Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo II: DEL LAVORO NELL'IMPRESA Capo I: DELL'IMPRESA IN GENERALE Sezione I: DELL'IMPRENDITORE Sezione II: DEI COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE Sezione III: DEL RAPPORTO DI LAVORO § 1 - Della costituzione del rapporto di lavoro § 2 - Dei diritti e degli obblighi delle parti § 3 - Della previdenza e dell'assistenza § 4 - Dell'estinzione del rapporto di lavoro Art.2119. Recesso per giusta causa.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2119. Recesso per giusta causa.
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
2. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
la giurisprudenza
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Disciplina ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, siccome modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Individuazione della tutela applicabile - Previa verifica della sussistenza di una causa legittimante il recesso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall'art. 18 st.lav. riformulato, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata senza valutare se l'illecito contestato - concernente ammanchi di cassa commessi dal dipendente di un istituto di credito - giustificasse il licenziamento, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, arrestando la propria indagine a generiche valutazioni del regolamento disciplinare).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17492 del 20/08/2020 (Rv. 658585 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119
corte
cassazione
17492
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO
ESTINZIONE
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato un giustificato motivo soggettivo di licenziamento nel comportamento del vice-direttore di un ufficio postale il quale, in violazione della normativa antiriciclaggio, aveva proceduto all'apertura fraudolenta di conti correnti postali intestati a persone inesistenti, utilizzando documenti falsi e inducendo una sottoposta gerarchica - assunta da pochi mesi - ad eseguire le relative operazioni).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17321 del 19/08/2020 (Rv. 658797 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2104
corte
cassazione
17321
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Giudizio penale per gli stessi fatti - Assoluzione del lavoratore "perché il fatto non costituisce reato" - Rilevanza nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento.
LAVORO
ESTINZIONE
LICENZIAMENTO
DISCIPLINARE
La sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quando la formula assolutoria adottata è "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., tale efficacia opera solo quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o alla mancata rilevanza penale dell'illecito.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17221 del 18/08/2020 (Rv. 658537 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119
corte
cassazione
17221
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO
ESTINZIONE
LICENZIAMENTO
GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato in relazione a specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva in tema di recesso senza preavviso - "assenze ingiustificate per cinque volte nel periodo di un anno" - in quanto il disvalore espresso dalla condotta tipizzata è stato ritenuto parificabile a quello del comportamento tenuto dal lavoratore quale risultato provato in causa - quattro assenze in periodo bimestrale, al netto di condotte non contestate o punite con precedente sanzione conservativa).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16784 del 06/08/2020 (Rv. 658577 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2106
corte
cassazione
16784
2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - crediti di lavoro - Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Crediti contributivi previdenziali e retributivi - Configurabilità - Esclusione - TFR - Spettanza - Fondamento.
In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell’attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, non essendovi, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore, ai sensi dell'art. 72, comma 2, I. fall., un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale, principio valido anche per la domanda concernente il credito per le retribuzioni e le voci successive alla dichiarazione di fallimento, ma non per quello relativo al TFR, che matura nell'arco di durata del rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15407 del 20/07/2020 (Rv. 658489 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120, Cod_Civ_art_2119, (Legge Falliment. art. 72 = Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173)
corte
cassazione
15407
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento disciplinare - Condotta punita dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Illegittimità - Limiti.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ove la previsione del c.c.n.l. ricolleghi ad un determinato comportamento, disciplinarmente rilevante, solamente una sanzione conservativa, il giudice di merito è vincolato a tale indicazione, salva la eventuale nullità di tale previsione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15227 del 16/07/2020 (Rv. 658185 – 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1365
corte
cassazione
15227
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva per una determinata infrazione - Valutazione più grave del comportamento da parte del giudice - Limiti - Interpretazione restrittiva della previsione contrattuale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della l. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento irrogato ad un dirigente per molestie sessuali, perchè non sussumibili, stante la gravità del comportamento posto in essere con abuso di qualità, nelle previsioni contrattuali che disponevano la misura conservativa per i meri atti di molestia, anche sessuale).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14811 del 10/07/2020 (Rv. 658485 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1365
corte
cassazione
14811
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Abbandono del posto di lavoro ex art. 140 del c.c.n.l. Vigilanza privata - Condizioni oggettive e soggettive - Individuazione - Durata e motivo dell'allontanamento - Irrilevanza - Fattispecie.
La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, dovendosi comunque escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo dei turno di servizio svolto; sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'abbandono del posto di lavoro da parte di una guardia giurata la quale, assegnata a un turno di lavoro notturno consistente nel piantonamento itinerante di un'area di cantiere con un'auto di servizio, se ne era allontanata senza autorizzazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13410 del 01/07/2020 (Rv. 658442 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119
corte
cassazione
13410
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Licenziamento disciplinare - Contratto collettivo - Previsione di fattispecie integrante giusta causa - Requisiti oggettivi e soggettivi - Accertamento - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento intimato da Poste italiane s.p.a., in applicazione dell'art. 54, comma 6, lett. a e c, del c.c.n.l. di settore, nei confronti di un'impiegata, la quale aveva omesso la compilazione dei moduli e la rendicontazione sul sistema informativo aziendale di alcune operazioni di vendita di servizi, versando in ritardo i corrispettivi riscossi dai clienti, sul presupposto che dalle condotte della lavoratrice non era conseguito, né in concreto né potenzialmente, un pregiudizio di intensità corrispondente a quello richiesto dalla clausola collettiva quale presupposto della sanzione espulsiva).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13412 del 01/07/2020 (Rv. 658441 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119
corte
cassazione
13412
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Condotta del lavoratore avente rilievo disciplinare - Valutazione - Proporzionalità della sanzione - Criteri di giudizio - Disposizioni della contrattazione collettiva - Riconducibilità - Insufficienza - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza. (Nella specie, è stata ritenuta proporzionata la misura espulsiva rispetto alla condotta di un lavoratore - già recidivo per aver commesso sei infrazioni nel biennio precedente - il quale, nel corso di una discussione sorta per la restituzione di una chiavetta per l'uso di un distributore automatico di bevande, aveva minacciato la responsabile amministrativa dell'azienda, preannunziandole, con atteggiamento intimidatorio, la volontà di chiederle conto della sua condotta in altra sede, e aveva anche registrato la conversazione, rivelando in tal modo la consapevolezza e l'intenzionalità dello scontro verbale e la volontà di provocarlo per procurarsi una qualche prova di condotta non corretta della collega).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13411 del 01/07/2020 (Rv. 658443 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119
corte
cassazione
13411
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Insubordinazione - Nozione - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, è stata ravvisata un'ipotesi di insubordinazione nella condotta minacciosa indirizzata alla responsabile amministrativa della società datoriale, sebbene realizzatasi al di fuori dell'orario di lavoro, in quanto era stata tenuta nei locali aziendali ed in riferimento ad aspetti che afferivano comunque all'osservanza di disposizioni interne circa l'uso di beni aziendali).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13411 del 01/07/2020 (Rv. 658443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119
corte
cassazione
13411
2020

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - Direttore generale ASL - Risoluzione del rapporto per giusta causa - Intensità del vincolo fiduciario - Rilevanza - Fattispecie.
Ai fini della risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro con il direttore generale di una ASL, la sussistenza dei "gravi motivi" deve essere valutata in rapporto all'intensità del vincolo fiduciario tipico di tale rapporto. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso del direttore generale di una ASL avverso la delibera con cui era stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, in ragione dell'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere, e delle valutazioni espresse in sede penale dal Tribunale del riesame, il quale, pur revocando la suddetta misura, aveva confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui agli artt. 319-321 c.p., commessi nella qualità di direttore generale di altra Azienda ospedaliera).
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 10775 del 05/06/2020 (Rv. 657789 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119

Omessa contestazione - Tutela reintegratoria ex art_ 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.
In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art_ 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020 (Rv. 656935 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Licenziamento disciplinare - Previsione nei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa o giustificato motivo - Vincolatività - Esclusione - Ampliamento o riduzione delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva - Verifica della proporzionalità della sanzione - Necessità.
In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3283 del 11/02/2020 (Rv. 656774 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Tutela reintegratoria di cui all'art_ 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 - Ambito di applicazione - Insussistenza del fatto contestato - Fatto “giuridico” - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La tutela reintegratoria ex art_ 18, comma 4, st.lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'"insussistenza del fatto contestato", comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ma non già il difetto degli elementi essenziali della giusta causa o del giustificato motivo (cd. fatto "giuridico"), in quanto, nel sistema della l. n. 92 del 2012, il giudice deve in primo luogo accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, e, nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle condizioni normativamente previste per l'accesso alla tutela reintegratoria. (Nella specie, con la sentenza impugnata, ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che aveva riportato sentenza di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. per fatti non compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, era stata applicata la tutela reintegratoria attenuata; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che la Corte territoriale, una volta esclusa la giusta causa del licenziamento, avrebbe dovuto valutare se il fatto addebitato, sussistente nella sua materialità, presentasse o meno il carattere di illiceità richiesto dal citato art_ 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, ovvero se la fattispecie ricadesse nell'ambito operativo delle "altre ipotesi" di cui all'art_ 18, comma 5, della predetta legge).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3076 del 10/02/2020 (Rv. 656923 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Principio di immutabilità della contestazione disciplinare - Rilevanza anche in sede giudiziale - Condotte del lavoratore oggetto di esame da parte del giudice di merito - Divergenza da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva - Possibilità - Esclusione - Sconfinamento dei poteri del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito - a fronte di una condotta del lavoratore sanzionata dal datore con il licenziamento con preavviso, previsto, ai sensi dell'art_ 54, comma 5, lett. c), del c.c.n.l. per il personale non dirigente di Poste Italiane, per l'ipotesi di "inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi danni alla società o a terzi" - aveva applicato di ufficio, una volta esclusa la prova del danno concreto e ritenuto che il dipendente avesse comunque pregiudicato l'immagine e la reputazione del datore, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art_ 54, comma 6, lett. c), del predetto c.c.n.l., prevista per l'ipotesi di "violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi").
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3079 del 10/02/2020 (Rv. 656772 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Proc_Civ_art_112
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Licenziamento di dirigente - Giustificatezza del licenziamento - Valutazione globale - Sufficienza - Fondamento.
Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 34736 del 30/12/2019 (Rv. 656361 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119

Dirigenza pubblica - Previo parere conforme del Comitato dei Garanti - Ambito di operatività - Responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi e grave inosservanza delle direttive datoriali - Responsabilità disciplinare - Estensibilità - Condizioni - Indissolubile intreccio tra responsabilità disciplinare e gestionale - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale - disposizione non derogabile dalla contrattazione collettiva ed estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, dello stesso decreto - riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dirigente sanitario, siccome non preceduto dal parere del Comitato dei Garanti, senza previamente accertare la natura della responsabilità contestatagli).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32258 del 10/12/2019 (Rv. 656101 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119

Recesso per giusta causa - Recesso del preponente - Contestazione immediata delle ragioni - Obbligatorietà - Recesso dell'agente - Contestuale comunicazione dei motivi -Esclusione.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
CONTRATTI
Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30063 del 19/11/2019 (Rv. 655862 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119
corte
cassazione
30063
2019

Per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Limiti - Specificità del rapporto - Intensità del legame fiduciario - Conseguenze - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità - Limiti - Fattispecie.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
CONTRATTI
L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti).
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29290 del 12/11/2019 (Rv. 655854 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1743, Cod_Civ_art_1749, Cod_Civ_art_2119
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cassazione
29290
2019

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Disciplina in tema di licenziamenti individuali - Applicabilità - Conseguenze.
In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, al rapporto tra agenzia e dipendente si applica la disciplina dei licenziamenti individuali, restando indifferenti, rispetto alle tutele inderogabili del lavoro subordinato, le vicende del contratto commerciale; ne consegue che la grave mancanza del lavoratore, anche ove idonea a determinare la cessazione della missione, può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento solo se ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2119 c.c. o dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966, così come non costituiscono di per sé giustificato motivo oggettivo la cessazione della missione presso l'utilizzatore e l’estinzione del contratto tra quest'ultimo e l'agenzia.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26607 del 18/10/2019 (Rv. 655398 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119

Recesso volontario del lavoratore - Interpretazione - Criteri - Allontanamento dal posto di lavoro - Configurabilità - Comportamenti omissivi - Rilevanza.
Il recesso volontario del lavoratore, se non è prevista alcuna forma convenzionale, può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti, anche omissivi, che, interpretati alla luce dei principi dell'affidamento, inequivocabilmente manifestino l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni o si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25583 del 10/10/2019 (Rv. 655387 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119

Licenziamento disciplinare - Proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata - Necessità - Valutazione della condotta in relazione al suo "disvalore ambientale" - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti dell'impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva esaminato le contestazioni disciplinari elevate ad una lavoratrice senza tenere conto della particolare responsabilità e del più intenso obbligo di diligenza derivanti dalle mansioni di gerente di un punto vendita).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24619 del 02/10/2019 (Rv. 655310 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2104

Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo
Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Sospensione del rapporto di lavoro subordinato - Dichiarazione di scioglimento del curatore - Diritto aN'indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Ragioni.
In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione fino a quando il curatore non abbia effettuato la dichiarazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, l.fall. di volersi sciogliere dal contratto, per effetto della quale il lavoratore ha diritto di insinuarsi al passivo anche per l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., non configurandosi il recesso del curatore per giusta causa ed attesa la natura indennitaria e non risarcitoria di tale importo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20647 del 31/07/2019 (Rv. 654771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119

Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento.
La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del contratto collettivo che prevedeva il licenziamento solo per condotte dolose, si era limitato ad accertare la natura colposa della violazione senza, peraltro, verificare se la stessa fosse punita con sanzione conservativa).
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19023 del 16/07/2019 (Rv. 654495 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119

Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - crediti di lavoro
Crediti di lavoro - Fallimento del datore di lavoro - Prosecuzione della prestazione lavorativa - Obbligo di pagamento delle retribuzioni - Fondamento.
La dichiarazione di fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro, in quanto l'azienda, nella sua universalità, sopravvive e l’impresa non cessa, passando soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile peraltro di essere continuata o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione, sicché, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia proseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, di fatto, anche oltre il periodo di esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal tribunale, i crediti maturati dal lavoratore devono essere ammessi al passivo in prededuzione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18779 del 12/07/2019 (Rv. 654663 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119_2, Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006

Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Condotta del lavoratore avente rilievo disciplinare - Valutazione - Proporzionalità della sanzione - Criteri di giudizio - Disposizioni della contrattazione collettiva - Riconducibilità - Insufficienza - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la proporzionalità della misura espulsiva, in quanto la condotta di un portalettere che aveva distrutto la corrispondenza non era riportabile ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 54, comma VI, del c.c.n.l. Poste Italiane del 14 aprile 2011, trascurando il pregiudizio comunque arrecato all'azienda nella sua qualità di concessionario del servizio postale universale).
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18195 del 05/07/2019 (Rv. 654484 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119

Licenziamento individuale - disciplinare - Giudizio di sussunzione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, il risultato della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla riconducibilità, in concreto, della condotta contestata nel paradigma del giustificato motivo di recesso (ovvero della giusta causa), è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della corretta interpretazione delle previsioni contrattuali e del giudizio di sussunzione nelle stesse della condotta addebitata.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto alle condotte punibili con la sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, lett. c, del c.c.n.l. Poste del 14 aprile 2011, il comportamento del direttore di un ufficio postale il quale, in violazione della normativa antiriciclaggio, aveva deliberatamente omesso di segnalare innumerevoli operazioni di prelievo in contanti poste in essere da alcuni clienti).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14505 del 28/05/2019 (Rv. 654062 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2106 – Sanzioni disciplinari
Cod. Civ. art. 2118 – Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Licenziamento individuale per giusta causa – Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento irrogato per l'indebito utilizzo per acquisti della carta dipendenti, senza operare alcuna parametrazione con le previsioni di giusta causa codificate dalle parti sociali).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14063 del 23/05/2019 (Rv. 653968 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa

Licenziamento individuale - disciplinare – Previsione dei contratti collettivi - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
In materia disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, essendo richiesto, comunque, l'accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, fermo restando, tuttavia, che, anche nel caso in cui proceda a valutazione autonoma della fattispecie contemplata dalla norma collettiva, il giudice del merito non può prescindere dalla considerazione del contratto collettivo e dalla scala valoriale ivi espressa nella individuazione delle ipotesi di rilievo disciplinare e nella relativa graduazione delle sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'invio sporadico, da parte del dipendente, di alcune e-mail relative ad attività lavorativa svolta per conto proprio, mediante l'utilizzo della mail di proprietà aziendale durante l'orario di lavoro, costituisse condotta punibile con sanzione conservativa, in quanto non equiparabile a quelle, esplicitamente contemplate dal contratto collettivo quali fattispecie sanzionabili con il licenziamento, connotate, sotto il profilo oggettivo, dalla concreta idoneità delle stesse ad influire in vario modo sulla funzionalità dell'organizzazione dell’impresa o sulla serenità dell'ambiente di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13865 del 22/05/2019 (Rv. 653844 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa
Cod. Civ. art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro

Licenziamento individuale - per giusta causa – Norme elastiche (clausole generali) - Interpretazione - Collegamento della previsione astratta al caso concreto - Attività del giudice del merito - Vizio di sussunzione - Sindacabilità ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che aveva aggredito fisicamente una collega sul luogo di lavoro, in quanto la ricorrente non aveva indicato i parametri integrativi del precetto normativo elastico che sarebbero stati violati dai giudici di merito, limitandosi a contrapporre una ricostruzione e valutazione dei fatti diversa rispetto a quella posta a base della decisione impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13534 del 20/05/2019 (Rv. 653963 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Licenziamento individuale - per giusta causa – Rifiuto della prestazione lavorativa - Legittimità - Condizioni - Buona fede - Necessità - Conseguenze in tema di licenziamento - orario di lavoro.
In tema di licenziamento per giusta causa, il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro è idoneo, ove non improntato a buona fede, a far venir meno la fiducia nel futuro adempimento e a giustificare pertanto il recesso, in quanto l'inottemperanza ai provvedimenti datoriali, pur illegittimi, deve essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., secondo il quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete.
(Nella specie, relativa a un contratto di lavoro "part-time" in cui la prestazione, pur fissata nella durata settimanale, non era collocata temporalmente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, senza attivare la procedura ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000, si era rifiutato reiteratamente di adempiere alla prestazione nei giorni e secondo l'orario richiesto, pur osservato pacificamente per sette mesi).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12777 del 14/05/2019 (Rv. 653834 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1460 – Eccezione d’inadempimento

Illecito disciplinare - Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Regime applicabile - Estensione ad ipotesi non tipizzate - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, ove la condotta addebitata al lavoratore abbia un pari disvalore disciplinare rispetto a quelle punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa, il giudice, sebbene gli sia precluso applicare la tutela reintegratoria alle ipotesi non tipizzate dalla contrattazione collettiva - giacché, nel regime introdotto dalla l. n. 92 del 2012, tale tutela costituisce l'eccezione alla regola rappresentata dalla tutela indennitaria, presupponendo l'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, l'abuso consapevole del potere disciplinare, che implica una conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, della illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla insussistenza del fatto contestato o dalla chiara riconducibilità della condotta tra le fattispecie ritenute dalle parti sociali inidonee a giustificare l'espulsione del lavoratore - se ritiene che tale condotta non costituisca comunque giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, utilizzando la graduazione delle infrazioni disciplinari articolate dalle parti collettive come parametro integrativo delle clausole generali di fonte legale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 183 del 2010, potrà dichiarare illegittimo il recesso e, risolto il rapporto di lavoro, applicare la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970.
(Nella fattispecie, relativa a un lavoratore sorpreso dal proprio superiore gerarchico, durante il turno di lavoro notturno, addormentato presso una diversa zona dello stabilimento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ritenuta tale condotta assimilabile al c.d. abbandono del posto di lavoro, infrazione punita dal c.c.n.l. addetti Industria Metalmeccanica con sanzione conservativa, aveva applicato la tutela reintegratoria).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12365 del 09/05/2019 (Rv. 653758 - 01)
Riferimenti normativi:

Indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 - Domanda - Termine di decadenza ex art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Applicabilità - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto - Onere della prova - Fattispecie.
L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituisce un trattamento di disoccupazione, cui è applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935, di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, e cioè dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della individuazione del "dies a quo" cui ancorare la decorrenza del termine decadenziale, grava sull'ente previdenziale interessato a far valere la decadenza l'onere di dimostrare una diversa e anteriore data di conoscenza del licenziamento rispetto a quella ricavabile dalla domanda amministrativa.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ipotesi di lavoratore già collocato in cassa integrazione a zero ore, aveva ritenuto tempestiva la domanda di indennità di mobilità da questi presentata lo stesso giorno della comunicazione, da parte del centro per l'impiego, del suo inserimento nelle liste di mobilità, senza che l'Inps avesse fornito la prova di una precedente conoscenza della cessazione del rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11704 del 03/05/2019 (Rv. 653830 - 01)
Riferimenti normativi:

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsioni del c.c.n.l. - Giudizio di sussunzione della fattispecie concreta - Integrale coincidenza - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
In materia disciplinare, il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tipizzata dalle parti collettive, postula l'integrale coincidenza tra le due, con conseguente impossibilità di procedere a una tale operazione logica, quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti, rispetto alla previsione contrattuale. (Nella specie, relativa a un caso di guida in stato di ebbrezza costituente reato, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che, sul semplice presupposto che il c.c.n.l. di settore punisse con la sanzione conservativa l'essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche durante il servizio, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, senza considerare la maggiore gravità del fatto in concreto contestato).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8582 del 27/03/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Condotta extralavorativa - Minaccia rivolta a terzi - Giusta causa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta extra lavorativa consistente nell'aver rivolto una minaccia grave a soggetti estranei al rapporto di lavoro rende legittima la misura espulsiva solo quando si rifletta sulla funzionalità del rapporto stesso e abbia compromesso le aspettative sul futuro puntuale adempimento della prestazione, dovendosi ritenere che una simile minaccia, a differenza di quella proferita nei confronti del datore di lavoro o in ambito lavorativo, non incida intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8390 del 26/03/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - immunità - sindacati (postcorporativi) - attività sindacale (conciliazione delle parti) - permessi - dirigenti provinciali e nazionali permessi retribuiti - utilizzazione - partecipazione alle riunioni degli organi direttivi - altri usi - legittimità - esclusione - fondamento - conseguenze - risoluzione del rapporto - liceità.
I permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 30 st.lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all'esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettativa sindacale; ne consegue che l'utilizzo per finalità diverse dei permessi, comportando una assenza del dipendente da cui deriva una mancanza della prestazione per causa a lui imputabile, può giustificare la risoluzione del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4943 del 20/02/2019
permessi sindacali retribuiti

lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - causa della risoluzione del rapporto - licenziamento orale o dimissioni del lavoratore - contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - accertamento - distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro – conseguenze - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019
Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa; nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c..
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare Art. 72 del c.c.n.l. Vetro - Recidiva specifica e recidiva plurima/impropria - Distinzione - Conseguenze.
In tema di licenziamento disciplinare, l'art. 72 del c.c.n.l. Vetro distingue la recidiva specifica per la medesima mancanza, che consente l'immediato licenziamento senza preavviso, dalla recidiva plurima o impropria che, ai fini della legittimità del recesso, richiede, nei dodici mesi precedenti, tre pregresse sospensioni per particolari e tipici illeciti disciplinari.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 138 del 07/01/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - dipendente dell’agenzia dell’entrate - reiterato accesso abusivo a banche dati - licenziamento per giusta causa – configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28928 del 12/11/2018
È legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, per motivi personali e non per finalità istituzionali o per ragioni connesse alle esigenze di servizio, abbia effettuato reiterati accessi abusivi alla banca dati dell'amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28928 del 12/11/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - dipendente dell’agenzia dell’entrate - reiterato accesso abusivo a banche dati - licenziamento per giusta causa - configurabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28928 del 12/11/2018
>>> È legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, per motivi personali e non per finalità istituzionali o per ragioni connesse alle esigenze di servizio, abbia effettuato reiterati accessi abusivi alla banca dati dell'amministrazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28928 del 12/11/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - giudizio di sussunzione del giudice di merito - censurabilità in cassazione - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27238 del 26/10/2018
>>> In tema di licenziamento per giusta causa, il risultato della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla riconducibilità, in concreto, della condotta contestata nel paradigma di cui all'art. 2119 c.c., è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione del parametro integrativo della clausola generale costituito dalle previsioni del codice disciplinare. (Nella specie, è stato censurato l'errore di sussunzione nella previsione di cui all'art. 54, comma 6, lett. a) del c.c.n.l. del personale dipendente di Poste Italiane s.p.a., essendo la connivenza, richiesta da tale disposizione, logicamente incompatibile con l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di non consapevolezza dell'altrui abuso).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27238 del 26/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - rilievo anche penale del fatto - principio dell'immediatezza della contestazione - violazione - insussistenza - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27069 del 25/10/2018
>>> In materia di licenziamento disciplinare, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti. (Nella specie, è stato ritenuto tempestivo il licenziamento disciplinare intimato dopo la celebrazione del dibattimento penale, nel corso del quale erano emersi ulteriori e determinanti elementi di fatto rispetto a quanto già acquisito in sede di indagini preliminari).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27069 del 25/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - dipendente di poste italiane s.p.a. - mansioni di portalettere - falsa attestazione nel recapito - requisito di proporzionalità - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27082 del 25/10/2018
>>> In tema di licenziamento disciplinare, la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a., con mansioni di portalettere, che attesti falsamente di avere consegnato l'atto giudiziario al suo destinatario, benché l'avesse effettivamente recapitato alla moglie di costui che ne aveva contraffatto la firma, costituisce giusta causa di recesso, ex art. 54, comma 6, lett. c), del c.c.n.l. del 2011, trattandosi di comportamento connotato da gravità avuto riguardo al dolo della falsità in atto pubblico, alla responsabilità dell'agente postale (la cui affidabilità è garantita con attribuzione di efficacia di piena prova fino a querela di falso), al grave pregiudizio derivante dalla falsità in notificazione di atto giudiziario, alla pericolosità della condotta ed alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27082 del 25/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - vincolatività - esclusione - limiti - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27004 del 24/10/2018
>>> La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27004 del 24/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - dipendente assente per malattia - svolgimento di altra attività lavorativa durante lo stato di malattia - violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri generali di correttezza e buona fede - configurabilità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26496 del 19/10/2018
>>> Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore - addetto al lavaggio di automezzi - che, nel periodo di malattia conseguente a "dolenzia alla spalla destra determinata da un lipoma", aveva svolto presso un cantiere attività di sbancamento di terreno con mezzi meccanici e manuali).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26496 del 19/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - valutazione in concreto del fatto - necessità - censurabilità in cassazione - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26010 del 17/10/2018
>>> In tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur riferendosi ad una fattispecie disciplinare del c.c.n.l. del personale dipendente da Poste Italiane s.p.a. diversa da quella contestata dal datore - art. 56, comma 6, lett. c, in luogo di art. 56, comma 6, lett. k - aveva escluso la natura dolosa della condotta - consistita nell'emissione, da parte del lavoratore, di un assegno a suo favore relativo al conto corrente di una sigla sindacale, sul quale egli non era più autorizzato ad operare - giungendo a ritenere illegittimo il licenziamento per difetto di proporzionalità).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26010 del 17/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - in genere - causa della risoluzione del rapporto -licenziamento orale o dimissioni del lavoratore - contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - accertamento - distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25847 del 16/10/2018
>>> Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697,comma 2, c.c.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il lavoratore non avesse dimostrato la mancata accettazione della propria prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, risultando unicamente una missiva - inviata dal difensore del lavoratore oltre un mese dopo l'interruzione del rapporto - nella quale si lamentava solo la mancata regolarizzazione, senza fare alcun riferimento ad un pregresso licenziamento ovvero ad un recesso da parte dello stesso lavoratore).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25847 del 16/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - nuova disciplina sanzionatoria di cui alla l. n. 92 del 2012 - applicabilità - criteri temporali - licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della legge - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25717 del 15/10/2018
>>> Ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 67 dell'art. 1 della l. n. 92 del 2012, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio, va fatto riferimento non al fatto generatore del rapporto, né alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicché l'art. 1, comma 42, della l. n. 92 cit., si applica solo ai nuovi licenziamenti, ossia a quelli comunicati a partire dal 18luglio 2012, data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25717 del 15/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - insussistenza del fatto contestato - art. 18 st. lav. come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012 - nozione- mancata prova della commissione del fatto - inclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25717 del 15/10/2018
>>> La nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, st. lav. novellato, include l'ipotesi della mancata prova della commissione del fatto controverso da parte del datore di lavoro onerato ex art. 5 della l. n. 604 del1966. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile "ratione temporis" la cd. reintegrazione attenuata, in quanto, secondo l'accertamento incensurabile effettuato dal giudice di merito, non era stata raggiunta la prova della contestata condotta di sottrazione di una bottiglia di champagne da parte di un cameriere).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25717 del 15/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie – comporto - superamento del periodo di comporto - recesso del datore di lavoro - tempestività - valutazione - criteri - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25535 del 12/10/2018
>>> A differenza del licenziamento disciplinare, che postula l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quella del datore di lavoro a disporre di un ragionevole "spatium deliberandi", in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che, in tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva evinto la volontà abdicativa del diritto di recesso da parte del datore, oltre che dal ritardo nella comunicazione del licenziamento, dall'accettazione del rientro in servizio e della prestazione lavorativa per un breve lasso di tempo, nonché dal riconoscimento di un ulteriore periodo di ferie e dalla fissazione della visita di sorveglianza sanitaria del dipendente).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25535 del 12/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - proporzionalità della sanzione - attuazione di pratiche commerciali irregolari - consapevolezza dei vertici aziendali e diffusività della condotta - rilevanza. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23878 del 02/10/2018
>>> In tema di licenziamento disciplinare, è corretta la valutazione del giudice di merito circa la non proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata al dipendente che abbia attuato - sulla base di specifiche direttive e pressioni dei superiori- pratiche commerciali irregolari finalizzate all'incremento di fatturato, assumendo rilevanza, quale elemento destinato ad escludere il grave inadempimento, la consapevolezza in capo ai massimi vertici della società datrice dell'esistenza delle pratiche in questione, nonché la estrema diffusività delle stesse in ambito aziendale.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23878 del 02/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - del rapporto a tempo indeterminato - dirigente d'azienda - l. n. 604 del 1966 e st. lav. - applicabilità - esclusione - indennità supplementare – giustificatezza della risoluzione - equiparabilità al giustificato motivo - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23894 del 02/10/2018
>>> La disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604 del 1966 e st. lav. non è applicabile, ai sensi della prima delle leggi citate, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente. Ne consegue che, ai fini dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la "giustificatezza" - la cui nozione contrattuale, al fine della legittimità del licenziamento, si discosta da quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966 - non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23894 del 02/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - impiegato di banca - irregolarità nella concessione di un fido - configurabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23605 del 28/09/2018
>>> E' legittimo il licenziamento disciplinare dell'impiegato di banca che, nell'istruire la pratica di concessione di un fido,appone firme apocrife del cliente e modifica un elemento essenziale dell'accordo contrattuale, quale la scadenza, trattandosi di azioni che violano i doveri di diligenza e fedeltà ed incidono in modo irreversibile sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23605 del 28/09/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - esecuzione di ordine illegittimo di un superiore gerarchico - scriminante ex art. 51 c.p. - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23600 del 28/09/2018
>>> L'esecuzione di un ordine illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad impedire la configurabilità di una giusta causa di recesso, non trovando applicazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. in assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto giustificata la condotta del lavoratore - consistita nella simulazione e contabilizzazione di lavori non eseguiti - perché posta in essere in esecuzione di ordini impartitigli dal superiore gerarchico).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23600 del 28/09/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - licenziamento disciplinare - contratto collettivo - previsione di fattispecie integrante giusta causa - nocumento morale o materiale - accertamento - necessità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23602 del 28/09/2018
>>> In tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave nocumento morale e materiale è parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, restando preclusa, in caso contrario, la sussunzione del caso concreto nell'astratta previsione della contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza di merito che - nell'ipotesi di lavoratore cui erano stati contestati i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione verso prossimi congiunti, richiamando l'art. 32 del c.c.s.l. del 29 dicembre 2010 - si era limitata a richiamare l'"oggettiva gravità ed odiosità dell'episodio contestato ed il discredito cagionato all'azienda anche al suo interno", senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza di un grave danno all'impresa).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23602 del 28/09/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – forma - accertamento relativo ad una lettera inviata al lavoratore già licenziato oralmente - valutazione come convalida o nuovo recesso - incensurabilità in cassazione - limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22662 del 25/09/2018
>>> In tema di licenziamento individuale, l'accertamento del giudice di merito, volto a stabilire se una lettera, inviata dal datore di lavoro al lavoratore già licenziato oralmente, configuri una (illegittima) convalida del precedente licenziamento o una nuova manifestazione di recesso, è sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti, o dell'unica parte, in quanto accertamento di fatto non consentito, ma soltanto sul piano della individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errori di diritto o vizi del ragionamento.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22662 del 25/09/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - forma - Accertamento relativo ad una lettera inviata al lavoratore già licenziato oralmente - Valutazione come convalida o nuovo recesso - Incensurabilità in cassazione - Limiti. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 22662 DEL 25/09/2018
In tema di licenziamento individuale, l'accertamento del giudice di merito, volto a stabilire se una lettera, inviata dal datore di lavoro al lavoratore già licenziato oralmente, configuri una (illegittima) convalida del precedente licenziamento o una nuova manifestazione di recesso, è sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti, o dell'unica parte, in quanto accertamento di fatto non consentito, ma soltanto sul piano della individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errori di diritto o vizi del ragionamento.

Art. 64 del C.C.N.L. "Attività Ferroviarie" del 20 luglio 2012 - Forte pregiudizio all'azienda o a terzi - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie.
Ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'art. 64 del C.C.N.L. Settore Mobilità Area «Attività Ferroviarie» del 20 luglio 2012 prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una condotta di mero pericolo che, sul piano soggettivo dell'elemento psicologico, è integrata dal dolo generico, ovvero dalla consapevole scelta di violare la legge, i regolamenti o i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, non essendo, invece, richiesto che il comportamento sia dettato dallo scopo specifico di arrecare un forte pregiudizio all'azienda o a terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per "abbandono della postazione di conduzione di un treno viaggiante", ritenendo sufficiente la consapevole inosservanza del divieto di allontanarsi dalla predetta postazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20931 del 22/08/2018

Art 54, ultimo comma, del c.c.n.l. Poste italiane - Condotta reiterata - Possibilità di irrogare un'unica sanzione - Condizioni - Fattispecie.
In materia di sanzioni disciplinari, l'operatività della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del c.c.n.l. Poste Italiane presuppone che sia previamente individuata, per ciascuna azione o omissione, la fattispecie disciplinare integrata e la sanzione applicabile; ne consegue che ne va esclusa l'applicabilità ove la sanzione disciplinare sia comminata a fronte di condotte descritte, nella norma collettiva, come comprensive di più azioni od omissioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inapplicabile la suddetta disposizione collettiva, in presenza di una condotta plurima addebitata alla lavoratrice, e posta a fondamento del licenziamento disciplinare, riconducibile a previsioni negoziali facenti riferimento a "violazioni dolose di leggi o regolamenti" e a "fatti o atti dolosi").
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20935 del 22/08/2018

Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Sospensione del rapporto - Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni.
In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018

Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Sospensione del rapporto - Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni.
In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018 (Rv. 648785 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_211

Comportamenti costituenti violazione di legge o di doveri fondamentali del lavoratore - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare nel caso di utilizzo di un congedo familiare per lo svolgimento di altra attività lavorativa, in violazione dell'art. 4 l. n. 53 del 2000 oltre che dei fondamentali doveri di lealtà e fedeltà del lavoratore).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6893 del 20/03/2018

Giusta causa - Falsa certificazione - Consapevole utilizzo - Configurabilità - Condizioni.
In tema di licenziamento disciplinare, il consapevole utilizzo da parte del lavoratore di un falso certificato, al fine di poter usufruire di un giorno di riposo altrimenti non spettante, può concretare il concetto di giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c., derogabile in senso più favorevole al lavoratore solo ove una specifica norma contrattuale collettiva preveda espressamente simile caso come meritevole di una sanzione meno grave.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1631 del 23/01/2018

Fallimento del datore di lavoro - Effetti sui rapporti di lavoro - Sospensione - Licenziamento intimato dal curatore - Dichiarazione di illegittimità - Conseguenze patrimoniali - Diritto del lavoratore all'ammissione al passivo - Sussistenza - Limiti.
In caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, con conseguente venir meno dell'obbligo di corrispondere la retribuzione in difetto dell'esecuzione della prestazione lavorativa, sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto ex art. 72 l.fall., "ratione temporis" applicabile, nell'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi; ne deriva che, qualora sia accertata la illegittimità del licenziamento intimato dal curatore, il lavoratore ha diritto all'ammissione al passivo fallimentare per il credito risarcitorio che ne consegue, corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella della reintegra.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 522 del 11/01/2018 (Rv. 647371 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172

Art. 45, n. 4 e 8, del r.d. n. 148 del 1931 - Destituzione - Presupposti - Condotta omissiva - Dolo - Configurabilità.
Nelle controversie relative a provvedimenti disciplinari a carico del personale di ruolo delle imprese esercenti pubblici trasporti in concessione, ai fini dell’adozione del provvedimento di destituzione, di cui all'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931, un comportamento doloso può scaturire da una condotta omissiva poiché anche l'intenzionale non attivarsi può essere preordinato al conseguimento di un illecito di cui si accetta la rappresentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di appello, invitando a rivalutare la rilevanza disciplinare dell’addebito contestato in ordine all’omesso controllo su fatture inesistenti perché relative a lavori poi risultati non eseguiti).
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 29240 del 06/12/2017

Clausola di durata minima del rapporto - Validità - Condizioni - Previsione di un compenso specifico - Necessità - Limiti - Fondamento.
In tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell’interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all’art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell’assunzione dell’obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell’impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14457 del 09/06/2017

Modesta entità del fatto addebitato - Tenuità del danno patrimoniale - Rilevanza - Esclusione - Condotta del prestatore di lavoro - Valutazione sotto il profilo prognostico - Necessità - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un tecnico addetto alla manovra dei treni, il quale, durante il turno di lavoro, si era impossessato di circa venti litri di gasolio, prelevati dal carrello che conduceva).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8816 del 05/04/2017

Licenziamento per giusta causa - Verifica in concreto - Necessità - Astratta corrispondenza del comportamento posto in essere alla condotta tipizzata nel contratto collettivo - Irrilevanza - Fattispecie.
La valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l'astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, attraverso un'ampia ricostruzione dei fatti, effettuata sulla base dell'istruttoria giudiziale, aveva evidenziato la sussistenza, nella diretta e personale condotta del lavoratore, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi idonei a legittimare il licenziamento per giusta causa senza preavviso).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8826 del 05/04/2017

Condotta del lavoratore avente rilievo disciplinare - Valutazione - Sanzione più grave di quella prevista dalla contrattazione collettiva – Illegittimità – Fattispecie.
Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto sproporzionata, in relazione alle previsioni del contratto collettivo applicabile, la sanzione del licenziamento irrogata ad un dipendente postale che, in congedo straordinario per due mesi, al fine di assistere la madre portatrice di handicap, aveva omesso di comunicare, come imposto per fruire del beneficio, che quest'ultima, dopo una settimana dall’inizio del suddetto periodo, era stata ricoverata, ed aveva confermato la circostanza del non ricovero con una mendace dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8718 del 04/04/2017

Autoferrotranvieri - Azione di reintegra nel posto di lavoro - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Fondamento.
Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati ed agenti) - in genere.
L’azione di reintegra nel posto di lavoro per il personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione è soggetta, malgrado l'inapplicabilità dell'onere di impugnativa di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, al termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442, comma 1, c.c., in quanto la mancanza di giusta causa o di giustificato motivo deve essere fatta valere con l’ordinaria azione di annullamento e non con quella di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4267 del 17/02/2017

Condotta costituente reato antecedente alla costituzione del rapporto - Giusta causa di licenziamento - Configurabilità - Condizioni.
In tema di licenziamento per giusta causa, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare "stricto iure" una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, la sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c.; condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, ed anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, possono, tuttavia, integrare giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24259 del 29/11/2016

Condotta costituente reato antecedente alla costituzione del rapporto - Giusta causa di licenziamento - Configurabilità - Condizioni.
In tema di licenziamento per giusta causa, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare "stricto iure" una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, la sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c.; condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, ed anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, possono, tuttavia, integrare giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24259 del 29/11/2016

Opzione quale alternativa al licenziamento - Annullabilità per incapacità naturale - Esclusione - Fattispecie.
La circostanza che il lavoratore si sia dimesso nel timore dell'irrogazione di un licenziamento per giusta causa non comporta l'annullabilità dell'atto, dovendosi in ogni caso accertare se il recesso del dipendente sia stato reso in uno stato di diminuite capacità intellettive e volitive circa l'esercizio di una opzione cosciente, e frutto di una seria valutazione, fra le dimissioni ed il licenziamento prospettatogli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non inficiate da uno stato di incapacità naturale le dimissioni rassegnate da dipendente di banca che aveva ammesso, in sede di interrogatorio libero, di aver preferito dimettersi in quanto se fosse stata licenziata le sarebbe stato più difficile cercare un nuovo lavoro).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24122 del 28/11/2016

Comportamento extralavorativo del dipendente - Rilevanza ai fini del licenziamento - Oneri di allegazione del datore di lavoro - Deduzione del fatto in sé - Sufficienza - Condizioni.
In tema di licenziamento per giusta causa, l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro (nella specie, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti), è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell'etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24023 del 24/11/2016

Inerzia del lavoratore dopo l'impugnativa di licenziamento - Sufficienza - Esclusione - Circostanze ulteriori - Necessità - Percezione del tfr o reperimento di altra occupazione - Irrilevanza.
In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è sufficiente il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, essendo necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze, della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro; non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il tfr, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22489 del 04/11/2016

Dirigente anche convenzionale - Tutela reale - Ammissibilità - Condizioni - Previsione contrattuale - Necessità.
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - in genere
L'illegittimità del licenziamento di un dirigente, anche convenzionale, comporta il diritto del lavoratore soltanto alla tutela obbligatoria, a meno che la tutela reale non sia stata espressamente prevista in sede di contratto collettivo o individuale, con l'obbligo della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19554 del 30/09/2016

Recesso dell'agente - Insussistenza di una giusta causa - Conversione in recesso "ad nutum" - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.
In tema di rapporto di agenzia, il recesso dell'agente per giusta causa si converte, ove si accerti l'insussistenza di quest'ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell'agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all'eventuale risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19579 del 30/09/2016
corte
cassazione
19579
2016

Pubblico impiego contrattualizzato - Automatismo della sanzione - Esclusione - Obbligo per il giudice di valutazione della proporzionalità - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha richiesto al giudice di merito una nuova valutazione di proporzionalità in presenza di un'assenza ingiustificata, ex art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, per una malattia che, tuttavia, era risultata effettivamente sussistente all'esito della visita fiscale intervenuta nell'immediatezza).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18858 del 26/09/2016

Comportamento del lavoratore previsto come reato - Necessità di attendere la sentenza di condanna definitiva - Esclusione - Fatto oggettivo del rinvio a giudizio - Irrilevanza - Accertamento giudiziale dell'effettiva sussistenza di fatti tali da giustificare la sanzione espulsiva - Necessità.
Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il c.c.n.l. preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza. Ne consegue che il giudice, davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare, intimato a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore, per gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario - ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto -, non può limitarsi alla valutazione del dato oggettivo del rinvio a giudizio, ma deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità, per i profili soggettivi ed oggettivi, a supportare la massima sanzione disciplinare.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18513 del 21/09/2016

Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Inerzia del datore di lavoro nel protrarsi dell'assenza - Rinuncia tacita al recesso - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro può recedere non appena terminato il periodo suddetto, e quindi anche prima del rientro del prestatore, ma ha, altresì, la facoltà di attendere la ripresa del servizio per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno dell'assetto organizzativo, se del caso mutato, dell'azienda. Ne deriva che solo a decorrere dal rientro del lavoratore, l'eventuale prolungata inerzia datoriale può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia al licenziamento e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente, e che, in mancanza di detto rientro, non può prospettarsi alcun ritardo nell'intimazione del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato dopo circa un anno dal superamento del periodo massimo di comporto, perdurando in detto lasso di tempo l'assenza del lavoratore, che aveva sollecitato un'ulteriore verifica medico legale).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18411 del 20/09/2016

Elemento soggettivo - Dolo o intenzionalità della condotta - Necessità - Esclusione - Colpa - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di appello, che aveva disposto conversione del licenziamento per giusta causa in recesso per giustificato motivo soggettivo, ritenendo che la mancata appropriazione delle somme, oggetto delle operazioni compiute senza autorizzazione da dipendente di banca, escludesse il dolo e comportasse automaticamente la qualificazione dei fatti contestati in termini di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13512 del 01/07/2016

Rilascio del porto d'armi - Accertamento dei requisiti psicofisici - Uffici medico legali abilitati - Ambulatori privati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare.
In tema di rilascio del porto d'armi, va escluso che tra gli uffici medico legali competenti ad effettuare gli accertamenti dei requisiti psicofisici, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 28 aprile 1998, rientrino anche gli ambulatori privati dei medici abilitati alla libera professione, trattandosi di una funzione caratterizzata da cadenze procedimentali che richiedono l'intervento di un ufficio pubblico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dirigente medico che aveva rilasciato tale certificazione in regime "extra moenia").
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11130 del 30/05/2016

Rilascio del porto d'armi - Accertamento dei requisiti psicofisici - Uffici medico legali abilitati - Ambulatori privati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare.
In tema di rilascio del porto d'armi, va escluso che tra gli uffici medico legali competenti ad effettuare gli accertamenti dei requisiti psicofisici, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 28 aprile 1998, rientrino anche gli ambulatori privati dei medici abilitati alla libera professione, trattandosi di una funzione caratterizzata da cadenze procedimentali che richiedono l'intervento di un ufficio pubblico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dirigente medico che aveva rilasciato tale certificazione in regime "extra moenia").
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11130 del 30/05/2016

Rilascio del porto d'armi - Accertamento dei requisiti psicofisici - Uffici medico legali abilitati - Ambulatori privati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare.
In tema di rilascio del porto d'armi, va escluso che tra gli uffici medico legali competenti ad effettuare gli accertamenti dei requisiti psicofisici, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 28 aprile 1998, rientrino anche gli ambulatori privati dei medici abilitati alla libera professione, trattandosi di una funzione caratterizzata da cadenze procedimentali che richiedono l'intervento di un ufficio pubblico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dirigente medico che aveva rilasciato tale certificazione in regime "extra moenia").
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11130 del 30/05/2016

Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di falsa timbratura del cartellino.
La sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell'inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di rigetto dell'impugnativa di licenziamento proposta da dipendente postale, che, a seguito di un incidente stradale, aveva fatto timbrare il proprio cartellino da un collega, aduso a detta condotta anche per altri lavoratori, risultando in tal modo in servizio anche prima del proprio turno di lavoro, che aveva, invece, effettivamente iniziato circa venticinque minuti dopo l'ora prevista).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10842 del 25/05/2016

Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di falsa timbratura del cartellino.
La sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell'inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di rigetto dell'impugnativa di licenziamento proposta da dipendente postale, che, a seguito di un incidente stradale, aveva fatto timbrare il proprio cartellino da un collega, aduso a detta condotta anche per altri lavoratori, risultando in tal modo in servizio anche prima del proprio turno di lavoro, che aveva, invece, effettivamente iniziato circa venticinque minuti dopo l'ora prevista).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10842 del 25/05/2016

Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di falsa timbratura del cartellino.
La sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell'inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di rigetto dell'impugnativa di licenziamento proposta da dipendente postale, che, a seguito di un incidente stradale, aveva fatto timbrare il proprio cartellino da un collega, aduso a detta condotta anche per altri lavoratori, risultando in tal modo in servizio anche prima del proprio turno di lavoro, che aveva, invece, effettivamente iniziato circa venticinque minuti dopo l'ora prevista).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10842 del 25/05/2016

Controllo del datore di lavoro sul lavoratore - Obbligo - Esclusione - Conseguenze in ordine alla tempestività della contestazione.
Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10069 del 17/05/2016

Controllo del datore di lavoro sul lavoratore - Obbligo - Esclusione - Conseguenze in ordine alla tempestività della contestazione.
Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10069 del 17/05/2016

Controllo del datore di lavoro sul lavoratore - Obbligo - Esclusione - Conseguenze in ordine alla tempestività della contestazione.
Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10069 del 17/05/2016

Inosservanza delle garanzie procedimentali - Ingiustificatezza del recesso - Conseguenze - Tutela reale, obbligatoria o ex art. 2118 cod. civ. - Operatività - Rispettive condizioni - Inidoneità del recesso a realizzare l'estinzione del rapporto - Limitazione all'area della tutela reale - Rimanenti altri due casi di tutela - Effetti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006
Il licenziamento disciplinare intimato senza la preventiva osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ma è soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente ma non fatto valere attraverso il suddetto procedimento non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata al lavoratore dall'ordinamento nelle diverse situazioni e, cioè, a quella massima, cosiddetta reale, di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ovvero all'alternativa tra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966, o, infine, all'onere di preavviso ex art. 2118 cod. civ., con la conseguenza che, in relazione a siffatta diversificazione delle varie forme di tutela, la detta inosservanza rende l'atto di recesso inidoneo alla realizzazione della sua causa risolutiva del rapporto di lavoro soltanto nell'area di operatività della tutela reale, rimanendo negli altri casi tale effetto comunque realizzato, in quanto considerato preminente rispetto all'interesse del lavoratore alla conservazione del posto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006

Dipendente di un istituto di credito - Abusive operazioni sui conti correnti - Giusta causa di recesso - Configurabilità - Fondamento.
In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso la condotta del dipendente di un istituto di credito che abbia effettuato abusive operazioni di addebito/accredito sui depositi di ignari correntisti, indipendentemente dal conseguimento di un utile personale e dalla sussistenza di un pregiudizio economico effettivo, trattandosi di comportamento, astrattamente sanzionabile anche in sede penale, idoneo a compromettere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, posto in essere in violazione delle procedure interne, dei diritti dei correntisti e dello specifico interesse datoriale al mantenimento di una affidabile e trasparente organizzazione del lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6901 del 08/04/2016

Inerzia del lavoratore - Rilevanza - Affidamento del datore di lavoro sulla volontà di recesso - Fondamento - Fattispecie.
Il comportamento del titolare di una situazione creditoria che per lungo tempo trascuri di esercitarla, e generi un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo a determinare la perdita della stessa, sicché l'inerzia del lavoratore può ingenerare nel datore di lavoro un ragionevole affidamento in ordine ad una sua volontà di recedere dal rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dedotto la volontà di non dare seguito al rapporto dall'inerzia del lavoratore che, sottoposto ad un intervento chirurgico, era rientrato al lavoro dopo un mese senza inviare alcuna certificazione medica attestante il suo stato di salute, né comunicare anche oralmente alcuna notizia al riguardo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6900 del 08/04/2016

Dipendente di un istituto di credito - Abusive operazioni sui conti correnti - Giusta causa di recesso - Configurabilità - Fondamento.
In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso la condotta del dipendente di un istituto di credito che abbia effettuato abusive operazioni di addebito/accredito sui depositi di ignari correntisti, indipendentemente dal conseguimento di un utile personale e dalla sussistenza di un pregiudizio economico effettivo, trattandosi di comportamento, astrattamente sanzionabile anche in sede penale, idoneo a compromettere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, posto in essere in violazione delle procedure interne, dei diritti dei correntisti e dello specifico interesse datoriale al mantenimento di una affidabile e trasparente organizzazione del lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6901 del 08/04/2016

Inerzia del lavoratore - Rilevanza - Affidamento del datore di lavoro sulla volontà di recesso - Fondamento - Fattispecie.
Il comportamento del titolare di una situazione creditoria che per lungo tempo trascuri di esercitarla, e generi un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo a determinare la perdita della stessa, sicché l'inerzia del lavoratore può ingenerare nel datore di lavoro un ragionevole affidamento in ordine ad una sua volontà di recedere dal rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dedotto la volontà di non dare seguito al rapporto dall'inerzia del lavoratore che, sottoposto ad un intervento chirurgico, era rientrato al lavoro dopo un mese senza inviare alcuna certificazione medica attestante il suo stato di salute, né comunicare anche oralmente alcuna notizia al riguardo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6900 del 08/04/2016

Nuova disciplina sanzionatoria di cui alla l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Criteri temporali - Licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della legge - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16265 del 31/07/2015
Ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 67 dell'art. 1 della l. n. 92 del 2012, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio, va fatto riferimento non al fatto generatore del rapporto, né alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicché l'art. 1, comma 42 della legge n. 92 cit. si applica solo ai nuovi licenziamenti, ossia a quelli comunicati a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16265 del 31/07/2015

Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16268 del 31/07/2015
Una condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di una dipendente bancaria, motivato da una situazione di pesante esposizione debitoria che, tuttavia, non aveva influenzato negativamente i suoi compiti lavorativi, né era stata preceduta da una richiesta di finanziamento, in violazione di circolare aziendale di cui, in ogni caso, non risultava che la lavoratrice avesse conoscenza).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16268 del 31/07/2015

Ritiro del porto d'armi a lavoratore assunto con mansioni di guardia giurata - Sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa - Rilevanza ai fini della risoluzione del rapporto - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12072 del 10/06/2015
Il provvedimento di ritiro del porto d'armi, emesso nei confronti di lavoratore assunto con l'esclusiva qualifica di guardia giurata, configura una situazione di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa dovuta, con conseguente risoluzione del rapporto ove sia dimostrato che il datore di lavoro non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione di esso, alla stregua delle ragioni inerenti all'organizzazione ed al regolare funzionamento dell'attività produttiva.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12072 del 10/06/2015

Cumulo di sanzioni disciplinari - Licenziamento per giusta causa - Carattere ritorsivo e discriminatorio del comportamento datoriale - Accertamento del giudice - Conseguenze - Illegittimità del licenziamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10834 del 26/05/2015
In tema di licenziamento, laddove vengano in considerazione profili discriminatori o ritorsivi nel comportamento datoriale, il giudice, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e non in contrasto con la normativa comunitaria, deve tenerne conto senza distinguere tra accertamento della giusta causa e quello avente ad oggetto la verifica della volontà datoriale, sicché, ove risulti che la condotta del datore di lavoro sia univocamente motivata da un intento ritorsivo o discriminatorio nei confronti del lavoratore (nella specie, in ragione dell'attività sindacale del lavoratore diretta a contrastare una prassi aziendale che imponeva agli autisti di lavorare oltre i limiti di orario e di peso del carico trasportato), è illegittimo il licenziamento disposto quale conseguenza del cumulo di pluralità di sanzioni, tanto più in assenza di addebiti idonei a giustificare, di per sé, il recesso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10834 del 26/05/2015
fine
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