"Interest rate swap" - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4076 del 17/02/2025 (Rv. 673850-01)Determinazione del "mark to market" e degli scenari probabilistici - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
In tema di "interest rate swap", gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile e la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4076 del 17/02/2025 (Rv. 673850-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1346 …...
Cause di prelazione - patto commissorio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 11/02/2025 (Rv. 673977-01)Divieto del - Patto marciano - Liceità - Fondamento - Presupposti - Stima del bene oggettiva o affidata ad esperto indipendente - Necessità - Fattispecie.
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la natura illecita di un contratto di vendita con il quale la debitrice, per un prezzo vile, aveva venduto al creditore il proprio immobile, senza che fossero indicate le modalità di pagamento e con l'intesa di retrovendita ad un prezzo sottostimato considerato quale valore attuale).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 11/02/2025 (Rv. 673977-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1851, Cod_Civ_art_2744, Cod_Civ_art_1349 …...
Mutuo di scopo - Causa del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25193 del 19/09/2024 (Rv. 672409-01)Destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata - Contratti di durata - Inquadramento.
Il mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25193 del 19/09/2024 (Rv. 672409-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1813 …...
Mutuo di scopo convenzionale - Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024 (Rv. 671533-01)Interesse del solo mutuante alla realizzazione del programma di destinazione della somma - Insufficienza - Interesse del mutuante alla realizzazione del programma - Necessità.
Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024 (Rv. 671533-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1813 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20888 del 18/07/2023 (Rv. 668489 - 02)Decreto - opposizione –comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - Ascensore - Ripartizione delle spese - Delibera di esecuzione di precedente nulla - Annullabilità - Fondamento - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto- Necessità.
Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20888 del 18/07/2023 (Rv. 668489 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Contratto autonomo di garanzia – Cass. n. 9071/2023Fidejussione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - contratti in genere - autonomia contrattuale - in genere - Contratto autonomo di garanzia - Nullità della clausola anatocistica - Deducibilità - Fondamento.
Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9071 del 31/03/2023 (Rv. 667476 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1939
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Cassazione
9071
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Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore – Cass. n. 8968/2023Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Successiva registrazione del contratto originario - Sanatoria della nullità - Esclusione - Ragioni.
Qualora le parti concludano un primo contratto di locazione immobiliare senza provvedere alla sua registrazione e, poi, un altro contratto immediatamente registrato e indicante un canone inferiore, la tardiva registrazione del contratto originario, successiva a quella del secondo, non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità - perché, altrimenti, il tardivo adempimento dell'obbligo fiscale opererebbe in danno del conduttore - con la conseguenza che solo il contratto posteriore è idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8968 del 30/03/2023 (Rv. 667239 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1343
Corte
Cassazione
8968
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Accertamento della validità e convenienza di un contratto – Cass. n. 4849/2023Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Litisconsorzio necessario - Presupposti - Accertamento della validità e convenienza di un contratto - In via incidentale - Necessaria partecipazione al giudizio del terzo contraente - Esclusione - Fattispecie.
Sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre tale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti. (Principio affermato in tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., nella quale si invocava la nullità di una transazione al limitato fine di dimostrare la violazione dei doveri gestori commessa dai convenuti, con conseguente esclusione della necessità di partecipazione al giudizio da parte del terzo contraente).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4849 del 16/02/2023 (Rv. 666996 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2393, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345
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4849
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Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Cass. n. 3736/2023Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Esclusione pattizia dell'applicazione degli interessi moratori - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14 -, il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della suddetta rinuncia, in quanto liberamente espressa, nell'ambito di una transazione, relativamente a interessi di mora già maturati).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3736 del 08/02/2023 (Rv. 666703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1965
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Cassazione
3736
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Verifica di validità dell'accordo "Interest rate swap" - Cass. n. 24654/2022Contratti di borsa - in genere - "Interest rate swap" - Verifica di validità dell'accordo - Modalità - Fattispecie.
In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva escluso che, nelle operazioni di derivati, l'occultamento nel contratto di costi occulti a svantaggio del cliente si ripercuotesse sulla validità del contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24654 del 10/08/2022 (Rv. 665628 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1346
Corte
Cassazione
24654
2022 …...
Accordi in sede di separazione per la determinazione dell'assegno divorzile – Cass. n. 20745/2022Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere - Accordi in sede di separazione per la determinazione dell'assegno divorzile - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva determinato l'assegno divorzile senza tenere conto degli accordi intercorsi sul punto in sede di separazione, considerando solo le attribuzioni patrimoniali ivi effettivamente operate, quali indici del contributo prestato da uno dei due coniugi alla formazione del patrimonio dell'altro).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20745 del 28/06/2022 (Rv. 665297 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0160, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1343
Corte
Cassazione
20745
2022 …...
Negozio in frode ai creditori – Cass. n. 15844/2022Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - Causa (nozione, distinzioni) - motivo (nozione, distinzioni, differenze dalla causa) - illecito - Negozio in frode ai creditori - Nullità dello stesso in quanto tale per illiceità della causa, frode alla legge o motivo illecito determinante comune - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il contratto di mutuo stipulato tra due sorelle, allo scopo di far figurare l'esistenza di una posizione debitoria in capo a una di esse, nell'ambito del giudizio di divorzio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15844 del 17/05/2022 (Rv. 665103 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1418
Corte
Cassazione
15844
2022 …...
Opzioni put e call in ambito di patti parasociali – Cass. n. 27227/2021Societa' - di capitali - Società - Patti parasociali - Opzioni put e call - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Fattispecie in controversia relativa al pagamento del prezzo di opzione pattuito nel patto parasociale per l'esecuzione del comune acquisto della totalità delle azioni di una società bersaglio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27227 del 07/10/2021 (Rv. 662722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2341 bis, Cod_Civ_art_1331, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1343
Corte
Cassazione
27227
2021 …...
Operazione negoziale complessa avente ad oggetto il fondo – Cass. n. 17958/2021Contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto - Contratti agrari - Prelazione - In favore dell'affittuario del fondo - Operazione negoziale complessa avente ad oggetto il fondo - Liceità dei singoli contratti - Irrilevanza - Utilizzazione degli stessi per impedire l'esercizio della prelazione - Accertamento - Necessità - Conseguenze - Rimedio esperibile - Esercizio del diritto di retratto - Fattispecie.
In tema di prelazione agraria, il ricorso ad un'operazione negoziale complessa, avente ad oggetto il trasferimento di un fondo agricolo a mezzo di strumenti contrattuali che, pur leciti, siano finalizzati, nel loro nesso teleologico, ad impedire che l'affittuario eserciti la prelazione, così assicurando l'obiettivo che la legge vieta, deve costituire oggetto di indagine processuale, il cui accertamento, se positivo, non comporta la nullità dei contratti, esulando la fattispecie dalla previsione dell'art. 1418 c.c. e dalla tutela generalizzata di cui all'art. 1421 c.c., ma consente al titolare del diritto di retratto, attraverso un meccanismo di protezione che richiama le nullità relative, l'esercizio del medesimo diritto, mediante sostituzione dell'acquirente voluto dal venditore con il soggetto individuato dalla legge. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso integrasse un negozio in frode alla legge, la stipula di un contratto di affitto agrario, quand'anche compiuta dal proprietario con l'intento di procedere poi all'alienazione del fondo, tenuto conto che il confinante, titolare del diritto di prelazione, aveva potuto esercitare il diritto di riscatto sul fondo gravato da affitto, divenendone proprietario).
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17958 del 23/06/2021 (Rv. 661640 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419
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17958
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Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento.
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Assegno in bianco o postdatato a garanzia di obbligazione – Cass. n. 1437/2021Titoli di credito - assegno bancario – postdatato - Reddito di impresa - Assegno in bianco o postdatato a garanzia di obbligazione - Nullità - Sussistenza - Natura di promessa di pagamento - Esatto adempimento dell'obbligazione - Obbligo del creditore di restituire l'importo del titolo portato all'incasso - Rilevanza - Effetto di accrescimento del reddito imponibile e di iscrizione tra i componenti positivi del reddito - Esclusione. Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - imprese minori - In genere.
In tema di reddito di impresa, l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione - ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato che, pertanto, non determina accrescimento dell'imponibile, né integra reddito, nè deve essere iscritto tra i componenti positivi di reddito.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1437 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2423_2, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1988 …...
Requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) – Cass. n. 28717/2020Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - illecita o impossibile - Contratto - Condizione illecita - Presupposti - Fattispecie.
In tema di contratto, la condizione è illecita qualora contraria a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, implicando, o l'abusiva coercizione del contraente lesiva dei suoi interessi essenziali, o il compimento di un fatto illecito produttivo di effetti favorevoli per il suo autore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la contrarietà a norme imperative e la conseguente illiceità della condizione apposta ad una rinuncia al credito, che prevedeva l'abdicazione al diritto di opporsi alla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese o di chiederne la revoca).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28717 del 16/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1354, Cod_Civ_art_1343
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Obbligazioni contrarie al buon costume -Cass. n. 16706/2020Obbligazioni in genere - obbligazioni contrarie al buon costume - Art. 2035 c.c. - "Soluti retentio" - Ambito applicativo - Finanziamento di impresa in stato di decozione - Contrarietà al buon costume - Condizioni.
OBBLIGAZIONI
BUON COSTUME
SOLUTI RETENTIO
Ai fini dell'applicazione della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020 (Rv. 658613 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2035, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_2033
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Contratto di finanziamento stipulato in violazione dei propri doveri - Cass. n. 16706/2020Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - Imprenditore insolvente - Contratto di finanziamento stipulato in violazione dei propri doveri - Conseguenze - contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa (nozione, distinzioni) - illiceita' - contrarieta' a norma imperativa impresa - imprenditore
CONTRATTI
NULLITA'
ILLICEITA'
CONTRARIETA' A NORMA IMPERATIVA
In sede di insinuazione al passivo del fallimento, deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. il titolo negoziale dissimulante un negozio di finanziamento (nella specie erogato in più tranches a fronte di forniture non eseguite)stipulato dall'imprenditore insolvente, in violazione del dovere di richiedere senza indugio il fallimento o comunque di non aggravare il dissesto dell’impresa con operazioni dilatorie, in quanto contrario a norme imperative, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il dissesto e di ordine pubblico economico, integrando la relativa stipula una fattispecie di reato (art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.), di cui è chiamato a rispondere, a titolo di concorso, anche il finanziatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020 (Rv. 658613 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1343, (Legge Falliment. art. 217 com. 1 lett. 4 = Dlgs_14_2019_art_323)
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Transazione - invalidita' - nullita' - contratto illecito - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7963 del 20/04/2020 (Rv. 657570 - 01)Transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. - Natura novativa o conservativa - Diverse conseguenze sulla validità dell'accordo transattivo - Fondamento - Fattispecie.
Transazione - invalidita' - nullita' - titolo nullo In genere.
La distinzione tra transazione "novativa" e "conservativa" assume rilievo dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. - nel correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come conservativo l'accordo transattivo delle parti contenente la risoluzione consensuale dei contratti di franchising e la disciplina di nuove obbligazioni - ha statuito che la dedotta nullità dei contratti di affiliazione societaria per inosservanza della normativa interna e comunitaria non poteva dar luogo ad annullamento della transazione novativa ex art. 1972, comma 2, c.c., trattandosi di pretesa invalidità del titolo non ignota alle società affiliate).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7963 del 20/04/2020 (Rv. 657570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1972, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1343 …...
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - patto commissorio -divieto del – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 844 del 17/01/2020 (Rv. 656813 - 01)Patto marciano - Liceità - Fondamento - Presupposti - Stima del bene oggettiva o affidata ad esperto indipendente - Necessità - Fattispecie.
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima "ratio" di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 844 del 17/01/2020 (Rv. 656813 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1851, Cod_Civ_art_2744, Cod_Civ_art_1349
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
CAUSE DI PRELAZIONE
DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO
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Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27485 del 28/10/2019 (Rv. 655677 - 01)Locazione di immobile abusivo - Nullità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di locazione di immobile ad uso abitativo, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), né potendo operare la nullità ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali): ne consegue l'obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento alla locazione di un immobile avente i caratteri suddetti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27485 del 28/10/2019 (Rv. 655677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1346 …...
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19196 del 28/09/2016Norma imperativa - Violazione - Conseguenze - Nullità del contratto - Condizioni - Limiti - Mutuo ipotecario stipulato in violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall. - Nullità del contratto per illiceità della causa - Esclusione.
La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, sicché, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario in violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall., che punisce la condotta di bancarotta preferenziale, non dà luogo a nullità per illiceità di causa, ai sensi del citato art. 1418, ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della "par condicio creditorum".
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19196 del 28/09/2016
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI
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Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14533 del 15/07/2016Dichiarazione del creditore circa l'altrui debito - Riferimento esclusivo all'importo del debito - Natura - Confessione - Esclusione - Ricognizione di debito - Conseguenze sul piano probatorio - Fattispecie.
La dichiarazione relativa all'importo dell'altrui debito, la quale non precisi il fatto giuridico dei pagamenti effettuati o da effettuare, non integra una confessione, ma un negozio unilaterale recettizio, da cui derivano a favore del debitore destinatario della dichiarazione effetti analoghi a quelli previsti dall'art. 1988 c.c., dispensando colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, fondata sulla valenza pienamente confessoria della dichiarazione della presidente di una cooperativa in ordine al debito residuo del socio, laddove invece dalle allegazioni della stessa cooperativa e dalle risultanze istruttorie risultava un debito sensibilmente superiore).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14533 del 15/07/2016
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa - illiceità - contrarietà a norma imperativa – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016Emissione di un assegno in bianco o postdatato rilasciato a scopo di garanzia - Contrarietà agli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 - Perseguimento di interessi meritevoli - Esclusione - Nullità del patto di garanzia - Legittimità della pronuncia.
L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016
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agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - recesso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005Sindacabilità dell'atto di recesso - Motivo illecito - Ritorsione antisindacale per il comportamento dei soci della società agente - Conseguenze - Nullità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005
La norma dettata dall'art.1345 cod. civ. che, derogando al principio secondo il quale i motivi dell'atto di autonomia privata sono di regola irrilevanti, eccezionalmente qualifica illecito il contratto determinato da un motivo illecito comune alle parti, in virtù del disposto di cui all'art. 1324 cod. civ., trova applicazione anche rispetto agli atti unilaterali, laddove essi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, rinvenendosi l'illiceità del motivo, al pari della illiceità della causa, a mente dell'art.1343 cod. civ., nella contrarietà dello stesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ne consegue che, sussistendone le condizioni di fatto, deve qualificarsi affetto da motivo illecito e quindi nullo, ai sensi dell'art.1418, secondo comma, cod. civ., l'atto di recesso da un rapporto di agenzia che, diretto nei confronti di un agente costituito in forma di società di persone, risulti ispirato dalla sola finalità di rappresaglia e di ritorsione nei confronti del comportamento sindacale tenuto dai soci di quest'ultima, dovendosi ritenere un siffatto motivo contrario alle norme imperative poste a tutela delle libertà sindacali dei lavoratori, norme che, in ragione del valore e della tutela che lo stesso dettato costituzionale assegna al " lavoro ", nella sua accezione più ampia, appaiono estensibili, al di fuori dei rapporti di lavoro subordinato, a tutti coloro che svolgono attività lavorativa, anche se in forma parasubordinata o autonoma.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005
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Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - cause – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8066 del 21/04/2016Contrarietà a norme imperative - Presupposti - Contrarietà a norme sulla stipula del contratto - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Transazione - invalidità - nullità - titolo nullo – in genere.
In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, l'area delle norme inderogabili di cui all'art. 1418, comma 1, c.c., ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell'atto, anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la nullità di un accordo transattivo relativo al conferimento dell'incarico di direttore generale della RAI, illecito perché stipulato in violazione dell'incompatibilità di cui all'art. 2, comma 9, della l. n. 481 del 1995).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8066 del 21/04/2016
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - cause – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8066 del 21/04/2016Contrarietà a norme imperative - Presupposti - Contrarietà a norme sulla stipula del contratto - Configurabilità - Fondamento – Fattispecie - Transazione - invalidità - nullità - titolo nullo – In genere.
In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, l'area delle norme inderogabili di cui all'art. 1418, comma 1, c.c., ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell'atto, anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la nullità di un accordo transattivo relativo al conferimento dell'incarico di direttore generale della RAI, illecito perché stipulato in violazione dell'incompatibilità di cui all'art. 2, comma 9, della l. n. 481 del 1995).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8066 del 21/04/2016
NULLITA' DEL CONTRATTO
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa - illiceità - contrarietà a norma imperativa – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19220 del 29/09/2015Locazione di seminterrato ad uso industriale - Violazione dell'art. 8 del d.p.r. n. 303 del 1956, applicabile "ratione temporis" - Causa concreta in contrasto con norma imperativa - Conseguenze - Nullità del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19220 del 29/09/2015
Il contratto di locazione avente ad oggetto un locale seminterrato da adibite ad attività lavorativa (nella specie, di natura industriale) è nullo, ex art. 1343 c.c., per l'illiceità della causa concreta, in quanto diretto a realizzare un godimento del bene corrispondente ad un'attività vietata dall'ordinamento con norma imperativa, costituita dall'art. 8 d.P.R. n. 303 del 1956 (applicabile "ratione temporis").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19220 del 29/09/2015
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obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18584 del 03/09/2014Pattuizione di pagamento in moneta estera - Validità - Adempimento - Modalità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18584 del 03/09/2014
Le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invalidità dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalità di adempimento dell'obbligazione, nel senso che questa deve essere regolata in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18584 del 03/09/2014
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contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa - illiceità - frode alla legge – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8957 del 17/04/2014Vendita con patto di riscatto o di retrovendita a scopo di garanzia - Causa illecita - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8957 del 17/04/2014
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all'applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l'acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8957 del 17/04/2014
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Donazione indiretta - negozio mezzo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7480 del 25/03/2013Donazione indiretta - Acquisto di quota di immobile con danaro della disponente ed intestazione ad altro soggetto - Impiego di danaro proveniente dall'attività di prostituzione della disponente - Nullità della donazione per l'illiceità della causa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
La donazione indiretta, consistente nell'intestazione in favore del beneficiario di una quota di immobile acquistata con danaro proprio della disponente, proveniente dall'attività di meretricio di quest'ultima, dalla quale il primo traeva guadagno, non è affetta da nullità per illiceità della causa, rimanendo la condotta di sfruttamento della prostituzione irrilevante rispetto all'atto di liberalità, espressione di piena autonomia negoziale ed oggetto di semplice accettazione da parte del donatario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7480 del 25/03/2013
Donazione indiretta
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa - illiceità - contrarietà al buon costume – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9441 del 21/04/2010Art. 2035 cod. civ. - "Soluti retentio" - Nozione di buon costume - Contenuto - Pagamento di somma di denaro per finalità truffaldine o corruttive - Contrarietà a norme imperative ma anche al buon costume - Sussistenza - Ripetibilità della prestazione - Esclusione.
Ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 cod. civ., la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9441 del 21/04/2010
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Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - recesso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005Sindacabilità dell'atto di recesso - Motivo illecito - Ritorsione antisindacale per il comportamento dei soci della società agente - Conseguenze - Nullità.
La norma dettata dall'art.1345 cod. civ. che, derogando al principio secondo il quale i motivi dell'atto di autonomia privata sono di regola irrilevanti, eccezionalmente qualifica illecito il contratto determinato da un motivo illecito comune alle parti, in virtù del disposto di cui all'art. 1324 cod. civ., trova applicazione anche rispetto agli atti unilaterali, laddove essi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, rinvenendosi l'illiceità del motivo, al pari della illiceità della causa, a mente dell'art.1343 cod. civ., nella contrarietà dello stesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ne consegue che, sussistendone le condizioni di fatto, deve qualificarsi affetto da motivo illecito e quindi nullo, ai sensi dell'art.1418, secondo comma, cod. civ., l'atto di recesso da un rapporto di agenzia che, diretto nei confronti di un agente costituito in forma di società di persone, risulti ispirato dalla sola finalità di rappresaglia e di ritorsione nei confronti del comportamento sindacale tenuto dai soci di quest'ultima, dovendosi ritenere un siffatto motivo contrario alle norme imperative poste a tutela delle libertà sindacali dei lavoratori, norme che, in ragione del valore e della tutela che lo stesso dettato costituzionale assegna al " lavoro ", nella sua accezione più ampia, appaiono estensibili, al di fuori dei rapporti di lavoro subordinato, a tutti coloro che svolgono attività lavorativa, anche se in forma parasubordinata o autonoma.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005
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Agricoltura - boschi e foreste - vincoli forestali - vincoli idrogeologici - contenuto - individuazione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5192 del 01/10/1981Riferimento all'astratta previsione normativa - esclusione - agli specifici provvedimenti amministrativi - necessità - fattispecie relativa a contratto di affitto di un terreno da adibire a pascolo.
La incidenza sulla proprietà privata degli oneri derivanti dalle Disposizioni sui vincoli idrogeologici e forestali va riguardata non già in riferimento all'astratta previsione normativa, bensì in relazione agli specifici provvedimenti amministrativi che in base ad essa vengono in concreto imposti dalle competenti autorità. (nella specie, era stata assunta la nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto di affitto di un terreno da adibire a pascolo, attività invece non consentita dal R.d. 30 dicembre 1923 n. 3267. La suprema Corte, sulla scorta del principio che precede, ha disatteso tale motivo di gravame).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5192 del 01/10/1981
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa illiceità – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4414 del 17/07/1981Contrarieta al buon costume - accertamento - riferimento al momento della conclusione del contratto - necessita - contratto diretto a violare norme imperative non piu sanzionate penalmente al momento della stipulazione - contrarieta al buon costume - esclusione.
La nozione dei negozi contrari al buon costume non puo essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma si estende fino a comprendere i negozi contrari a quei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalita delle persone corrette, di buona fede e di sani principi, in un determinato momento ed in un dato ambiente. Pertanto, poiche la causa turpe deve essere apprezzata in relazione al momento in cui il negozio e stato compiuto, deve escludersi che sia contrario al buon costume un contratto diretto a violare norme imperative ma non piu sanzionate penalmente al momento della conclusione del contratto, in quanto lo stesso legislatore, escludendola Rilevanza penale di tali fatti, quanto meno pro tempore, attenua la valutazione negativa dei fatti stessi anche sotto il profilo etico e sociale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4414 del 17/07/1981
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Giuoco e scommessa - lotterie autorizzate - concorsi e operazioni a premio – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4137 del 15/12/1975Decreto amministrativo di autorizzazione - obbligatorietà - durata dei concorsi e delle operazioni a premio - decorrenza dalla data del decreto - natura imperativa della disciplina - mancanza del decreto o scadenza del termine - effetti - nei rapporti tra il produttore delle merci collegate ai concorsi o alle operazioni ed il consumatore - irrilevanza - nei rapporti tra il produttore ed il venditore al dettaglio - rilevanza - nullità del contratto per causa o motivo illecito contrari a norma imperativa.
L'art 43 del RDL 19 ottobre 1938, n 1933 sul lotto pubblico (modificato dall'art 2 della legge 15 luglio 1950 n 585), in base al quale i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati e non possono aver durata maggiore di un anno dalla data del decreto amministrativo di autorizzazione, ha natura di norma imperativa, in quanto ha lo scopo di tutelare non soltanto l'interesse fiscale alla riscossione della tassa dovuta, ma anche, e soprattutto, quello della pubblica fede e del normale andamento della produzione e del commercio nazionale, con riguardo al momento in cui i prodotti, ai quali e collegato il concorso o l'operazione a premio, vengano immessi sul mercato. Dalla indicata natura imperativa della disposizione consegue che la Mancanza o l'inefficacia (per scadenza del termine annuale) della predetta autorizzazione amministrativa, riguardo a merci collegate a concorso od operazione a premi (nella specie, pacchetti di 'chewing gum' con allegati bollini, che davano diritto a premi in base al punteggio raggiunto dal consumatore), se, da una parte, non spiega effetto sul rapporto fra il produttore della merce ed il consumatore, nel senso che non può far venir meno l'impegno assunto dal primo nei confronti del secondo con promessa al pubblico, incide, d'altra parte, sul contratto di compravendita delle merci medesime che sia intervenuto fra il produttore ed un commerciante al dettaglio, al fine comune ed essenziale della rivendita dei prodotti ai consumatori; in tale ipotesi, infatti, sia che il menzionato fine vada qualificato come scopo che si aggiunge e si riverbera sulla causa del contratto, sia che debba …...