Obbligazioni pecuniarie - interessi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 (Rv. 673754-01)Saggio degli interessi - Interessi di mora nella misura maggiorata prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. - Effetto naturale della sentenza - Esclusione - Necessità di una statuizione ad hoc - Sussistenza - Fondamento.
La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 (Rv. 673754-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1265 del 19/01/2025 (Rv. 673560-01)Contrasto al ritardo dei pagamenti - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Transazioni commerciali - Oggetto - Prestazioni di servizio - Definizione - Introduzione di un nuovo tipo contrattuale - Esclusione - Riassunzione del genus dei contratti cui si applica la disciplina - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità al contratto d’opera professionale.
In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1265 del 19/01/2025 (Rv. 673560-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1655 …...
Obbligazioni pecuniarie - interessi - mutuo - mutuatario - interessi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16456 del 13/06/2024 (Rv. 671545-01)Contratti bancari - Clausola interessi ultralegali - Necessaria indicazione in cifra - Esclusione - Determinabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16456 del 13/06/2024 (Rv. 671545-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1815 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951-01)Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Questione che non è stata ancora "risolta" dalla S.C. Integrazione del presupposto - Latente contrasto nella giurisprudenza di legittimità - Fattispecie.
Ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non dev'essere stata "ancora risolta dalla Corte di cassazione" è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora "affrontata" dalla Corte di legittimità. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dato atto di diversi e non univoci orientamenti in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovuti, per un orientamento, solo se espressamente previsti nella pronuncia del giudizio di cognizione, per un altro, anche in mancanza dell'espressa menzione, in quanto da ritenersi implicitamente contenuti nella statuizione di condanna agli interessi legali).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363_2, Cod_Civ_art_1284 …...
Obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951-02)Obbligazioni "propter rem" - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di "interessi legali" - Mancanza di ulteriori specificazioni - Interpretazione - Riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione - Fondamento.
Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284 Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Contratti bancari - in genere Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023 (Rv. 669821 - 01)Contratto di mutuo - Indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor - Indeterminabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023 (Rv. 669821 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1346 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023 (Rv. 669365 - 02)Causa (nozione, distinzioni) - in genere - contratti di borsa - in genere - Mutuo - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione.
In tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023 (Rv. 669365 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1284 …...
Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023 (Rv. 669019 - 01)Leasing immobiliare - Mancata indicazione del "tasso leasing" in contratto - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse a carico dell'utilizzatrice - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023 (Rv. 669019 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1815 …...
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023 (Rv. 668793 - 02)Interessi convenzionali - Indeterminatezza della misura - Applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993 - Ammissibilità.
In materia di contratti bancari, la indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023 (Rv. 668793 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284 …...
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25585 del 01/09/2023 (Rv. 669037 - 01)Modalita' di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Rimborso previsto ex art. 5 l. n. 29 del 1961 - Specialità della disciplina rispetto alle norme in tema di indebito tra privati - Applicabilità del comma 2 dell'art. 1224 c.c. - Esclusione.
In tema di rimborso delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ex art. 5 della l. n. 29 del 1961, il carattere di specialità di quest'ultima, rispetto alle norme in tema di indebito tra privati, non consente l'applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., con conseguente esclusione del diritto del contribuente al risarcimento dell'eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dall'art. 1 della citata legge.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25585 del 01/09/2023 (Rv. 669037 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1284 …...
Esecuzione forzata - opposizioni Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23846 del 04/08/2023 (Rv. 668820 - 01)Titolo esecutivo giudiziale - Omessa indicazione della specie di interessi liquidati - Debenza dei soli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. - Necessità - Applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione.
Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23846 del 04/08/2023 (Rv. 668820 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1284, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20273 del 14/07/2023 (Rv. 668549 - 01)Interessi - saggio degli interessi - Sentenza - Dispositivo - "Interessi dovuti come per legge" - Riferimento agli interessi dovuti ex art. 1284 c. c. - Riferimento agli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
Ove il giudice del merito non abbia specificamente indicato quale specie di interessi legali siano stati applicati, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", si devono intendere dovuti solamente gli intessi previsti dall'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi contemplate dalla legge hanno natura speciale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20273 del 14/07/2023 (Rv. 668549 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 (Rv. 668163 - 01)Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Obbligazione risarcitoria da fatto illecito - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Oneri probatori - Ricorso a criteri presuntivi - Ammissibilità - Fattispecie.
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 (Rv. 668163 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1284 …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17658 del 20/06/2023 (Rv. 668471 - 01)Impiego pubblico - impiegati dello stato - Riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico - Trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione ex art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 - Obbligo "ex lege" - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Fattispecie.
In tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico, l'art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 stabilisce, per l'amministrazione di riferimento, l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale, dal cui inadempimento sorge il diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il MIUR aveva trasmesso all'INPS la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno patito dall'ente previdenziale per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti, quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17658 del 20/06/2023 (Rv. 668471 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 01) Risarcimento del danno da fatto illecito - Impugnazione della liquidazione del danno - Giudicato sulla modalità liquidatoria di interessi e svalutazione - Esclusione - Fondamento - Facoltà del giudice dell'impugnazione di riliquidazione - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi su alcune voci di danno conseguenti all'abbattimento di un aeromobile, quali il valore dell'avviamento commerciale ed il danno per fermo flotta, non si estendesse alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali relativi alla liquidazione integrale del danno patito dalla compagnia area in conseguenza di quel fatto illecito, essendo esso ancora in discussione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056 …...
Giudicato esterno che nega il diritto agli sgravi – Cass. n. 8594/2023Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Sgravi fiscali - Pagamento in sede amministrativa da parte dell'Inps - Giudicato esterno che nega il diritto agli sgravi - Rilevabilità in ogni tempo - Conseguenze - Condanna al pagamento degli interessi sul capitale erogato in via amministrativa - Infondatezza.
In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, la domanda con la quale viene richiesto il pagamento degli interessi per il ritardato pagamento in sede amministrativa dell'INPS delle somme ricevute in eccesso, incontra il limite del giudicato esterno con il quale si è affermata la non fruibilità di tali benefici in ragione del carattere non industriale della società; giudicato rilevabile in ogni tempo che priva di un titolo valido la suindicata domanda e, rispetto al quale, nessun rilievo assume la scelta adottata dall'INPS in sede amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8594 del 27/03/2023 (Rv. 667146 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2195, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_1284, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
Cassazione
8594
2023 …...
Azione di ripetizione di indebito – Cass. n. 36595/2022Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Ambito applicativo - Azione di ripetizione di indebito - Esclusione - Fondamento.
Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36595 del 14/12/2022 (Rv. 666458 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1219
Corte
Cassazione
36595
2022 …...
Pattuizione di interessi ultralegali – Cass. n. 19298/2022Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Contratti bancari ante 1992 - Pattuizione di interessi ultralegali - Forma scritta ex art. 1284 c.c. - Necessità - Integrazione del requisito con il contratto c.d. "monofirma" - Esclusione - Fattispecie.
Nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale; pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, senza poter integrare tale presupposto formale attraverso il c.d. contratto "monofirma". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un contratto bancario concluso nel 1991 e sottoscritto dal solo correntista fosse inidoneo ad integrare la forma scritta richiesta dall'art. 1284, comma 3, c.c., al fine di pattuire validamente interessi "ultralegali", in quanto stipulato prima dell'entrata in vigore delle norme relative alle c.d. nullità di protezione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19298 del 15/06/2022 (Rv. 664956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284
Corte
Cassazione
19298
2022 …...
Tasso di interesse commerciale – Cass. n. 14512/2022Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Tasso di interesse commerciale - Applicazione ad un debito pecuniario di fonte negoziale ex art. 1284, comma 4, c.c., a far data dall'inizio del processo - Estensione anche all'indennizzo per irragionevole durata del processo - Esclusione - Fondamento.
In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14512 del 09/05/2022 (Rv. 664788 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284
Corte
Cassazione
14512
2022 …...
Interessi corrispettivi e interessi moratori – Cass. n. 14214/2022Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Disciplina antiusura - Interessi corrispettivi e interessi moratori - Applicabilità - Sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 (Rv. 664963 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1815, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1224
Corte
Cassazione
14214
2022 …...
Inclusione dell'importo globale in un titolo cambiario – Cass. n. 14194/2022Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie – in/teressi - saggio degli interessi - Interessi superiori alla misura legale - Necessità di pattuizione scritta - Inclusione dell'importo globale in un titolo cambiario - Inidoneità - Ragioni - Fattispecie.
In tema di cambiale, l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto il tasso di interesse ultralegale dalla misura degli interessi inglobati nel pagamento tramite vaglia postale della prima rata della restituzione del mutuo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14194 del 05/05/2022 (Rv. 664683 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284
Corte
Cassazione
14194
2022 …...
Verifica del superamento del tasso soglia – Cass. n. 7352/2022Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - in genere Mutuo - Disciplina antiusura - Verifica del superamento del tasso soglia - Sommatoria tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata - Esclusione - Fondamento.
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 (Rv. 664250 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1815, Cod_Civ_art_1284
Corte
Cassazione
7352
2022 …...
Interessi superiori a quelli legali – Cass. n. 96/2022Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Interessi superiori a quelli legali - Determinazione "per relationem" del tasso convenzionale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di riferimento al tasso "prime rate Abi".
In tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da IlSole24ore", in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 96 del 04/01/2022 (Rv. 663501 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284
Corte
Cassazione
96
2022 …...
Titolo esecutivo stragiudiziale – Cass. n. 34812/2021Mutuo - mutuatario - interessi - in genere - Esecuzione forzata - opposizioni - Titolo esecutivo stragiudiziale - Contestazione della misura degli interessi corrispettivi - Onere della prova - Contenuto.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34812 del 17/11/2021 (Rv. 662985 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
34812
2021 …...
Proposizione della domanda con le forme del ricorso – Cass. n. 13145/2021Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Interessi ex art.1284, comma 4, c.c. - Decorrenza - Proposizione della domanda con le forme del ricorso - Deposito del ricorso - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 (Rv. 661383 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Proc_Civ_art_702_2 …...
Indennità di espropriazione e di occupazione – Cass. n. 3274/2021Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennità' - interessi - Indennità di espropriazione e di occupazione - Natura - Debito di valuta - Conseguenze - Interessi sulla maggiore somma liquidata in caso di opposizione alla stima - Spettanza - Natura - Decorrenza.
Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021 (Rv. 660506 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1284 …...
Crediti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL - Cass. n. 26496/2020Obbligazioni in genere - adempimento - di cose determinate solo nel genere - Crediti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL - Tardiva corresponsione al farmacista della seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione di farmaci di classe A - Applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26496 del 20/11/2020 (Rv. 659462 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284
corte
cassazione
26496
2020 …...
Interessi di riscossione - Cass. n. 16778/2020Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973 - Assenza di provvedimenti attuativi - Conseguenze - Computabilità - Ultimo decreto - Rilevanza – Fattispecie - riscossione delle entrate patrimoniali .
INTERESSI
SAGGIO DEGLI INTERESSI
MORA
In tema di interessi di riscossione, la mancata emissione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento, implica l'applicazione non già del tasso legale codicistico bensì del tasso fissato dall'ultimo decreto (o provvedimento dell'Agenzia delle entrate), che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto, per il periodo 2001-2008, in difetto del d.m. relativo a tali annualità, valido il saggio previsto nell'ultimo decreto emesso per l'anno 2000).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 16778 del 06/08/2020 (Rv. 658696 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284
corte
cassazione
16778
2020 …...
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24048 del 26/09/2019 (Rv. 655344 - 01)Banca - Interessi ultralegali - Usi di piazza - Richiamo contrattuale - Insufficienza - Fondamento.
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24048 del 26/09/2019 (Rv. 655344 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419 …...
Obbligazioni in genere - adempimento - di cose determinate solo nel genere - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17665 del 02/07/2019 (Rv. 654436 - 01)Prestazioni sanitarie - Strutture private in regime di preaccreditamento - Interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Condizioni - Contratto scritto con l'ente pubblico competente - Necessità - "Transazione commerciale" ex art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto - Sussistenza - Fattispecie.
Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nel riaffermare il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale nell'anno 2006, senza verificare, in relazione alla data di stipula dell'accordo, la disciplina applicabile "ratione temporis" in tema di interessi dovuti per il servizio reso).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17665 del 02/07/2019 (Rv. 654436 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284 …...
Nulla la pattuizione del tasso di interesse operata attraverso il riferimento ad un generico "top rate", - Cass. Ord. 17110/2019Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - tasso di interesse
Nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la pattuizione del tasso di interesse, all'interno di un contratto di conto corrente bancario, operata attraverso il riferimento ad un generico "top rate", concretamente specificato solo in un avviso sintetico redatto dalla banca ed esposto al pubblico.)
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019 (Rv. 654281 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284 …...
Obbligazioni pecuniarie - saggio degli interessi – Cass. 14911/2019Obbligazioni "ex contractu" - Inadempimento - Interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Condizioni.
Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14911 del 31/05/2019 (Rv. 654099 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1219 – Costituzione in mora
Cod. Civ. art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Cod. Civ. art. 1284 – Saggio degli interessi …...
Obbligazioni in genere - adempimento - di cose determinate solo nel genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9991 del 10/04/2019 (Rv. 653427 - 02)Crediti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL - Applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Insussistenza - Fondamento - Impossibilità di configurare una transazione commerciale - Ragioni.
Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL, dal momento che l’attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9991 del 10/04/2019 (Rv. 653427 - 02)
Cod_Civ_art_1284 …...
Adempimento - di cose determinate solo nel genere - Crediti per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3968 del 12/02/2019Obbligazioni in genere - adempimento - di cose determinate solo nel genere - Crediti per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL – Applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 – Sussistenza - Validità dell’accordo derogatorio – Condizioni – Clausola dell’accordo collettivo nazionale recepito nel d.P.R. n. 371 del 1998 che prevede l’applicazione del tasso di interessi ex art. 1284 c.c. – Efficacia – Fondamento.
Ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Aziende sanitarie locali si applica il tasso di interessi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, salvo che, in deroga alla disciplina dispositiva dettata da tale decreto legislativo, venga pattuito un saggio diverso e l'accordo derogatorio non risulti gravemente iniquo ai sensi dell'art. 7 dello stesso d.lgs. n. 231 del 2002; ne deriva che la disciplina di cui all'accordo collettivo nazionale trasfuso nel d.P.R. n. 371 del 1998, ancora vigente, secondo la quale, in caso di ritardato pagamento, al farmacista non spettano interessi moratori superiori al tasso legale, pur essendo incompatibile con il regime introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2002, poiché si sottrae ad una valutazione di grave iniquità, conserva la sua efficacia, anche con riferimento alle prestazioni farmaceutiche rese in epoca successiva all'entrata in vigore di tale decreto legislativo, in quanto costituenti adempimento parziale dell'unico rapporto obbligatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3968 del 12/02/2019
Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1418 …...
Unicità o pluralità dell'incaricoProcedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - accertamento peritale concernente una pluralità di rapporti di conto corrente oggetto di un unico quesito - unicità o pluralità dell'incarico – criteri - autonomia ed autosufficienza degli accertamenti - interdipendenza delle indagini - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018
>>> In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, stante l'unicità del quesito affidato al C.T.U. contabile ai fini della verifica della violazione dell'art. 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi e dell'accertamento del superamento dei tassi-soglia su un elevato numero di rapporti di conto corrente, aveva liquidato un unico compenso, facendo applicazione del tetto massimo previsto dall'art. 2 del d.m. del 30 maggio 2002).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 …...
Saggio degli interessiObbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - applicabilità alle sole obbligazioni di fonte contrattuale - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018
>>> Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018 …...
Determinazione convenzionale "per relationem"Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - interessi ultralegali - convenzione - determinazione convenzionale "per relationem" - ammissibilità - requisiti - univocità- riferimento alle condizioni usualmente praticate - ammissibilità - condizioni - esistenza di discipline vincolanti su scala nazionale - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018
>>> La convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, sicché una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento "per relationem" sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la pattuizione sugli interessi di mora fosse affetta da nullità per indeterminabilità del tasso di interessi dovuto, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 1284, comma 3, c.c., siccome genericamente riferentesi al "tasso di massimo scoperto applicato dalle banche sulla piazza di Gaeta").
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018 …...
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018Accertata nullità delle pattuizioni sugli interessi ultralegali ed anatocistici - Determinazione del saldo finale del rapporto - Modalità ed onere della prova.
Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018
  …...
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ordine delle ipoteche - estensioni degli effetti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4927 del 02/03/2018 (Rv. 647364 - 01)Crediti per capitale assistiti da ipoteca - Limiti dell'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi corrispettivi e moratori ex art. 2855, commi 2 e 3, c.c. - Riferimento cronologico “alla data del pignoramento” - Significato - Fondamento.
Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale. Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all'atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4927 del 02/03/2018 (Rv. 647364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_2855, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500, Dlgs_14_2019_art_153 …...
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/Ritardato rimborso - Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta - Artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Risarcimento ex art. 1224, comma 2, c.c. - Interpretazione restrittiva della detta norma - Necessità - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, la particolarità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, comma 2, c.c., sicché il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro,a cagione dell'inadempimento, ed offrirne prova rigorosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016
  …...
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016Ritardato rimborso - Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta - Artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Risarcimento ex art. 1224, comma 2, c.c. - Interpretazione restrittiva della detta norma - Necessità - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, la particolarità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, comma 2, c.c., sicché il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro,a cagione dell'inadempimento, ed offrirne prova rigorosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016
  …...
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016Ritardato rimborso - Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta - Artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Risarcimento ex art. 1224, comma 2, c.c. - Interpretazione restrittiva della detta norma - Necessità - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, la particolarità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, comma 2, c.c., sicché il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro,a cagione dell'inadempimento, ed offrirne prova rigorosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016
  …...
obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 11/02/2014Superiore alla misura legale - Atto scritto - "Ad substantiam" - Necessità - Conseguenze - Patto concluso "per facta concludentia" - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 11/02/2014
Ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 11/02/2014
  …...
obbligazioni in genere - accollo - Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 4383 del 24/02/2014Accollo interno - Pattuizione di interessi ultralegali - Obbligo anche per essi in capo all'accollante - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4383 del 24/02/2014
L'art. 1284 cod. civ., in materia di pattuizione degli interessi ultralegali, non si applica all'obbligazione con la quale, in forza di accollo semplice o interno, una parte si accolli nei rapporti con il debitore accollato il pagamento di interessi da questi dovuti al terzo creditore. (Nella specie, un'impresa appaltatrice si era impegnata a tenere indenne lo IACP - Istituto autonomo per le case popolari - dagli oneri relativi agli interessi nascenti dai contratti bancari stipulati per poter effettuare i pagamenti anticipati all'impresa appaltatrice stessa per lavori già eseguiti, ancorché l'Istituto non avesse ancora ricevuto le somme che la Regione avrebbe dovuto erogare e che consentivano di realizzare l'apprezzabile interesse di entrambe le parti alla prosecuzione dei lavori).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4383 del 24/02/2014
  …...
obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi bisSuperiore alla misura legale - Atto scritto - "Ad substantiam" - Necessità - Conseguenze - Patto concluso "per facta concludentia" - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 11/02/2014
  …...