Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo XVII: DEI CONTRATTI BANCARI Sezione I: DEI DEPOSITI BANCARI Sezione II: DEL SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA Sezione III: DELL'APERTURA DI CREDITO BANCARIO Sezione IV: DELL'ANTICIPAZIONE BANCARIA Art.1851. Pegno irregolare o garanzia di anticipazione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1851. Pegno irregolare o garanzia di anticipazione.
1. Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
la giurisprudenza
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