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1941. Limiti della fideiussione.

Art.1941. Limiti della fideiussione.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Del fideiussore - Omessa escussione del fideiussore da parte del creditore - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 (Rv. 671542-01)
Comportamento contrario a buona fede - Insussistenza - Danno risarcibile a favore del debitore - Esclusione. La mancata escussione di un fideiussore, in assenza di specifiche contestazioni dell'operato del creditore, non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona, in mancanza di una norma dell'ordinamento che preveda un tale obbligo, sicché tale circostanza non può neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso può essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest'ultimo rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione della fideiussione di mera garanzia di un debito altrui. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 (Rv. 671542-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1941, Cod_Civ_art_1945, Cod_Civ_art_2043 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22382 del 06/09/2019 (Rv. 655027 - 02)
Proposta di concordato - Clausola di esdebitazione dei fideiussori - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22382 del 06/09/2019 (Rv. 655027 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1239, Cod_Civ_art_1301, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_1941, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_117 …...
Fidejussione - limiti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20909 del 27/10/2005
Disciplina prevista dall'art. 2956 cod. civ. - Applicabilità - Scadenza del termine di efficacia della fideiussione coincidente con quello di escussione della garanzia - Maggiore onerosità - Configurabilità - Nullità della clausola - Sussistenza - Accertamento relativo - Eccessiva difficoltà, per il creditore, di avvalersi della garanzia prestata - Valutazione demandata al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti. Anche in tema di fideiussione è applicabile la disposizione dell'art. 2956 cod. civ., la quale sancisce la nullità della clausola (benché contenuta in un atto unilaterale) con la quale si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. Ne consegue che è nulla la clausola con la quale, una volta stabilito che il termine d'efficacia della fideiussione coincida con quello di escussione della garanzia, si fissi tra questo termine ed il termine di scadenza dell'obbligazione garantita un periodo temporale così ristretto da rendere eccessivamente difficile, valutate anche le modalità di escussione (ad esempio, mediante lettera che debba pervenire entro un certo termine al garante), che il creditore possa avvalersi della garanzia prestata. L'accertamento relativo all'eccessiva difficoltà di esercizio del diritto è demandato al giudice del merito e sfugge, se congruamente e logicamente motivato, al controllo di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20909 del 27/10/2005   …...

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