Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI § 1 - DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE Art.1495. Termini e condizioni per l'azione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1495. Termini e condizioni per l'azione.
1. Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
2. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
3. L'azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
la giurisprudenza
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Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio") - Vendita di immobile privo di certificato di abitabilità - Successivo rilascio del medesimo - Vendita di "aliud pro alio" - Configurabilità - Esclusione.
VENDITA
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull'equilibrio delle reciproche prestazioni, sicché il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17123 del 13/08/2020 (Rv. 658954 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1477, Cod_Civ_art_1495
corte
cassazione
17123
2020

Preliminare di vendita - Consegna del bene anteriormente alla stipula del contratto definitivo - Inidoneità del bene consegnato o mancanza nello stesso delle qualità promesse - Tutela del promittente compratore - Azione di risoluzione del preliminare - Ammissibilità - Azione ex art. 2932 c.c. ed azione di riduzione del prezzo - Ammissibilità in via alternativa.
In tema di contratto preliminare, la consegna dell'immobile, effettuata prima della stipula del definitivo, non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l'onere della tempestiva denuncia l'avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l'adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire con l'azione "quanti minoris" per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9953 del 27/05/2020 (Rv. 657754 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_2932
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
9953
2020

Analiticità - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27488 del 28/10/2019 (Rv. 655678 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1495

Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore espresse nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c. - efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi - sussistenza. vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - scelta tra riduzione del prezzo e risoluzione - vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione - prescrizione dell'azione
In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18672 del 11/07/2019 (Rv. 654588 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_1219

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione – prescrizione dell'azione - Riconoscimento da parte del venditore del diritto del compratore alla garanzia - Atto interruttivo della prescrizione annuale - Configurabilità.
L'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale (nella specie, con riferimento all'azione risarcitoria) deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019 (Rv. 654550 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2944

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Tempestività della denuncia dei vizi - Onere della prova - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l'accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità, sempre che la motivazione su questo punto non sia inficiata dai difetti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019 (Rv. 654550 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_2697

Esistenza e riconoscimento dei vizi - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
L'accertamento, ad opera del giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi della cosa venduta, quanto del loro riconoscimento da parte del venditore costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori sul piano logico e giuridico.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11959 del 07/05/2019 (Rv. 654075 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1495 – Termini e condizione per l’azione
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - costituzione - modi di formazione del capitale - limite legale - delle azioni - acquisto delle azioni - Compravendita di azioni - Oggetto immediato - Trasferimento della partecipazione sociale - Patti separati di garanzia attinenti alle passività del patrimonio sociale (c.d. "business warranties") - Accertato difetto di qualità in violazione della garanzia - Conseguenze - Annullamento del contratto o risoluzione - Esclusione
Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. "business warranties", che non attengono però all'oggetto immediato del negozio, consistente nell'acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un'autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all'acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7183 del 13/03/2019
Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_1497, Cod_Civ_art_2355_1
business warranties

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione - prescrizione dell'azione - Termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Dalla consegna del bene - Nozione - Rilascio della documentazione di abitabilità e di formale comunicazione di fine lavori o necessità di meri lavori di rifinitura esterni - Irrilevanza.
In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4826 del 19/02/2019

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - in genere - compravendita - animali da compagnia o d'affezione - bene di consumo - applicabilità del codice del consumo – condizioni – riflessi sulla denuncia del difetto della cosa venduta. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22728 del 25/09/2018
>>> In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22728 del 25/09/2018

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - in genere - Compravendita - Animali da compagnia o d'affezione - Bene di consumo - Applicabilità del codice del consumo – Condizioni – Riflessi sulla denuncia del difetto della cosa venduta. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22728 DEL 25/09/2018
In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c.cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.

Inesatto adempimento del contratto di compravendita - Conformità della cosa venduta - Oneri di allegazione e prova spettanti al compratore ed al venditore.
In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017

Vizi della cosa venduta - Atto stragiudiziale enunciante la volontà dell'acquirente di esercitare l'azione di risoluzione - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Necessità della domanda giudiziale - Fondamento.
In tema di esercizio di diritti potestativi, quale l'esperimento dell'azione di risoluzione di un contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo all'uopo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20705 del 04/09/2017

Effetti della garanzia - risarcimento del danno Danno contrattuale ed extracontrattuale - Concorso - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In materia di compravendita, in caso di inadempimento o inesatto adempimento del venditore, oltre alla corrispondente responsabilità contrattuale, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, ma solo quando il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inipotizzabile, a carico del venditore, il doppio titolo di responsabilità, ove il compratore lamenti il danno derivante dal fatto che un fondo compravenduto sia risultato inquinato ed abbia avuto bisogno di opere di bonifica, atteso che tale danno è conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, che resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, con azione soggetta a prescrizione annuale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16654 del 06/07/2017

Impegno del venditore ad eliminare i vizi - Accettazione del compratore - Effetti - Insorgenza di un'autonoma obbligazione di fare - Conseguenze.
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di "facere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14005 del 06/06/2017

Obbligazioni del venditore-costruttore - Garanzia per i vizi - Decadenza - Denuncia dei vizi - Termine biennale.
Ai sensi dell'art. 240 cod. nav., l'acquirente di un'imbarcazione decade dal diritto di far valere la responsabilita del venditore-costruttore per vizi e difformità, tanto in via di azione, quanto in via di eccezione, ove, quale ne sia stata la data di scoperta, non siano stati denunciati entro due anni dalla consegna.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18757 del 23/09/2016

Scoperta del vizio in tempi diversi e successivi - Termine - Decorrenza dal completamento della scoperta.
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016

Preliminare di vendita - Consegna del bene anteriormente alla stipula del contratto definitivo - Inidoneità del bene consegnato o mancanza nello stesso delle qualità promesse - Tutela del promittente compratore - Azione di risoluzione del preliminare - Ammissibilità - Azione ex art. 2932 c.c. ed azione di riduzione del prezzo - Ammissibilità in via alternativa.
In tema di contratto preliminare, la consegna dell'immobile, effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l'onere della tempestiva denuncia l'avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l'adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire con l'azione "quanti minoris" per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7584 del 15/04/2016
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
7584
2016

Preliminare di vendita - Consegna del bene anteriormente alla stipula del contratto definitivo - Inidoneità del bene consegnato o mancanza nello stesso delle qualità promesse - Tutela del promittente compratore - Azione di risoluzione del preliminare - Ammissibilità - Azione ex art. 2932 c.c. ed azione di riduzione del prezzo - Ammissibilità in via alternativa.
Edilizia popolare ed economica - i.a.c.p. - istituti autonomi case popolari – In genere.
In tema di contratto preliminare, la consegna dell'immobile, effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l'onere della tempestiva denuncia l'avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l'adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire con l'azione "quanti minoris" per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7584 del 15/04/2016
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
7584
2016

Vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Nozione e differenze - Consegna di "aliud pro alio" - Nozione - Fattispecie.
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di inadempimento ad un contratto di compravendita, aveva ritenuto non integrante un "aliud pro alio" ma una mancanza di qualità promesse, la consegna di una sonda idonea allo specifico uso che il compratore doveva farne ma priva di un requisito di precisione, non costituente un elemento di identificazione del bene).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016

Vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Nozione e differenze - Consegna di "aliud pro alio" - Nozione - Fattispecie.
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di inadempimento ad un contratto di compravendita, aveva ritenuto non integrante un "aliud pro alio" ma una mancanza di qualità promesse, la consegna di una sonda idonea allo specifico uso che il compratore doveva farne ma priva di un requisito di precisione, non costituente un elemento di identificazione del bene).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016

Vendita di partecipazioni sociali - Clausola di garanzia del venditore circa le sopravvenienze passive - Diritto del compratore all'indennizzo - Prescrizione - Termine annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Termine ordinario decennale - Applicazione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014
Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014

Danno contrattuale e danno extracontrattuale - Concorso - Ammissibilità - Condizioni - Lesioni di diritti assoluti, sorti al di fuori del contratto - Fattispecie in tema di vendita di animale domestico. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 11/02/2014
L'inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, mentre, qualora il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, l'acquirente lamentava essergli stato venduto un cane senza "pedigree"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'esistenza della responsabilità extracontrattuale trattandosi di posizioni di interesse tutte riconducibili al contratto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 11/02/2014

Ammissione dei vizi denunciati dal compratore e impegno del venditore e rimuoverli - ricognizione del proprio debito - configurabilità - effetti.
Il venditore, il quale, ammettendo i vizi della cosa denunciati dal compratore, si impegni a rimuoverli direttamente, pone in essere una ricognizione del proprio debito di garanzia, in relazione al sottostante contratto, ai sensi ed agli effetti dello art. 1988 cod. civ..*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3895 del 29/06/1985
fine
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