Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo IX: DEL MANDATO Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1703.Nozione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1703.Nozione.
1. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
la giurisprudenza
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Contratti di borsa - Contratto di gestione di portafoglio - Stipula da parte di società fiduciaria per conto del fiduciante - Azioni contrattuali - Legittimazione ad agire della società fiduciaria - Sussistenza - Fondamento – Fattispecie - negozi giuridici - fiduciari - procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) – attiva - In genere.
Allorché una società fiduciaria sia incaricata dal fiduciante di stipulare un contratto di gestione del portafoglio titoli, l'intero complesso di poteri ed obblighi derivanti causalmente dalla stipula del contratto e dall'intestazione dei titoli è, nella vigenza fisiologica del "pactum fiduciae", in capo alla società fiduciaria; ne consegue che a quest'ultima spetta la legittimazione attiva relativamente alle azioni di nullità o di accertamento dell'inadempimento agli obblighi informativi con finalità solutorie o risarcitone, proposte nei confronti della banca intermediaria, trattandosi di azioni che non riguardano la proprietà in senso statico della provvista ma la corretta esecuzione dell'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello aveva escluso la legittimazione della società fiduciaria ad esercitare l'azione di nullità del contratto quadro per difetto di forma).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29410 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1705
corte
cassazione
29410
2020

Pagamento effettuato dal mandatario - Azione di ripetizione - Legittimazione del mandante - Sussistenza - Legittimazione del mandatario - Condizioni.
La legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8101 del 23/04/2020 (Rv. 657573 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2036, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1708

Pagamento effettuato dal mandatario ad un terzo per conto del mandante - Requisiti ex art. 1180 c.c. - Accertamento in capo al mandante - Necessità.
L'adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d'un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8101 del 23/04/2020 (Rv. 657573 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1180, Cod_Civ_art_1703

Conferimento di incarico ad avvocato da parte di altro avvocato e in favore di un terzo - Individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso - Esistenza di procura congiunta - Conseguente presunzione di coincidenza tra contratto di patrocinio e procura alle liti - Configurabilità - Limiti - Prova del distinto rapporto di mandato tra i professionisti - Necessità.
Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7037 del 12/03/2020 (Rv. 657282 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_087
corte
cassazione
7037
2020

Costituzione dell'assicuratore del danneggiato in posizione antagonista con il medesimo - Ammissibilità - Mandato "card" o "di rappresentanza" - Assicuratore del danneggiato come mandatario di quello del responsabile del sinistro - Ammissibilità.
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10816 del 18/04/2019 (Rv. 653707 - 01)
Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1704, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_081

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Società di diritto svizzero - Procura conferita a società italiana per la rappresentanza fiscale ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Pagamento da parte della rappresentante di imposte e sanzioni in nome e per conto della società mandante - Controversia per la restituzione delle somme versate - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Art. 5 della Convenzione di Lugano - Applicabilità - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - la quale ha esteso ai paesi membri dell'EFTA la disciplina uniforme in materia contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 per gli Stati membri della CEE e ribadita dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - la controversia tra una società di diritto svizzero e una società italiana, quale rappresentante fiscale per l'Italia in forza dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, avente ad oggetto il rimborso delle sanzioni pagate da quest'ultima per l'IVA non assolta, in quanto, ancorché l'obbligazione tributaria adempiuta dal rappresentante sorga dalla legge, quella azionata in giudizio trova la sua fonte nel mandato conferito dalla società estera con il rilascio della procura, cioè in una libera determinazione delle parti, con conseguente applicazione del criterio della "materia contrattuale" - come interpretato dalla Corte di Giustizia UE - di cui alla disposizione speciale dell'art. 5 cit. e non di quello generale del foro del convenuto ex art. 2 della medesima Convenzione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7620 del 18/03/2019
Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1704, Cod_Civ_art_1719, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Avvocato e procuratore - onorari - Conferimento di incarico di patrocinio - Procura "ad litem" - Differenze strutturali e funzionali - Rilascio della procura "ad litem" da parte di soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico professionale - Ammissibilità - Contestazione della sussistenza del sottostante rapporto di mandato - Onere della prova - Fattispecie.
La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Civ_art_1703
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Gratuito patrocinio
Patrocinio a spese dello Stato
Avvocato gratis
Corte
Cassazione
6905
2019

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - Estensione oggettiva del giudicato - Dedotto e deducibile - Delimitazione - Fattispecie.
L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idoneo a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell'esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l'illiceità della medesima condotta del mandatario.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019
Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_2744

Prova civile - confessione - capacità del rappresentante - Dichiarazioni rese dal mandatario senza rappresentanza - Commissione interna di ente pubblico - Valore confessorio - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 2731 c. c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo (Fattispecie relativa ad una commissione interna, mandataria dell'Inps, deputata alla verifica della possibilità di addivenire ad un accordo stragiudiziale nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un contratto di appalto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. . 4509 del 14/02/2019

Mandato - in genere (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio) - Conferimento di incarico unilaterale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 482 del 10/01/2019
Mediazione - Configurabilità - Esclusione - Mandato - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni)
Il conferimento di un incarico per la ricerca di una persona interessata alla conclusione di un affare a determinate condizioni prestabilite dà luogo a un mandato e non a una c.d. mediazione atipica unilaterale (riguardante una soltanto delle parti interessate) o a una mediazione creditizia, allorché il pagamento della provvigione sia svincolato dall'esito dell'operazione, l'attività demandata abbia natura giuridica e sia insussistente il connotato dell'imparzialità. In tal caso, l'incaricato ha l'obbligo e non la facoltà di attivarsi per la conclusione dell'affare e può pretendere il pagamento della provvigione dalla sola parte che gli ha attribuito l'incarico, senza necessità della sua iscrizione all'albo ex art. 2 l. n. 39 del 1989, restando indifferente l'effettiva conclusione dell'affare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nello schema del contratto di mandato, l'incarico unilaterale conferito dalla ricorrente, nel suo esclusivo interesse, per la vendita di alcune azioni societarie, comprensivo dell'assistenza in sede di redazione dei relativi contratti e per la ricerca di banche e intermediari disponibili all'erogazione dei necessari finanziamenti, valorizzando l'inscindibilità del rapporto in quanto proteso alla realizzazione di un risultato unitario).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 482 del 10/01/2019

Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - in genere - procedure di risarcimento ex d.lgs. n. 209 del 2005 - costituzione in giudizio del mandatario dell'assicuratore - ammissibilità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31965 del 11/12/2018
Nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal d. lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31965 del 11/12/2018

Mandato - contenuto del mandato - Conferimento al difensore del potere di nominare altri difensori - Validità - Natura – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018
Mandato "ad negotia" - Effetti - Rappresentanza processuale della parte - Sussistenza.
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere.
Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018

Conferimento al difensore del potere di nominare altri difensori - Validità - Natura - Mandato "ad negotia" - Effetti - Rappresentanza processuale della parte - Sussistenza.
Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20432 del 02/08/2018

Curatore fallimento – Coadiutore – Subordinazione al curatore – Conseguenza in tema di responsabilità – Fattispecie.
Il coadiutore della curatela fallimentare, nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 32 legge fall, svolge prestazioni d'opera integrative dell'attività del curatore, in posizione subordinata rispetto a tale organo della procedura concorsuale; il curatore, pertanto, risponde a titolo di "culpa in vigilando" degli eventuali errori commessi dal coadiutore nell'espletamento delle attività affidategli. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente la responsabilità della curatela per il mancato assolvimento da parte del tecnico incaricato della redazione dell'inventario degli obblighi di comunicazione in materia ambientale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10513 del 03/05/2018 (Rv. 648438 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1218

Consorzi stabili - Rapporto tra consorzio e consorziata - Mandato - Esclusione - Ragioni - Riconoscimento del privilegio ex art. 1721 c.c. - Esclusione.
Il rapporto tra il consorzio stabile e la consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati al consorzio, non può essere ricostruito secondo lo schema del mandato in quanto l'assegnazione dei lavori alla consorziata da parte del consorzio, essendo successiva alla costituzione del rapporto consortile e riguardando il momento esecutivo di detto rapporto, non può essere considerata un contratto (e quindi né un subappalto, né un mandato), ma solo un atto unilaterale recettizio, sicché non può riconoscersi alla consorziata il privilegio ex art. 1721 c.c. sulle somme incamerate dal consorzio fallito in esecuzione dell'appalto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1192 del 18/01/2018 (Rv. 646957 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1721, Cod_Civ_art_2602

Titoli depositati su conto bancario del donante - Trasferimento, giusta ordine impartito alla banca, da tale conto a quello del donatario - Donazione tipica ad esecuzione indiretta - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Distinzione dal contratto in favore di terzo - Ragioni.
In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017
Donazione indiretta

Conclusione del contratto di patrocinio - Rilascio di procura "ad litem" - Necessità - Esclusione - Versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14276 del 08/06/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
14276
2017

Società di capitali - Atti compiuti dal rappresentante senza poteri prima della sua costituzione - Ratifica - Idoneità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
La società di capitali può ratificare, anche per “facta concludentia”, atti o negozi posti in essere dal “falsus procurator” in un periodo antecedente alla sua costituzione, ovvero alla sua iscrizione nel registro delle imprese, ma gli effetti della ratifica retroagiscono sino al momento della stipulazione del contratto di società, attesa l’impossibilità per il rappresentante senza poteri di spendere il nome di un soggetto non ancora venuto ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto effetti ad un contratto di consulenza di durata triennale, stipulato prima della costituzione della società e ratificato successivamente, per il periodo successivo all'acquisto della personalità giuridica).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4263 del 17/02/2017
RAPPRESENTANZA
CONTRATTI

Attività posta in essere in favore di soggetto incapace di intendere e di volere - Qualificazione - Gestione di affari - Pagamento eseguito in nome proprio dal gestore - Poteri del gerito - Ripetizione d'indebito - Proponibilità - Fondamento.
Il compimento di un'attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione (ancorché transitoria) di incapacità naturale , va qualificato, ove ricorra l'ulteriore requisito dell'"utiliter coeptum" , come gestione di affari altrui, la quale, a sua volta, può essere rappresentativa o non rappresentativa. Nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere, nei confronti dell'"accipiens", il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016

Allegazione, in primo grado, dell'avvenuta conclusione di un contratto di mandato in forma verbale o tacita - Accertamento negativo della ricorrenza di una sola delle modalità di stipulazione - Onere di impugnazione specifica - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015
L'allegazione, in primo grado, della conclusione di un contratto di mandato come avvenuta, alternativamente, in forma verbale o "per facta concludentia", comporta l'onere di proporre uno specifico motivo di gravame - pena, altrimenti, la formazione di un giudicato interno sul punto - in relazione all'accertamento negativo che della ricorrenza di una di tali modalità di stipulazione del contratto abbia effettuato il giudice di prime cure, purché entrambe abbiano integrato differenti "causae petendi" della pretesa azionata, formando oggetto di specifica allegazione ed introducendo temi di indagine distinti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015

Atto di riconoscimento proveniente da un terzo - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19529 del 30/09/2015
Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto ovvero dal terzo che, autorizzato dal primo, risulti abilitato ad agire in suo nome o per suo conto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il conferimento ad un legale del mandato ad inviare, in nome e per conto del mandante, una lettera contenente una proposta transattiva, costituisse condizione sufficiente per ritenere sussistenti, in capo al professionista, i poteri dispositivi del rapporto sostanziale oggetto della proposta stessa, così da attribuire alla missiva valore di riconoscimento del diritto e, quindi, di atto interruttivo della prescrizione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19529 del 30/09/2015

Gratuità - Previsione originaria - Applicazione degli art. 2722 e 2729 cod. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15485 del 08/07/2014
Gli artt. 2722 e 2729 del cod. civ. non trovano applicazione nell'ipotesi di contratto di mandato gratuito, allorché la volontà negoziale circa la gratuità del contratto sia stata espressa sin dall'inizio del rapporto contrattuale, venendo in rilievo, in tale caso, una questione di interpretazione della sostanziale ed originaria volontà negoziale delle parti e non già di applicazione dei limiti alla prova testimoniale e presuntiva in materia di patti aggiunti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15485 del 08/07/2014
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Cassazione
15485
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Sentenza pronunciata nei confronti di mandatario del successore non costituitosi - Interesse del soccombente ad impugnare, sul punto, tale decisione - Insussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8477 del 27/04/2015
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8477 del 27/04/2015
Qualora si verifichi, in pendenza di gravame, una successione ex art. 111 cod. proc. civ. nel diritto controverso, e la sentenza venga pronunciata nei confronti di un mandatario, munito di rappresentanza anche processuale, che abbia ivi precisato le conclusioni in luogo del successore precedentemente non costituitosi in giudizio, la parte soccombente è carente di interesse a denunciare per cassazione un tale vizio di quella decisione, non ricevendo alcun concreto vantaggio dall'eventuale riforma di quest'ultima perchè comunque tenuta ad eseguirla nei confronti di tutti i successori a titolo particolare dell'originario creditore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8477 del 27/04/2015

Libretto di deposito a risparmio - Natura - Documento di legittimazione - Intestazione - Funzione - Intestazione fiduciaria - Ammissibilità - Conseguenze - Diritto del terzo alla restituzione delle somme depositate - Prova dell'accordo fiduciario - Necessità.
Il libretto di deposito a risparmio (nella specie, libretto formato nell'ambito del credito cooperativo) è un documento di legittimazione, ai sensi dell'art. 1836 cod. civ., la cui intestazione ha la funzione di impedire che le somme depositate possano essere riscosse dal possessore dello stesso, qualora sia diverso dall'intestatario, senza che, tuttavia, essa fornisca elementi decisivi circa l'appartenenza delle somme in deposito, potendo dall'intestazione in questione trarsi soltanto un elemento presuntivo, che può essere smentito dalla prova contraria; pertanto, tale funzione non impedisce che l'intestazione del libretto ad un determinato soggetto possa costituire oggetto di un accordo fiduciario tra colui cui viene intestato il libretto ed un terzo, il quale rimane l'effettivo titolare delle somme depositate e può, quindi pretenderne la restituzione, provando l'esistenza dell'accordo fiduciario con qualunque mezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4706 del 25/02/2011

Arbitrato libero o irrituale - Natura privata - Contratto di mandato - Configurabilità - Conseguenze - Arbitri - Ricusazione - Ammissibilità - Esclusione - Inadempimento - Configurabilità.
All'arbitrato libero o irrituale, anche anteriormente alla novella del 1994, va riconosciuta natura privata, trattandosi di mandato con il quale le parti affidano ad uno o più terzi la soluzione di controversie mediante lo strumento negoziale, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà, impegnandosi a considerare vincolante la decisione degli "arbitri" quale, appunto, espressione di tale volontà. Ne consegue che, in difetto di connotato pubblicistico, non sussiste in tal caso un principio di ordine pubblico di imparzialità dell'arbitro, e non trova conseguentemente applicazione l'istituto della ricusazione (dall'art. 815, primo comma, cod. civ. previsto solamente per l'arbitrato rituale ed esclusivamente nei confronti dell'arbitro non nominato dal ricusante), configurandosi viceversa una questione di esatto adempimento del mandato da parte degli arbitri, che della relativa non imparziale esecuzione rispondono nei confronti della parte danneggiata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13701 del 25/06/2005

Incarico conferito ad un legale dai genitori di un minore per la cura degli interessi di questi in relazione ad un infortunio stradale - Natura - Mandato di carattere sostanziale - Configurabilità - Raggiungimento della maggiore età da parte del minore - Estinzione del mandato - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno conseguente all'infortunio - Atto interruttivo della prescrizione compiuto per il maggiorenne dal legale sulla base del mandato conferitogli durante la minore età del danneggiato - Efficacia.
L'incarico conferito ad un legale dai genitori di un minore per la cura degli interessi di quest'ultimo in relazione ai danni occorsigli a seguito di un sinistro stradale configura un mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto il compimento di atti giuridici stragiudiziali in nome e nell'interesse del minore, il quale è idoneo (in assenza delle cause di estinzione tassativamente previste dall'art. 1722 cod. civ.) a produrre effetti anche successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte del minore medesimo (circostanza non integrativa di una causa di estinzione del mandato conferito) e sino a quando questi non lo revochi. Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno formulata in base al ridetto incarico è idonea ad interrompere il corso del relativo termine prescrizionale, ancorchè formulata in un momento nel quale il danneggiato sia già divenuto maggiorenne.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12312 del 10/06/2005
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
12312
2005

Nozione - Differenza dall'arbitrato libero - Effetti - Perizia sul valore del bene - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 12/05/2005
La perizia contrattuale, con la quale le parti deferiscono ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che essi si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale, si inserisce in una fattispecie negoziale diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti, mediante mandato conferito ad un terzo, così come avviene nell'arbitrato libero, dal quale si differenzia per il diverso oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica e non giuridica (come nell'arbitrato libero), ma non per gli effetti, dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare. Ne consegue che, qualora le parti abbiano demandato ai periti una perizia contrattuale sul valore della cosa, il parere da essi restituito deve indicare detto valore non in astratto, ma con riferimento al caso concreto, quantificandolo esplicitamente o almeno in modo che sia determinabile sulla base di elementi prestabiliti, desumibili da obbiettivi elementi già in possesso delle parti o agevolmente riscontrabili, restando altrimenti non conseguibile lo scopo perseguito dalle parti con il conferimento del mandato. (Nella specie la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la relazione dei periti - riguardante un autoveicolo oggetto di indennizzo assicurativo - che aveva indicato il valore del veicolo in astratto, senza accertare, come previsto dalla polizza, "l'esattezza delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali" sulle condizioni di efficienza del veicolo nel momento in cui era stato assicurato e in quello del sinistro).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 12/05/2005

Procura speciale - Rilascio ad opera del difensore munito del potere sostanziale di nominare altri difensori - Validità - Natura ed effetti.
Qualora la procura notarile alle liti contenga un autonomo mandato "ad negotia" conferente al difensore il potere di nominare altri difensori, costui, in forza della rappresentanza sostanziale attribuitagli, può validamente rilasciare in nome del "dominus" la procura speciale a proporre il ricorso per cassazione ad altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, ma di rappresentanti processuali della parte.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9493 del 28/06/2002

Atti idonei ad impedirla - Onere probatorio - Trascrizione del testamento effettuata dal notaio a favore di tutti i chiamati all'eredità - Idoneità - Esclusione - Limiti.
Incombe sul coerede chiamato all'eredità', nei cui confronti un altro coerede abbia eccepito la prescrizione del diritto ad accettarla, l'onere di dimostrare di avere invece esercitato quel diritto con atti idonei a manifestarne la volontà', e non meramente conservativi o di vigilanza; ne' a tal fine può' essere sufficiente la menzione di tutti i chiamati all'eredità' effettuata dal notaio all'atto della trascrizione del testamento, costituendo CIÒ adempimento di un suo obbligo d'ufficio, a meno che il chiamato all'eredità' non provi che, con quella menzione, il notaio adempiva anche ad un mandato dal medesimo chiamato specificamente conferitogli a quel fine.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 622 del 23/01/1999

Disciplina della vendita - rapporto di collaborazione - disciplina del mandato - obbligazioni del mandante - mezzi necessari per l'esecuzione del mandato - azione del concessionario per l'adempimento dell'obbligo - giudice competente.*
Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento.*
105030 375136*
Il contratto che da al concessionario il diritto esclusivo di rivendere i prodotti del concedente in una determinata zona e un contratto misto, in quanto riunisce gli elementi della vendita e del mandato, e resta disciplinato dalle norme sulla vendita per quanto riguarda gli Atti di trasferimento delle merci dal concedente al concessionario e dalle norme sul mandato per quanto riguarda il rapporto di collaborazione. Qualora il concessionario agisca per lo adempimento dell'Obbligo del concedente di fornire i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, la Competenza spetta al giudice del luogo ove ha Sede l'impresa del concessionario, ivi dovendo eseguirsi l'obbligazione.*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1538 del 21/04/1975
fine
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