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0733. Norme date dal testatore per la divisione.

Art.733. Norme date dal testatore per la divisione.

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Divisione ereditaria - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9362 del 09/04/2025 (Rv. 674598-01)
Automatica attribuzione dei frutti prodotti durante la comunione ereditaria - Esclusione - Acquisizione da parte di un erede di frutti maturati durante la comunione e prodotti da beni poi assegnatigli per divisione fatta dal testatore - Debito verso i coeredi - Sussistenza - Diritti dei coeredi. Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione; ne consegue che, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9362 del 09/04/2025 (Rv. 674598-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_0733, Cod_Civ_art_0820, Cod_Civ_art_0821 …...
Divisione ereditaria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9888 del 11/04/2024 (Rv. 670965-01)
Divisio inter liberos - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. La cd. divisio inter liberos, regolata ex art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi, mediante formazione delle quote e individuazione dei beni di ciascuna di esse, impedendo, così, il sorgere della comunione ereditaria, mentre, nell'ipotesi ex art. 733 c.c., il testatore non divide i suoi beni, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione, con efficacia obbligatoria per gli eredi. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9888 del 11/04/2024 (Rv. 670965-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0733, Cod_Civ_art_0734 …...
Divisione ereditaria - fatta del testatore – Cass. n. 3675/2021
Divisione - divisione ereditaria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni - Divisione "regolata" dei beni caduti in successione, ex art. 733 c.c. - Diritti degli eredi - Conseguenze. Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3675 del 12/02/2021 (Rv. 660317 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0733 …...
Divisione - divisione ereditaria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni "Divisio inter liberos" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019 (Rv. 653501 - 01)
Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. - Effetti in ordine alla pretesa concernente i frutti ed alla richiesta di rendiconto relativa agli stessi frutti – Fondamento  La "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione; ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal condividente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi; al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura della successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019 (Rv. 653501 - 01) Cod_Civ_art_0734, Cod_Civ_art_0733, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_0725 …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15501 del 14/07/2011
Divisione erria del testatore - Norme per la formazione delle porzioni - Cosiddetta divisione regolata - Nozione - Ripartizione in quote del patrimonio immobiliare mediante individuazione dei beni - Cosiddetta "divisio inter liberos" - Configurabilità - Effetti - Erede escluso dall'assegnazione del cespite - Carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio - Sussistenza. Quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 cod. civ.), che ricorre se il "de cuius" si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione erria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta "divisio inter liberos" (art. 734 cod. civ.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione erria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. Ne consegue che l'erede escluso dall'assegnazione del cespite cui si riferisce la controversia nel corso della quale si è verificato il decesso del dante causa versa in una situazione di carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15501 del 14/07/2011 …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15501 del 14/07/2011
Divisione erria del testatore - Norme per la formazione delle porzioni - Cosiddetta divisione regolata - Nozione - Ripartizione in quote del patrimonio immobiliare mediante individuazione dei beni - Cosiddetta "divisio inter liberos" - Configurabilità - Effetti - Erede escluso dall'assegnazione del cespite - Carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio - Sussistenza. Quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 cod. civ.), che ricorre se il "de cuius" si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione erria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta "divisio inter liberos" (art. 734 cod. civ.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione erria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. Ne consegue che l'erede escluso dall'assegnazione del cespite cui si riferisce la controversia nel corso della quale si è verificato il decesso del dante causa versa in una situazione di carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15501 del 14/07/2011   …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18561 del 20/08/2009
"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie. In tema di divisione erria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati: ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione. L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 733 cod. civ. alla clausola testamentaria con la quale veniva espressamente raccomandato ad uno degli eredi, attributario di un gruppo di poderi, di lasciare tali beni "conservati uniti ed intatti finché possibile", senza però indagare sulla possibilità di ricondurre la anzidetta clausola nell'ambito di operatività della "divisio inter liberos", ai sensi dell'art. 734 cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18561 del 20/08/2009   …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18561 del 20/08/2009
"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie. In tema di divisione erria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati: ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione. L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 733 cod. civ. alla clausola testamentaria con la quale veniva espressamente raccomandato ad uno degli eredi, attributario di un gruppo di poderi, di lasciare tali beni "conservati uniti ed intatti finché possibile", senza però indagare sulla possibilità di ricondurre la anzidetta clausola nell'ambito di operatività della "divisio inter liberos", ai sensi dell'art. 734 cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18561 del 20/08/2009   …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009
"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie. In tema di divisione erria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati. Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione; la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dell'una o dell'altra ipotesi, risolvendosi in un apprezzamento di fatto sulla volontà del testatore, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi logici e giuridici. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art. 733 cod. civ. poiché nella scheda testamentaria non era stato indicato lo specifico ammontare del conguaglio necessario per pareggiare le singole quote). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009   …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009
Interpretazione - "Favor testamenti" - Conguaglio - Imposizione - Compatibilità. In tema di divisione erria, l'art. 733 cod. civ. - il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore - va interpretato alla luce del "favor testamenti", e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009   …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009
"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie. In tema di divisione erria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati. Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione; la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dell'una o dell'altra ipotesi, risolvendosi in un apprezzamento di fatto sulla volontà del testatore, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi logici e giuridici. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art. 733 cod. civ. poiché nella scheda testamentaria non era stato indicato lo specifico ammontare del conguaglio necessario per pareggiare le singole quote). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009   …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10306 del 22/11/1996
"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi regolata dall'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie concreta - Individuazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti. La "divisio inter liberos" regolata dall'art. 734 cod. civ. ricorre quando il testatore intende compiere egli stesso la divisione totale o parziale dei suoi beni fra gli eredi, con effetti reali immediati. Tale fattispecie si distingue da quella regolata dall'art. 733 cod. civ. con la quale il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10306 del 22/11/1996   …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 17/07/2006
Indicazione di un bene nell'ambito della quota di eredità - Natura di norma regolante la futura divisione - Configurabilità - Conseguenze - Efficacia obbligatoria - Configurabilità - Efficacia reale - Esclusione. La disposizione testamentaria con cui un determinato bene viene destinato ad uno dei coeredi, comprendendolo nella quota di sua spettanza, ha natura di norma volta a regolare la futura divisione, ai sensi dell'art.733 cod. civ., e, esprimendo una mera preferenza in favore dell'erede, ha efficacia obbligatoria e non reale, effetto che invece si verificherebbe se il testatore, procedendo immediatamente alla divisione, assegnasse direttamente il bene. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 17/07/2006   …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 17/07/2006
Indicazione di un bene nell'ambito della quota di eredità - Natura di norma regolante la futura divisione - Configurabilità - Conseguenze - Efficacia obbligatoria - Configurabilità - Efficacia reale - Esclusione. La disposizione testamentaria con cui un determinato bene viene destinato ad uno dei coeredi, comprendendolo nella quota di sua spettanza, ha natura di norma volta a regolare la futura divisione, ai sensi dell'art.733 cod. civ., e, esprimendo una mera preferenza in favore dell'erede, ha efficacia obbligatoria e non reale, effetto che invece si verificherebbe se il testatore, procedendo immediatamente alla divisione, assegnasse direttamente il bene. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 17/07/2006   …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9905 del 24/05/2004
Interpretazione - "Favor testamenti" - Conguaglio - Imposizione - Compatibilità. In tema di divisione erria, l'art. 733 - il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore - va interpretato alla luce del "favor testamenti", e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9905 del 24/05/2004   …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 6471/1997
Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Fattispecie determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un negozio - Estensione - Accordo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni del testatore - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità. Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. è consentito in tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre e quindi non solo nell'ipotesi di contratto preliminare ma in relazione a qualunque fattispecie dalla quale sorga un obbligo di prestare consenso per la conclusione di un negozio, sicché esso trova applicazione anche in ipotesi di accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni date dal "de cujus" nel testamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997 Contratto Preliminare Compromesso Corte Cassazione 6471 1997 …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 6471/1997
Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Fattispecie determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un negozio - Estensione - Accordo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni del testatore - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità. Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. è consentito in tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre e quindi non solo nell'ipotesi di contratto preliminare ma in relazione a qualunque fattispecie dalla quale sorga un obbligo di prestare consenso per la conclusione di un negozio, sicché esso trova applicazione anche in ipotesi di accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni date dal "de cujus" nel testamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997 Contratto Preliminare Compromesso Corte Cassazione 6471 1997   …...
Divisione - divisione ereditaria - fatta del testatore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8049 del 08/08/1990
Norme per la formazione delle porzioni - attribuzione ad uno degli eredi della facoltà di scelta di beni per detta formazione - validità.* È valida la clausola testamentale che attribuisce ad uno degli eredi la facoltà di scelta dei beni per la formazione delle varie porzioni, rientrando detta facoltà nella previsione del primo comma dell'art. 733 cod. civ. e prescindendo dalla stima dei cespiti erri e dalla formazione delle varie porzioni da assegnare ai condividenti, facoltà, queste ultime, non delegabili dal testatore ad un erede o legatario, ai sensi del secondo comma del citato art. 733.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8049 del 08/08/1990   …...
Divisione - divisione ereditaria - fatta dal testatore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8049 del 08/08/1990
Norme per la formazione delle porzioni - esercizio della facoltà attribuita dal testatore ad uno degli eredi di scegliere i beni per detta formazione - deduzione nel corso del giudizio di divisione anche in secondo grado - limiti.* L'esercizio della facoltà attribuita dal testatore ad uno degli eredi di scegliere i beni con i quali formare le varie porzioni costituisce manifestazione di una volontà negoziale, che rivolta alle altre parti ed al giudice può essere fatto valere nel corso del giudizio di divisione anche in secondo grado, fino a che non sia stata emessa l'ordinanza non impugnabile che abbia dichiarato esecutivo il progetto di divisione ex art. 789, comma terzo, cod. proc. civ., o sia passata in giudicato la sentenza che abbia deciso sulle contestazioni insorte, trattandosi di Esercizio delle facoltà di carattere sostanziale spettanti alle parti in ordine ai diritti fatti valere in giudizio, le quali possono essere fatte valere finché non trovino insormontabile ostacolo in una pronuncia definitiva. ( V 1842/74, mass n 370056; ( V 257/73, mass n 362102).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8049 del 08/08/1990   …...

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