Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo IX: DEL MANDATO Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI § 1 - Delle obbligazioni del mandatario § 2 - Delle obbligazioni del mandante Art.1720.Spese e compenso del mandatario.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1720.Spese e compenso del mandatario.
1. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
2. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
la giurisprudenza
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