Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo XII: DEL DEPOSITO Sezione I: DEL DEPOSITO IN GENERALE Art.1776. Obblighi dell'erede del depositario.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1776. Obblighi dell'erede del depositario.
1. L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
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