Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI § 1 - DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE Art.1492. Effetti della garanzia.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1492. Effetti della garanzia.
1. Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
2. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
3. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
la giurisprudenza
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