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2119. Recesso per giusta causa.

Art.2119. Recesso per giusta causa.

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Scioglimento del contratto - recesso - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16802 del 23/06/2025 (Rv. 675660 - 01)
Giusta causa - Nozione - Inadempimento "di non scarsa importanza" - Necessità. Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16802 del 23/06/2025 (Rv. 675660 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1751, Cod_Civ_art_2119 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2025 (Rv. 673570-01)
Contratto collettivo - interpretazione - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Procedimento disciplinare - Art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19 luglio 2018 - Interpretazione - Termine per la conclusione del procedimento - Computo - Ricomprensione del termine per le difese del lavoratore - Necessità - Dilazionabilità del termine - Ragioni - Fattispecie. In tema di procedimento disciplinare, l'art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19/07/2018 va interpretato nel senso che il termine complessivo di sedici giorni dalla contestazione disciplinare, assegnato al datore di lavoro per concludere il procedimento e adottare il licenziamento, va calcolato tenendo conto del precedente termine previsto per le deduzioni difensive del lavoratore, necessariamente dilatorio, di otto giorni dalla medesima contestazione, sicché se il datore di lavoro accorda un termine superiore di otto giorni per le difese del dipendente, su sua richiesta o per ragioni organizzative, come nella specie per la chiusura estiva, il predetto termine complessivo è dato dal maggior lasso temporale concesso per tali difese, cui va ad aggiungersi l'ulteriore termine di otto giorni previsto per la parte datoriale. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2025 (Rv. 673570-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8899 del 04/04/2024 (Rv. 670763-01)
Licenziamento individuale - disciplinare - Condotta costituente reato antecedente alla costituzione del rapporto - Giusta causa di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di licenziamento per giusta causa, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. la cui violazione sia sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c.; tuttavia, condotte costituenti reato realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro possono, anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, integrare giusta causa di licenziamento purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto, e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che lo caratterizza. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato per fatti molto risalenti, per i quali era intervenuta condanna irrevocabile addirittura prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo ed il datore di lavoro non aveva indicato specificamente la loro attuale incidenza negativa sulla concretezza del rapporto, limitandosi a prospettare un mero rischio ad essi connesso). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8899 del 04/04/2024 (Rv. 670763-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2105 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4458 del 20/02/2024 (Rv. 670149-01)
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare -Condotta costituente reato antecedente alla costituzione del rapporto - Giusta causa di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di licenziamento, le condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, possono integrare giusta causa di licenziamento, anche a prescindere da un'apposita previsione contrattuale, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza la relazione lavorativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la rilevanza disciplinare di una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. non solo perché intervenuta prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo e per fatti molto risalenti, ma anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia potere decisionale e gerarchico del dipendente). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4458 del 20/02/2024 (Rv. 670149-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 …...
Licenziamento individuale - per giusta causa - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1525 del 15/01/2024 (Rv. 670026-01)
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Struttura sanitaria convenzionata - Dipendente - Infermiera - Farmaci - Rifiuto di somministrazione per ragioni amministrative - Grave insubordinazione - Sussistenza. In tema di licenziamento per giusta causa, costituisce grave insubordinazione il rifiuto di un'infermiera, dipendente di struttura sanitaria convenzionata, di eseguire la prestazione disposta dai suoi superiori (nella specie, la somministrazione di un trattamento farmacologico), senza che possa escludere l'illegittimità della condotta l'adduzione di motivi burocratico- amministrativi, asseritamente impeditivi. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1525 del 15/01/2024 (Rv. 670026-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2106 …...
Licenziamento disciplinare - Proporzionalità rispetto all'addebito - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 107 del 03/01/2024 (Rv. 669701-01)
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare In genere - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti. In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 107 del 03/01/2024 (Rv. 669701-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27384 del 26/09/2023 (Rv. 668941 - 01)
Agenzia (contratto di) - (nozioni, caratteri, distinzioni) - Agenzia - Messa in liquidazione coatta amministrativa - Scioglimento "ipso iure" del rapporto di lavoro - Esclusione - Fattispecie. La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento ipso iure del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli art. 201 e 72 della l. fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva negato l'ammissione al passivo delle somme richieste a titolo di indennità di preavviso dall'agente per il periodo in cui era stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, rilevando che tale condizione non determina ipso iure lo scioglimento del contratto di agenzia). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27384 del 26/09/2023 (Rv. 668941 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_1751, Cod_Civ_art_2119 …...
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18030 del 23/06/2023 (Rv. 668331 - 01)
Recesso senza preavviso dell'impresa preponente - Condizioni - Causa di improseguibilità del rapporto - Ammissibilità - Clausola risolutiva espressa - Presupposti di validità - Accertamento giudiziale - Inadempimento integrante giusta causa di recesso - Necessità - Parametri valutativi. In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell’attività. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18030 del 23/06/2023 (Rv. 668331 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_1751, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119 …...
Svolgimento non autorizzato di attività di lavoro – Cass. n. 9120/2023
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Svolgimento non autorizzato di attività di lavoro - Recesso datoriale ex art. 1, comma 61, l. n. 662 del 1996 - Obbligatorietà - Esclusione - Valutazione di proporzionalità - Necessità.   Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento non autorizzato di attività di lavoro non comporta sempre il recesso datoriale in applicazione dell'art. 1, comma 61, della l. n. 662 del 1996, restando doverosa, secondo i principi generali, la valutazione di proporzionalità, il cui apprezzamento va svolto, peraltro, alla luce del disvalore del comportamento espresso dalla previsione legale e tenendo conto dell'importanza dei valori coinvolti (quali, gli obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, rilevanti anche ai sensi dell'art. 98 della Cost.). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9120 del 31/03/2023 (Rv. 667172 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 9120 2023 …...
Controllo del datore di lavoro sul lavoratore – Cass. n. 7467/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Controllo del datore di lavoro sul lavoratore - Obbligo - Esclusione - Conseguenze in ordine alla tempestività della contestazione.   Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7467 del 15/03/2023 (Rv. 667127 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 7467 2023 …...
"Giusta causa" di licenziamento (art. 2119 c.c.) – Cass. n. 7029/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - "Giusta causa" di licenziamento (art. 2119 c.c.) - Clausola generale - Contenuto - Sindacabilità nel giudizio di legittimità - Limiti - Fattispecie.   La "giusta causa" di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra una clausola generale che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva qualificato come mera condotta inurbana gli apprezzamenti di carattere sessuale che un lavoratore, poi licenziato, aveva rivolto ad una collega durante l'orario di lavoro e alla presenza di altre persone, mentre tale condotta doveva essere considerata contrastante con valori radicati nella coscienza generale ed espressione di principi fondanti dell'ordinamento). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7029 del 09/03/2023 (Rv. 667031 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 7029 2023 …...
Licenziamento per giusta causa – Cass. n. 5805/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Conoscenza all'atto dell'assunzione - Licenziamento - Esclusione - Fondamento - Conoscibilità della giusta causa - Conseguenze.   In tema di licenziamento per giusta causa, la conoscenza da parte del datore di lavoro, sin dall'atto dell’assunzione, del comportamento del lavoratore invocato come giusta causa di licenziamento rende quest'ultimo illegittimo, sussistendo incompatibilità logico-giuridica tra giusta causa di licenziamento, intesa quale causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'art. 2119 c.c., e la precedente scelta di avviare il rapporto di lavoro pur conoscendo quei fatti; nell'ipotesi di mera conoscibilità del fatto poi valorizzato come giusta causa, tuttavia, in difetto di una norma di diritto che equipari la conoscibilità dei fatti alla loro effettiva conoscenza, il giudice non può creare una presunzione legale relativa, ponendo a carico del datore di lavoro l'onere di provare di non avere conosciuto il fatto conoscibile. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5805 del 27/02/2023 (Rv. 666973 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 5805 2023 …...
Locuzione "mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione" – Cass. n. 4296/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Art. 16 del c.c.n.l. dirigenti industria del 23 maggio 2000 - Locuzione "mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione" - Interpretazione - Modifica in senso peggiorativo del ruolo esplicato dal dirigente - Esclusione - Fondamento.   In tema di personale dirigente privato, la locuzione "mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione” di cui all'art. 16 del c.c.n.l. dirigenti industria del 23 maggio 2000, va interpretata nel senso che ciò che integra la situazione di pregiudizio per la quale la norma contrattuale collettiva appresta la tutela, sotto forma di riconoscimento - in favore del dirigente che risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro a seguito del predetto mutamento - di un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, è il (mero) verificarsi dell'effetto giuridico del mutamento della posizione del dirigente nell'organizzazione aziendale, a prescindere dalla configurazione di una modifica in senso peggiorativo del ruolo esplicato dal lavoratore, costituendo la previsione negoziale uno strumento di tutela per il dirigente esposto ad un ampio arco di mutamenti, legittimi, del ruolo apicale di "alter ego" del datore di lavoro. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4296 del 13/02/2023 (Rv. 666816 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 4296 2023 …...
Ritardato pagamento delle retribuzioni – Cass. n. 24432/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - in genere - Dirigente - Giusta causa di dimissioni - Onere di allegazione - Ritardato pagamento delle retribuzioni - Risoluzione immediata del rapporto - Condizioni.   In tema di dimissioni, anche il dirigente che voglia far valere la giusta causa ha l'onere di allegare e specificare quale incidenza pregiudizievole abbia avuto la condotta datoriale, dovendosi escludere che il ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione possa giustificare la risoluzione immediata del rapporto, allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, non risolutori, per sollecitare il pagamento delle retribuzioni scadute, sempre che il ritardo suddetto non assuma un significato di gravità per avere il lavoratore dovuto provvedere con mezzi sostitutivi della retribuzione non corrisposta alla scadenza contrattuale o consuetudinaria. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24432 del 08/08/2022 (Rv. 665460 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 24432 2022 …...
Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa – Cass. n. 20780/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Previsione elastica - Sussunzione della condotta addebitata al lavoratore - Ammissibilità - Giudizio di proporzionalità - Sovrapponibilità - Esclusione - Fattispecie.   In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inapplicabile la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, senza tuttavia verificare se le condotte contestate al lavoratore, pur non tipizzate dalla contrattazione collettiva, potessero o meno configurare, in relazione alle clausole generali del c.c.n.l. - gravità o recidività della mancanza o grado della colpa - un comportamento punibile con una sanzione conservativa). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20780 del 28/06/2022 (Rv. 665124 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 20780 2022 …...
Licenziamento di dirigente – Cass. n. 17689/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Dirigente avente la qualifica di "direttore generale" - Esercizio non pretestuoso del diritto al dissenso ex art. 2392 c.c. - Modalità non diffamatorie o offensive - Giustificatezza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   In tema di licenziamento di dirigente, non integra di per sé la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente avente la qualifica di "direttore generale" che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso nelle sedi proprie, di cui all'art. 2392 c.c., con modalità non diffamatorie o offensive, atteso che il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non può determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante al lavoratore, secondo le norme di diritto ed i principi costituzionali posti a presidio della libertà di manifestazione del pensiero. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso la giustificatezza del licenziamento del dirigente che, in sede di adunanza del consiglio di amministrazione, aveva mosso critiche al bilancio della società prospettando le fattispecie di reato potenzialmente configurabili). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17689 del 31/05/2022 (Rv. 664853 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2396   Corte Cassazione 17689 2022 …...
Attività svolta dal dipendente in costanza di malattia – Cass. n. 13063/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - in genere - Attività svolta dal dipendente in costanza di malattia - Simulazione della malattia o potenziale idoneità della predetta attività a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro - Onere probatorio relativo - Incidenza sul datore di lavoro - Ragioni.   In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13063 del 26/04/2022 (Rv. 664597 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 13063 2022 …...
Licenziamento individuale – Cass. n. 12789/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa Art. 2119 c.c. - Clausola elastica - Valutazione ad opera del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.   L'art. 2119 c.c. configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto; l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare tale clausola generale, non sfugge pertanto al sindacato di legittimità, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12789 del 21/04/2022 (Rv. 664481 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 12789 2022 …...
Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa – Cass. n. 11665/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Previsione elastica - Sussunzione della condotta addebitata al lavoratore - Ammissibilità - Giudizio di proporzionalità - Sovrapponibilità - Esclusione.   In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11665 del 11/04/2022 (Rv. 664468 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 11665 2022 …...
Dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento – Cass. n. 41271/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso - Dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento - Annullamento per violenza morale - Condizioni - Inesistenza del diritto di recesso del datore di lavoro - Onere della prova - A carico del lavoratore.   Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata - con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso. Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 41271 del 22/12/2021 (Rv. 663356 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1438, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 41271 2021 …...
Immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare – Cass. n. 35664/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare - Valutazione - Ritardo per omissione da parte dei diretti superiori di tempestivo rapporto ai titolari del potere disciplinare - Giustificabilità - Esclusione - Ragioni.   Ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in quanto, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, il ritardo in questione, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35664 del 19/11/2021 (Rv. 662916 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 35664 2021 …...
Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa – Cass. n. 33811/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Valutazione in concreto della gravità del fatto e della proporzionalità rispetto alla sanzione - Necessità.   In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33811 del 12/11/2021 (Rv. 662834 - 04) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 33811 2021   …...
Licenziamento per giusta causa – Cass. n. 31202/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Licenziamento per giusta causa - Presupposti giustificativi - Incidenza dell'addebito sulla permanenza della fiducia - Rilevanza - Criteri di valutazione - Fattispecie.   In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. (In applicazione del suddetto principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente di azienda al quale era stato addebitato di non avere svolto i dovuti controlli sui costi sostenuti e sui pagamenti effettuati per l'organizzazione di eventi sportivi a cura di una delle società del gruppo per il quale lavorava.) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31202 del 02/11/2021 (Rv. 662682 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 31202 2021 …...
Condotta illecita extralavorativa – Cass. n. 28368/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Licenziamento - Condizioni - Valutazione della gravità della condotta - Fattispecie.   La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva reputato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore - condannato, sia pure con sentenza non passata in giudicato, per produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti -, sul rilievo che tale contegno, presupponendo l'inevitabile contatto con ambienti criminali, pregiudicasse l'immagine dell'azienda, aggiudicataria di pubblici appalti). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28368 del 15/10/2021 (Rv. 662522 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 28368 2021 …...
Licenziamento disciplinare – Cass. n. 27935/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione - Licenziamento disciplinare - Art. 41 c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, ARIS e FDG - Termine per l'adozione del provvedimento disciplinare - Interpretazione.   In tema di licenziamento disciplinare, la disposizione di cui all'art. 41 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, ARIS e FDG - secondo cui il provvedimento disciplinare non può essere ”adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore” - non pone alcuna decadenza per l'ipotesi di recesso comunicato all'interessato oltre il predetto termine, in quanto la disposizione in questione, interpretata sulla base del suo tenore letterale, attribuisce rilievo al momento in cui il provvedimento è deliberato dagli organi competenti e non a quello in cui viene portato a conoscenza del lavoratore. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27935 del 13/10/2021 (Rv. 662521 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 27935 2021 …...
Rapporto di lavoro tra ASL e direttore generale – Cass. n. 24079/2021
Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - Rapporto di lavoro tra ASL e direttore generale - Contratto dirigenziale - Applicabilità della disciplina del codice civile - Risoluzione anticipata - Condizioni - Sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c. - Configurabilità - Fattispecie.   Il contratto dirigenziale tra l'ASL ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, è regolato dal diritto privato e soggiace, in mancanza di specifica disciplina regionale sulle cause di risoluzione del rapporto, alle norme imperative, non derogabili dalla volontà delle parti, contenute nel titolo terzo del libro quinto del c.c.; ne consegue che, in mancanza di giusta causa ex art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro non può risolversi anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale e che ad esso tuttavia si applichi anche l'art. 1463 c.c., in forza del quale la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione determina, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la riorganizzazione del servizio sanitario regionale, realizzata in attuazione di una legge regionale mediante accorpamento presso un'unica azienda sanitaria delle funzioni già svolte dalle preesistenti strutture, avesse determinato l'impossibilità assoluta di espletamento dell'incarico dirigenziale e giustificasse la conseguente risoluzione del rapporto). Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 24079 del 07/09/2021 (Rv. 662158 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 24079 2021 …...
Recesso senza preavviso dell'impresa preponente – Cass. n. 22246/2021
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - Recesso senza preavviso dell'impresa preponente - Condizioni - Causa di improseguibilità del rapporto - Ammissibilità - Clausola risolutiva espressa - Presupposti di validità - Accertamento giudiziale - Inadempimento integrante giusta causa di recesso - Necessità - Parametri valutativi.   In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell’attività. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22246 del 04/08/2021 (Rv. 662030 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_1751, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 22246 2021 …...
Impugnazione - Termine di decadenza – Cass. n. 15125/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - Decadenza dall'impiego ex art. 127, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Impugnazione - Termine di decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Il provvedimento di decadenza dall'impiego per inadempimento della prestazione di servizio per assenza superiore a 15 giorni, adottato dal datore di lavoro pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957, non costituisce esercizio del potere discrezionale tipico del licenziamento disciplinare, bensì di quello vincolato, avendo l'atto natura dichiarativa. Va conseguentemente esclusa l'applicabilità a tale ipotesi della decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, norma dettata, invece, per il licenziamento del prestatore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15125 del 31/05/2021 (Rv. 661334 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 …...
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Cass. n. 11762/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Procedimento disciplinare a carico del lavoratore - Sospensione cautelare dal servizio - Licenziamento - Effetti - Retroattività del recesso del datore di lavoro - Perdita della retribuzione dalla data della sospensione. Qualora il procedimento disciplinare si concluda, in senso sfavorevole al dipendente, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, siccome meramente interinale rispetto a quest'ultimo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11762 del 05/05/2021 (Rv. 661159 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119 …...
Recesso del preponente – Cass. n. 10028/2021
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - Recesso del preponente - Per giusta causa - Contestuale comunicazione dei motivi - Obbligatorietà - Esclusione - Fattispecie. Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sul rilievo che gli addebiti, benché non indicati nella lettera di recesso, fossero noti all'agente, al quale, come risultava dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società, i predetti addebiti erano stati contestati). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10028 del 15/04/2021 (Rv. 660983 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_2119 …...
Pubblico impiego contrattualizzato – Cass. n. 6500/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Pubblico impiego contrattualizzato - Cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento disciplinare successivo - Efficacia - Fondamento - Conseguenze - Indennità di preavviso - Spettanza - Limiti. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel ricorrere dei presupposti del licenziamento disciplinare, è possibile per la P.A. irrogare la sanzione anche se il rapporto di lavoro sia precedentemente cessato per altre cause, non applicandosi - in ragione dell'interesse pubblico a definire il procedimento disciplinare a tutela dell'immagine dell'amministrazione e per gli ulteriori effetti, anche economici, riconducibili alla condotta imputabile al dipendente - il principio elaborato in riferimento al rapporto di lavoro privato, secondo cui il secondo licenziamento è produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente recesso (ovvero altra causa di cessazione del rapporto). Ne consegue che il licenziamento disciplinare sopravvenuto mantiene efficacia al fine di regolare le vicende economiche rispetto alle quali esso può assumere persistente rilevanza, come rispetto all'indennità di mancato preavviso, caducando "ex nunc" la causa dell'attribuzione, con effetto estintivo parziale sul diritto già maturato o, qualora l'erogazione vi sia già stata, rendendola parzialmente indebita nella misura in cui tale indennità sia proiezione obbligatoria del diritto rispetto a mensilità per le quali, a causa del sopravvenuto recesso per motivi disciplinari, non può "ex post" ammettersi la legittimità del riconoscimento. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6500 del 09/03/2021 (Rv. 660634 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 …...
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Cass. n. 17492/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Disciplina ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, siccome modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Individuazione della tutela applicabile - Previa verifica della sussistenza di una causa legittimante il recesso - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall'art. 18 st.lav. riformulato, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata senza valutare se l'illecito contestato - concernente ammanchi di cassa commessi dal dipendente di un istituto di credito - giustificasse il licenziamento, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, arrestando la propria indagine a generiche valutazioni del regolamento disciplinare). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17492 del 20/08/2020 (Rv. 658585 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 corte cassazione 17492 2020 …...
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale per giusta causa - Cass. n. 17321/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie. LAVORO ESTINZIONE LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato un giustificato motivo soggettivo di licenziamento nel comportamento del vice-direttore di un ufficio postale il quale, in violazione della normativa antiriciclaggio, aveva proceduto all'apertura fraudolenta di conti correnti postali intestati a persone inesistenti, utilizzando documenti falsi e inducendo una sottoposta gerarchica - assunta da pochi mesi - ad eseguire le relative operazioni). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17321 del 19/08/2020 (Rv. 658797 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2104 corte cassazione 17321 2020 …...
Differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Cass. n. 17221/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Giudizio penale per gli stessi fatti - Assoluzione del lavoratore "perché il fatto non costituisce reato" - Rilevanza nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento. LAVORO ESTINZIONE  LICENZIAMENTO DISCIPLINARE La sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quando la formula assolutoria adottata è "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., tale efficacia opera solo quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o alla mancata rilevanza penale dell'illecito. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17221 del 18/08/2020 (Rv. 658537 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 corte  cassazione 17221 2020 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) -Cass. n. 16784/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie. LAVORO ESTINZIONE LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato in relazione a specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva in tema di recesso senza preavviso - "assenze ingiustificate per cinque volte nel periodo di un anno" - in quanto il disvalore espresso dalla condotta tipizzata è stato ritenuto parificabile a quello del comportamento tenuto dal lavoratore quale risultato provato in causa - quattro assenze in periodo bimestrale, al netto di condotte non contestate o punite con precedente sanzione conservativa). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16784 del 06/08/2020 (Rv. 658577 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2106 corte cassazione 16784 2020 …...
Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Cass. n. 15407/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - crediti di lavoro - Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Crediti contributivi previdenziali e retributivi - Configurabilità - Esclusione - TFR - Spettanza - Fondamento. In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell’attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, non essendovi, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore, ai sensi dell'art. 72, comma 2, I. fall., un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale, principio valido anche per la domanda concernente il credito per le retribuzioni e le voci successive alla dichiarazione di fallimento, ma non per quello relativo al TFR, che matura nell'arco di durata del rapporto di lavoro. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15407 del 20/07/2020 (Rv. 658489 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120, Cod_Civ_art_2119, (Legge Falliment. art. 72 = Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173) corte cassazione 15407 2020 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 15227/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento disciplinare - Condotta punita dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Illegittimità - Limiti. Nel pubblico impiego contrattualizzato, ove la previsione del c.c.n.l. ricolleghi ad un determinato comportamento, disciplinarmente rilevante, solamente una sanzione conservativa, il giudice di merito è vincolato a tale indicazione, salva la eventuale nullità di tale previsione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15227 del 16/07/2020 (Rv. 658185 – 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1365 corte cassazione 15227 2020 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 14811/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva per una determinata infrazione - Valutazione più grave del comportamento da parte del giudice - Limiti - Interpretazione restrittiva della previsione contrattuale - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della l. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento irrogato ad un dirigente per molestie sessuali, perchè non sussumibili, stante la gravità del comportamento posto in essere con abuso di qualità, nelle previsioni contrattuali che disponevano la misura conservativa per i meri atti di molestia, anche sessuale). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14811 del 10/07/2020 (Rv. 658485 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1365 corte cassazione 14811 2020 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 13410/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Abbandono del posto di lavoro ex art. 140 del c.c.n.l. Vigilanza privata - Condizioni oggettive e soggettive - Individuazione - Durata e motivo dell'allontanamento - Irrilevanza - Fattispecie. La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, dovendosi comunque escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo dei turno di servizio svolto; sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'abbandono del posto di lavoro da parte di una guardia giurata la quale, assegnata a un turno di lavoro notturno consistente nel piantonamento itinerante di un'area di cantiere con un'auto di servizio, se ne era allontanata senza autorizzazione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13410 del 01/07/2020 (Rv. 658442 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 corte cassazione 13410 2020 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 13412/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Licenziamento disciplinare - Contratto collettivo - Previsione di fattispecie integrante giusta causa - Requisiti oggettivi e soggettivi - Accertamento - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento intimato da Poste italiane s.p.a., in applicazione dell'art. 54, comma 6, lett. a e c, del c.c.n.l. di settore, nei confronti di un'impiegata, la quale aveva omesso la compilazione dei moduli e la rendicontazione sul sistema informativo aziendale di alcune operazioni di vendita di servizi, versando in ritardo i corrispettivi riscossi dai clienti, sul presupposto che dalle condotte della lavoratrice non era conseguito, né in concreto né potenzialmente, un pregiudizio di intensità corrispondente a quello richiesto dalla clausola collettiva quale presupposto della sanzione espulsiva). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13412 del 01/07/2020 (Rv. 658441 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119 corte cassazione 13412 2020 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 13411/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Insubordinazione - Nozione - Fattispecie. In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, è stata ravvisata un'ipotesi di insubordinazione nella condotta minacciosa indirizzata alla responsabile amministrativa della società datoriale, sebbene realizzatasi al di fuori dell'orario di lavoro, in quanto era stata tenuta nei locali aziendali ed in riferimento ad aspetti che afferivano comunque all'osservanza di disposizioni interne circa l'uso di beni aziendali). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13411 del 01/07/2020 (Rv. 658443 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 corte cassazione 13411 2020 …...
Direttore generale ASL - Risoluzione del rapporto per giusta causa - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 10775 del 05/06/2020 (Rv. 657789 - 01)
Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - Direttore generale ASL - Risoluzione del rapporto per giusta causa - Intensità del vincolo fiduciario - Rilevanza - Fattispecie. Ai fini della risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro con il direttore generale di una ASL, la sussistenza dei "gravi motivi" deve essere valutata in rapporto all'intensità del vincolo fiduciario tipico di tale rapporto. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso del direttore generale di una ASL avverso la delibera con cui era stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, in ragione dell'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere, e delle valutazioni espresse in sede penale dal Tribunale del riesame, il quale, pur revocando la suddetta misura, aveva confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui agli artt. 319-321 c.p., commessi nella qualità di direttore generale di altra Azienda ospedaliera). Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 10775 del 05/06/2020 (Rv. 657789 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020 (Rv. 65693
Omessa contestazione - Tutela reintegratoria ex art_ 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Fondamento. In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art_ 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020 (Rv. 656935 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 LAVORO LAVORO SUBORDINATO ESTINZIONE DEL RAPPORTO   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3283 del 11/02/2020 (Rv. 656774 - 01)
Licenziamento disciplinare - Previsione nei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa o giustificato motivo - Vincolatività - Esclusione - Ampliamento o riduzione delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva - Verifica della proporzionalità della sanzione - Necessità. In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3283 del 11/02/2020 (Rv. 656774 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119 LAVORO LAVORO SUBORDINATO ESTINZIONE DEL RAPPORTO   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3076 del 10/02/2020 (Rv. 65692
Tutela reintegratoria di cui all'art_ 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 - Ambito di applicazione - Insussistenza del fatto contestato - Fatto “giuridico” - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La tutela reintegratoria ex art_ 18, comma 4, st.lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'"insussistenza del fatto contestato", comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ma non già il difetto degli elementi essenziali della giusta causa o del giustificato motivo (cd. fatto "giuridico"), in quanto, nel sistema della l. n. 92 del 2012, il giudice deve in primo luogo accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, e, nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle condizioni normativamente previste per l'accesso alla tutela reintegratoria. (Nella specie, con la sentenza impugnata, ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che aveva riportato sentenza di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. per fatti non compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, era stata applicata la tutela reintegratoria attenuata; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che la Corte territoriale, una volta esclusa la giusta causa del licenziamento, avrebbe dovuto valutare se il fatto addebitato, sussistente nella sua materialità, presentasse o meno il carattere di illiceità richiesto dal citato art_ 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, ovvero se la fattispecie ricadesse nell'ambito operativo delle "altre ipotesi" di cui all'art_ 18, comma 5, della predetta legge). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3076 del 10/02/2020 (Rv. 656923 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 LAVORO LAVORO SUBORDINATO ESTINZIONE DEL RAPPORTO   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3079 del 10/02/2020 (Rv. 65677
Principio di immutabilità della contestazione disciplinare - Rilevanza anche in sede giudiziale - Condotte del lavoratore oggetto di esame da parte del giudice di merito - Divergenza da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva - Possibilità - Esclusione - Sconfinamento dei poteri del giudice - Sussistenza - Fattispecie. In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito - a fronte di una condotta del lavoratore sanzionata dal datore con il licenziamento con preavviso, previsto, ai sensi dell'art_ 54, comma 5, lett. c), del c.c.n.l. per il personale non dirigente di Poste Italiane, per l'ipotesi di "inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi danni alla società o a terzi" - aveva applicato di ufficio, una volta esclusa la prova del danno concreto e ritenuto che il dipendente avesse comunque pregiudicato l'immagine e la reputazione del datore, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art_ 54, comma 6, lett. c), del predetto c.c.n.l., prevista per l'ipotesi di "violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi"). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3079 del 10/02/2020 (Rv. 656772 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Proc_Civ_art_112 LAVORO LAVORO SUBORDINATO ESTINZIONE DEL RAPPORTO   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 34736 del 30/12/2019 (Rv. 656361 - 01)
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Licenziamento di dirigente - Giustificatezza del licenziamento - Valutazione globale - Sufficienza - Fondamento. Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 34736 del 30/12/2019 (Rv. 656361 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 …...
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32258 del 10/12/2019 (Rv. 656101 - 01)
Dirigenza pubblica - Previo parere conforme del Comitato dei Garanti - Ambito di operatività - Responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi e grave inosservanza delle direttive datoriali - Responsabilità disciplinare - Estensibilità - Condizioni - Indissolubile intreccio tra responsabilità disciplinare e gestionale - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. In tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale - disposizione non derogabile dalla contrattazione collettiva ed estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, dello stesso decreto - riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dirigente sanitario, siccome non preceduto dal parere del Comitato dei Garanti, senza previamente accertare la natura della responsabilità contestatagli). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32258 del 10/12/2019 (Rv. 656101 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 …...
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto – Cass. n. 30063/2019
Recesso per giusta causa - Recesso del preponente - Contestazione immediata delle ragioni - Obbligatorietà - Recesso dell'agente - Contestuale comunicazione dei motivi -Esclusione. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO CONTRATTI Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30063 del 19/11/2019 (Rv. 655862 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119 corte cassazione 30063 2019 …...
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - recesso – Cass. n. 29290/2019
Per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Limiti - Specificità del rapporto - Intensità del legame fiduciario - Conseguenze - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità - Limiti - Fattispecie. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO CONTRATTI L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti). Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29290 del 12/11/2019 (Rv. 655854 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1743, Cod_Civ_art_1749, Cod_Civ_art_2119 corte cassazione 29290 2019 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Corte di Cassazione, Sez. L
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Disciplina in tema di licenziamenti individuali - Applicabilità - Conseguenze. In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, al rapporto tra agenzia e dipendente si applica la disciplina dei licenziamenti individuali, restando indifferenti, rispetto alle tutele inderogabili del lavoro subordinato, le vicende del contratto commerciale; ne consegue che la grave mancanza del lavoratore, anche ove idonea a determinare la cessazione della missione, può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento solo se ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2119 c.c. o dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966, così come non costituiscono di per sé giustificato motivo oggettivo la cessazione della missione presso l'utilizzatore e l’estinzione del contratto tra quest'ultimo e l'agenzia. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26607 del 18/10/2019 (Rv. 655398 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25583 del 10/10/2019 (Rv. 655387 - 01)
Recesso volontario del lavoratore - Interpretazione - Criteri - Allontanamento dal posto di lavoro - Configurabilità - Comportamenti omissivi - Rilevanza. Il recesso volontario del lavoratore, se non è prevista alcuna forma convenzionale, può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti, anche omissivi, che, interpretati alla luce dei principi dell'affidamento, inequivocabilmente manifestino l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni o si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25583 del 10/10/2019 (Rv. 655387 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24619 del 02/10/2019 (Rv. 6553
Licenziamento disciplinare - Proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata - Necessità - Valutazione della condotta in relazione al suo "disvalore ambientale" - Ammissibilità - Fattispecie. In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti dell'impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva esaminato le contestazioni disciplinari elevate ad una lavoratrice senza tenere conto della particolare responsabilità e del più intenso obbligo di diligenza derivanti dalle mansioni di gerente di un punto vendita). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24619 del 02/10/2019 (Rv. 655310 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2104 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20647 del 31/07/2019 (Rv. 654771 - 01)
Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Sospensione del rapporto di lavoro subordinato - Dichiarazione di scioglimento del curatore - Diritto aN'indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Ragioni. In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione fino a quando il curatore non abbia effettuato la dichiarazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, l.fall. di volersi sciogliere dal contratto, per effetto della quale il lavoratore ha diritto di insinuarsi al passivo anche per l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., non configurandosi il recesso del curatore per giusta causa ed attesa la natura indennitaria e non risarcitoria di tale importo. Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20647 del 31/07/2019 (Rv. 654771 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19023 del 16/07/2019 (Rv. 654495 - 01)
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento. La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del contratto collettivo che prevedeva il licenziamento solo per condotte dolose, si era limitato ad accertare la natura colposa della violazione senza, peraltro, verificare se la stessa fosse punita con sanzione conservativa). Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19023 del 16/07/2019 (Rv. 654495 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18779 del 12/07/2019 (Rv. 654663 - 01)
Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - crediti di lavoro Crediti di lavoro - Fallimento del datore di lavoro - Prosecuzione della prestazione lavorativa - Obbligo di pagamento delle retribuzioni - Fondamento. La dichiarazione di fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro, in quanto l'azienda, nella sua universalità, sopravvive e l’impresa non cessa, passando soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile peraltro di essere continuata o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione, sicché, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia proseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, di fatto, anche oltre il periodo di esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal tribunale, i crediti maturati dal lavoratore devono essere ammessi al passivo in prededuzione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18779 del 12/07/2019 (Rv. 654663 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119_2, Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18195 del 05/07/2019 (Rv. 654484 - 01)
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Condotta del lavoratore avente rilievo disciplinare - Valutazione - Proporzionalità della sanzione - Criteri di giudizio - Disposizioni della contrattazione collettiva - Riconducibilità - Insufficienza - Fattispecie. In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la proporzionalità della misura espulsiva, in quanto la condotta di un portalettere che aveva distrutto la corrispondenza non era riportabile ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 54, comma VI, del c.c.n.l. Poste Italiane del 14 aprile 2011, trascurando il pregiudizio comunque arrecato all'azienda nella sua qualità di concessionario del servizio postale universale). Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18195 del 05/07/2019 (Rv. 654484 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119 …...
Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - Cass. 14505/2019
Licenziamento individuale - disciplinare - Giudizio di sussunzione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie. In tema di licenziamento disciplinare, il risultato della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla riconducibilità, in concreto, della condotta contestata nel paradigma del giustificato motivo di recesso (ovvero della giusta causa), è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della corretta interpretazione delle previsioni contrattuali e del giudizio di sussunzione nelle stesse della condotta addebitata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto alle condotte punibili con la sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, lett. c, del c.c.n.l. Poste del 14 aprile 2011, il comportamento del direttore di un ufficio postale il quale, in violazione della normativa antiriciclaggio, aveva deliberatamente omesso di segnalare innumerevoli operazioni di prelievo in contanti poste in essere da alcuni clienti). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14505 del 28/05/2019 (Rv. 654062 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2106 – Sanzioni disciplinari Cod. Civ. art. 2118 – Recesso dal contratto a tempo indeterminato Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa …...
Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - Cass. 14063/2019
Licenziamento individuale per giusta causa – Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie. In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento irrogato per l'indebito utilizzo per acquisti della carta dipendenti, senza operare alcuna parametrazione con le previsioni di giusta causa codificate dalle parti sociali). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14063 del 23/05/2019 (Rv. 653968 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa Cod. Civ. art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro Cod. Civ. art. 2106 – Sanzioni disciplinari …...
Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - Cass. 13865/2019
Licenziamento individuale - disciplinare – Previsione dei contratti collettivi - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fattispecie. In materia disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, essendo richiesto, comunque, l'accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, fermo restando, tuttavia, che, anche nel caso in cui proceda a valutazione autonoma della fattispecie contemplata dalla norma collettiva, il giudice del merito non può prescindere dalla considerazione del contratto collettivo e dalla scala valoriale ivi espressa nella individuazione delle ipotesi di rilievo disciplinare e nella relativa graduazione delle sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'invio sporadico, da parte del dipendente, di alcune e-mail relative ad attività lavorativa svolta per conto proprio, mediante l'utilizzo della mail di proprietà aziendale durante l'orario di lavoro, costituisse condotta punibile con sanzione conservativa, in quanto non equiparabile a quelle, esplicitamente contemplate dal contratto collettivo quali fattispecie sanzionabili con il licenziamento, connotate, sotto il profilo oggettivo, dalla concreta idoneità delle stesse ad influire in vario modo sulla funzionalità dell'organizzazione dell’impresa o sulla serenità dell'ambiente di lavoro). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13865 del 22/05/2019 (Rv. 653844 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa Cod. Civ. art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro Cod. Civ. art. 2106 – Sanzioni disciplinari Cod. Civ. art. 2105 – Obbligo di fedeltà …...
Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - Cass. 13534/2019
Licenziamento individuale - per giusta causa – Norme elastiche (clausole generali) - Interpretazione - Collegamento della previsione astratta al caso concreto - Attività del giudice del merito - Vizio di sussunzione - Sindacabilità ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie. L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che aveva aggredito fisicamente una collega sul luogo di lavoro, in quanto la ricorrente non aveva indicato i parametri integrativi del precetto normativo elastico che sarebbero stati violati dai giudici di merito, limitandosi a contrapporre una ricostruzione e valutazione dei fatti diversa rispetto a quella posta a base della decisione impugnata). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13534 del 20/05/2019 (Rv. 653963 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso …...
Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - Cass. 12777/2019
Licenziamento individuale - per giusta causa – Rifiuto della prestazione lavorativa - Legittimità - Condizioni - Buona fede - Necessità - Conseguenze in tema di licenziamento - orario di lavoro. In tema di licenziamento per giusta causa, il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro è idoneo, ove non improntato a buona fede, a far venir meno la fiducia nel futuro adempimento e a giustificare pertanto il recesso, in quanto l'inottemperanza ai provvedimenti datoriali, pur illegittimi, deve essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., secondo il quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete. (Nella specie, relativa a un contratto di lavoro "part-time" in cui la prestazione, pur fissata nella durata settimanale, non era collocata temporalmente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, senza attivare la procedura ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000, si era rifiutato reiteratamente di adempiere alla prestazione nei giorni e secondo l'orario richiesto, pur osservato pacificamente per sette mesi). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12777 del 14/05/2019 (Rv. 653834 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1460 – Eccezione d’inadempimento Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa Cod. Civ. art. 1375 – Esecuzione di buona fede …...
Lavoro subordinato - licenziamento individuale - disciplinare – Cass. 12365/2019
Illecito disciplinare - Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Regime applicabile - Estensione ad ipotesi non tipizzate - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. In tema di licenziamento disciplinare, ove la condotta addebitata al lavoratore abbia un pari disvalore disciplinare rispetto a quelle punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa, il giudice, sebbene gli sia precluso applicare la tutela reintegratoria alle ipotesi non tipizzate dalla contrattazione collettiva - giacché, nel regime introdotto dalla l. n. 92 del 2012, tale tutela costituisce l'eccezione alla regola rappresentata dalla tutela indennitaria, presupponendo l'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, l'abuso consapevole del potere disciplinare, che implica una conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, della illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla insussistenza del fatto contestato o dalla chiara riconducibilità della condotta tra le fattispecie ritenute dalle parti sociali inidonee a giustificare l'espulsione del lavoratore - se ritiene che tale condotta non costituisca comunque giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, utilizzando la graduazione delle infrazioni disciplinari articolate dalle parti collettive come parametro integrativo delle clausole generali di fonte legale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 183 del 2010, potrà dichiarare illegittimo il recesso e, risolto il rapporto di lavoro, applicare la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970.  (Nella fattispecie, relativa a un lavoratore sorpreso dal proprio superiore gerarchico, durante il turno di lavoro notturno, addormentato presso una diversa zona dello stabilimento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ritenuta tale condotta assimilabile al c.d. abbandono del posto di lavoro, infrazione punita dal c.c.n.l. addetti Industria Metalmeccanica con sanzione conservativa, aveva applicato la tutela reintegratoria). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12365 del 09/05/2019 (Rv. 653758 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa …...
Assicurazioni sociali - contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - decadenza – Cass. 11704/2019
Indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 - Domanda - Termine di decadenza ex art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Applicabilità - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto - Onere della prova - Fattispecie. L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituisce un trattamento di disoccupazione, cui è applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935, di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, e cioè dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della individuazione del "dies a quo" cui ancorare la decorrenza del termine decadenziale, grava sull'ente previdenziale interessato a far valere la decadenza l'onere di dimostrare una diversa e anteriore data di conoscenza del licenziamento rispetto a quella ricavabile dalla domanda amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ipotesi di lavoratore già collocato in cassa integrazione a zero ore, aveva ritenuto tempestiva la domanda di indennità di mobilità da questi presentata lo stesso giorno della comunicazione, da parte del centro per l'impiego, del suo inserimento nelle liste di mobilità, senza che l'Inps avesse fornito la prova di una precedente conoscenza della cessazione del rapporto). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11704 del 03/05/2019 (Rv. 653830 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa …...
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsioni del c.c.n.l. - Giudizio di sussunzione della fattispecie concreta - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8582 del 27/03/2019
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsioni del c.c.n.l. - Giudizio di sussunzione della fattispecie concreta - Integrale coincidenza - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. In materia disciplinare, il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tipizzata dalle parti collettive, postula l'integrale coincidenza tra le due, con conseguente impossibilità di procedere a una tale operazione logica, quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti, rispetto alla previsione contrattuale. (Nella specie, relativa a un caso di guida in stato di ebbrezza costituente reato, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che, sul semplice presupposto che il c.c.n.l. di settore punisse con la sanzione conservativa l'essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche durante il servizio, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, senza considerare la maggiore gravità del fatto in concreto contestato). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8582 del 27/03/2019 Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119 …...
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Condotta extralavorativa - Minaccia rivolta a terzi - Giusta causa - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8390 del 26/03/2019
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Condotta extralavorativa - Minaccia rivolta a terzi - Giusta causa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta extra lavorativa consistente nell'aver rivolto una minaccia grave a soggetti estranei al rapporto di lavoro rende legittima la misura espulsiva solo quando si rifletta sulla funzionalità del rapporto stesso e abbia compromesso le aspettative sul futuro puntuale adempimento della prestazione, dovendosi ritenere che una simile minaccia, a differenza di quella proferita nei confronti del datore di lavoro o in ambito lavorativo, non incida intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8390 del 26/03/2019 Cod_Civ_art_2119 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4943 del 20/02/2019
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - immunità - sindacati (postcorporativi) - attività sindacale (conciliazione delle parti) - permessi - dirigenti provinciali e nazionali permessi retribuiti - utilizzazione - partecipazione alle riunioni degli organi direttivi - altri usi - legittimità - esclusione - fondamento - conseguenze - risoluzione del rapporto - liceità. I permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 30 st.lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all'esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettativa sindacale; ne consegue che l'utilizzo per finalità diverse dei permessi, comportando una assenza del dipendente da cui deriva una mancanza della prestazione per causa a lui imputabile, può giustificare la risoluzione del rapporto. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4943 del 20/02/2019 Cod_Civ_art_2119 permessi sindacali retribuiti   …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019
lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - causa della risoluzione del rapporto - licenziamento orale o dimissioni del lavoratore - contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - accertamento - distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro – conseguenze - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019 Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa; nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.. Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019 Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2697 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto
 Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare Art. 72 del c.c.n.l. Vetro - Recidiva specifica e recidiva plurima/impropria - Distinzione - Conseguenze. In tema di licenziamento disciplinare, l'art. 72 del c.c.n.l. Vetro distingue la recidiva specifica per la medesima mancanza, che consente l'immediato licenziamento senza preavviso, dalla recidiva plurima o impropria che, ai fini della legittimità del recesso, richiede, nei dodici mesi precedenti, tre pregresse sospensioni per particolari e tipici illeciti disciplinari. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 138 del 07/01/2019   …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - dipendente dell’agenzia dell’entrate - reiterato accesso abusivo a banche dati - licenziamento per giusta causa – configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28928 del 12/11/2018 È legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, per motivi personali e non per finalità istituzionali o per ragioni connesse alle esigenze di servizio, abbia effettuato reiterati accessi abusivi alla banca dati dell'amministrazione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28928 del 12/11/2018 …...
Dipendente dell’agenzia dell’entrate - licenziamento
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - dipendente dell’agenzia dell’entrate - reiterato accesso abusivo a banche dati - licenziamento per giusta causa - configurabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28928 del 12/11/2018 >>> È legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, per motivi personali e non per finalità istituzionali o per ragioni connesse alle esigenze di servizio, abbia effettuato reiterati accessi abusivi alla banca dati dell'amministrazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28928 del 12/11/2018 …...
Giudizio di sussunzione del giudice di merito
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - giudizio di sussunzione del giudice di merito - censurabilità in cassazione - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27238 del 26/10/2018 >>> In tema di licenziamento per giusta causa, il risultato della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla riconducibilità, in concreto, della condotta contestata nel paradigma di cui all'art. 2119 c.c., è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione del parametro integrativo della clausola generale costituito dalle previsioni del codice disciplinare. (Nella specie, è stato censurato l'errore di sussunzione nella previsione di cui all'art. 54, comma 6, lett. a) del c.c.n.l. del personale dipendente di Poste Italiane s.p.a., essendo la connivenza, richiesta da tale disposizione, logicamente incompatibile con l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di non consapevolezza dell'altrui abuso). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27238 del 26/10/2018 …...
Rilievo anche penale del fatto
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - rilievo anche penale del fatto - principio dell'immediatezza della contestazione - violazione - insussistenza - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27069 del 25/10/2018 >>> In materia di licenziamento disciplinare, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti. (Nella specie, è stato ritenuto tempestivo il licenziamento disciplinare intimato dopo la celebrazione del dibattimento penale, nel corso del quale erano emersi ulteriori e determinanti elementi di fatto rispetto a quanto già acquisito in sede di indagini preliminari). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27069 del 25/10/2018 …...
Dipendente di Poste Italiane s.p.a.
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - dipendente di poste italiane s.p.a. - mansioni di portalettere - falsa attestazione nel recapito - requisito di proporzionalità - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27082 del 25/10/2018 >>> In tema di licenziamento disciplinare, la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a., con mansioni di portalettere, che attesti falsamente di avere consegnato l'atto giudiziario al suo destinatario, benché l'avesse effettivamente recapitato alla moglie di costui che ne aveva contraffatto la firma, costituisce giusta causa di recesso, ex art. 54, comma 6, lett. c), del c.c.n.l. del 2011, trattandosi di comportamento connotato da gravità avuto riguardo al dolo della falsità in atto pubblico, alla responsabilità dell'agente postale (la cui affidabilità è garantita con attribuzione di efficacia di piena prova fino a querela di falso), al grave pregiudizio derivante dalla falsità in notificazione di atto giudiziario, alla pericolosità della condotta ed alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27082 del 25/10/2018 …...
Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - vincolatività - esclusione - limiti - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27004 del 24/10/2018 >>> La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27004 del 24/10/2018 …...
Svolgimento di altra attività lavorativa durante lo stato di malattia
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - dipendente assente per malattia - svolgimento di altra attività lavorativa durante lo stato di malattia - violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri generali di correttezza e buona fede - configurabilità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26496 del 19/10/2018 >>> Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore - addetto al lavaggio di automezzi - che, nel periodo di malattia conseguente a "dolenzia alla spalla destra determinata da un lipoma", aveva svolto presso un cantiere attività di sbancamento di terreno con mezzi meccanici e manuali). Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26496 del 19/10/2018 …...
Licenziamento individuale per giusta causa
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - valutazione in concreto del fatto - necessità - censurabilità in cassazione - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26010 del 17/10/2018 >>> In tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur riferendosi ad una fattispecie disciplinare del c.c.n.l. del personale dipendente da Poste Italiane s.p.a. diversa da quella contestata dal datore - art. 56, comma 6, lett. c, in luogo di art. 56, comma 6, lett. k - aveva escluso la natura dolosa della condotta - consistita nell'emissione, da parte del lavoratore, di un assegno a suo favore relativo al conto corrente di una sigla sindacale, sul quale egli non era più autorizzato ad operare - giungendo a ritenere illegittimo il licenziamento per difetto di proporzionalità). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26010 del 17/10/2018 …...
Licenziamento orale o dimissioni del lavoratore
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - in genere - causa della risoluzione del rapporto -licenziamento orale o dimissioni del lavoratore - contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - accertamento - distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25847 del 16/10/2018 >>> Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697,comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il lavoratore non avesse dimostrato la mancata accettazione della propria prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, risultando unicamente una missiva - inviata dal difensore del lavoratore oltre un mese dopo l'interruzione del rapporto - nella quale si lamentava solo la mancata regolarizzazione, senza fare alcun riferimento ad un pregresso licenziamento ovvero ad un recesso da parte dello stesso lavoratore). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25847 del 16/10/2018 …...
Nuova disciplina sanzionatoria di cui alla l. n. 92 del 2012
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - nuova disciplina sanzionatoria di cui alla l. n. 92 del 2012 - applicabilità - criteri temporali - licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della legge - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25717 del 15/10/2018 >>> Ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 67 dell'art. 1 della l. n. 92 del 2012, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio, va fatto riferimento non al fatto generatore del rapporto, né alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicché l'art. 1, comma 42, della l. n. 92 cit., si applica solo ai nuovi licenziamenti, ossia a quelli comunicati a partire dal 18luglio 2012, data di entrata in vigore della nuova disciplina. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25717 del 15/10/2018 …...
Nozione di "insussistenza del fatto contestato"
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - insussistenza del fatto contestato - art. 18 st. lav. come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012 - nozione- mancata prova della commissione del fatto - inclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25717 del 15/10/2018 >>> La nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, st. lav. novellato, include l'ipotesi della mancata prova della commissione del fatto controverso da parte del datore di lavoro onerato ex art. 5 della l. n. 604 del1966. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile "ratione temporis" la cd. reintegrazione attenuata, in quanto, secondo l'accertamento incensurabile effettuato dal giudice di merito, non era stata raggiunta la prova della contestata condotta di sottrazione di una bottiglia di champagne da parte di un cameriere). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25717 del 15/10/2018 …...
Superamento del periodo di comporto
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie – comporto - superamento del periodo di comporto - recesso del datore di lavoro - tempestività - valutazione - criteri - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25535 del 12/10/2018 >>> A differenza del licenziamento disciplinare, che postula l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quella del datore di lavoro a disporre di un ragionevole "spatium deliberandi", in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che, in tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva evinto la volontà abdicativa del diritto di recesso da parte del datore, oltre che dal ritardo nella comunicazione del licenziamento, dall'accettazione del rientro in servizio e della prestazione lavorativa per un breve lasso di tempo, nonché dal riconoscimento di un ulteriore periodo di ferie e dalla fissazione della visita di sorveglianza sanitaria del dipendente). Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25535 del 12/10/2018 …...
Licenziamento individuale - proporzionalità della sanzione
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - proporzionalità della sanzione - attuazione di pratiche commerciali irregolari - consapevolezza dei vertici aziendali e diffusività della condotta - rilevanza. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23878 del 02/10/2018 >>> In tema di licenziamento disciplinare, è corretta la valutazione del giudice di merito circa la non proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata al dipendente che abbia attuato - sulla base di specifiche direttive e pressioni dei superiori- pratiche commerciali irregolari finalizzate all'incremento di fatturato, assumendo rilevanza, quale elemento destinato ad escludere il grave inadempimento, la consapevolezza in capo ai massimi vertici della società datrice dell'esistenza delle pratiche in questione, nonché la estrema diffusività delle stesse in ambito aziendale. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23878 del 02/10/2018 …...
Estinzione del rapporto - dirigente d'azienda
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - del rapporto a tempo indeterminato - dirigente d'azienda - l. n. 604 del 1966 e st. lav. - applicabilità - esclusione - indennità supplementare – giustificatezza della risoluzione - equiparabilità al giustificato motivo - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23894 del 02/10/2018  >>> La disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604 del 1966 e st. lav. non è applicabile, ai sensi della prima delle leggi citate, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente. Ne consegue che, ai fini dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la "giustificatezza" - la cui nozione contrattuale, al fine della legittimità del licenziamento, si discosta da quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966 - non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23894 del 02/10/2018 …...
Licenziamento per giusta causa - impiegato di banca
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)  – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - impiegato di banca - irregolarità nella concessione di un fido - configurabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23605 del 28/09/2018 >>> E' legittimo il licenziamento disciplinare dell'impiegato di banca che, nell'istruire la pratica di concessione di un fido,appone firme apocrife del cliente e modifica un elemento essenziale dell'accordo contrattuale, quale la scadenza, trattandosi di azioni che violano i doveri di diligenza e fedeltà ed incidono in modo irreversibile sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23605 del 28/09/2018 …...
Esecuzione di ordine illegittimo di un superiore gerarchico
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - esecuzione di ordine illegittimo di un superiore gerarchico - scriminante ex art. 51 c.p. - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23600 del 28/09/2018 >>> L'esecuzione di un ordine illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad impedire la configurabilità di una giusta causa di recesso, non trovando applicazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. in assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto giustificata la condotta del lavoratore - consistita nella simulazione e contabilizzazione di lavori non eseguiti - perché posta in essere in esecuzione di ordini impartitigli dal superiore gerarchico). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23600 del 28/09/2018 …...
Licenziamento disciplinare - giusta causa
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - licenziamento disciplinare - contratto collettivo - previsione di fattispecie integrante giusta causa - nocumento morale o materiale - accertamento - necessità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23602 del 28/09/2018 >>> In tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave nocumento morale e materiale è parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, restando preclusa, in caso contrario, la sussunzione del caso concreto nell'astratta previsione della contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza di merito che - nell'ipotesi di lavoratore cui erano stati contestati i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione verso prossimi congiunti, richiamando l'art. 32 del c.c.s.l. del 29 dicembre 2010 - si era limitata a richiamare l'"oggettiva gravità ed odiosità dell'episodio contestato ed il discredito cagionato all'azienda anche al suo interno", senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza di un grave danno all'impresa). Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23602 del 28/09/2018 …...
Accertamento del giudice di merito
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – forma - accertamento relativo ad una lettera inviata al lavoratore già licenziato oralmente - valutazione come convalida o nuovo recesso - incensurabilità in cassazione - limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22662 del 25/09/2018 >>> In tema di licenziamento individuale, l'accertamento del giudice di merito, volto a stabilire se una lettera, inviata dal datore di lavoro al lavoratore già licenziato oralmente, configuri una (illegittima) convalida del precedente licenziamento o una nuova manifestazione di recesso, è sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti, o dell'unica parte, in quanto accertamento di fatto non consentito, ma soltanto sul piano della individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errori di diritto o vizi del ragionamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22662 del 25/09/2018 …...
Accertamento relativo ad una lettera inviata al lavoratore già licenziato oralmente
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - forma - Accertamento relativo ad una lettera inviata al lavoratore già licenziato oralmente - Valutazione come convalida o nuovo recesso - Incensurabilità in cassazione - Limiti. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 22662 DEL 25/09/2018 In tema di licenziamento individuale, l'accertamento del giudice di merito, volto a stabilire se una lettera, inviata dal datore di lavoro al lavoratore già licenziato oralmente, configuri una (illegittima) convalida del precedente licenziamento o una nuova manifestazione di recesso, è sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti, o dell'unica parte, in quanto accertamento di fatto non consentito, ma soltanto sul piano della individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errori di diritto o vizi del ragionamento.   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20931 del 22/08/2018
Art. 64 del C.C.N.L. "Attività Ferroviarie" del 20 luglio 2012 - Forte pregiudizio all'azienda o a terzi - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie. Ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'art. 64 del C.C.N.L. Settore Mobilità Area «Attività Ferroviarie» del 20 luglio 2012 prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una condotta di mero pericolo che, sul piano soggettivo dell'elemento psicologico, è integrata dal dolo generico, ovvero dalla consapevole scelta di violare la legge, i regolamenti o i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, non essendo, invece, richiesto che il comportamento sia dettato dallo scopo specifico di arrecare un forte pregiudizio all'azienda o a terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per "abbandono della postazione di conduzione di un treno viaggiante", ritenendo sufficiente la consapevole inosservanza del divieto di allontanarsi dalla predetta postazione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20931 del 22/08/2018   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2
Art 54, ultimo comma, del c.c.n.l. Poste italiane - Condotta reiterata - Possibilità di irrogare un'unica sanzione - Condizioni - Fattispecie. In materia di sanzioni disciplinari, l'operatività della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del c.c.n.l. Poste Italiane presuppone che sia previamente individuata, per ciascuna azione o omissione, la fattispecie disciplinare integrata e la sanzione applicabile; ne consegue che ne va esclusa l'applicabilità ove la sanzione disciplinare sia comminata a fronte di condotte descritte, nella norma collettiva, come comprensive di più azioni od omissioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inapplicabile la suddetta disposizione collettiva, in presenza di una condotta plurima addebitata alla lavoratrice, e posta a fondamento del licenziamento disciplinare, riconducibile a previsioni negoziali facenti riferimento a "violazioni dolose di leggi o regolamenti" e a "fatti o atti dolosi"). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20935 del 22/08/2018   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018
Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Sospensione del rapporto - Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni. In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018 (Rv. 648785 - 01)
Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Sospensione del rapporto - Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni. In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018 (Rv. 648785 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_211 …...
lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6893 del 20/03/2018
Comportamenti costituenti violazione di legge o di doveri fondamentali del lavoratore - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare nel caso di utilizzo di un congedo familiare per lo svolgimento di altra attività lavorativa, in violazione dell'art. 4 l. n. 53 del 2000 oltre che dei fondamentali doveri di lealtà e fedeltà del lavoratore). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6893 del 20/03/2018   …...
lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1631 del 23/01/2018
Giusta causa - Falsa certificazione - Consapevole utilizzo - Configurabilità - Condizioni. In tema di licenziamento disciplinare, il consapevole utilizzo da parte del lavoratore di un falso certificato, al fine di poter usufruire di un giorno di riposo altrimenti non spettante, può concretare il concetto di giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c., derogabile in senso più favorevole al lavoratore solo ove una specifica norma contrattuale collettiva preveda espressamente simile caso come meritevole di una sanzione meno grave. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1631 del 23/01/2018   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - crediti di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 522 del 11/01/2018 (Rv. 647371 - 01)
Fallimento del datore di lavoro - Effetti sui rapporti di lavoro - Sospensione - Licenziamento intimato dal curatore - Dichiarazione di illegittimità - Conseguenze patrimoniali - Diritto del lavoratore all'ammissione al passivo - Sussistenza - Limiti. In caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, con conseguente venir meno dell'obbligo di corrispondere la retribuzione in difetto dell'esecuzione della prestazione lavorativa, sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto ex art. 72 l.fall., "ratione temporis" applicabile, nell'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi; ne deriva che, qualora sia accertata la illegittimità del licenziamento intimato dal curatore, il lavoratore ha diritto all'ammissione al passivo fallimentare per il credito risarcitorio che ne consegue, corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella della reintegra. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 522 del 11/01/2018 (Rv. 647371 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172 …...
Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati ed agenti) - giudizi e sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 29240 del 06/12/2017
Art. 45, n. 4 e 8, del r.d. n. 148 del 1931 - Destituzione - Presupposti - Condotta omissiva - Dolo - Configurabilità. Nelle controversie relative a provvedimenti disciplinari a carico del personale di ruolo delle imprese esercenti pubblici trasporti in concessione, ai fini dell’adozione del provvedimento di destituzione, di cui all'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931, un comportamento doloso può scaturire da una condotta omissiva poiché anche l'intenzionale non attivarsi può essere preordinato al conseguimento di un illecito di cui si accetta la rappresentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di appello, invitando a rivalutare la rilevanza disciplinare dell’addebito contestato in ordine all’omesso controllo su fatture inesistenti perché relative a lavori poi risultati non eseguiti). Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 29240 del 06/12/2017   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14457 del 09/06/2017
Clausola di durata minima del rapporto - Validità - Condizioni - Previsione di un compenso specifico - Necessità - Limiti - Fondamento. In tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell’interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all’art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell’assunzione dell’obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell’impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore. Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14457 del 09/06/2017   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8816 del 05/04/2017
Modesta entità del fatto addebitato - Tenuità del danno patrimoniale - Rilevanza - Esclusione - Condotta del prestatore di lavoro - Valutazione sotto il profilo prognostico - Necessità - Fattispecie. In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un tecnico addetto alla manovra dei treni, il quale, durante il turno di lavoro, si era impossessato di circa venti litri di gasolio, prelevati dal carrello che conduceva). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8816 del 05/04/2017   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8826 del 05/04/2017
Licenziamento per giusta causa - Verifica in concreto - Necessità - Astratta corrispondenza del comportamento posto in essere alla condotta tipizzata nel contratto collettivo - Irrilevanza - Fattispecie. La valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l'astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, attraverso un'ampia ricostruzione dei fatti, effettuata sulla base dell'istruttoria giudiziale, aveva evidenziato la sussistenza, nella diretta e personale condotta del lavoratore, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi idonei a legittimare il licenziamento per giusta causa senza preavviso). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8826 del 05/04/2017   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8718 del 04/04/2017
Condotta del lavoratore avente rilievo disciplinare - Valutazione - Sanzione più grave di quella prevista dalla contrattazione collettiva – Illegittimità – Fattispecie. Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto sproporzionata, in relazione alle previsioni del contratto collettivo applicabile, la sanzione del licenziamento irrogata ad un dipendente postale che, in congedo straordinario per due mesi, al fine di assistere la madre portatrice di handicap, aveva omesso di comunicare, come imposto per fruire del beneficio, che quest'ultima, dopo una settimana dall’inizio del suddetto periodo, era stata ricoverata, ed aveva confermato la circostanza del non ricovero con una mendace dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8718 del 04/04/2017   …...

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