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1585.Garanzia per molestie

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo VI: DELLA LOCAZIONE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1585.Garanzia per molestie.

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Articolo vigente

Art. 1585.Garanzia per molestie.

1. Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

2. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.


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