Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo XX: DELL'ASSICURAZIONE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Art.1905. Limiti del risarcimento.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1905. Limiti del risarcimento.
1. L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
2. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
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