Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-01)Azione relativa - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.
Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva accolto le domande spiegate dall'attore in ripetizione, erede del solvens, il quale, a fronte di trasferimenti di denaro compiuti dal proprio dante causa in favore dei convenuti, aveva allegato l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma solenne e non ascrivibile, data la rilevanza dell'importo, a quella di "modico valore", esentata dalla necessità dell'osservanza di tale requisito formale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0782 …...
Acquisto - mutamento della detenzione in possesso - effetti - usucapione - interversione del possesso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9566 del 09/04/2024 (Rv. 670704-01)Atto di donazione nullo - Interversio possessionis - Idoneità - Sussistenza - Opposizione del detentore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell'informale donazione del fondo da parte dell'originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell'atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell'informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l'interversione nel possesso a favore del detentore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9566 del 09/04/2024 (Rv. 670704-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1141, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1159, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_1159_2 …...
Donazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 982 del 10/01/2024 (Rv. 669928-01)Donazione - Spirito di liberalità - Indici rivelatori - Atti esterni rispetto al contratto - Esclusione.
In materia di donazione, il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neanche morale o etica, e non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 982 del 10/01/2024 (Rv. 669928-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0770, Cod_Civ_art_0782 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23036 del 28/07/2023 (Rv. 668700 - 01)Diritti riservati ai legittimari - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - oggetto – donazione - Azione di riduzione di disposizione testamentaria - Rinuncia - Arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata nominata erede universale - Natura di donazione indiretta - Sussistenza - Condizioni.
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23036 del 28/07/2023 (Rv. 668700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0809, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0557 …...
Notifica dell'atto pubblico che la contiene da parte del donatario – Cass. n. 9476/2022Donazione - accettazione - in genere - Donazione - Perfezionamento del contratto - Accettazione della donazione ex art. 782, comma 2, c.c. successiva alla proposta - Notifica dell'atto pubblico che la contiene da parte del donatario - Necessità - Fondamento - Requisito di perfezionamento del contratto - Conseguenze - Prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario - Irrilevanza.
La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'art. 782, comma 2, c.c. per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti, deve essere eseguita in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per il perfezionamento del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso, con conseguente irrilevanza della prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario, ove acquisita aliunde.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9476 del 23/03/2022 (Rv. 664321 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782
Corte
Cassazione
9476
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Mancata notificazione dell'accettazione della donazione – Cass. n. 9476/2022Donazione - accettazione - in genere - Mancata notificazione dell'accettazione della donazione - Sussistenza nell'accipiens" dell'animus detinendi" e non dell'"animus possidendi" - Fondamento.
In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, comma 2, c.c., va riconosciuto in capo all’”accipiens” il solo "animus detinendi" e non l'"animus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9476 del 23/03/2022 (Rv. 664320 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_1158
Corte
Cassazione
9476
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Donazione di somma di danaro di non modico valore – Cass. n. 5488Donazione - forma - cose mobili - modico valore (donazione manuale) - Donazione di non modico valore - Forma - Atto pubblico - Necessità - Mandato a donare - Conferimento del potere di rappresentanza - Assenza della forma dell'atto pubblico - Nullità - Donazione di somma di denaro conclusa dal mandatario del donante - Assenza della forma dell'atto pubblico - Nullità - Conseguenze - Obbligo di restituzione in favore del donante.
In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5488 del 18/02/2022 (Rv. 664026 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0783, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1704, Cod_Civ_art_1392, Cod_Civ_art_1418
Corte
Cassazione
5488
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Donazione rimuneratoria e liberalità d'uso in occasione di servizi resi – Cass. n. 4148/2021Donazione - atti di liberalità' - liberalità' d'uso - in genere - Donazione rimuneratoria e liberalità d'uso in occasione di servizi resi - Differenze - Liberalità diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute - Disciplina applicabile - Criterio della prevalenza.
La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione; al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41480 del 24/12/2021 (Rv. 663490 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0770
Corte
Cassazione
41480
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Attribuzione patrimoniale a titolo gratuito – Cass. n. 28857/2021Rendita vitalizia (contratto di) - costituzione della rendita - modi - a titolo gratuito - Donazione - facolta' del donante - donazione modale - Attribuzione patrimoniale a titolo gratuito - Imposizione di un peso - Compatibilità con lo spirito di liberalità - Sussistenza - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione; stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28857 del 19/10/2021 (Rv. 662558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0793, Cod_Civ_art_1872, Cod_Civ_art_1362
Corte
Cassazione
28857
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Trasferimento di titoli astratti – Cass. n. 23127/2021Donazione - indiretta - Trasferimento di titoli astratti "causa donandi" - Donazione indiretta - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Donazione diretta – Sussistenza - Conseguenze - Requisito di forma - Necessità.
Il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"acdpiens".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23127 del 19/08/2021 (Rv. 662141 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_2003, Cod_Civ_art_1325
Corte
Cassazione
23127
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Acquisto di immobile per quote uguali effettuato da conviventi – Cass. n. 20062/2021Donazione - indiretta – disciplina - Acquisto di immobile per quote uguali effettuato da conviventi "more uxorio" - Maggior contributo dell'uno rispetto a quello dell'altro nel pagamento del prezzo - Presunzione di liberalità fondata sul rapporto di convivenza - Esclusione - Prova dell'"animus donandi" - Necessità - Assenza - Conseguenze - Diritto al rimborso.
In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due conviventi "more uxorio" per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la presunzione di cui all'art. 1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità, avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'"animus donandi". Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20062 del 14/07/2021 (Rv. 662014 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809, Cod_Civ_art_1101, Cod_Civ_art_1298
Corte
Cassazione
20062
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Limiti legali di prova di un contratto – Cass. n. 5880/2021Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - assistenza delle parti - Limiti legali alla prova dei contratti richiedenti la forma scritta - Contratti invocati in giudizio come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati solo come fatto storico incidente sulla decisione - Applicabilità dei limiti - Esclusione.
I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021 (Rv. 660675 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4589 del 21/02/2020 (Rv. 657133 - 01)Accordo con il quale una parte si accolla l'onere economico derivante da un tributo - Natura - Accollo interno - Differenza dal patto traslativo dell'imposta - Fondamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Validità di tale accordo - Fondamento - Qualificazione come donazione diretta - Esclusione - Fattispecie.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - intrasferibilita' dell'imposta.
L'accordo con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale (nella specie, relativa ad un immobile assegnato in forza di un accordo divisorio) ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra i privati stipulanti e non verso l'Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sull'individuazione del soggetto passivo, sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di quest'ultima. Esso è, pertanto, valido e la controversia che lo riguarda è devoluta alla giurisdizione ordinaria. Tale accordo, diversamente dall'intesa che trasferisca l'onere dell'imposta, regolandone i presupposti in modo difforme dalla legge, non è nullo in quanto non viola il divieto, prescritto dall'art_ 27 del d.P.R. n. 643 del 1972, di patti dispositivi del tributo, atteso che si limita a ripartirne le conseguenze economiche, senza incidere sull'obbligazione originaria o porre in essere una successione nel lato passivo della medesima (come si evince dall'art_ 8 della l. n. 212 del 2000, che prevede come l'obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo non liberatorio). Inoltre, il negozio in esame è legittimo perché comunque dotato di una causa, ancorché variabile, e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta (ma, eventualmente, di quella indiretta, ove non vi sia uno scambio con un corrispettivo), non deve neppure rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4589 del 21/02/2020 (Rv. 657133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1273, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0713
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA …...
Donazione indiretta – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20888 del 05/08/2019 (Rv. 655290 - 02)Donazione di denaro finalizzata all'acquisto di partecipazioni societarie - Oneri di forma - Donazione indiretta - Configurabilità - Conseguenze.
Non ricorre il vizio del negozio di donazione per difetto della forma pubblica quando intervenga la cessione di una quota societaria mediante un'apparente vendita, ma in realtà a titolo gratuito, potendo piuttosto ricorrere un'ipotesi di donazione indiretta, che però non esige requisiti formali; nella donazione indiretta, infatti, la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame delle circostanze del caso concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20888 del 05/08/2019 (Rv. 655290 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0809
Donazione indiretta …...
Formazione dello stato attivo dell'eredità - Cass. Ord. 15666/2019Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti – in genere - Donazione operata dal "de cuius" - Nullità - Effetti ai fini della divisione della comunione ereditaria.
L'eventuale nullità della donazione operata dal "de cuius", se dichiarata dal giudice, non provoca, ai fini della divisione, risultati dissimili dalla collazione, ma solo più radicali, in quanto fa rientrare nel patrimonio del "de cuius", come se non ne fossero mai usciti, i beni che ne erano stati oggetto, atteso che per l'ordinamento gli effetti di un contratto nullo e, quindi, anche le attribuzioni patrimoniali con esso operate, si considerano come mai verificati.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15666 del 11/06/2019 (Rv. 654333 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782 …...
Prova della simulazione – Cass. 12317/2019Impugnazione ad opera del legittimario di una vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni.
Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019 (Rv. 653810 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0536 – Legittimari
Cod. Civ. art. 0782 – Forza della donazione
Cod. Civ. art. 0557 – Soggetti che possono chiedere la riduzione
Cod. Civ. art. 1414 – Effetti della simulazione tra le parti
Cod. Civ. art. 1417 – Prova della simulazione
Cod. Civ. art. 0553 – Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari …...
Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018Impugnazione da parte dell'erede universale che agisca come legittimario di una vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione – Condizioni - Conseguenze dell'accertamento della simulazione collegate alla qualità anche di erede legittimo - Irrilevanza - Fondamento.
L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018
SIMULAZIONE
CONTRATTI …...
Donazione indiretta – Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017Titoli depositati su conto bancario del donante - Trasferimento, giusta ordine impartito alla banca, da tale conto a quello del donatario - Donazione tipica ad esecuzione indiretta - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Distinzione dal contratto in favore di terzo - Ragioni.
In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017
Donazione indiretta
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Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - scritta (controdichiarazioni) - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18204 del 24/07/2017Negozi richiedenti, a pena di nullità, la forma di atto pubblico - Simulazione - Prova - Controdichiarazione - Scrittura privata - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
La prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto "ad substantiam" per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto che la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richieda anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita, al contrario, mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti o da quella contro cui questa sia prodotta).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18204 del 24/07/2017
SIMULAZIONE
CONTRATTI …...
Donazione - atti di liberalità - liberalità d'uso - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18280 del 19/09/2016Liberalità d'uso - Nozione - Caratteristiche.
La liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18280 del 19/09/2016
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Donazione indiretta - negozio mezzo - "negotium mixtum cum donatione" – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10614 del 23/05/2016Vendita a prezzo inferiore a quello effettivo - Configurabilità - Condizioni.
La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10614 del 23/05/2016
Donazione indiretta
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Donazione rimuneratoria - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10262 del 18/05/2016Configurabilità - In genere.
La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10262 del 18/05/2016
Donazione rimuneratoria
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Donazione rimuneratoria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10262 del 18/05/2016Configurabilità - In genere.
La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10262 del 18/05/2016
Donazione rimuneratoria
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Contratti in genere - contratto aleatorio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016Vitalizio alimentare - Sopravvenuta gravosità dell'assistenza - Stipula di contratto di mantenimento a titolo di compensazione - Mancanza di causa dell'ulteriore attribuzione patrimoniale - Ragioni - Conseguenze.
L'alea del contratto atipico di vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene, mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016
CONTRATTO ALEATORIO
CONTRATTI …...
Contratti in genere - contratto aleatorio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016Vitalizio alimentare - Sopravvenuta gravosità dell'assistenza - Stipula di contratto di mantenimento a titolo di compensazione - Mancanza di causa dell'ulteriore attribuzione patrimoniale - Ragioni - Conseguenze.
L'alea del contratto atipico di vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene, mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016
CONTRATTO ALEATORIO
CONTRATTI
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Contratti in genere - contratto aleatorio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016Vitalizio alimentare - Sopravvenuta gravosità dell'assistenza - Stipula di contratto di mantenimento a titolo di compensazione - Mancanza di causa dell'ulteriore attribuzione patrimoniale - Ragioni - Conseguenze.
L'alea del contratto atipico di vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene, mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016
CONTRATTO ALEATORIO
CONTRATTI
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Contratti in genere - contratto aleatorio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016Vitalizio alimentare - Sopravvenuta gravosità dell'assistenza - Stipula di contratto di mantenimento a titolo di compensazione - Mancanza di causa dell'ulteriore attribuzione patrimoniale - Ragioni - Conseguenze.
L'alea del contratto atipico di vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene, mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016
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donazione - forma - testimoni Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14799 del 30/06/2014Presenza di due testimoni - Necessità "ad substantiam" - Fondamento - Prestazione di giuramento decisorio - Effetto suppletivo - Insussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14799 del 30/06/2014
Per la validità della donazione, ai sensi dell'art. 48 della legge notarile, anche prima della modifica introdotta dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, è necessaria l'assistenza di due testimoni, alla mancanza dei quali non può supplire neanche la prestazione del giuramento decisorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14799 del 30/06/2014
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 782,Cod. Civ. art. 2699,Cod. Civ. art. 2736,Cod. Proc. Civ. art. 233 …...
Donazione - oggetto - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016Donazione di cosa altrui - Donazione di quota di bene errio indiviso - Nullità - Fondamento - Limiti.
La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa erria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016
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Donazione - accettazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8082 del 18/04/2005Donazione a favore di ente non riconosciuto - Perfezionamento del contratto - Notifica al donante dell'istanza per il riconoscimento dell'ente - Necessità - Limiti.
In tema di donazione in favore di ente non riconosciuto, una volta perfezionatosi il contratto con le contestuali dichiarazioni rese rispettivamente dal donante e dal donatario ai sensi dell'art. 782 cod. civ., e non essendovi stata alcuna revoca da parte del donante della propria dichiarazione, la mancata notifica dell'istanza prevista dall'art 786 cod. civ. entro un anno dalla stipulazione dell'atto non inficia la validità di questo, che produce pertanto tutti i suoi effetti, qualora intervengano entro l'anno sia il riconoscimento che l'autorizzazione ad accettare, atteso che l'adempimento dell'obbligo della notifica al donante dell'istanza del donatario per ottenere il riconoscimento è finalizzato (oltre che ad esigenze di natura pubblicistica) a rendere temporaneamente irrevocabile l'offerta di donazione. (Fattispecie anteriore alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 192 del 2000).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8082 del 18/04/2005
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Donazione - accettazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8082 del 18/04/2005Donazione a favore di ente non riconosciuto - Perfezionamento del contratto - Notifica al donante dell'istanza per il riconoscimento dell'ente - Necessità - Limiti.
In tema di donazione in favore di ente non riconosciuto, una volta perfezionatosi il contratto con le contestuali dichiarazioni rese rispettivamente dal donante e dal donatario ai sensi dell'art. 782 cod. civ., e non essendovi stata alcuna revoca da parte del donante della propria dichiarazione, la mancata notifica dell'istanza prevista dall'art 786 cod. civ. entro un anno dalla stipulazione dell'atto non inficia la validità di questo, che produce pertanto tutti i suoi effetti, qualora intervengano entro l'anno sia il riconoscimento che l'autorizzazione ad accettare, atteso che l'adempimento dell'obbligo della notifica al donante dell'istanza del donatario per ottenere il riconoscimento è finalizzato (oltre che ad esigenze di natura pubblicistica) a rendere temporaneamente irrevocabile l'offerta di donazione. (Fattispecie anteriore alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 192 del 2000).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8082 del 18/04/2005
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Donazione - accettazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15121 del 28/11/2001Donazione a favore di persona giuridica (nella specie, ente ecclesiastico) - Perfezionamento del contratto - Notifica dell'atto di accettazione da parte del donatario - Necessità.
In tema di donazione in favore di persona giuridica (nella specie, ente ecclesiastico), il perfezionarsi del contratto, ai sensi dell'art. 782 cod. civ., esige che il donatario notifichi al donante l'atto pubblico contenente la manifestazione della volontà di accettare, che, pertanto, non può derivare dalla notificazione della mera richiesta di autorizzazione governativa ad accettare, rilevante, invece, al diverso fine di rendere irrevocabile per un anno la dichiarazione del donante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15121 del 28/11/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Tributi erariali indiretti - imposta di registro - donazioni (e atti di liberalità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1503 del 03/04/1978Attribuzione a più donatari distinti di quote di un unico bene - pluralità di distinte donazioni - configurabilità - unicità dello strumento negoziale - rilevanza - obbligazione tributaria solidale di tutti i contraenti - sussistenza - pluralità di strumenti negoziali - distinzione dei rapporti tributari - conseguenze.*
Qualora il donante attribuisca a più soggetti, considerati non come gruppo unitario, ma ciascuno come autonomo centro di interessi, e, quindi, parti distinte, quote, anche uguali, di un unico bene, si verificano tante distinte donazioni quanti sono i donatari, si siano esse o meno perfezionate in un unico strumento negoziale. Tale ultima circostanza, peraltro, e rilevante ai fini dell'imposta di registro. Infatti, mentre nel caso di unicità dell'atto l'imposta e dovuta in relazione a ciascuna delle donazioni ma la registrazione determina l'insorgere a carico di tutti i contraenti di un'obbligazione tributaria solidale, avente ad oggetto il pagamento dell'intero importo del tributo relativo all'atto stesso; per contro nel caso di donazioni perfezionatesi in strumenti diversi (nella specie, perchè accettate da alcuni donatari con lo stesso atto contenente la dichiarazione del donante e da altri con rogito separato), la registrazione da vita a distinti rapporti tributari, a ciascuno dei quali partecipano, dal lato passivo, con il vincolo della solidarietà, il donante ed i donatari che abbiano accettato con il medesimo atto. Da ciò consegue che, nella seconda delle indicate ipotesi l'accertamento del valore delle quote del bene donato deve essere compiuto e notificato separatamente ai soggetti passivi delle distinte obbligazioni tributarie solidali e che le vicende di uno dei rapporti tributari, ivi comprese quelle attinenti all'accertamento, non possono spiegare influenza sull'altro.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1503 del 03/04/1978
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