Rappresentanza - volontaria (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16374 del 17/06/2025 (Rv. 675616 - 01)Procura - Natura ed effetti - Rapporto sottostante - Sussistenza - Necessità - Riconducibilità al mandato - Distinzione tra procura e mandato - Conseguenze - Azione di annullamento ex art. 1395 c.c. e azione risarcitoria ex art. 1710 c.c. - Concorrenza - Diverso titolo e regime prescrizionale.
In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso, l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso ex art. 1395 c.c. può concorrere con l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale ex art. 1442 c.c. e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16374 del 17/06/2025 (Rv. 675616 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1387, Cod_Civ_art_1395, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2946 …...
Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento.
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 01)Ritardo nell'esercizio del diritto - Successiva attivazione del titolare - Violazione della buona fede - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di impugnazione del licenziamento.
Il mero ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare ed idoneo a far ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che dal ritardo possa desumersi una rinunzia tacita. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva, e non contraria alla buona fede, l'impugnazione giudiziale di licenziamento proposta due giorni prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1442
CONTRATTI IN GENERE
EFFETTI DEL CONTRATTO
ESECUZIONE DI BUONA FEDE
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Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) – Cass. n. 20439/2019Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. - Contratto preliminare di vendita di bene immobile rientrante nella comunione legale - Stipulazione da parte di uno soltanto dei coniugi - Consenso del coniuge non stipulante - Sufficienza - Mancato consenso - Conseguenze - Azione di annullamento - Limiti - Buona fede ed affidamento - Configurabilità - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - atti compiuti senza il necessario consenso - annullabilità In genere.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti In genere.
Per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20439 del 29/07/2019 (Rv. 654890 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0180, Cod_Civ_art_0184, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2932
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
20439
2019 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5372 del 22/02/2019Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Licenziamento del dirigente - Indennità previste dal c.c.n.l. - Spettanza - Presupposto - Ingiustificatezza - Impugnazione autonoma del licenziamento - Necessità - Esclusione - Accertamento incidentale - Sufficienza - Conseguenze.
In tema di licenziamento del dirigente, quando l'erogazione delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro presupponga, in base al c.c.n.l. di settore, che il licenziamento non sia giustificato, l'ingiustificatezza può formare oggetto di un accertamento incidentale nel giudizio sulle spettanze economiche, senza necessità di un'autonoma impugnazione del licenziamento; ne consegue che la mancata presentazione o l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento del recesso datoriale non precludono l'esame della domanda relativa alle indennità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5372 del 22/02/2019
Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – impugnazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10016 del 20/04/2017Azione giudiziale di annullamento - Termine quinquennale di prescrizione - Interruzione - Deposito del ricorso introduttivo - Sufficienza - Fondamento.
In caso di proposizione di azione giudiziale di annullamento del licenziamento, il termine di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c. è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice adito, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell'atto al datore di lavoro, dovendosi evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, con una compressione del termine assegnato dal legislatore per l’esercizio del diritto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10016 del 20/04/2017
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Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - prestazioni periodiche con scadenza annuale o piu' breve - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4267 del 17/02/2017Autoferrotranvieri - Azione di reintegra nel posto di lavoro - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Fondamento.
Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati ed agenti) - in genere.
L’azione di reintegra nel posto di lavoro per il personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione è soggetta, malgrado l'inapplicabilità dell'onere di impugnativa di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, al termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442, comma 1, c.c., in quanto la mancanza di giusta causa o di giustificato motivo deve essere fatta valere con l’ordinaria azione di annullamento e non con quella di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4267 del 17/02/2017
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Contratti in genere - invalidita' - annullabilita' del contratto - per vizi del consenso (della volonta') - azione di annullamento - prescrizione - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18930 del 27/09/2016Contratto concluso per effetto di truffa - Annullabilità per dolo - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Decorso del termine di prescrizione - Conoscenza degli estremi fattuali della truffa - Costituzione di parte civile - Idoneità.
Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato cui tale truffa sia stata contestata, implicando la piena conoscenza degli estremi fattuali del reato ascritto, e quindi del dolo, è idonea a far decorrere, ex art. 1442, comma 2, c.c., il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18930 del 27/09/2016
ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10343 del 19/05/2016Inefficacia per vizi del procedimento - Natura dell'azione - Annullamento - Riconducibilità - Conseguenze in tema di prescrizione e decadenza - Fattispecie.
L'azione volta a far valere l'inefficacia di un licenziamento collettivo per vizi del procedimento va ricondotta a quelle di annullamento, sicché è soggetta sia all'onere dell'impugnativa stragiudiziale nel termine di decadenza di sessanta giorni, sia alla prescrizione quinquennale, il cui decorso determina l'estinzione del diritto di far accertare giudizialmente l'invalidità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese reintegratore e risarcitorie. (Fattispecie in tema di violazione dell'obbligo di esame congiunto delle parti).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10343 del 19/05/2016
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Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10343 del 19/05/2016Inefficacia per vizi del procedimento - Natura dell'azione - Annullamento - Riconducibilità - Conseguenze in tema di prescrizione e decadenza - Fattispecie.
L'azione volta a far valere l'inefficacia di un licenziamento collettivo per vizi del procedimento va ricondotta a quelle di annullamento, sicché è soggetta sia all'onere dell'impugnativa stragiudiziale nel termine di decadenza di sessanta giorni, sia alla prescrizione quinquennale, il cui decorso determina l'estinzione del diritto di far accertare giudizialmente l'invalidità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese reintegratore e risarcitorie. (Fattispecie in tema di violazione dell'obbligo di esame congiunto delle parti).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10343 del 19/05/2016
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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10343 del 19/05/2016Inefficacia per vizi del procedimento - Natura dell'azione - Annullamento - Riconducibilità - Conseguenze in tema di prescrizione e decadenza - Fattispecie.
L'azione volta a far valere l'inefficacia di un licenziamento collettivo per vizi del procedimento va ricondotta a quelle di annullamento, sicché è soggetta sia all'onere dell'impugnativa stragiudiziale nel termine di decadenza di sessanta giorni, sia alla prescrizione quinquennale, il cui decorso determina l'estinzione del diritto di far accertare giudizialmente l'invalidità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese reintegratore e risarcitorie. (Fattispecie in tema di violazione dell'obbligo di esame congiunto delle parti).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10343 del 19/05/2016
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Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12083 del 10/06/2015Domanda annullamento - Proponibilità entro il termine prescrizionale - Deducibilità del vizio in via di eccezione - Ammissibilità - Portata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12083 del 10/06/2015
Quando ricorre l'esistenza di un vizio comportante l'annullamento del contratto, il convenuto per l'adempimento ha la facoltà di chiedere l'annullamento, ove non sia ancora decorso il termine prescrizionale, ovvero, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, di sollevare apposita eccezione di annullamento ai sensi dell'art. 1442, ultimo comma, cod. civ., non soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento, limitandosi così a denunziare il vizio all'unico scopo di paralizzare la pretesa di controparte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12083 del 10/06/2015
ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - atti compiuti senza il necessario consenso - annullabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 22/05/2015Prescrizione annuale ex art. 184, secondo comma, cod. civ. - Regime speciale rispetto all'art. 1442 cod. civ. - Conseguenze - Applicabilità della regola "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" in materia di comunione legale tra coniugi - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 22/05/2015
Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - azione di annullamento - prescrizione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 22/05/2015
L'art. 184, secondo comma, cod. civ., il quale prevede, senza deroga alcuna, la prescrizione annuale dell'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, costituisce una norma speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 1442 cod. civ., riguardante la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto e la corrispondente imprescrittibilità della relativa eccezione, con la conseguenza che il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" non è applicabile, neppure in via analogica, in materia di amministrazione dei beni della comunione legale tra coniugi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 22/05/2015
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005Deliberazioni nulle o annullabili - Presupposti relativi - Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Mancata impugnazione nel termine previsto - Effetti.
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005
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