Errore sul valore reale delle azioni – Cass. n. 17053/2021Contratti in genere - Vendita - oggetto della vendita - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - errore (rilevanza) - essenziale - Compravendita azioni società - Errore sul valore reale delle azioni - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato priva di rilievo la circostanza che il valore delle azioni, oggetto della cessione, fosse inferiore al corrispettivo pattuito, a causa dell'esistenza di debiti non dichiarati nel bilancio pubblicato).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17053 del 16/06/2021 (Rv. 661663 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1428, Cod_Civ_art_1429, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1497, Cod_Civ_art_2423
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2021 …...
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31237 del 29/11/2019 (Rv. 656287 - 01)Dichiarazione dei redditi - Natura di dichiarazione di scienza - Possibilità di correzione in caso di errore - Scelte operate con la dichiarazione - Manifestazione di volontà - Emendabilità - Esercizio della facoltà di adeguamento agli studi di settore - Natura - Conseguenze.
Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e possano, quindi, essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, le scelte che il contribuente può, in quest'ambito, operare attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale, implicano una manifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio è subordinata, avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione. Ne consegue che l'esercizio della facoltà di opzione riconosciuta al contribuente di volersi o meno uniformare agli studi di settore, costituendo manifestazione di volontà negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta, è estranea all'ipotesi di emendabilità degli errori, tipicamente materiali o formali, commessi nella dichiarazione fiscale, assumendo rilevanza, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente, soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c., applicabile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31237 del 29/11/2019 (Rv. 656287 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1428 …...
Contratti in genere - invalidita' - annullabilita' del contratto - per vizi del consenso (della volonta') - errore (rilevanza) - riconoscibile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 02)Parificazione dell'astratta riconoscibilità dell'errore in concreto alla effettiva conoscenza della controparte - Sussistenza - Valutazione del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.
La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, "quoad effectum", la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la "ratio" della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1427, Cod_Civ_art_1428, Cod_Civ_art_1429, Cod_Civ_art_1431, Cod_Proc_Civ_art_360_1
ANNULlABILITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI
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Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20321 del 26/07/2019 (Rv. 654872 - 01)Disposizioni processuali - controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone
Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Canone a misura - Errore di determinazione - Canone versato in eccedenza - Azione di ripetizione di indebito - Inammissibilità - Condizioni - Fondamento. Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo In genere.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'errore nella determinazione del canone a misura, che sia stato specificamente pattuito sia con riferimento alla base di calcolo, sia con riferimento al risultato finale, collocandosi nel momento della formazione della volontà negoziale, e non in quello dell'esecuzione del contratto, non legittima direttamente all'azione di ripetizione di indebito, trovando il pagamento della somma convenuta giustificazione nell'accordo contrattuale, il quale rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l'azione di annullamento e questa non trovi accoglimento.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20321 del 26/07/2019 (Rv. 654872 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1427, Cod_Civ_art_1428, Cod_Civ_art_1429, Cod_Civ_art_1430, Cod_Civ_art_1431, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_1587 …...
Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genereTributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere - dichiarazione dei redditi - contenuto - emendabilità - limiti – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30404 del 23/11/2018
La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all'indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale,il contribuente ha l'onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell'essenzialità di detti errori.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso, sul presupposto che la mancata scelta del contribuente di affrancare gratuitamente il disavanzo di fusione ex art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997, in alternativa all'iscrizione di una posta a titolo di avviamento, abbia valenza negoziale, che integri un'ipotesi di errore riconoscibile e quindi emendabile l'omessa compilazione dei righi RR24-RR29 della dichiarazione).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30404 del 23/11/2018
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Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - operazioni speculativeTributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - operazioni speculative - plusvalenze - opzione ex art. 7 l. n. 448 del 2001 - natura - necessità di un effettivo risparmio di imposta – esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29575 del 16/11/2018
In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili, l'opzione prevista dall'art. 7 della l. n. 448 del 2001 costituisce espressione di una scelta liberamente operata dal contribuente di rideterminare il valore del bene con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta altrimenti dovuta, senza che sia richiesto, a tal fine, che detto vantaggio sia conseguito né, peraltro, che la cessione venga effettuata.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29575 del 16/11/2018 …...
Contenuto del contratto non corrispondente alla volontà delle partiContratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - errore (rilevanza)- ostativo (nella dichiarazione o nella trasmissione) - contenuto del contratto non corrispondente alla comune reale volontà delle parti - errore ostativo - configurabilità - esclusione- prevalenza della volontà delle parti sulla lettera del contratto - necessità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24208 del 04/10/2018
>>> Ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga "prima facie" dalle tavole negoziali, che tale situazione non integri alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di conseguenza, non trovi applicazione la normativa dettata in materia di annullamento del contratto per detto vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24208 del 04/10/2018
ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO
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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20208 del 08/10/2015Beneficio fiscale - Dichiarazione richiesta per la concessione - Natura negoziale - Errore - Rilevanza - Condizioni - Prova dell'essenzialità e riconoscibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20208 del 08/10/2015
In tema di dichiarazione dei redditi, le manifestazioni di volontà ivi contenute, a cui il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale, hanno il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto emendabile in corso di giudizio l'omessa tempestiva indicazione, nel quadro RU della dichiarazione di competenza, di un credito d'imposta ex art. 11 della legge n. 449 del 1997, benchè il contribuente non avesse fornito alcuna prova della essenzialità ed obbiettiva riconoscibilità dell'errore commesso).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20208 del 08/10/2015
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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18180 del 16/09/2015Natura - Dichiarazione di scienza - Emendabilità - Limiti - Concessione di benefici fiscali - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18180 del 16/09/2015
Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e come tali possano essere emendate dal contribuente in presenza di errori che lo espongano al pagamento di tributi maggiori, tuttavia, qualora la legge subordini la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore (in quanto recante indicazioni volte a mutare la base imponibile e come tali inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale), salvo che il contribuente dimostri che lo stesso fosse conosciuto o conoscibile da parte dell'Amministrazione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che, una volta scaduto il termine concesso dall'art. 2 del d.P.R. n. 195 del 1999, non sia emendabile la dichiarazione ai fini IVA di adeguamento agli studi di settore, effettuata tramite la compilazione del quadro VA42, nonostante l'omessa compilazione dei quadri implicanti l'adeguamento agli studi di settore ai fini dell'imposta sui redditi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18180 del 16/09/2015
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Lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7751 del 17/05/2012Silenzio o reticenza - Causa di annullamento del contratto - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Nel contratto di lavoro, il semplice silenzio serbato da una delle parti, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non integrano - salvo che l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus"- gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., e non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto, tanto più ove il silenzio non riguardi elementi costitutivi del rapporto o qualità essenziali del lavoratore, ma circostanze non essenziali, che la parte non è tenuta a dichiarare in sede di trattative. (Fattispecie relativa alla richiesta di una Provincia di annullamento del conferimento dell'incarico di direttore generale in relazione alla circostanza che il nominato non aveva riferito di rilievi contabili mossigli in relazione a precedente incarico con altra Provincia).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7751 del 17/05/2012
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13735 del 12/06/2009Rinuncia all'eredità - Impugnazione per errore - Esclusione - Fondamento - Impugnazione per errore ostativo - Ammissibilità - Limiti.
In tema di successioni errie, benché l'art. 526 cod. civ. escluda l'impugnazione per errore della rinuncia all'eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia sia avvenuta in base all'erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell'errore sulla dichiarazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13735 del 12/06/2009
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13735 del 12/06/2009Rinuncia all'eredità - Impugnazione per errore - Esclusione - Fondamento - Impugnazione per errore ostativo - Ammissibilità - Limiti.
In tema di successioni errie, benché l'art. 526 cod. civ. escluda l'impugnazione per errore della rinuncia all'eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia sia avvenuta in base all'erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell'errore sulla dichiarazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13735 del 12/06/2009
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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - ciechi, invalidi e mutilati - assunzione obbligatoria – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11934 del 07/08/2003Assunzione di lavoratore erroneamente avviato come appartenente a categoria protetta - Recesso del datore di lavoro dopo la scoperta dell'errore - Legittimità - Condizioni - Accertamento del giudice di merito circa l'essenzialità e riconoscibilità dell'errore - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2098 cod. civ. - Esclusione.
Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della legge n. 482 del 1960, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l'errore, sempre che questo - secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito e incensurabile in cassazione se congruamente motivato - risulti essenziale e riconoscibile; ne' in tal caso può ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 2098 cod. civ., che prevede la legittimazione del solo Pubblico Ministero all'azione di annullamento di contratti di lavoro posti in essere senza l'osservanza delle disposizioni sul collocamento, non essendo attribuibile al datore di lavoro alcuna violazione di tali norme.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11934 del 07/08/2003
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Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 15/09/1970Domanda in primo grado di annullamento di una transazione per errore di diritto consistente nella mancata considerazione di un rinunciante all'eredità che con la sua rinuncia sarebbero subentrati,jure repraesentationis, i figli
Deduzione in appello della tesi secondo cui, versandosi in ipotesi di rinuncia transattiva, non avrebbe potuto aver luogo la successione jure repraesentationis - domanda nuova - esclusione.*
Accolta dal giudice di primo grado la domanda di annullamento di una transazione per errore di diritto, identificato nella mancata considerazione, da parte del contraente che aveva rinunciato all'eredità nel quadro della divisata sistemazione transattiva dei rapporti erri, che la detta rinuncia avrebbe fatto subentrare nell' eredità, per diritto di rappresentazione, i figli del rinunciante, non configura una domanda nuova, come tale improponibile in appello, ne un'eccezione nuova, ma una mera argomentazione riguardante un presupposto essenziale per l'applicazione della norma (art 467 cod civ), invocata dall'attore e per l'accoglimento della sua domanda, la tesi secondo cui, versandosi in un'ipotesi di rinuncia transattiva o onerosa, che importava l'accettazione dell'eredità da parte del cosiddetto rinunciante, la successione jure repraesentationis non avrebbe potuto aver luogo.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 15/09/1970
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