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Art. 459. Acquisto dell'eredità.

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Azione - Azione proposta dall'erede - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01)
Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità. Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0470, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697 …...
Azione - Azione proposta dall'erede - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01)
Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità. Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0470, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697 …...
Disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 390 del 08/01/2025 (Rv. 673498-01)
Parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria - Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario - Prova dell'accettazione dell'eredità - Necessità - Esclusione - Contestazione della qualità di erede - Onere della prova - Contenuto. La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 390 del 08/01/2025 (Rv. 673498-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697 …...
Successione nel processo - a titolo universale - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024 (Rv. 672461-01)
Impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva Impugnazione dell'erede - Prova della sua qualità - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024 (Rv. 672461-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Dimostrazione della qualità di chiamato all'eredità – Cass. n. 22730/2021
Procedimento civile - azione - Azione proposta dall'erede - Dimostrazione della qualità di chiamato all'eredità - Necessità - Accettazione tacita dell'eredità - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.   L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di rivendicazione, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell'eredità da parte degli aventi causa della parte attrice, senza dare rilievo all'imprescindibile necessità di acquisire anche la prova della loro qualità di eredi). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22730 del 11/08/2021 (Rv. 662065 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0457   Corte Cassazione 22730 2021 …...
Accettazione dell'eredità devoluta per legge – Cass. n. 2612/2021
Possesso - effetti - acquisto della proprieta' di mobili - titolo idoneo al trasferimento della proprieta' - Accettazione dell'eredità devoluta per legge - Titolo proveniente "a non domino" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze. Possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - decennale - titolo idoneo al trasferimento della proprieta' - In genere. L'accettazione dell'eredità devoluta per legge costituisce una manifestazione unilaterale di volontà del successibile, non del suo dante causa, con l'effetto di far acquistare l'eredità a norma dell'art. 459 c.c. e non in forza di disposizioni del "de cuius". Essa, pertanto, non essendo riconducibile nello schema negoziale dell'atto traslativo della proprietà, non concreta il requisito del titolo proveniente "a non domino", astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e non può, per l'effetto, determinare l'acquisto della proprietà di un bene mobile ai sensi dell'art. 1153 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 04/02/2021 (Rv. 660328 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_1153 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 01)
Accettazione dell'eredità (pura e semplice) - modi – espressa - Istanza proposta in sede non contenziosa dal chiamato all'eredità di procedere alla divisione amichevole dell'asse relitto - Accettazione tacita dell'eredità - Sussistenza - Intervento adesivo degli altri coeredi - Irrilevanza. L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018
Acquisto della qualità di erede - Delazione - Sufficienza - Esclusione - Accettazione dell’eredità - Onere di provare l’assunzione della qualità di erede - A carico dell’attore - Fondamento - Fattispecie. In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità.) Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredita' devolute a minori o interdetti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017
Accettazione tacita fatta dal rappresentante legale del minore – Insufficienza – Fondamento – Raggiungimento della maggiore età – Mancato compimento dell’inventario entro un anno – Conseguenze – Fattispecie. L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicchè l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’efficacia dell’accettazione tacita fatta dai genitori del minore chiamato, mediante resistenza nel giudizio promosso dall’erede legittimo per l’invalidità del testamento, sulla base della successiva costituzione in giudizio del chiamato in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, operata senza conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'er' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - casi obbligatori - er' devolute a minori o interdetti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017
Accettazione tacita fatta dal rappresentante legale del minore – Insufficienza – Fondamento – Raggiungimento della maggiore età – Mancato compimento dell’inventario entro un anno – Conseguenze – Fattispecie. L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicchè l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’efficacia dell’accettazione tacita fatta dai genitori del minore chiamato, mediante resistenza nel giudizio promosso dall’erede legittimo per l’invalidità del testamento, sulla base della successiva costituzione in giudizio del chiamato in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, operata senza conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017   …...
notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4405 del 24/02/2014
Obbligo di trascrizione del notaio che pubblica il testamento - In caso di legato immobiliare - Sussistenza - In caso d'istituzione di erede "ex re certa" - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4405 del 24/02/2014 Il notaio che pubblica un testamento con legato immobiliare ha il duplice obbligo, civile e deontologico, di provvedere alla trascrizione, in quanto il legato si acquista senza necessità di accettazione, mentre tale obbligo non sussiste per il testamento con istituzione di erede "ex re certa", in quanto l'acquisto dell'immobile che il testatore ha incluso nella quota ereditaria richiede l'accettazione dell'istituito. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4485 del 25/02/2014   …...
successioni "mortis causa" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014
Esercizio di un diritto del "de cuius" - Legittimazione ad agire - Qualità di erede - Non contestazione - Necessità della prova mediante atto dello stato civile - Esclusione - Accettazione, anche tacita, dell'eredità - Sufficienza - Esercizio della stessa azione - Idoneità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014 Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23543 del 12/09/2008
Morte del destinatario dell'impugnazione - Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi - Notifica al chiamato all'eredità che non abbia acquistato la qualità di erede - Nullità - Fondamento - Assegnazione di un nuovo termine - Ammissibilità - Condizioni. Nel giudizio di appello relativo a cause inscindibili, qualora uno dei destinatari dell'impugnazione sia deceduto, è nulla la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuata in persona del chiamato all'eredità che non abbia assunto la qualità di erede o vi abbia rinunciato prima della notifica stessa, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato all'eredità per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito dell'acquisto della qualità di erede, gravando su chi agisce in giudizio l'onere quanto meno di dedurre che tale acquisto si è verificato. Ciò non comporta peraltro l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto il carattere perentorio del termine di cui all'art. 331 cod. proc. civ. non consente di escludere, in base ad un adeguato bilanciamento tra il diritto di difesa dell'effettivo destinatario dell'impugnazione ed il pari diritto del notificante, la possibilità di assegnare un nuovo termine per la notificazione, a condizione che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa a lei non imputabile e chieda l'assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23543 del 12/09/2008   …...
Procedimento civile - legittimazione - ad causam - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008
Azione proposta dal figlio per far valere un credito del genitore defunto - Mancata affermazione della qualità di erede - Difetto di legittimazione attiva - Insussistenza - Fondamento - Compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare l'eredità e da poter realizzare solo nella qualità di erede. Non sussiste il difetto di legittimazione attiva del figlio che fa valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede, in quanto il chiamato all'eredità, qual é necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell'art. 536 cod. civ. , agendo giudizialmente nei confronti del debitore del "de cuius" per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 cod. civ.. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - agli eredi – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 2807 del 08/02/2006
Morte della parte non dichiarata dal procuratore - Dichiarazione nella notificazione della sentenza - Impugnazione - Notificazione - Agli eredi collettivamente ed impersonalmente - Facoltà - Rinuncia - Conseguenze - Individuazione dei singoli eredi - Onere a carico del notificante - Delazione ereditaria - Deduzione - Insufficienza - Accettazione dell'eredità - Deduzione - Necessità. Nel caso in cui il decesso della parte, verificatosi nel corso del giudizio, non sia stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito, ma sia stato portato a conoscenza della controparte esclusivamente con l'atto di notifica della sentenza, non accompagnato dalla puntuale indicazione degli eredi, la controparte che intenda impugnare la sentenza può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 330 cod. proc. civ., di notificare l'atto di impugnazione impersonalmente e collettivamente agli eredi. Qualora non intenda avvalersi di detta facoltà, essa è tenuta ad individuare, tra i chiamati all'eredità, coloro che hanno effettivamente assunto la qualità di eredi della parte deceduta, e, pur non dovendo fornire la prova che tali soggetti non vi abbiano rinunciato, ha l'onere di dedurre quanto meno la sussistenza effettiva delle condizioni da cui possa desumersi che essi abbiano accettato espressamente o tacitamente l'eredità. La mera delazione ereditaria, conseguente all'apertura della successione, non è infatti sufficiente ai fini della trasmissione della legittimazione "ad causam", la quale presuppone l'accettazione dell'eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 2807 del 08/02/2006   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005
Da parte di soggetto qualificantesi erede - Quale figlio del "de cuius" - Mancata specificazione della specie della successione - Omessa indicazione del modo dell'accettazione dell'eredità - Dimostrazione della relazione familiare - Prova della qualità di erede - Ai fini della legittimazione alla riassunzione - Sussistenza - Fondamento. Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", in qualità di figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie in cui si trattava di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio ed era stato prodotto certificato di famiglia per dimostrare la relazione parentale). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a minori o interdetti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8832 del 23/08/1999
Genitore esercente la potesta - Eredità - Accettazione ex art. 471 cod. civ. - Inventario - Redazione - Omissione sia da parte del genitore che del minore entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età - Conseguenze. Qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 cod. civ. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 cod. civ.), ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però considerato erede puro e semplice (art. 489 cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8832 del 23/08/1999   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998
Controversie giudiziarie - Costituzione della curatela - Successiva accettazione dell'eredità da parte del chiamato - Cessazione della curatela - Conseguenze - Interruzione del processo - Condizioni e limiti - Fattispecie. La cessazione della curatela dell'eredità giacente - a seguito di accettazione dell'eredità da parte del chiamato - in un giudizio nel quale la curatela stessa sia parte costituita determina l'interruzione del processo, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti. Nel caso in cui, peraltro, la cessazione dal detto "munus publicum" venga dichiarata nel corso della stessa udienza in cui l'erede si costituisce per proseguire, a norma dell'art. 302 del codice di rito, il processo (nella specie, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) già instaurato dalla curatela (nella specie, dinanzi al pretore, e già riassunto, dalla stessa curatela, prima dell'accettazione dell'erede, dinanzi al tribunale, ex art. 50 cod. proc. civ.) prosegue "ipso facto" in capo all'erede, a tanto legittimato dal disposto dell'art. 110 cod. proc. civ., senza alcuna effettiva interruzione del processo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a minori o interdetti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995
Genitore esercente la potestà - Eredità - Accettazione ex art. 471 cod.civ. - Inventario - Redazione - Omissione sia da parte del genitore che del minore entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età - Conseguenze. Qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 cod.civ., da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (art.470 e 459 cod.civ.), ma non compia l'inventario - necessario solo per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che va però considerato erede puro e semplice (art. 489 cod.civ.) Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995   …...

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