Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo IX: DEL MANDATO Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI § 1 - Delle obbligazioni del mandatario § 2 - Delle obbligazioni del mandante § 3 - Dell'estinzione del mandato Art.1722.Cause di estinzione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1722.Cause di estinzione.
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
la giurisprudenza
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Contratti di borsa - Attività svolta dal fiduciario - Azioni contro terzi riferite a tale attività - Cessazione del rapporto fiduciario - Irrilevanza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Qualora una società fiduciaria abbia ricevuto l'incarico di stipulare un contratto di gestione di un portafoglio titoli, la cessazione ed estinzione del rapporto fiduciario, analogamente a ciò che si verifica in relazione al mandato senza rappresentanza non rilevano al fine di stabilire se la società fiduciaria abbia o meno la legittimazione ad agire per far valere le inadempienze contrattuali dell'intermediario finanziario o le eventuali nullità del contratto quadro e la condanna al pagamento dell'indebito, potendo tali eventi rilevare esclusivamente in funzione della verifica dell'eventuale consumazione del termine di prescrizione verso gli obblighi creditori dell'intermediaria, in relazione al rapporto di gestione del portafoglio, ma non invece in relazione ad atti posti c in essere in relazione all’esecuzione dell'obbligo fiduciario. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto la società finanziaria priva dell'interesse ad agire, attesa l'intervenuta caducazione del rapporto fiduciario già nel giudizio di primo grado, ha richiamato il principio secondo il quale, anche nell'ipotesi di revoca del mandato senza rappresentanza, permane la legittimazione attiva e passiva del mandatario per la realizzazione del credito che sorge dall'esecuzione del mandato, salvo che si dimostri il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29410 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1705, Cod_Civ_art_1706, Cod_Civ_art_1722
corte
cassazione
29410
2020

Incorporazione delle società di promozione ai sensi del d.lgs. n. 1 del 1999 - Società incorporata mandataria di a.t.i. - Estinzione del mandato - Esclusione - Conseguenze - Legittimazione dell'incorporante ad agire per i crediti dell'a.t.i. - Sussistenza - Fondamento.
L'incorporazione delle società, ai sensi del d.lgs. n. 1 del 1999, recante il riordino degli enti di promozione dello sviluppo, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore d.lgs. n. 6 del 2003, non ne determina l'automatica estinzione, tenuto conto che l'art. 3 del d.lgs. n. 1 del 1999, nello stabilire la definitiva approvazione delle operazioni di riordino e di accorpamento entro il 30 giugno 2000, ha previsto che debba essere comunque assicurata anche nel periodo transitorio l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività coinvolte, sicché, ove sia incorporata la società mandataria di un'a.t.i., sussiste la legittimazione ad agire dell'incorporante per far valere il crediti dell'a.t.i. in applicazione dell'art. 1722, n. 4, c.c., nella parte in cui esclude l'estinzione del mandato quando l'esercizio dell'impresa è continuato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7397 del 17/03/2020 (Rv. 657488 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2504_2, Cod_Civ_art_1722
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
7397
2020

Mandato a tempo indeterminato - Interpretazione - Estinzione - Condizioni - Fattispecie.
Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull'area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell'interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30246 del 20/11/2019 (Rv. 656297 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1183, Cod_Civ_art_1725, Cod_Civ_art_1722
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
30246
2019

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
corte
cassazione
9517
2019

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
rappresentanza in giudizio
corte
cassazione
9517
2019

Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - appello – raggiungimento maggiore età della parte costituita a mezzo di procuratore in pendenza del termine per impugnare - omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - effetti - ultrattività del mandato alla lite - configurabilità - effetti - stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018
Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018

Procura speciale alle liti conferita dopo la notifica del ricorso - Decesso del conferente - Deposito della procura dopo detto evento - Principio di ultrattività del mandato - Conseguenze.
In virtù del principio di ultrattività del mandato alle liti, la procura speciale conferita dopo la notifica del ricorso per cassazione e, quindi, in pendenza della relativa fase di giudizio, resta valida ed efficace anche nel caso di decesso del conferente, indipendentemente dalla circostanza che il deposito in giudizio dell'atto sia avvenuto in un momento successivo a tale evento, trattandosi di una attività di mera documentazione dell'avvenuto conferimento del mandato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20832 del 14/10/2016

Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni.
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo comporta, per la regola dell'ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il procuratore, già munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016

Morte del contumace - Ultrattività del mandato - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione agli eredi - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16555 del 06/08/2015
In tema di notifica dell'atto di impugnazione, poiché il principio dell'ultrattività del mandato al difensore non può operare con riguardo alla parte contumace, nel caso di morte della stessa nel corso del giudizio, ancorché l'evento non sia notificato o certificato ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ., l'atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento nel quale il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento da parte del soccombente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16555 del 06/08/2015

Da parte del difensore munito di procura speciale - Decesso dell'institore che ha sottoscritto la procura speciale per il ricorso per cassazione, prima della notifica di quest'ultimo - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11382 del 22/05/2014
Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e perciò sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso nel caso di decesso dell'institore, che ha sottoscritto la procura speciale, prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ., tale evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11382 del 22/05/2014

Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni.
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014

Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni.
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15295 del 04/07/2014

Da parte del difensore munito di procura speciale - Decesso dell'institore che ha sottoscritto la procura speciale per il ricorso per cassazione, prima della notifica di quest'ultimo - Conseguenze.
Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e perciò sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso nel caso di decesso dell'institore, che ha sottoscritto la procura speciale, prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ., tale evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.11382 del 22/05/2014

Fusione per incorporazione ex art. 2504-bis cod. civ. vigente - Subentro dell'incorporante nel mandato per la gestione di un credito conferito all'incorporata - Configurabilità - Conseguenze - Legittimazione dell'incorporante a proporre impugnazione in controversia attinente al credito oggetto di mandato - Sussistenza.
In ipotesi di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue ai sensi del vigente art. 2504 bis cod. civ., con la conseguenza che, ove quest'ultima fosse già mandataria per la gestione di un credito e delle relative controversie in forza di mandato conferito dal creditore originario, l'incorporante subentra nel mandato quale mandataria ed ha, perciò, il potere di proporre l'impugnazione di una sentenza pronunciata nella controversia relativa al credito compreso nel mandato stesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 11/12/2013

Attività processuali per conto di soggetto estinto - Perdita di legittimazione attiva e passiva del difensore - Applicabilità del principio alle pubbliche amministrazioni - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione nei confronti di ente cessato - Proponibilità - Notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato - Validità - Fattispecie.
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura (fattispecie relativa a rappresentanza in giudizio dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici - A.P.A.T. -, ente accorpato nell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, I.S.P.R.A.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4648 del 25/02/2013

Precetto - Intimazione con spendita del nome della parte defunta - Nullità - Fondamento - Limiti alla ultrattività del mandato - Conseguenze - Fattispecie.
Il principio di ultrattività del mandato alle liti, costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato, secondo la disciplina generale della materia ai sensi dell'art. 1722 n. 4 cod. civ., opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato, derivandone che, esaurito il grado in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva compete solo alle parti reali e viventi; tale principio trova altresì applicazione quanto al precetto, atto di natura sostanziale più che processuale. (Cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, la S.C. ha dichiarato la nullità del precetto intimato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1760 del 08/02/2012
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
1760
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Precetto - Intimazione con spendita del nome della parte defunta - Nullità - Fondamento - Limiti alla ultrattività del mandato - Conseguenze - Fattispecie.
Il principio di ultrattività del mandato alle liti, costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato, secondo la disciplina generale della materia ai sensi dell'art. 1722 n. 4 cod. civ., opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato, derivandone che, esaurito il grado in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva compete solo alle parti reali e viventi; tale principio trova altresì applicazione quanto al precetto, atto di natura sostanziale più che processuale. (Cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, la S.C. ha dichiarato la nullità del precetto intimato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1760 del 08/02/2012
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
1760
2012

Morte della parte - Procuratore - Facoltà di continuare a rappresentare la parte - Sussistenza - Limiti - Evento verificatosi dopo il deposito della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello - Nuovo mandato da parte degli eredi - Necessità.
In tema di interruzione del processo, a norma dell'art. 300, primo e secondo comma. cod. proc. civ., il procuratore ha la facoltà di continuare a rappresentare la parte che gli abbia conferito il mandato, ancorché defunta dopo la costituzione in giudizio, soltanto all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato. Pertanto, ove la morte della parte sia avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello, il difensore della parte defunta non può proporre tale impugnazione in base alla procura rilasciata dalla medesima, ma necessita di un nuovo mandato da parte degli eredi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18485 del 09/08/2010
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
18485
2010

Incarico conferito ad un legale dai genitori di un minore per la cura degli interessi di questi in relazione ad un infortunio stradale - Natura - Mandato di carattere sostanziale - Configurabilità - Raggiungimento della maggiore età da parte del minore - Estinzione del mandato - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno conseguente all'infortunio - Atto interruttivo della prescrizione compiuto per il maggiorenne dal legale sulla base del mandato conferitogli durante la minore età del danneggiato - Efficacia.
L'incarico conferito ad un legale dai genitori di un minore per la cura degli interessi di quest'ultimo in relazione ai danni occorsigli a seguito di un sinistro stradale configura un mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto il compimento di atti giuridici stragiudiziali in nome e nell'interesse del minore, il quale è idoneo (in assenza delle cause di estinzione tassativamente previste dall'art. 1722 cod. civ.) a produrre effetti anche successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte del minore medesimo (circostanza non integrativa di una causa di estinzione del mandato conferito) e sino a quando questi non lo revochi. Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno formulata in base al ridetto incarico è idonea ad interrompere il corso del relativo termine prescrizionale, ancorchè formulata in un momento nel quale il danneggiato sia già divenuto maggiorenne.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12312 del 10/06/2005
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Procura
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Corte
Cassazione
12312
2005

Morte della parte costituita - Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo - Prosecuzione del processo da parte del difensore - Sulla base di tacito mandato degli eredi - Successione a titolo particolare nel diritto controverso per atto sostanziale intervenuto fra gli eredi ed un terzo.
Nel caso di morte della parte costituita, poiché, in difetto di dichiarazione del suo difensore, il processo non s'interrompe e prosegue senza coinvolgimento degli eredi, nel presupposto che da essi egli abbia ricevuto tacito mandato alla prosecuzione (e restando ad essi la sentenza opponibile), l'ulteriore vicenda che "medio tempore" si realizzi della successione a titolo particolare di un terzo nella posizione degli eredi stessi soggiace alla regola del terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., per cui il terzo può intervenire (o essere chiamato) nel processo, senza che vi sia d'ostacolo la circostanza che la sua successione nella posizione sostanziale non si sia verificata in una situazione in cui, nel processo nel quale se ne discuteva, il suo dante causa (cioè gli eredi) avesse acquisito formalmente la qualità di parte per esservi volontariamente intervenuto per proseguirlo direttamente, così subentrando (anche) formalmente nella posizione processuale del "de cuius" o - per il caso che il processo sia stato dichiarato interrotto - in una situazione in cui vi fosse stato chiamato in prosecuzione o avesse volontariamente proseguito il processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005

Da parte degli altri soci e degli amministratori - in genere - impiego - lavoro - clausola statutaria - deferimento della controversia ad un collegio di probiviri designati dalla assemblea - scadenza della durata del collegio - competenza del giudice ordinario.*
In tema di opposizione contro la delibera di esclusione del socio da una società cooperativa, qualora una clausola statutaria della società preveda il deferimento delle controversie tra la società ed i soci ad un collegio di probiviri designati dall'assemblea, l'avvenuta scadenza del termine di durata del collegio, sia che si tratti di arbitrato rituale ovvero di arbitrato irrituale, comporta che l'opposizione deve essere proposta davanti al giudice ordinario, in quanto il collegio dei probiviri non può più ritenersi mandatario delle parti, non essendo applicabili, estensivamente o analogicamente, a tale collegio - che è un organo non essenziale ai fini dell'esistenza della società, perché non innestato nella struttura tipica di una determinata figura sociale - la disciplina della prorogatio ex art. 2385 cod. civ., che carattere specifico ed è volta ad assicurare la continuità degli organi amministrativi. Ne' è valida nei confronti dell'ex socio la nomina di un nuovo collegio arbitrale, non potendo il primo partecipare all'assemblea e, soprattutto, provocare la convocazione dell'assemblea e la designazione dei probiviri. ( Conf 5773/84, mass n 437448).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4207 del 19/10/1989
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MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE CLASSIFICATE PER MATERIA
- Acque pubbliche
- Adozione - Adozione dei Minori
- Agenzia (contratto di)
- Agricoltura
- Amministrativo (Atti Concessioni)
- Antichità e belle arti
- Appalti
- Arbitrato
- Assistenza e beneficenza pubblica
- Assicurazione
- Associazioni e fondazioni
- Ausiliari del giudice
- Avvocati e Procuratore bis
- Avvocatura dello stato
- Azienda
- Bancario (diritto)
- Beni Immateriali - Brevetti - Marchi
- Borsa
- Capacità della persona fisica
- Circolazione stradale - Rc auto
- Civile e Procedura Civile
- Cimiteri - sepolcro (diritto di)
- Cittadinanza
- Codice della strada
- Comodato
- Competenza civile
- Comune
- Comunità europea
- Condominio - Comunione
- Concorrenza (diritto civile)
- Consorzi
- Conto corrente (contratto di)
- Contratti in genere
- Contratti agrari
- Corte dei conti
- Convenzione europea
- Costituzione della Repubblica
- Corte costituzionale
- Cosa giudicata civile
- Decreti Ministeriali
- Delibazione
- Difensore/Difensori
- Diritti umani
- Diritto comunitario
- Diritto della navigazione
- Disciplina urbanistica
- Distanze
- Demanio
- Divisione (Ereditaria - Giudiziale)
- Domanda giudiziale
- Donazione
- Edilizia popolare ed economica
- Elezioni
- Enfiteusi
- Enti pubblici
- Esecuzione forzata
- Espropriazione pubblico interesse
- Fallimento - procedure concorsuali
- Famiglia - Minori
- Fidejussione
- Fonti del diritto
- Giurisdizione civile
- Giurisdizione volontaria
- Giudizio civile e penale
- Gratuito patrocinio
- Giuoco e scommesse
- Igiene e sanità pubblica
- Impiego pubblico
- Impugnazioni civili
- Industria
- Internet - Nuove tecnologie
- Interruzione del processo
- Intervento in causa
- Istruzione e scuole
- Lavoro
- Locazione
- Mandato alle liti - Procura
- Mediazione
- Notariato
- Notificazione
- Obbligazioni - singoli contratti
- Opere pubbliche (appalto di)
- Ordinamento giudiziario
- Ordine e sicurezza pubblica
- Patrimonio dello Stato e degli enti
- Patrocinio statale
- Penale - Procedura penale
- Pensioni
- Personalità (diritti della)
- Possesso
- Prescrizione civile
- Previdenza (assicurazioni sociali)
- Privacy - Riservatezza
- Procedimenti sommari
- Procedimenti speciali
- Professionisti
- Prova civile
- Procedimenti cautelari
- Procedimento civile
- Proprieta'
- Provvedimenti del giudice civile
- Poste e radio telecomunicazioni
- Pubblico ministero
- Pubblica amministrazione
- Responsabilità Civile
- Responsabilità civile - Professionisti
- Responsabilità patrimoniale
- Riscossione delle imposte
- Risarcimento danni
- Sanzione amministrativa
- Scuola (Diritto scolastico)
- Spese giudiziali civili
- Servitù
- Societario
- Sospensione/interruzione processo
- Sport - Diritto sportivo
- Stampa
- Stato civile
- Successioni mortis causa
- Termini processuali
- Territori ex italiani
- Regolamento confini
- Transazione
- Trascrizione
- Trasporti
- Trattati, convenzioni .. internazionali
- Tributario (in generale)
- Vendita
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- Crisi di Impresa e dell'insolvenza (compenso)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) (2bis)
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