Cessazione della materia del contendere conseguente all'adozione di delibera sostitutiva di una precedente - Rinnovazione sanante con effetti retroattivi - Condizioni. In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10847 del 08/06/2020 (Rv. 657891 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2377 corte cassazione 10847 2020 …...
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 03)
Deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di società per azioni - Violazione del diritto di opzione - Conseguenze - Annullabilità della deliberazione - Configurabilità - Fondamento. La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379_1, Cod_Civ_art_2438, Cod_Civ_art_2441 SOCIETA' DI CAPITALI SOCIETA' PER AZIONI ORGANI SOCIALI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30479 del 21/11/2019 (Rv. 656206 - 01)
Condominio - Delibera di ripartizione delle spese condominiali - Successiva delibera modificativa della precedente - Sostituzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. È applicabile anche alle deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici la disposizione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l'annullamento della prima deliberazione adottata non può essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo; la disposizione, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è pertanto applicabile, sussistendo identità di "ratio", alle deliberazioni adottate dalle assemblee dei condomini di edifici. (Nella specie la S.C. ha chiarito che la prima delibera, mediante la quale un condomino era stato escluso dalla contribuzione al pagamento delle spese per la manutenzione della canna fumaria, dovute per legge, era stata validamente sostituita da una successiva delibera assembleare, avente il medesimo oggetto, che aveva invece ricompreso il condomino tra i soggetti tenuti a contribuire). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30479 del 21/11/2019 (Rv. 656206 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118_3, Cod_Civ_art_2377 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 18770 del 12/07/2019 (Rv. 654662 - 01)
Organi sociali - collegio sindacale - doveri Illecito perpetrato dagli amministratori - Responsabilità dei sindaci - Poteri esercitabili - Condotta inerte antidoverosa - Conseguenze. Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile. Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 18770 del 12/07/2019 (Rv. 654662 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2403_2, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2446, Cod_Civ_art_2447, Cod_Civ_art_2487, Cod_Civ_art_2409 …...
Impugnazione delle deliberazioni assembleari della società – Cass. Sent. Cass. 17117/2019
Società - di capitali - società per azioni - deliberazioni assemblea dei soci invalide - Impugnazione di delibera assembleare - Sopravvenuto fallimento della società – Sussistenza dell’interesse ad agire - Allegazione - Necessità - Fattispecie. In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell'interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, quando l'istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare (nella specie la S.C. ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da alcuni soci di minoranza avverso la deliberazione di approvazione del bilancio, di ricostituzione e successivo aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita dopo la pronuncia della sentenza della corte d'appello oggetto di ricorso). Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 17117 del 26/06/2019 (Rv. 654282 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2378, Cod_Civ_art_2479_3, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
compromesso e clausola compromissoria - in genere - società di capitali
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - società di capitali - impugnazione di delibera assembleare - nullità della delibera per omessa convocazione del socio - compromettibilità in arbitri - inclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27736 del 31/10/2018 >>> Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27736 del 31/10/2018 …...
società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3946 del 19/02/2018
Impugnazione della delibera - Vizi di invalidità - Onere della prova - Soggetto impugnante - Fattispecie. In tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali, l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità della stessa grava su chi la impugna (Nella fattispecie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla corte d’appello, la quale aveva annullato la delibera di aumento del capitale sociale di una società a responsabilità limitata, sul presupposto che la società convenuta non avesse dimostrato la veridicità della situazione patrimoniale su cui si fondava l’aumento deliberato). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3946 del 19/02/2018   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23579 del 09/10/2017
Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento – Legittimazione – S.r.l. che ha domandato il proprio fallimento – Legittimazione del socio occulto o di fatto ad opporsi alla sentenza – Esclusione - Fondamento. Il socio di una s.r.l. fallita, il cui amministratore abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata; a maggior ragione, dunque, un interesse a proporre reclamo non può essere riconosciuto al socio occulto, ossia a chi eserciti l’attività di direzione e coordinamento in modo illecito, approfittando ed abusando dei poteri di direzione, ed eludendo per fini propri i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23579 del 09/10/2017   …...
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18845 del 26/09/2016
Impugnazione di delibera assembleare - Regime anteriore alla riforma del diritto societario - Nullità - Deposito di un'azione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Interesse all'impugnazione - Sufficienza - Perdita della qualità di socio - Sussistenza. Il preventivo deposito di un'azione, quale prova della qualità di socio, è previsto dall'art. 2378 c.c., nel testo, ante riforma del 2003, applicabile "ratione temporis", solo ai fini della legittimazione attiva nell'azione di annullamento delle delibere assembleari e non anche in quella diretta alla declaratoria di loro nullità (o inesistenza), la quale, invece, è proponibile da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche da chi, avendo perso la qualità di socio per effetto della deliberazione che impugna per nullità (o inesistenza), intenda rimuoverne gli effetti illegittimamente prodotti, così ripristinando la suddetta qualità. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18845 del 26/09/2016   …...
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18845 del 26/09/2016 Bis
Vizio di convocazione dell'assemblea - Regime anteriore alla riforma del diritto societario - Inesistenza della delibera assunta - Sussistenza. La deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un "iter" procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare, che sarà formalizzata come deliberazione, sicché l'omessa convocazione di uno di quegli aventi diritto, rappresentando impedimento a che l'adunanza dei partecipanti possa qualificarsi giuridicamente come assemblea, determina - nel regime anteriore alla riforma del diritto societario - la giuridica inesistenza della deliberazione che da essa venga assunta. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18845 del 26/09/2016 Bis   …...
società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8867 del 16/04/2014
Delibera assembleare - Scelta amministrativa delegata all'assemblea - Carattere non vincolante della delibera assembleare - Legittimazione all'impugnazione da parte dei soci di minoranza che ne abbiano interesse - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8867 del 16/04/2014 La scelta dell'amministratore di una società di assoggettare una determinata opzione amministrativa alla volontà dell'assemblea (nella specie, la decisione di respingere la proposta di locazione di un immobile sociale) non fa venire meno il carattere deliberativo della determinazione assembleare, cosicché non può ritenersi che l'ipotetico potere dell'amministratore di disattenderne le indicazioni - in quanto non vincolanti - precludano l'impugnazione della deliberazione ai soci di minoranza, che abbiano l'interesse a farne accertare l'invalidità e/o l'abusività dell'opzione amministrativa che ne costituisce il contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8867 del 16/04/2014   …...
Società - di capitali - società a responsabilità limitata - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 05/10/2012
Giudizio di impugnazione - Legittimazione attiva della società - Sussistenza - Esclusione - Legittimazione passiva della stessa - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie in tema di deliberazione negativa. L'art. 2377 cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 6 del 2003) non annovera tra i soggetti legittimati all'impugnazione di una delibera assembleare la società dalla quale tale deliberazione promana, attribuendo tale norma la legittimazione, oltre che ai soci assenti o dissenzienti, agli amministratori o ai sindaci della società stessa. La società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. (Fattispecie in cui la società aveva convenuto in giudizio il socio titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale, chiedendo accertarsi l'irrilevanza del voto del medesimo ai fini del raggiungimento del "quorum" deliberativo, in quanto espresso in conflitto d'interessi, oltre alla condanna al risarcimento del danno). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 05/10/2012   …...
Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011
Attività assicurativa - Delibera di rinuncia all'autorizzazione amministrativa - Adozione da parte dell'assemblea straordinaria - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di società per azioni, la delibera di rinuncia all'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività assicurativa, non modificando l'atto costitutivo nei suoi elementi essenziali, ed essendo improduttiva, di per sé sola, di effetti esterni, non richiede l'intervento dell'assemblea straordinaria (art. 2365, primo comma, cod. civ.), e può, pertanto, essere validamente assunta dall'assemblea ordinaria. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005
Deliberazioni nulle o annullabili - Presupposti relativi - Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Mancata impugnazione nel termine previsto - Effetti. In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005   …...

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