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0746. Collazione d'immobili

Art.746. Collazione d'immobili.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Divisione - divisione ereditaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17409 del 16/06/2023 (Rv. 668320 - 01)
Operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti – oggetto - Divisione ereditaria - Donazione di bene immobile - Obbligo di collazione - In natura o per imputazione - Scelta del coerede - Mancata scelta - Imputazione del valore dell'immobile alla quota del successore. In tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17409 del 16/06/2023 (Rv. 668320 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0746, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0737 …...
Differenze tra cessione di quote e cessione di azienda – Cass. n. 2505/2022
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - Collazione - Differenze tra cessione di quote e cessione di azienda - Disciplina applicabile - Riferimento, rispettivamente, all'art. 750 c.c. in tema di beni mobili e all'art. 476 c.c. in tema di immobili - Criteri di stima - Fattispecie.   In tema di collazione, la cessione di quote societarie va tenuta distinta da quella d'azienda, atteso che, mentre la prima è soggetta alla disciplina propria della collazione dei beni mobili ex art. 750 c.c., in quanto attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria e non un diritto reale sul patrimonio societario, distinto dalle persone dei soci, sebbene, ai fini della valutazione delle quote ai sensi dell'art. 2289 c.c., debba aversi riguardo alle varie componenti del patrimonio societario, oltreché al valore di avviamento e della futura redditività dell'impresa, la seconda è, invece, soggetta alle modalità previste per i beni immobili, ex art. 476 c.c., in quanto rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché, ove si proceda per imputazione, deve tenersi conto del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, e non di quello delle singole cose. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse erroneo, ai fini dell'accertamento del valore di una cessione di quote societarie, far riferimento al valore dell'azienda rientrante nel patrimonio della società onde risalire a quello delle quote, occorrendo all'uopo stimare le varie componenti del patrimonio societario, tra le quali rivestiva valore determinante l'azienda di farmacia, al cui esercizio la società era deputata). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2505 del 27/01/2022 (Rv. 663814 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0746, Cod_Civ_art_0750, Cod_Civ_art_2289   Corte Cassazione 2505 2022 …...
Formazione delle porzioni dei condividenti – Cass. n. 39368/2021
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - (stima) dei beni - Formazione delle porzioni dei condividenti - Sufficienza della classificazione urbanistica dei terreni - Esclusione - Necessità di valutare le "chances" edificatorie accordate sul bene - Sussistenza - Fattispecie.   Nella divisione ereditaria, ai fini della formazione delle quote tra i condividenti, non è sufficiente la classificazione urbanistica dei terreni caduti in successione, occorrendo, invece, valutare le possibilità edificatorie accordate sui beni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse tenersi conto di una delibera comunale che attribuiva la possibilità di una permuta delle aree riclassificate, oggetto di divisione, con altre aree edificabili nella disponibilità dell'ente locale ancora, tuttavia, non identificate). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0766, Cod_Civ_art_0746   Corte Cassazione 39368 2021 …...
Lesione della quota di legittima – Cass. n. 39368/2021
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - restituzione degli immobili - Lesione della legittima - Possibilità di eliminare la lesione attraverso la collazione - Sussistenza - Permanenza dell'interesse del legittimario all'azione di riduzione - Fondamento - Garanzia della quota in natura attraverso il subentro nella comunione ex art. 560 c.c. - Diritto a pretendere l'attribuzione in natura da parte del soggetto passivo dell'azione - Sussistenza.   In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l'accoglimento di tale domanda può assicurargli l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c.. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0560, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0746   Corte Cassazione 39368 2021 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10756 del 17/04/2019 (Rv. 653566 - 01)
Formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti   Contitolarità di azienda e partecipazione di società - Differenze - Conseguenze in tema di collazione - Collazione di azienda - Collazione prevista per gli immobili - Configurabilità - Sussistenza - Collazione per imputazione - Valore al momento dell'apertura della successione - Riferimento al complesso unitario - Necessità. La quota di società è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, poiché - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria. La collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, va compiuta, invece, secondo le modalità indicate dall'art. 746 c.c. per gli immobili, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dalla detta azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10756 del 17/04/2019 (Rv. 653566 - 01) Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2247, Cod_Civ_art_0731, Cod_Civ_art_0746, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0750 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - oggetto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17022 del 10/07/2017
Collazione per imputazione - Assenza di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari - Prelevamento da parte degli eredi non donatari - Modalità – Fattispecie. In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, a seguito della collazione per imputazione di un immobile ad opera del coerede donatario ed in presenza di un compendio ereditario relitto composto da partecipazioni societarie, aveva attribuito, in favore del coerede non donatario, a titolo di prelevamenti ed in mancanza di beni nell'asse ereditario omogenei a quello conferito, un determinato numero di dette quote, sì da renderne, all'esito delle operazioni divisionali, la partecipazione societaria superiore a quella del coerede donatario). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17022 del 10/07/2017   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'er' - collazione ed imputazione - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016
Collazione d'immobili - miglioramenti, spese, deterioramenti - Nozione – Mutamento della destinazione urbanistica successivamente all’alienazione del fondo da parte del donatario - Esclusione - Fondamento. In tema di scioglimento della comunione erria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all’apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell’apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un’attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all’arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res “donata” e, pertanto, non ne condivide la disciplina. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'er' - collazione ed imputazione - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016
Collazione d'immobili - miglioramenti, spese, deterioramenti - Nozione – Mutamento della destinazione urbanistica successivamente all’alienazione del fondo da parte del donatario - Esclusione - Fondamento. In tema di scioglimento della comunione erria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all’apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell’apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un’attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all’arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res “donata” e, pertanto, non ne condivide la disciplina. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016   …...
divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
 Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione- Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008 Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 26/11/2015 - 2
Collazione d'immobili - miglioramenti, spese, deterioramenti – Istanza del donatario per la deduzione di migliorie e spese - Natura - Eccezione e non domanda riconvenzionale - Fondamento. In tema di collazione erria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 26/11/2015 …...
divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 56 del 03/01/2014
Cessione gratuita della quota di cooperativa edilizia - Donazione indiretta dell'immobile assegnato - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di collazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 56 del 03/01/2014 La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 cod. civ., tale quota esprimendo non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 56 del 03/01/2014 …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione - Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri. Nel giudizio di divisione erria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa erria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 502 del 15/01/2003
Contitolarità di azienda e partecipazione di società - Differenze - Conseguenze in tema di collazione - Collazione di azienda - Collazione prevista per gli immobili - Configurabilità - Sussistenza - Collazione per imputazione - Valore al momento dell'apertura della successione - Riferimento complesso unitario - Necessità. Mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art.750 cod. civ. per i beni mobili, la quota di società, in quanto - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalità previste dall'art. 746 cod. civ. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 502 del 15/01/2003   …...
Divisione - Divisione erria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Collazione ed imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991
Collazione d'immobili - Miglioramenti, spese, deterioramenti. Affrancazione del fondo enfiteutico - Detrazione del valore dell'immobile - Onere probatorio del donatario. In tema di collazione erria, fra i miglioramenti apportati all'immobile dal donatario, che, a norma dell'art. 748 cod. civ., debbono essere detratti dal valore dell'immobile (sicché di essi non può tenersi conto nella riunione fittizia), deve ritenersi compresa l'affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi (eventualmente anche a mezzo di presunzioni) di avervi provveduto a propria cura e spese. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 577 del 20/01/1983
Formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione di immobili - in genere - collazione ed eventuale riduzione della liberalità iure hertis - condizioni - limiti.* Poiché la proprietà del bene donato passa al donatario al momento dell'atto, ai fini della collazione e dell'eventuale riduzione della liberalità iure hertis, occorre avere riguardo alla consistenza del bene a tale momento, mentre sono irrilevanti, ai predetti fini, gli ampliamenti e gli accrescimenti del bene intervenuti fra la donazione e la morte del donante.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 577 del 20/01/1983   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982
Stima - (stima) dei beni - beni conferiti in natura o per imputazione - valutazione - riferimento al momento della apertura della successione - necessità - valore dei cespiti compresi nella massa da dividere - riferimento al momento della divisione - necessità.* 071083 422370* Poiché l'istituto della collazione mira ad assicurare la "par condicio" degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi alla apertura della successione, mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa da dividere, va calcolato, al fine dell'assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa. ( V 2453/76, mass n 381238; ( V 452/62, mass n 250719; ( V 2184/61; ( V 1330/59; ( V 2621/74, mass n 371076).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita’ - collazione ed imputazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4009 del 18/06/1981
Collazione per imputazione di un'azienda oggetto di donazione - riferimento al valore assunto dal complesso unitario al momento della apertura della successione - necessita.* La collazione per imputazione, in Sede di divisione ereditaria, che abbia ad oggetto la donazione di un'azienda, resta sottratta ai criteri concernenti i singoli beni, mobili od immobili, che compongono l'azienda medesima, (artt 746 e 750 cod civ), e va effettuata alla stregua del valore da essa assunto quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell'aperta successione (art 747 cod civ).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4009 del 18/06/1981   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 23/04/1981
Poteri - cassazione per violazione di norme di diritto - per erronea qualificazione o valutazione giuridica del fatto accertato dal giudice del merito - questioni prospettabili o rilevabili d'ufficio in sede di legittimità - preclusione definitiva nel giudizio di rinvio - fattispecie in tema di donazione da parte del de cuius in favore di un figlio naturale oltre i limiti della sua quota di legittima.* Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - soggetti - figli legittimi e naturali.* Nell'ipotesi di Cassazione con rinvio disposta ai sensi dell'art 383 cod proc civ per erronea qualificazione o valutazione giuridica del fatto accertato dal giudice del merito, tutte le questioni che potevano o dovevano essere prospettate in Sede di legittimità, o essere rilevate di ufficio, debbono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte suprema, quale presupposto necessario ed inderogabile della sua pronunzia, con la conseguente preclusione alla proposizione ed all'esame di tali questioni nel giudizio di rinvio, in quanto dirette a porre nel nulla od a limitare gli effetti della suindicata pronunzia, in contrasto con il principio della loro intangibilità. Pertanto, se la sentenza della Corte suprema ha affermato la validità di una donazione effettuata dal de cuius in favore di un figlio naturale, anche per la parte eccedente la sua quota di legittima, e riconosciuto al medesimo il diritto di esercitare senza limitazioni la scelta prevista dall'art 746 cod civ, non sono deducibili nel giudizio di rinvio, ne esaminabili dal giudice, questioni intese a privare il donatario di quella facoltà di scelta. ( V 507/80, mass n 403891; ( V 385/79, mass n 396480; ( V 3093/78, mass n 392554).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 23/04/1981   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita’ - collazione ed imputazione - collazione d'immobili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 28/06/1976
Imputazione - miglioramenti, spese, deterioramenti - coerede donatario di un immobile - anteriore godimento dell'immobile - imputazione delle relative rendite - spese di manutenzione e tributi - detrazione – ammissibilita’.* 071049 381239* Il coerede che ha goduto di un immobile del de cuius prima ancora di riceverlo in donazione, ha diritto, nella collazione per imputazione delle rendite relative, alla detrazione - dal valore imputabile - di quanto corrispondentemente da lui sborsato per Tributi e spese di manutenzione.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 28/06/1976   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita’ – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 28/06/1976
Collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione - restituzione in natura - funzione - differenze.* 071050 381237* La collazione ereditaria, quale che ne sia il fondamento, rappresenta, in entrambe le forme in cui e prevista dalla legge (in natura o per imputazione), un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere, in guisa che, nei reciproci rapporti tra determinati coeredi, siano assicurati, in senso relativo, l'equilibrio e la parità di trattamento, al fine che non venga alterato il rapporto di valore fra le varie quote e sia garantito a ciascuno degli eredi stessi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicchè soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente. ( V 2184/61).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 28/06/1976   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita’ - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1467 del 23/04/1976
Collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione - restituzione in natura - figlio naturale - donazione eccedente la quota di legittima - validità - collazione d'immobili - restituzione in natura od imputazione - facoltà di scelta - sussistenza.* 071050 380196* A seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli artt 592 e 599 cod civ (sent 28 dicembre 1970, n 205), e valida per l'intero, in linea di principio, la donazione effettuata dal de cuius al figlio naturale ed eccedente, in valore, la quota teorica di eredità spettante a tale donatario per successione legittima e, qualora il figlio naturale sia tenuto a collazione di immobili, a lui compete senza limitazioni la scelta tra la restituzione del bene in natura e l'imputazione del suo valore alla propria porzione; secondo le previsioni dell'art 746 cod civ.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1467 del 23/04/1976   …...

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