Procedimento cautelare uniforme – Cass. n. 18535/2022Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - denunzia di nuova opera - Denuncia di nuova opera - Procedimento - Regime posteriore alla riforma dei procedimenti cautelari ex d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005 - Monofasicità - Sussistenza - Instaurazione di giudizio petitorio a cura della parte convenuta in un giudizio possessorio avente ad oggetto la medesima situazione giuridica - Improponibilità ex art. 705 c.p.c. - Sussistenza - Possibilità di considerare il giudizio petitorio quale seconda fase di un unico procedimento, proposto prima degli altri, iniziato con la domanda di nuova opera - Esclusione.
Nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto "ante causam", al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.; pertanto, il successivo giudizio di merito instaurato dalla parte che, nelle more, sia stata convenuta in un procedimento possessorio avente ad oggetto la medesima situazione giuridica, non differendo in nulla da un comune processo dichiarativo instaurato a prescindere da una pregressa cautela, né potendo essere considerato quale seconda fase di un unico procedimento iniziato con la proposizione della domanda cautelare, soggiace all'improponibilità prevista dall'art. 705 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18535 del 08/06/2022 (Rv. 664990 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1171, Cod_Civ_art_1172, Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_705
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Ultimazione dell'opera e decorso dell'anno - denuncia di nuova opera – Cass. n. 22589/2020Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - procedimento - articolazioni due fasi - Ultimazione dell'opera e decorso dell'anno dall'inizio dei lavori - Rilevanza nella fase di merito - Ininfluenza - Condizioni.
In tema di denuncia di nuova opera, il difetto dei requisiti della mancata ultimazione dell'opera e del mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori, se osta all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti nella fase preliminare di natura cautelare, non interferisce sulla successiva ed autonoma fase di merito, nonché sulla proponibilità della relativa domanda, qualora si tratti di azione di natura petitoria e non meramente possessoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22589 del 16/10/2020 (Rv. 659369 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1171
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Azione di nunciazione - Provvedimento emesso nella fase cautelare - Cass. n. 19667/2020 Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Azione di nunciazione - Provvedimento emesso nella fase cautelare - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento. Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione
GIURISDIZIONE
REGOLAMENTO
AZIONE DI NUNCIAZIONE
Non osta alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione la circostanza che il giudice abbia provveduto nella fase cautelare di un'azione di nunciazione (nella specie, una denuncia di nuova opera), sia pure risolvendo in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, giacché il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_1171
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Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Cass. n. 19667/2020 Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto di giurisdizione - Criterio discretivo - Fattispecie. Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione
GIURISDIZIONE
AZIONI DI NUNCIAZIONE
In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l’attore denunci attività materiali dell'amministrazione che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possesore e, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la giurisdizione del G.A. in relazione ad una denuncia di nuova opera esperita da un privato nei confronti di una società, risultata concessionaria di opera pubblica all'esito di una procedura di "project financing", relativamente al "se" ed al "come" dell'opera da realizzarsi, consistente nell'edificazione, a ridosso dell'abitazione dell'originario attore, di un'autostazione di pullman con tettoia).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1171, Cod_Proc_Civ_art_037
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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30009 del 19/11/2019 (Rv. 656069 - 01)Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto di giurisdizione - Criterio discretivo.
In tema di azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il "petitum" sostanziale della domanda si fondi sulla tutela di un diritto soggettivo e non coinvolga la contestazione della legittimità di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla pubblica amministrazione; pertanto, quando fonte del danno siano il "se" o il "come" dell'opera progettata, e non le sole sue concrete modalità esecutive, la "causa petendi" involge un comportamento della pubblica amministrazione (o di chi per essa ha agito) che si traduce in manifestazione del potere autoritativo di quella - qualificandosi necessario, per le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire e non già meramente occasionato dall'esercizio del potere medesimo - e sussiste allora la giurisdizione del giudice amministrativo sulle pretese del privato basate sull'illegittimità dell'azione pubblica.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30009 del 19/11/2019 (Rv. 656069 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1171, Cod_Civ_art_1172 …...
Domanda giudiziale - implicita Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Poteri del giudice di merito - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019Procedimento civile - domanda giudiziale - implicita Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Poteri del giudice di merito - Criteri e limiti - Contenuto sostanziale - Inclusione dell'istanza implicita, connessa con la "causa petendi" ed il "petitum" - Esame - Ammissibilità - Fattispecie.
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di ripristino dei luoghi, proposta nel solo giudizio di merito, all'esito di un'azione nunciatoria, fosse da ritenere implicita rispetto alla rimozione della causa del danno, in quanto diretta all'eliminazione di uno scavo realizzato in violazione dell'art. 891 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019
Cod_Civ_art_1171, Cod_Civ_art_1172, Cod_Civ_art_2907, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Civ_art_0891, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 31/08/2018Definizione del procedimento cautelare - Instaurazione del processo di merito - Autonoma domanda - Necessità - Difetto - Conseguenze.
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza successiva all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 31/08/2018
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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - procedimento - articolazioni due fasi - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4686 del 23/02/2017Sistema antecedente alla riforma del giudice unico di primo grado - Fasi di un unico grado di giudizio – Configurabilità – Conseguenze – Fattispecie.
Il procedimento di nunciazione, nel regime antecedente all’istituzione del giudice unico di primo grado, è caratterizzato da due fasi distinte, l’una cautelare e l’altra di merito, del medesimo giudizio, sicché nella seconda di esse, anche ove si svolga innanzi ad un giudice diverso per ragioni di competenza per valore, non occorre una nuova domanda, rimanendo sufficiente, valida ed efficacia quella iniziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la procura apposta in calce al ricorso introduttivo della fase cautelare di un'azione nunciatoria idonea a fondare la legittimazione del medesimo procuratore anche per il successivo giudizio di merito, malgrado l’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società che l’aveva conferita, stante l’efficacia ultrattiva del mandato alle liti nell’ambito del giudizio per il quale era stato rilasciato).
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4686 del 23/02/2017
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Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - in genere (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21301 del 20/10/2016Azione possessoria proposta oltre il termine annuale, relativamente a lesione del possesso già oggetto di azione nunciatoria - Decadenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie successiva alla l. n. 353 del 1990.
In considerazione della struttura unica, ancorché bifasica, dei procedimenti nunciatori, le domande possessorie di merito proposte oltre il termine annuale fissato ex artt. 1168 e 1170 c.c. non sono soggette alla decadenza prevista da tali norme, alla duplice condizione che l'interessato, che abbia agito ai sensi degli artt. 1171 o 1172 c.c., abbia tempestivamente chiesto, in quella sede, l'adozione di provvedimenti provvisori e le successive domande possessorie concernano la medesima lesione del possesso trattata con la denuncia di nuova opera o con quella di danno temuto; tanto, ancorché il giudice, nel definire il solo procedimento nunciatorio, manchi di rinviare la causa per il merito possessorio e quest'ultimo costituisca oggetto di un procedimento successivamente introdotto ad iniziativa di chi lamenti lo spoglio o la turbativa del possesso. (Fattispecie successiva alla l.n. 353 del 1990).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21301 del 20/10/2016
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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015Definizione del procedimento cautelare - Instaurazione del processo di merito - Autonoma domanda - Necessità - Difetto - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015
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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - procedimento - articolazioni due fasi – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015Fase cautelare - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015
I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata. Non è pertanto ricorribile per cassazione l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, avendo essa i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo, ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale, che sostanziale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015
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procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - procedimento - articolazioni due fasi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15710 del 21/06/2013Denunzia di nuova opera - Legittimazione passiva - Spettanza nelle due fasi del procedimento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15710 del 21/06/2013
La legittimazione passiva all'azione di denuncia di nuova opera, ex art. 1171 cod. civ., spetta, nella prima fase cautelare, all'esecutore materiale dell'opera ed al committente, mentre nella seconda fase spetta, ove si fondi su ragioni petitorie, al proprietario o al titolare di altro diritto reale, non essendo quindi estensibile a terzi legati da vincolo contrattuale con questi ultimi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15710 del 21/06/2013
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procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - procedimento - contravvenzione al decreto del giudice – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 950 del 16/01/2013Contravvenzione al divieto del giudice ex art. 691 cod. proc. civ. - Applicabilità in tema di procedimenti possessori - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 950 del 16/01/2013
L'art. 691 cod. proc. civ., in tema di inosservanza del provvedimento del giudice, riguarda la sola disciplina dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, e non è pertanto applicabile in ipotesi di mancata esecuzione di un'ordinanza di reintegrazione nel possesso, richiamandosi, per i procedimenti possessori, le norme di cui agli artt. 669-bis e segg. cod. proc. civ. nei limiti della compatibilità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 950 del 16/01/2013
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procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3436 del 11/02/2011Denuncia di nuova opera in corso di causa - Natura - Subprocedimento incidentale - Conseguenze - Spese relative - Regolamentazione con la sentenza definitiva - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3436 del 11/02/2011
Il provvedimento cautelare (nella specie, denuncia di nuova opera) chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3436 del 11/02/2011
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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6480 del 17/03/2010Azione nunciatoria avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi - Possibile interpretazione della domanda come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica - Ammissibilità - Conseguenze sul piano processuale - Necessità del litisconsorzio tra autore del fatto dannoso e proprietario del bene su cui è stata eseguita l'opera illegittima - Esclusione.
Qualora l'azione nunciatoria non abbia ad oggetto la richiesta di demolizione di un'opera, bensì il ripristino dello stato dei luoghi, la domanda può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e, pertanto, quando essa sia avanzata contro l'autore del fatto dannoso, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra lo stesso ed il proprietario o comproprietario del fondo sul quale l'opera illegittima è stata eseguita.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6480 del 17/03/2010
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procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6480 del 17/03/2010Azione nunciatoria avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi - Possibile interpretazione della domanda come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica - Ammissibilità - Conseguenze sul piano processuale - Necessità del litisconsorzio tra autore del fatto dannoso e proprietario del bene su cui è stata eseguita l'opera illegittima - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6480 del 17/03/2010
Qualora l'azione nunciatoria non abbia ad oggetto la richiesta di demolizione di un'opera, bensì il ripristino dello stato dei luoghi, la domanda può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e, pertanto, quando essa sia avanzata contro l'autore del fatto dannoso, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra lo stesso ed il proprietario o comproprietario del fondo sul quale l'opera illegittima è stata eseguita.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6480 del 17/03/2010
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Procedimento civile - notificazione - nullità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009Nullità ed inesistenza della notificazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie in tema di procedimento di denuncia di nuova opera.
La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impuignata che - nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare del procedimento di denuncia di nuova opera - aveva ritenuto sanata dalla costituzione del convenuto la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita presso il difensore domiciliatario che aveva assistito le medesime parti nella fase a cognizione sommaria).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009
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notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009Nullità ed inesistenza della notificazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie in tema di procedimento di denuncia di nuova opera. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009
La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impuignata che - nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare del procedimento di denuncia di nuova opera - aveva ritenuto sanata dalla costituzione del convenuto la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita presso il difensore domiciliatario che aveva assistito le medesime parti nella fase a cognizione sommaria).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009
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Notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009Nullità ed inesistenza della notificazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie in tema di procedimento di denuncia di nuova opera.
La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impuignata che - nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare del procedimento di denuncia di nuova opera - aveva ritenuto sanata dalla costituzione del convenuto la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita presso il difensore domiciliatario che aveva assistito le medesime parti nella fase a cognizione sommaria).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009
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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4633 del 28/02/2007Azioni nunciatorie nei confronti della P. A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto - Tutela di una posizione di diritto soggettivo - Contenuto concreto del provvedimento richiesto - Irrilevanza - Limiti.
In tema di azioni nunciatorie nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta si denuncino mere attività materiali della p.a., che possano recare pregiudizio a beni di cui il privato assume essere proprietario o possessore, e, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto per rimuovere lo stato di pericolo denunciato, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4633 del 28/02/2007
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possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - amministrazione pubblica - azioni contro la p.a. – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23396 del 31/10/2006Attività della P.A. non esecutiva di un provvedimento amministrativo - Tutela possessoria - Ammissibilità - Configurabilità - Prov del provvedimento amministrativo - Esecuzione di opere stradali - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. Sez. U, Sentenza n. 23396 del 31/10/2006
Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. (e di chi agisca per conto di essa) quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Né rileva a tal fine che la P.A. abbia posto in essere la denunciata violazione del possesso in occasione dell'esecuzione di lavori di ripristino di una strada, costituendo tale circostanza ragione insufficiente per affermare che il suo comportamento risulti sorretto da un formale provvedimento. (Fattispecie, anteriore al 1998, relativa ad impossessamento di un terreno da parte di impresa edile esecutrice di opere stradali, in mancanza di prova dell'inclusione dell'area occupata nel decreto di occupazione di urgenza, nè del rispetto del termine di efficacia del provvedimento).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23396 del 31/10/2006
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Possesso - azioni a difesa del possesso - manutenzione - legittimazione - attiva - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2229 del 30/07/1973Del gestore di affari su cose altrui - azione giudiziaria per il rispetto delle distanze - azioni di nunciazione - esclusione della legittimazione.
Chi abbia assunto l'utile gestione di un affare altrui concernente una cosa di proprieta dell'interessato non puo chiedere la tutela possessoria (nella specie con Azione di nunciazione) al fine di ottenere il rispetto della distanza legale per le costruzioni, in relazione a preesistenti vedute aperte nel fondo appartenente al gestito,poiche il gestore non e legittimato a far valere in nome proprio la situazione possessoria facente capo al gestito (posto che la sostituzione processuale e ammessa nei soli casi espressamente previsti dalla legge), e, come titolare di una situazione di detenzione autonoma, in quanto riconosce la situazione poziore dell'interessato, non e legittimato all'Esercizio di un'Azione come quella tendente al rispetto delle distanze legali, che deve qualificarsi di manutenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2229 del 30/07/1973 …...