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1123.1 Ripartizione delle spese

Art.1123. Ripartizione delle spese.

0 Codice civile

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Riparto delle spese condominiali – Cass. n. 11199/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - Vendita di unità immobiliare di proprietà esclusiva - Lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione ovvero innovazioni deliberati prima dell'atto traslativo - Spese relative - Imputazione all'alienante - Fondamento - Conseguenze - Pagamento da parte dell'acquirente ex art. 63 disp. att. c.c. - Rivalsa nei confronti dell'alienante - Diverso riparto convenzionale - Inopponibilità al condominio. In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 (Rv. 661213 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1 …...
Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali – Cass. n. 9839/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera assembleare - Ammissibilità - Condizioni. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Civ_art_1137 …...
Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento. In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Legittimazione dell'amministratore – Cass. n. 2635/2021
Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Tabella millesimale meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - Giudizio di revisione ex art. 69 disp. att. c.c., instaurato anteriormente alla novella "ex lege" n. 220 del 2012 - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza - Fondamento. La legittimazione passiva rispetto alla domanda, proposta in un giudizio pendente anteriormente alla l. n. 220 del 2012, volta alla determinazione o, come nella specie, alla revisione, ex art. 69 disp. att. c.c., della tabella millesimale, in applicazione aritmetica dei criteri legali, spetta all'amministratore, senza alcuna necessità di litisconsorzio tra tutti i condomini, trattandosi di controversia rientrante tra le attribuzioni allo stesso riconosciute dall'art. 1130 c.c. e nei correlati poteri rappresentativi processuali. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2635 del 04/02/2021 (Rv. 660247 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1123_1 …...
Alberi - proprietà esclusiva di un singolo condomino - Spese di potatura – Cass. n. 22573/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - Alberi che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un singolo condomino - Spese di potatura - Ripartizione fra tutti i condomini - Condizioni - Fattispecie. Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per l'omesso esame del vincolo di destinazione imposto dal comune al costruttore circa il congruo numero di alberature da mettere a dimora, al fine di verificare se gli alberi oggetto di abbattimento e di  reimpianto concorressero, in virtù del detto vincolo, a costituire il decoro architettonico dell'edificio). Conf.: Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 18/04/1994 (Rv. 486256-01). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22573 del 16/10/2020 (Rv. 659367 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0810, Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_1123_1 corte cassazione 22573 2020 …...
Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Cass. n. 18129/2020
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Annullamento della delibera sottesa all'originario decreto - Conseguenze - Accertamento sul merito della pretesa - Ammissibilità - Fondamento. INGIUNZIONE CONTRIBUTI CONDOMINIALI Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore; ne consegue che l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l'amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18129 del 31/08/2020 (Rv. 658949 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645 corte cassazione 18129 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - voluttuarie - Cass. n. 10850/2020
ascensore installato "ex novo" a spese di taluni condomini successivamente alla realizzazione dell'edificio  In tema di condominio di edifici, l'ascensore installato "ex novo", per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell'edificio, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l'hanno impiantato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso; tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo impiegate, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall'art. 1121, comma 3, c.c., non assumendo rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell'innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10850 del 08/06/2020 (Rv. 657892 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1121, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1100 corte cassazione 10850 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6090 del 04/03/2020 (Rv. 657126 - 01)
Condominio - Deliberazione di assegnazione di parti comuni in proprietà esclusiva ad alcuni condomini - Unanimità - Necessità - Fondamento. La deliberazione condominiale con la quale vengono assegnate parti comuni (nella specie, una caldaia) in proprietà esclusiva ad alcuni condomini richiede l'unanimità degli stessi, incidendo sulla pregressa comproprietà originaria "ex lege" di parti comuni e comportando l'esclusione dal vincolo reale di alcuni dei condomini. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6090 del 04/03/2020 (Rv. 657126 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1120 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 791 del 16/01/2020 (Rv. 656837 - 01)
"Condominio parziale" -Configurabilità - Condizioni - Conseguenze. La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene; ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 791 del 16/01/2020 (Rv. 656837 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1136 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO   …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Cass. 13229/2019
Condominio composto da corpi di fabbrica separati - Spese di risanamento dei pilastri di sostegno di uno solo dei corpi di fabbrica e al contempo di un camminamento condominiale - Ripartizione - Art. 1123, comma 1, c.c. - spese di ricostruzione (ripartizione) - parti comuni dell'edificio Ai fini della corretta ripartizione delle spese di risanamento di alcuni pilastri di un complesso immobiliare costituito da corpi di fabbrica separati da giunti tecnici, strutturalmente portanti l'intero complesso, siccome necessari per sostenere non solo l'edificio sovrastante, ma anche elementi comuni agli altri edifici (nella specie, un camminamento su un porticato esterno condominiale), trova applicazione il criterio generale di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento "pro-quota", non rilevando la titolarità del diritto di proprietà, quanto la funzione della parte dell'edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13229 del 16/05/2019 (Rv. 653822 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1117 – Parti comuni dell’edificio Cod. Civ. art. 1123.1 – Ripartizione delle spese _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 13229 2019 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Previsioni del regolamento di condominio concernenti l'organizzazione della gestione dei beni comuni e la redazione del bilancio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Previsioni del regolamento di condominio concernenti l'organizzazione della gestione dei beni comuni e la redazione del bilancio - Natura non negoziale - Conseguenze - Modifica - Maggioranza assembleare - Sufficienza - Fondamento. Le clausole del regolamento di condominio che disciplinano l'organizzazione della gestione dei beni comuni, incluse quelle relative alla redazione del bilancio, avendo esso ad oggetto le spese relative ai beni medesimi ed ai servizi condominiali, sebbene inserite in un regolamento contrattuale, non hanno natura negoziale e possono, perciò, essere modificate a maggioranza dall'assemblea condominiale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8940 del 29/03/2019 Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1139 CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO …...
contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - rendiconto annuale dell'amministratore - Cass. n.15401/2014
Rendiconto redatto secondo il criterio di cassa - Crediti vantati dal singolo condomino - Inserimento nel bilancio - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15401 del 04/07/2014 In tema di condominio negli edifici, qualora il rendiconto annuale sia redatto secondo il criterio di cassa, i crediti vantati da un singolo condomino vanno inseriti non nel bilancio relativo al periodo in cui gli stessi siano stati semplicemente avanzati, ma nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento. Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1117Cod. Civ. art. 1123Cod. Civ. art. 1130Cod. Civ. art. 1130bCod. Civ. art. 1135 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 15401 2014 …...
contributi e spese condominiali - cass. n. 4489/2014
prescrizione - termine e decorrenza - prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - prestazioni periodiche con scadenza annuale o più breve - corte di cassaziome sez. 2, sentenza n. 4489 del 25/02/2014 Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino. Corte di Cassaziome Sez. 2, Sentenza n. 4489 del 25/02/2014 Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1123,Cod. Civ. art. 2948. _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 4489 2014   …...
condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Cass. n. 17557/2014
Consumo idrico - Riparto della spesa in mancanza di contatori di sottrazione - Criterio millesimale - Applicazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17557 del 01/08/2014 In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17557 del 01/08/2014 Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1123 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 17557 2014 …...
contributi e spese condominiali - Cass. n. 17880/2014
Criterio di riparto ex art. 1123, secondo comma, cod. civ. - Ambito di applicazione - Spesa di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17880 del 12/08/2014 In tema di condominio negli edifici, l'art. 1123, secondo comma, cod. civ. si applica per le spese attinenti alle parti e ai servizi che, per loro natura, sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini, sicché esso non trova applicazione per la spesa di messa a norma dell'impianto elettrico condominiale, il quale, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod. civ., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i condomini. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17880 del 12/08/2014 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 17880 2014 …...
contributi e spese condominiali - Cass. n. 15482/2014
Aree asservite a parcheggio di edificio condominiale - Canoni d'uso - Equiparazione ai canoni di locazione - Conseguenze - Spese condominiali relative all'amministrazione ed al fondo di riserva - Onere a carico del proprietario - Sussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15482 del 08/07/2014 Quando i canoni d'uso previsti per le aree asservite a parcheggio di edificio condominiale siano assimilati a canoni di locazione, sono i proprietari delle stesse a dover sopportare le spese di amministrazione condominiale (compenso per l'amministratore, spese per cartoleria e contabilità, ecc.), in quanto non ricomprese tra quelle che il conduttore deve rimborsare al locatore, il quale, diretto interessato all'attività di amministrazione e relativo mandante, ne sopporta per intero il carico, salvo diversa previsione contrattuale; ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al "fondo di riserva" che - quale accantonamento per eventuali future spese condominiali - risponde all'interesse del condomino (locatore) di accantonare somme che consentano un'adeguata e tempestiva amministrazione del bene. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15482 del 08/07/2014 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 15482 2014   …...
contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - Cass. n. 64/2013
Parti dell'edificio od opere e manufatti destinati alla preservazione dell'edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua piovana e sotterranea - Cose comuni - Configurabilità - Conseguenze - Spese per la loro conservazione - Ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 64 del 03/01/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 64 del 03/01/2013 In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio - muri e tetti - ( art. 1117, n. 1 cod. civ.) ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3, cod. civ.) - deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma cod. civ. CONDOMINIO CONTRIBUTI SPESE CONDOMINIALI integrale|orange SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione notificata il 5 luglio 2000, CA.... Vittoria Giuseppina, PA..... Flora, PA..... Cristina e PA..... Pericle convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, il Condominio di via Palizzi n. 68, sito in Napoli, chiedendo l'annullamento della deliberazione assunta dall'assemblea condominiale il 19 giugno 200, ovvero la dichiarazione di inefficacia della stessa. Con tale delibera, assunta con la partecipazione di dieci condomini su tredici - e segnatamente con la presenza di Paciello Pericle, quale rappresentante degli attori, che si era opposto all'approvazione -, si era deliberato che "le spese di riparazione e manutenzione dei tratti di condutture pluviali poste nei giardini ... essendo poste a servizio esclusivo dei due appartamenti al piano terra, devono essere a carico dei rispettivi proprietari dei giardini".Gli attori sostenevano che erroneamente l'assemblea aveva ritenuto …...
contributi e spese condominiali - in genere - pagamento eseguito dal condomino - Cass. n. 5038/2013
Facoltà del "solvens" di imputazione a singoli esercizi con esclusione dei debiti contestati - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5038 del 28/02/2013 massima|green Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5038 del 28/02/2013 In materia di condominio negli edifici, il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, può imputarlo ai debiti per singoli esercizi e può escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati. CONDOMINIO CONTRIBUTI SPESE CONDOMINIALI integrale|orange SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso in data 8/5/1998 il Condominio di via Fra Scipione Bellabona in Avellino chiedeva al GdP di Avellino decreto ingiuntivo, nei limiti della somma di L. 2.000.000 oltre interessi, nei confronti di Eduardo Pi....; a tal fine azionava il credito cartolare costituito da un assegno di L. 2.434.000 corrisposto per spese condominiali e rimasto impagato.Con decreto 12/5/1998 il GdP di Avellino ingiungeva al Pi.... il pagamento della somma di L. 2.434.000 oltre interessi. L'ingiunto proponeva opposizione deducendo, tra l'altro e per quanto qui ancora interessa, sia il vizio di ultrapetizione in quanto era stato ingiunto il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella richiesta, sia la nullità del titolo posto a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo in quanto dopo l'emissione e la consegna dell'assegno, l'amministratore del condominio gli aveva fatto pervenire ricevuta di pagamento per importo corrispondente all'assegno, ma imputata a titoli e causale diversi da quelli per i quali era stato dato l'assegno; in particolare assumeva che l'assegno era stato dato in pagamento dell'80% del totale delle spese condominiali degli anni degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 e invece la ricevuta era stata rilasciata a titolo di saldo (e non in acconto) delle spese condominiali degli anni dal 1994 al 1996; la restante somma era stata imputata, dall'accipiens, in acconto di spese per lavori straordinari che egli, invece, non intendeva pagare non avendoli mai autorizzati.Il GdP con sentenza del 6/4/2002 rigettava l'opposizione osservando:- che non sussisteva il vizio di ultrapetizione perché, come sostenuto dal Condominio costituendosi, la limitazione all'importo di L. 2.000.000 …...
contributi e spese condominiali - in genere - deliberazione assembleare di approvazione della spesa - Cass. n. 2049/2013
Obbligo di contribuzione da parte dei condomini - Sussistenza - Rilevanza delle vicende del rapporto obbligatorio tra condominio e creditori dello stesso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2049 del 29/01/2013 massima|green Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2049 del 29/01/2013 In tema di condominio negli edifici, la deliberazione di approvazione delle spese, adottata dall'assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l'obbligo dei condomini di pagare al condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l'obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori. Ne consegue che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa, in attesa dell'evolversi delle relazioni contrattuali del condominio, così riversando sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento, né può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, ma deve, adempiere all'obbligazione verso quest'ultimo, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa per mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati. CONDOMINIO CONTRIBUTI SPESE CONDOMINIALI integrale|orange SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa Corte di appello di Roma con sentenza 5 ottobre 2005 ha confermato la pronuncia resa dal tribunale di Tivoli nel novembre 2002, con la quale era stata respinta l'opposizione della condomina Co... Marcella avverso l'ingiunzione per spese condominiali notificatale dal Condominio Tr.., di Villalba di Guidonia, nel 1998. Oltre a dolersi della condanna alle spese, la Co... propone due motivi di ricorso per cassazione, notificato il 20 novembre 2006. Il Condominio Tr.. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONEPreliminarmente va dato atto che è pervenuto in cancelleria (pot 16816 del 5 nov. 2012) un fax non firmato nel quale si legge che la ricorrente Co... dichiarava di rinunciare al procedimento e di aver revocato il mandato al proprio difensore.Di tale documento non si può tener …...
comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - in genere - Cass. n. 3636/2014
Obblighi assunti per la conservazione delle cose comuni - Pagamento "pro quota" eseguito dal condomino a mani del creditore del condominio - Effetto estintivo - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3636 del 17/02/2014 Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3636 del 17/02/2014 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 3636 2014 …...
condominio negli edifici - contributi e spese condominiali – provvedimenti per le spese – Cass. n. 1439/2014
deliberazione dell'assemblea - Adozione di tabelle provvisorie - Annullabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1439 del 23/01/2014 In tema di condominio negli edifici, la deliberazione con cui l'assemblea, in mancanza di tabelle millesimali, adotti un criterio provvisorio di ripartizione delle spese tra i condomini, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135, nn. 2) e 3), cod. civ., non è nulla, ma solo annullabile, non incidendo comunque sui criteri generali dettati dall'art. 1123 cod. civ., con la conseguenza che la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1439 del 23/01/2014 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 1439 2014 …...

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