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1301. Remissione

Art.1301. Remissione.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22382 del 06/09/2019 (Rv. 655027 - 02)
Proposta di concordato - Clausola di esdebitazione dei fideiussori - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22382 del 06/09/2019 (Rv. 655027 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1239, Cod_Civ_art_1301, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_1941, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_117 …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso - nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Cass. n. 27320/2017
Contratto preliminare avente ad oggetto un unico immobile considerato nella sua interezza - Pluralità di promissari acquirenti - Adempimento ed esecuzione in forma specifica - Obbligazione indivisibile - Configurabilità - Sussistenza - Remissione del credito da parte di uno dei promissari - Effetti - Estinzione parziale del debito - Esclusione - Diritto dell'altro promissario all' adempimento della prestazione indivisibile - Condizioni - Fondamento. In tema di obbligazioni indivisibili, fra le quali rientra la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza, l'impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano) pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta che il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall'art. 1317 c.c, non sia oggettivamente suscettibile dell'effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori previsto dall'art. 1301 c.c. nell'ipotesi di remissione di uno dei creditori; ciò, peraltro, non comporta la risolubilità del contratto per l'impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile, attesa l'espressa previsione nell'art. 1320 c.c. secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di domandare la prestazione indivisibile è condizionato, in tal caso, unicamente all'addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 27320 del 17/11/2017 _____________________________________ Contratto Preliminare Compromesso Corte Cassazione 27320 2017 …...
Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - solidarieta' - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15313 del 20/06/2017
Danno al trasportato a titolo di cortesia - Presunzione ex art. 2054, comma 1, c.c. - Operatività nei confronti del proprietario e del conducente dell'altro veicolo - Azione risarcitoria proposta nei confronti di uno solo dei conducenti - Richiesta dell'intero risarcimento - Conseguenze - Remissione del debito - Configurabilità - Esclusione - Rinunzia alla solidarietà - Configurabilità - Esclusione. In caso di scontro tra autoveicoli, il trasportato a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054, comma 1, c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente secondo le rispettive colpe, ex art. 2055 c.c., ove abbiano risarcito per intero il danno, e fermo restando che l’azione per il conseguimento dell’intera posta risarcitoria, proposta dal danneggiato avverso il conducente di uno solo dei veicoli coinvolti, non implica di per sé una remissione tacita del debito del corresponsabile, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima una volontà inequivoca del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15313 del 20/06/2017   …...
Responsabilità civile - solidarietà - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11179 del 29/05/2015
Scontro di veicoli - Azione risarcitoria del danneggiato nei confronti di uno solo dei conducenti - Richiesta dell'intero risarcimento - Conseguenze - Remissione del debito - Configurabilità - Esclusione - Rinunzia alla solidarietà - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11179 del 29/05/2015 Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - solidarietà - In genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11179 del 29/05/2015 In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, proposta dal danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11179 del 29/05/2015   …...

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