Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo VII: DELL'APPALTO Art.1669.Rovina e difetti di cose immobili.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1669.Rovina e difetti di cose immobili.
1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
la giurisprudenza
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Appalto (contratto di) – subappalto - Azione proposta dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore - Comunicazione al subappaltatore della ricevuta contestazione da parte del committente - Ipotesi - Necessità - Fondamento.
L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23071 del 22/10/2020 (Rv. 659311 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_1670, Cod_Civ_art_2966
corte
cassazione
23071
2020

Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) -Azione di responsabilità per rovina e difetti di immobile - Esperibilità anche dall'acquirente contro il venditore - Ammissibilità - Condizioni - Assunzione da parte del venditore di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera - Natura dei difetti di costruzione.
L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20877 del 30/09/2020 (Rv. 659208 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669
CORTE
CASSAZIONE
20877
2020

Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità' del costruttore) -Appalto - Identificazione delle cose immobili - Riferimento all'art. 812 c.c. - Ammissibilità - Bacini idrici - Inclusione.
In tema di appalto, gli edifici e le altre cose immobili "destinate per la loro natura a lunga durata" menzionate dall'art. 1669 c.c. sono suscettibili di identificazione attraverso il riferimento all'art. 812 c.c., che rimandando a immobili e costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio, senz'altro ricomprende nel proprio perimetro anche i bacini idrici.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020 (Rv. 659099 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0812, Cod_Civ_art_1669
CORTE
CASSAZIONE
18289
2020

Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) -Appalto - Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori - Fondamento - Ambito di applicazione.
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020 (Rv. 659099 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_2055
CORTE
CASSAZIONE
18289
2020

Appalto - Acquisto di materiali da terzi - Vizi - Rimedi esperibili.
Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - risarcimento del danno In genere.
In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2, c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9374 del 21/05/2020 (Rv. 657752 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1494, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043
corte
cassazione
9374
2020

Progetto fornito dal committente - Onere dell'appaltatore di verifica della sua validità tecnica - Accertamenti geologici sul terreno - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza.
CONTRATTO DI APPALTO
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla
corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un'indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5144 del 26/02/2020 (Rv. 657082 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1664, Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1669
corte
cassazione
5144
2020

Azione risarcitoria "ex" art_ 1669 c.c. - Legittimazione attiva dell'amministratore di condominio - Limiti - Fondamento.
In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art_ 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3846 del 17/02/2020 (Rv. 657104 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1669, Cod_Proc_Civ_art_081
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
AZIONI GIUDIZIARIE

Costruzione realizzata con mezzi e manodopera altrui -Responsabilità ex art. 1669 c.c. - Applicabilità - Condizioni.
CONTRATTO DI APPALTO
ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI
L'art. 1669 c.c. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 (Rv. 656833 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669
corte
cassazione
777
2020

Pericolo di rovina o esistenza di gravi difetti di costruzione - "Dies a quo" del termine di decadenza - Dalla scoperta - Nozione - Relativo accertamento del giudice di merito -Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTO DI APPALTO
ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 (Rv. 656833 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669
corte
cassazione
777
2020

Compressione o limitazione del diritto causate dall'altrui fatto dannoso - Valutazione economica - Presupposti - Criteri - Presunzioni semplici - Sufficienza - Ricorso ai parametri del c.d. danno figurativo - Ammissibilità.
La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33439 del 17/12/2019 (Rv. 656322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1174, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1666, Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_2043

Decorrenza del termine per la denunzia - Dalla conoscenza dei difetti - Necessità - Portata.
In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019 (Rv. 655682 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669
corte
cassazione
27693
2019

Subappalto - Condotta negligente del subappaltatore - Responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito nei confronti del committente originario - Riconducibilità alla responsabilità ex art. 1669 c.c. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità - anch'essa di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edifìcio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ai danni subiti dal committente a causa dei lavori di copertura di un edificio eseguiti dal subappaltatore e consistiti negli esborsi necessari conseguiti allo scoperchiamento del tetto, ha ricondotto la responsabilità del subappaltatore medesimo all'art. 2043 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019 (Rv. 655235 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_2043
corte
cassazione
21719
2019

Appalto - Concorrenza delle garanzie ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. - Ammissibilità - Potere del giudice di qualificare la domanda - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente; ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.). (Nella specie la S.C., in riforma della pronuncia di merito, ha affermato l'obbligo per il giudice, di fronte a denuncia tardiva ex art. 1667 c.c. di verificare la riconducibilità della domanda nell'ambito della garanzia per responsabilità ex art. 1669 c.c.).
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019 (Rv. 654978 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_1669

Appalto (contratto di) - garanzia - per le difformita' e vizi dell'opera - risoluzione del contratto - Proposizione della domanda di risoluzione - Successiva domanda di riduzione del prezzo - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento.
In tema d'appalto, la domanda di riduzione del prezzo in presenza di difetti dell'opera può essere proposta, in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima "causa petendi" e caratterizzata da un "petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova. Infatti, all'appalto non può essere esteso il principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2, c.c., dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo; inoltre, nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. impedisce al committente, che abbia proposto domanda di risoluzione, di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2037 del 24/01/2019
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Appalto (contratto di) – subappalto - interesse dell'appaltatore ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore - necessità denuncia del committente – conseguente denuncia dei vizi da parte dell'appaltatore al subappaltatore - tempestività - necessità - denuncia dei vizi comunicata al subappaltatore direttamente dal committente - idoneità ai fini dell'art. 1670 c.c. – esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018
>>> L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore,atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018

Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - in genere - nozione di gravi difetti - alterazioni incidenti sul godimento dell'immobile - vizi non totalmente impeditivi dell'uso dello stesso - inclusione - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018
>>> I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018

Denuncia - Termine decadenziale ex art. 1669 c.c. - Estensione ad esso dell'effetto interruttivo previsto dall'art. 1310, primo comma, c.c. in materia di prescrizione, con riguardo alla ipotesi di condebitori in solido - Configurabilità - Esclusione.
In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. - dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21327 del 29/08/2018

Gravi difetti di costruzione - Nozione - Alterazione riguardante una parte condominiale ma incidente sulla funzionalità globale dell'edificio - Inclusione.
In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 27315 del 17/11/2017

Ambito - Distinzione dal vizio di motivazione - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che il giudizio della corte territoriale in ordine all’idoneità di una comunicazione informale a fare decorrere il termine annuale per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. dovesse essere censurato sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22707 del 28/09/2017

Mutamento delle ragioni poste a fondamento della domanda – Natura di rinunzia alla originaria domanda - Invalidità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Quando il mutamento delle ragioni poste a base della domanda si risolve in una “mutatio libelli”, l'abbandono della precedente pretesa da parte del difensore costituisce una vera e propria rinunzia, invalida per difetto di poteri dispositivi da parte del difensore medesimo, sicché il giudice deve pronunciarsi in ordine alla domanda originaria contenuta nell'atto introduttivo, come se le successive conclusioni non fossero state precisate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ritenuta inammissibile, perché proposta solo con la comparsa conclusionale, una domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c., aveva tuttavia omesso di pronunciarsi sull’originaria domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13230 del 25/05/2017

Danni da rovina di edificio - Domanda risarcitoria proposta, in un unico giudizio, nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori - Rapporto unitario - Esclusione - Conseguenze sul termine per impugnare.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere
In tema di azione ex art. 1669 c.c., ove l'appaltatore ed il progettista (o direttore dei lavori) siano convenuti nel medesimo processo per rispondere, in solido tra loro, del danno prodotto da rovina o difetti di cose immobili, non si determina, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti; ne consegue che, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, il termine per impugnare non è unitario e decorre dalla data delle singole notificazioni dell'unica sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti con la stessa definiti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18831 del 26/09/2016

Modificazioni o riparazioni apportate ad un immobile preesistente - Responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10658 del 22/05/2015
La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell'edificio o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un immobile preesistente, anche se destinate per loro natura a lunga durata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10658 del 22/05/2015

Opere su preesistente edificio - Illecito ex art. 1669 c.c. - Configurabilità - Condizioni. – Corte di Cassazione 2, Sentenza n. 22553 del 04/11/2015
In tema di appalto, può rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche l'autore di opere su preesistente edificio, allorché queste incidano sugli elementi essenziali dell'immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale.
Corte di Cassazione 2, Sentenza n. 22553 del 04/11/2015

Azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Natura extracontrattuale - Rapporto di specialità con l'azione ex art. 2043 cod. civ. - Conseguenze - Esperibilità della seconda in assenza dei presupposti per l'esercizio della prima - Configurabilità - Regime probatorio - Differenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014
La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014

Azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Natura extracontrattuale - Rapporto di specialità con l'azione ex art. 2043 cod. civ. - Conseguenze - Esperibilità della seconda in assenza dei presupposti per l'esercizio della prima - Configurabilità - Regime probatorio - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014
La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014

Appalto (contratto di) - in genere - Responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della cooperativa edilizia - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12675 del 05/06/2014
Ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità previsto dall'art. 1669 cod. civ., riveste la qualità di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatari unità immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi, in tal caso, un trasferimento della proprietà a titolo oneroso, nonostante l'equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l'assenza di profitto della cooperativa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12675 del 05/06/2014

Azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. - Accertamento tecnico preventivo - Legittimazione dell'amministratore - Sussistenza - Preventiva autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 09/11/2009
La legittimazione dell'amministratore di condominio a proporre, nei confronti dell'appaltatore, azione di responsabilità ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. anche senza preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale si estende pure alla proponibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato ad acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione e qualità di cose, da utilizzare successivamente nel giudizio di merito introdotto con la domanda ex art. 1669 citato, posto che tale accertamento è strumentale all'esercizio stesso dell'azione di responsabilità anzidetta.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 09/11/2009

Gravi difetti dell'opera - Opere realizzate da soggetti diversi dall'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore - Estensione.
La responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore per gravi difetti riscontrati nell'opera, ancorché possa concorrere con quella di altri soggetti (nella specie opere di pavimentazione e impiantistica effettuate da ditte scelte dal committente) si estende a quanto costituisce il risultato finale dell'opera stessa, quando i difetti denunciati ne compromettano il godimento e la funzione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 14/02/2000

Eliminazione dei difetti costruttivi - Condanna dell'appaltatore o del venditore ad eseguire le opere necessarie - Ammissibilità.
Con l'azione di responsabilità di cui all'art. 1669 cod.civ., in applicazione della regola generale dettata dall'art. 2058, comma primo, cod.civ., possono essere chiesti dal committente e dal compratore il risarcimento in forma specifica del danno patito e, quindi, la condanna dell'appaltatore o del venditore ad eseguire le opere necessarie per l'eliminazione dei riscontrati difetti costruttivi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995
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