Matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20793 del 23/07/2025 (Rv. 675691 - 01)Comunione legale - oggetto - Comunione tra i coniugi - Scioglimento - Costruzione su suolo appartenente ad uno dei coniugi - Acquisto per accessione - Diritti dell'altro coniuge - Valore dei materiali - Onere della prova.
Il principio generale dell'accessione ex art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell'altro coniuge, le somme spese a tal fine.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20793 del 23/07/2025 (Rv. 675691 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0191, Cod_Civ_art_0192, Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_2697 …...
Condominio negli edifici - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8252 del 28/03/2025 (Rv. 674214 - 01)Sottosuolo (cantine, sotterranei) - Parti comuni dell'edificio - Suolo su cui sorge l'edificio condominiale - Nozione - "Vespaio" - Suolo comune - Configurabilità - Esclusione.
Poiché l'edificio condominiale comprende l'intero manufatto che va dalle fondamenta al tetto e quindi anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta, il suolo su cui sorge l'edificio, oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., non è la superficie, a livello del piano di campagna, che viene scavata per la posa delle fondamenta, bensì quella porzione di terreno sulla quale viene a poggiare l'intero edificio, e, immediatamente, la parte infima dello stesso; ne consegue che il vespaio, realizzato con la stesura di uno strato di materiale inerte, sottostante al pavimento del piano terra che vi viene poggiato, non rientra nell'ambito del suolo comune ex art. 1117 c.c., bensì costituisce un manufatto distinto dalle fondazioni - posto a servizio esclusivo dell'unità immobiliare del piano terreno - la cui unica funzione è quella di fare da isolante per la separazione della superficie di sedime dalla soletta inferiore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8252 del 28/03/2025 (Rv. 674214 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0840, Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_1117
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Acquisto a titolo originario - accessione - esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4805 del 24/02/2025 (Rv. 674019-01)Occupazione di porzione di fondo attiguo - Proprietà - Acquisto a titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - Mancanza delle condizioni ex art. 938 c.c. per l'accessione invertita - Demolizione della costruzione e restituzione del fondo occupato - Diritto del proprietario di quest'ultimo - Fondamento - Disciplina ex art. 936 c.c. - Differenze - Fattispecie.
Con riguardo all'occupazione di porzione di fondo altrui con la costruzione di un edificio e per il caso in cui non ricorrano le condizioni fissate dall'art. 938 c.c. per l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio e del suolo occupato per la c.d. accessione invertita, il diritto del proprietario di detto fondo di chiedere la demolizione della parte della costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione di detta porzione va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto dominicale, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 936 c.c. e, per l'effetto, delle limitazioni a tale demolizione previste dai commi 4 e 5 del citato articolo, trattandosi di disposizioni che si riferiscono alla diversa ipotesi di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui e che trovano giustificazione nella peculiarità della relativa situazione in considerazione del presumibile più consistente vantaggio che al "dominus soli" può derivare dall'accessione diretta delle costruzioni attuate dal terzo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile l'art. 936 c.c. nonostante la costruzione gravasse solo su una parte del suolo altrui occupato).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4805 del 24/02/2025 (Rv. 674019-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_0936, Cod_Civ_art_0938 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9456 del 09/04/2024 (Rv. 670963-01)Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - Accessione - Applicabilità - Acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - Opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - Comunione incidentale di uso e di godimento - Condizioni.
Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, cosicché anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9456 del 09/04/2024 (Rv. 670963-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1117 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5111 del 27/02/2024 (Rv. 670377-01)Presunzione di comunione - Assegnazione gratuita di lotti contigui in Sicilia in forza di legislazione emergenziale a seguito del sisma del 1968 ex art. 4-bis del d.l. n. 299 del 1978 - Preesistente proprietà di immobile diruto a seguito del sisma - Presupposto per accedere ai benefici della legislazione emergenziale - Successivo accorpamento dei lotti e costruzione di un unico immobile - Comunione sull'intera opera - Esclusione - Accessione - Sussistenza.
La proprietà di un immobile diruto, a seguito del sisma del 1968 in Sicilia, costituisce il presupposto per accedere ai benefici della legislazione emergenziale, tra i quali, l'assegnazione gratuita di lotti contigui, ex art. 4-bis del d.l. n. 299 del 1978, conv. dalla l. n. 464 del 1978, il cui successivo accorpamento, per la costruzione di un unico immobile per volontà degli assegnatari, non instaura una comunione sull'intera opera realizzata, ma determina una accessione, rimanendo la proprietà esclusiva della parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5111 del 27/02/2024 (Rv. 670377-01)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0934 …...
Abusiva costruzione su terreno demaniale - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4914 del 23/02/2024 (Rv. 670320-01)Completamento procedura di rilascio della concessione in sanatoria ex art. 32 della l. n. 47 del 1985 - Conseguenze - Proprietà superficiaria del privato - Accessione ex art. 934 c.c. - Esclusione.
In ipotesi di abusiva costruzione su terreno demaniale, il positivo completamento della procedura di rilascio della concessione in sanatoria prevista dall'art. 32 della l. n. 47 del 1985. da accertarsi dal giudice di merito secondo i normali criteri di interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi, supera l'originario difetto del titolo autorizzativo alla realizzazione del manufatto eretto dal privato su area di proprietà pubblica di talché al rilascio della concessione in sanatoria concernente un manufatto eretto su area demaniale consegue la configurabilità, in capo al soggetto che la ottenga, di un diritto reale sul bene, declinabile in termini di proprietà superficiaria, con esclusione dell'operatività del criterio dell'accessione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4914 del 23/02/2024 (Rv. 670320-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_953, Cod_Civ_art_0952, Cod_Civ_art_0822, Cod_Civ_art_0823 …...
Opere necessarie relative alla conservazione della servitù – Cass. n. 9613/2023Servitù' - Opere necessarie relative alla conservazione della servitù - Legittimazione del proprietario del fondo dominante - Sussistenza - Legittimazione di altri soggetti aventi interesse alla conservazione della servitù - Esclusione.
Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 1069 c. c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi (locatari, affittuari o comodatari)
i quali, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante loro legato dal rapporto obbligatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9613 del 11/04/2023 (Rv. 667633 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1069, Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_0936, Cod_Proc_Civ_art_183
Corte
Cassazione
9613
2023 …...
Contenuto di diritto di superficie – Cass. n. 28261/2021Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - interpretazione degli atti - Concessione "ad aedificandum" - Contenuto di diritto di superficie - Necessità - Esclusione - Natura di diritto personale - Configurabilità - Interpretazione delle pattuizioni contrattuali - Condizioni.
In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, stabilire se un determinato atto abbia ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione (o altro atto a contenuto meramente obbligatorio), rappresenta una questione interpretativa, la cui soluzione richiede una valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni contrattuali da svolgersi sulla base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. da parte del giudice di merito; di talché, al fine di sancire se una concessione "ad aedificandum" sia costitutiva di diritti di natura reale o meramente obbligatoria, è decisiva l'interpretazione complessiva del contratto e, in particolare, della disciplina relativa alla sorte delle opere costruite dal concessionario al momento della cessazione del rapporto concessorio.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 28261 del 15/10/2021 (Rv. 662527 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_0952, Cod_Civ_art_1362
Corte
Cassazione
28261
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Acquisto della proprietà per usucapione in favore del costruttore – Cass. n. 21933/2021Proprietà - acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - opere del terzo con materiali propri - Costruzione eseguita su fondo altrui - Accessione - Sussistenza - Acquisto della proprietà per usucapione in favore del costruttore - Ammissibilità - Condizioni.
Nel caso in cui l’autore di una costruzione eseguita con materiali propri sul fondo altrui l'abbia posseduta "uti dominus" per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del costruttore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21933 del 30/07/2021 (Rv. 662086 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_0936, Cod_Civ_art_1158
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21933
2021 …...
Alberi - proprietà esclusiva di un singolo condomino - Spese di potatura – Cass. n. 22573/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - Alberi che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un singolo condomino - Spese di potatura - Ripartizione fra tutti i condomini - Condizioni - Fattispecie.
Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per l'omesso esame del vincolo di destinazione imposto dal comune al costruttore circa il congruo numero di alberature da mettere a dimora, al fine di verificare se gli alberi oggetto di abbattimento e di reimpianto concorressero, in virtù del detto vincolo, a costituire il decoro architettonico dell'edificio). Conf.: Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 18/04/1994 (Rv. 486256-01).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22573 del 16/10/2020 (Rv. 659367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0810, Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_1123_1
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cassazione
22573
2020 …...
Usi civici - occupazioni e legittimazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9373 del 21/05/2020 (Rv. 657751 - 02)Opere realizzate senza titolo - Disciplina applicabile - Fattispecie.
Le opere ed impianti realizzati senza titolo su di un suolo assoggettato a vincolo demaniale civico ne seguono la sorte, essendo privi di una propria titolarità giuridica diversa dal suolo sul quale insistono e di cui acquisiscono la natura. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata nella parte in cui aveva dichiarato la natura demaniale civica di alcuni terreni e non anche delle opere idroelettriche abusivamente realizzate sui terreni medesimi).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9373 del 21/05/2020 (Rv. 657751 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0934 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8434 del 30/04/2020 (Rv. 657604 - 01)Parti comuni dell'edificio - terrazze, lastrici solari, logge - Lastrico solare – Concessione in godimento ad un terzo per l’installazione di impianti tecnologici - Natura dello schema negoziale – Riconducibilità ad un contratto ad effetti reali o ad effetti personali – Interpretazione – Necessità.
Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8434 del 30/04/2020 (Rv. 657604 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0952, Cod_Civ_art_0953, Cod_Civ_art_0954, Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33163 del 16/12/2019 (Rv. 656305 - 01)Proprietà esclusiva di vano ricavato nel sottosuolo dell'edificio condominiale - Criteri di determinazione.
In tema di condominio negli edifici, in ipotesi di controversia circa la titolarità di un locale posto nel sottosuolo del fabbricato, ricavato mediante scavo nell'area sottostante ad un appartamento, attuato con svuotamento di volume ed asportazione di terreno, deve gradatamente accertarsi se la proprietà di tale locale, preesistente al frazionamento, sia attribuita dal titolo costitutivo del condominio, ovvero sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o, infine, se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c., quanto, piuttosto, destinato ad uso esclusivo, potendosi, del resto, estendere la disciplina prevista dagli artt. 840 e 934 c.c. anche ai vani sottostanti al pianterreno dell'edificio condominiale sempre che dal titolo non risulti il contrario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33163 del 16/12/2019 (Rv. 656305 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0840, Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_1117
CONDOMINIO
parti comuni …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28258 del 04/11/2019 (Rv. 655630 - 01)Comunione tra i coniugi - Scioglimento - Costruzione su suolo appartenente ad uno dei coniugi - Acquisto per accessione - Diritti dell'altro coniuge - Valore dei materiali - Onere della prova.
Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28258 del 04/11/2019 (Rv. 655630 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0191, Cod_Civ_art_0192, Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_2697 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25539 del 10/10/2019 (Rv. 655263 - 01)Proprietà ed altri diritti reali - Contratti costitutivi, modificativi o traslativi - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Conseguenze - Reciproca promessa verbale di trasferimento di quote della proprietà di un manufatto - Nullità.
I contratti traslativi della proprietà di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell'art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta "ad substantiam", per cui è nulla la promessa verbale dei proprietari del suolo di trasferirsi reciprocamente la proprietà del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25539 del 10/10/2019 (Rv. 655263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_0934 …...
Appalto di costruzione – Cass. 11883/2019Appalto di ristrutturazione di edificio di proprietà del committente - Concessione edilizia rilasciata dopo la stipulazione del contratto di appalto e dopo l'inizio dei lavori ma prima della loro ultimazione - Nullità - Esclusione - Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto .
In tema di appalto di ristrutturazione di edificio di proprietà del committente, la circostanza che la concessione edilizia sia rilasciata dopo la stipula del contratto e persino dopo l'inizio dei lavori, non è causa di nullità del contratto, se comunque la stessa sia stata ottenuta prima della ultimazione dei lavori medesimi e, quindi, della realizzazione dell'opera, atteso che il momento storico rilevante per la verifica della nullità del negozio per difetto di un elemento essenziale della fattispecie quale la concessione edilizia, è quello del trasferimento dei diritti reali su edifici o loro parti, effetto che nell'appalto di edificio su terreno di proprietà del committente si realizza, per l'appunto, con il completamento dell'opera in virtù di accessione, ex art. 934 c. c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11883 del 07/05/2019 (Rv. 653846 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1346 – Requisiti
Cod. Civ. art. 1418 – Cause di nullità del contratto
Cod. Civ. art. 1655 – Nozione
Cod. Civ. art. 0934 – Opere fatte sopra o sotto il suolo …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunioneComunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - in genere - costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - accessione - applicabilità - acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - comunione incidentale di uso e di godimento - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018
Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018
CONDOMINIO
PARTI COMUNI …...
Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusivaComunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - in genere - costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - accessione - applicabilità - acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - comunione incidentale di uso e di godimento - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018
>>> Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018 …...
Diritti dell'altro coniugeFamiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - in genere - costruzione realizzata su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - comunione legale della costruzione - esclusione - diritti dell'altro coniuge - natura meramente obbligatoria - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27412 del 29/10/2018
>>> Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure", al momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere esclusa soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, poiché l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale. Ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, spettando al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione il diritto di ripetere nei confronti dell'altro le somme spese, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27412 del 29/10/2018
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espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12961 del 24/05/2018Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione appropriativa ed usurpativa - Natura comune - Illecito a carattere permanente - Conseguenze - Domanda risarcitoria per equivalente - Rinuncia al bene - Risarcimento del danno - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Lucro cessante - Interessi - Criteri.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato), che cessa tuttavia in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente; tale danno va quindi ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – e la somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12961 del 24/05/2018 …...
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 22929 del 29/09/2017Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni illegittime - Occupazione appropriativa ed usurpativa - Differenze - Illecito a carattere permanente - Conseguenze.
L'espropriazione per pubblica utilità (c.d. espropriazione appropriativa) è illegittima al pari dell'occupazione usurpativa, in cui manca la dichiarazione di pubblica utilità, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22929 del 29/09/2017
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condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015Proprietà esclusiva di vano ricavato abusivamente da un condomino nel sottosuolo dell'edificio condominiale - Criteri di determinazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015
In tema di condominio negli edifici, in ipotesi di controversia tra due soggetti che si affermano titolari di un locale adibito a cantina posto nel sottosuolo del fabbricato, ottenuto abusivamente da uno di essi nell'area sottostante al suo appartamento mediante svuotamento di volume ed asportazione di terreno, deve gradatamente accertarsi innanzitutto se la proprietà di tale locale sia attribuita dal titolo, ovvero sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o, infine, se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 cod. civ., quanto, piuttosto, destinato ad uso esclusivo, potendosi, del resto, estendere la disciplina prevista dagli artt. 840 e 934 cod. civ. anche ai vani sottostanti al pianterreno dell'edificio condominiale sempre che dal titolo non risulti il contrario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015
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Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9769 del 12/05/2016Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite.
La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, a titolo negoziale e non in base al principio della accessione, il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9769 del 12/05/2016
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Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9769 del 12/05/2016Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite.
La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, a titolo negoziale e non in base al principio della accessione, il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9769 del 12/05/2016
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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza - risarcimento del danno – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21883 del 27/10/2015 (2)Realizzazione di una chiesa - Ricorrenza dei presupposti per l'occupazione acquisitiva - Esclusione - Fondamento.
La realizzazione di un bene privato su fondo altrui, pur se conforme agli strumenti urbanistici, non integra un'ipotesi di occupazione acquisitiva, ma costituisce una vicenda disciplinata dall'art. 934 c.c., a norma del quale la costruzione si incorpora al suolo ed appartiene immediatamente al proprietario di questo, senza che possa essere attribuita rilevanza alcuna alla sua consistenza o alla sua destinazione, né alla coincidenza o meno degli interessi dell'esecutore con quelli della collettività, pur rivelati da una dichiarazione di pubblica utilità. Tale principio è applicabile anche quando l'opera realizzata sia una chiesa con le sue pertinenze, in considerazione della natura privata generalmente attribuita agli enti ecclesiastici dall'art. 831 c.c. e, con specifico riferimento alle diocesi ed alle parrocchie, dall'art. 29 della legge n. 222 del 1985.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21883 del 27/10/2015 …...
proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - comunione (del muro) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 50 del 03/01/2014presunzione di comunione del muro divisorio fra edifici - presunzione ex art. 880 cod. civ. - superamento - prova della costruzione del muro in una sola delle aree contigue - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 50 del 03/01/2014
La presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall'art. 880 cod. civ., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l'utilità comune, è vinta dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 cod. civ.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 50 del 03/01/2014 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015Proprietà esclusiva di vano ricavato abusivamente da un condomino nel sottosuolo dell'edificio condominiale - Criteri di determinazione.
In tema di condominio negli edifici, in ipotesi di controversia tra due soggetti che si affermano titolari di un locale adibito a cantina posto nel sottosuolo del fabbricato, ottenuto abusivamente da uno di essi nell'area sottostante al suo appartamento mediante svuotamento di volume ed asportazione di terreno, deve gradatamente accertarsi innanzitutto se la proprietà di tale locale sia attribuita dal titolo, ovvero sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o, infine, se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 cod. civ., quanto, piuttosto, destinato ad uso esclusivo, potendosi, del resto, estendere la disciplina prevista dagli artt. 840 e 934 cod. civ. anche ai vani sottostanti al pianterreno dell'edificio condominiale sempre che dal titolo non risulti il contrario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015 …...
condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015Proprietà esclusiva di vano ricavato abusivamente da un condomino nel sottosuolo dell'edificio condominiale - Criteri di determinazione.
In tema di condominio negli edifici, in ipotesi di controversia tra due soggetti che si affermano titolari di un locale adibito a cantina posto nel sottosuolo del fabbricato, ottenuto abusivamente da uno di essi nell'area sottostante al suo appartamento mediante svuotamento di volume ed asportazione di terreno, deve gradatamente accertarsi innanzitutto se la proprietà di tale locale sia attribuita dal titolo, ovvero sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o, infine, se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 cod. civ., quanto, piuttosto, destinato ad uso esclusivo, potendosi, del resto, estendere la disciplina prevista dagli artt. 840 e 934 cod. civ. anche ai vani sottostanti al pianterreno dell'edificio condominiale sempre che dal titolo non risulti il contrario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2015
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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - comunione (del muro) - presunzione di comunione del muro divisorio fra edifici – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 50 del 03/01/2014Presunzione ex art. 880 cod. civ. - Superamento - Prova della costruzione del muro in una sola delle aree contigue - Fondamento.
La presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall'art. 880 cod. civ., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l'utilità comune, è vinta dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 50 del 03/01/2014
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Proprietà - acquisto - a titolo originario - accessione - alluvione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 24/06/2009Accessione - Applicabilità anche per i beni demaniali - Conseguenze - Manufatto costruito su terreno del demanio marittimo - Cessione "a non domino" - Rilevanza ai fini della perdita della demanialità - Esclusione.
Il principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ. - secondo cui le piantagioni, le costruzioni od opere realizzate sopra o sotto il suolo appartengono al proprietario dello stesso, salvo quanto disposto dai successivi artt. 935-938 - si applica anche ai beni demaniali; ne consegue che un manufatto costruito su suolo appartenente al demanio marittimo ne fa per ciò stesso parte, senza che tale qualità possa venire meno per il solo fatto che il bene è stato oggetto di trasferimenti nominali di proprietà compiuti "a non domino".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 24/06/2009 …...
Divisione - divisione erria - impugnazione - in genere - Annullamento per errore - Configurabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8077 del 24/07/1995Errore sull'esistenza delle norme sull'accessione - Incidenza sulla determinazione dell'ammontare di una quota - Inammissibilità dell'azione di annullamento - Fattispecie.
L'errore costituisce causa di annullamento della divisione solo quando ha prodotto l'omissione dalla massa di uno o più beni dell'eredità, quando il condividente ha subito la lesione oltre il quarto - ipotesi per le quali sono stati previsti gli specifici rimedi del supplemento di divisione e della rescissione per lesione (artt. 762 e 763 cod. civ.) -, oppure quando cade sui presupposti della divisione stessa, quali la qualità di erede, la natura della successione, l'inesistenza della comunione. Pertanto, non è ammessa la generale azione di annullamento nel caso in cui l'errore cada sull'esistenza delle norme sull'accessione, la cui portata, in relazione all'atto di divisione posto in essere, venga ad incidere sulla determinazione dell'ammontare di una quota, attraverso l'inclusione o meno in essa di un bene (nella specie, le parti avevano acquistato un suolo di comunione, sul quale avevano costruito un fabbricato, procedendo, poi, alla divisione del fondo stesso in parti uguali, in modo che, in virtù del principio sull'accessione, ciascuna divenisse proprietaria della porzione di fabbricato costruita sulla parte di terreno assegnatagli con la divisione. Accertata l'esistenza di un precedente accordo circa l'attribuzione di un locale ad una delle parti, nonostante che lo stesso ricadesse nella verticale spettante all'altra, il giudice del merito aveva annullato l'atto di divisione per l'errore di diritto in cui erano incorse entrambe le parti, ritenendo che, se esse avessero conosciuto la portata del principio sull'accessione, sarebbero ricorsi ad altri mezzi giuridici per realizzare i loro intenti divisori. La S.C., in base al principio enunciato nella massima, ha cassato l'impugnata sentenza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8077 del 24/07/1995
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Divisione - divisione erria - impugnazione - in genere - Annullamento per errore - Configurabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8077 del 24/07/1995Errore sull'esistenza delle norme sull'accessione - Incidenza sulla determinazione dell'ammontare di una quota - Inammissibilità dell'azione di annullamento - Fattispecie.
L'errore costituisce causa di annullamento della divisione solo quando ha prodotto l'omissione dalla massa di uno o più beni dell'eredità, quando il condividente ha subito la lesione oltre il quarto - ipotesi per le quali sono stati previsti gli specifici rimedi del supplemento di divisione e della rescissione per lesione (artt. 762 e 763 cod. civ.) -, oppure quando cade sui presupposti della divisione stessa, quali la qualità di erede, la natura della successione, l'inesistenza della comunione. Pertanto, non è ammessa la generale azione di annullamento nel caso in cui l'errore cada sull'esistenza delle norme sull'accessione, la cui portata, in relazione all'atto di divisione posto in essere, venga ad incidere sulla determinazione dell'ammontare di una quota, attraverso l'inclusione o meno in essa di un bene (nella specie, le parti avevano acquistato un suolo di comunione, sul quale avevano costruito un fabbricato, procedendo, poi, alla divisione del fondo stesso in parti uguali, in modo che, in virtù del principio sull'accessione, ciascuna divenisse proprietaria della porzione di fabbricato costruita sulla parte di terreno assegnatagli con la divisione. Accertata l'esistenza di un precedente accordo circa l'attribuzione di un locale ad una delle parti, nonostante che lo stesso ricadesse nella verticale spettante all'altra, il giudice del merito aveva annullato l'atto di divisione per l'errore di diritto in cui erano incorse entrambe le parti, ritenendo che, se esse avessero conosciuto la portata del principio sull'accessione, sarebbero ricorsi ad altri mezzi giuridici per realizzare i loro intenti divisori. La S.C., in base al principio enunciato nella massima, ha cassato l'impugnata sentenza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8077 del 24/07/1995
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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - In genere – Cass. n. 3666/1994Alberi che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un singolo condominio - Spese di potatura - Ripartizione fra tutti i condomini - Condizioni.
Alle spese di potatura degli alberi, che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti, tuttavia, a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 18/04/1994
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
3666
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