Adozione - (dei minori d’età) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22889 del 27/07/2023 (Rv. 668441 - 01)Dichiarazione di adozione – procedimento - Rappresentanza processuale del minore - Nomina di un curatore speciale - Condizioni - Conflitto d'interessi con il genitore - Sussistenza "in re ipsa" - Conflitto d'interessi con il tutore - Deduzione - Necessità - Accertamento in concreto - Necessità - Mancata deduzione - Conseguenze.
Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d'interessi tra minore e genitore è "in re ipsa", per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d'interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M., ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art.10 della legge n.149 del 2001, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22889 del 27/07/2023 (Rv. 668441 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0320, Cod_Civ_art_0321, Cod_Civ_art_0357, Cod_Proc_Civ_art_078 …...
Rappresentanza processuale del minore – Cass. n. 10930/2022Capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) - in genere - Rappresentanza processuale del minore - Autorizzazione del giudice tutelare - Proposizione di appello in nome e per conto del minore avverso una sentenza resa in un giudizio in cui il minore soccombente era convenuto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione, l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come la proposizione di un atto di appello per contrastare la sentenza di primo grado che abbia accolto la domanda dell'attore di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., trattandosi di un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10930 del 05/04/2022 (Rv. 664374 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0320, Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_075
Corte
Cassazione
10930
2022 …...
Appello proposto nei confronti dei genitori – Cass. n. 6515/2021Impugnazioni civili - appello - legittimazione – passiva - Appello proposto nei confronti dei genitori di figlio divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione dell'appello - Effetto - Sanatoria della nullità.
In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti affinché questi possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale e non soltanto come parte sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della citazione (a prescindere dal fatto che, nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre risultata amministratrice di sostegno della figlia incapace) determina la sanatoria del vizio (afferente al più ad un'incertezza sul requisito ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.)dell'atto di appello notificato al difensore costituito in primo grado vizio senza la specificazione del figlio quale parte formale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6515 del 09/03/2021 (Rv. 660799 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0320, Cod_Proc_Civ_art_163_1 Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Procedimento civile - capacita' processuale – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2460 del 04/02/2020 (Rv. 656726 - 01)Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Difetto di autorizzazione - Eccezione della controparte - Infondatezza - Sanatoria ex tunc del vizio di rappresentanza processuale - Presupposti - Produzione, anche tardiva, dell'autorizzazione - Costituzione nel giudizio del figlio divenuto maggiorenne - Fondamento.
Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art_ 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art_ 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art_ 182 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2460 del 04/02/2020 (Rv. 656726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0320, Cod_Civ_art_0002, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_182
PROCEDIMENTO CIVILE
CAPACITA' PROCESSUALE
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Potesta' dei genitori (titolarita') - rappresentanza e amministrazione - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criteri distintivi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8461 del 27/03/2019Capacita' della persona fisica - potesta' dei genitori (titolarita') - rappresentanza e amministrazione - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criteri distintivi - Ordinaria amministrazione - Caratteristiche - Oggettiva utilità alla conservazione del patrimonio - Valore economico non particolarmente elevato - Margine di rischio concreto modesto - Necessità - Assenza di una delle predette caratteristiche - Conseguenze - Straordinaria amministrazione.
In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8461 del 27/03/2019
Cod_Civ_art_0320, Cod_Civ_art_0374_1 …...
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - figli premorti - clausole limitatrici - impugnazione (provvedimenti in pendenza del giudizio) - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20940 del 22/08/2018Azione ex art. 263 c.c. - Nomina di un curatore speciale diverso per ciascun minore - Insussistenza - Fondamento - Limiti.
In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, qualora l'azione riguardi più minori, non è sempre necessario nominare curatori speciali diversi per ciascuno di essi; tale obbligo sussiste, infatti, nel solo caso in cui si verifichi tra i figli un conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi che non ricorre, tuttavia, per il solo fatto che i minori siano parti di un giudizio in posizioni processuali non contrapposte.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20940 del 22/08/2018
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.21670 del 23/09/2013Ricorso proposto nella qualità di genitori di figlio già maggiorenne - Errore materiale nell'indicazione della parte ricorrente - Configurabilità del ricorso come proposto in proprio - Condizioni - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, con riguardo a giudizio per i danni da questo subiti in un infortunio scolastico, rimanendo inammissibile in relazione a tale qualità, può tuttavia ritenersi proposto dai genitori anche in proprio, ove quella specificazione risulti frutto di errore materiale, desumibile, nella specie, dalla partecipazione in proprio dei medesimi genitori ai precedenti gradi del processo, nonché dal contenuto sostanziale della pretesa risarcitoria azionata, senza che possa intendersi come rinuncia alla domanda in proprio sin dall'inizio formulata nemmeno la circostanza che la procura speciale per la fase di legittimità sia stata conferita nella sola medesima qualità di genitori.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.21670 del 23/09/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.21670 del 23/09/2013Ricorso per cassazione proposto nella qualità di genitori di figlio già maggiorenne - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio - Necessità - Fondamento - Limiti - Ricorso palesemente infondato - Superfluità dell'assegnazione di termine ex art. 331 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto litisconsorte necessario, essendo già stato parte del giudizio nei precedenti gradi di merito in relazione ai riflessi patrimoniali e non patrimoniali della domanda a lui riferibili, sia pure per effetto della rappresentanza legale dei medesimi genitori, e risultando l'impugnazione così proposta inidonea a determinare la presenza del figlio nella fase di legittimità. Tuttavia, allorché la parte ormai maggiorenne sia comunque intervenuta nel giudizio davanti alla Corte, aderendo alle censure proposte dai genitori nel ricorso, senza però notificare alle altri parti tale atto d'intervento, la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia "prima facie" infondato, e l'integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.21670 del 23/09/2013
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Procedimento civile - capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 08/11/2012Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di primo grado - Inammissibilità, per difetto di legittimazione del genitore, del gravame proposto da quest'ultimo in nome e per conto del primo - Successivo ricorso per cassazione proposto dal figlio divenuto maggiorenne - Ammissibilità - Sanatoria ex tunc del precedente vizio di rappresentanza processuale - Fondamento.
Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 08/11/2012
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Capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012Autorizzazione del giudice tutelare - Art. 320 cod. civ. - Promozione di giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria - Necessità - Atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni dell'incapace - Azione di rivendica e intervento volontario in giudizio - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggiano ad atti di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessaria la predetta autorizzazione, tanto l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace, quanto l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà, giacché il provvedimento del giudice tutelare è richiesto solo quando il minore assuma la veste di attore in primo grado, ma non per le difese e gli atti diretti a resistere all'azione avversaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012
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capacità della persona fisica - potestà dei genitori - in genere (titolarità) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012Autorizzazione del giudice tutelare - Art. 320 cod. civ. - Promozione di giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria - Necessità - Atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni dell'incapace - Azione di rivendica e intervento volontario in giudizio - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggiano ad atti di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessaria la predetta autorizzazione, tanto l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace, quanto l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà, giacché il provvedimento del giudice tutelare è richiesto solo quando il minore assuma la veste di attore in primo grado, ma non per le difese e gli atti diretti a resistere all'azione avversaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012
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Procedimento civile - capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Raggiungimento della maggiore età dopo la notificazione dell'atto introduttivo - Difetto di legittimazione del genitore - Successiva costituzione del figlio - Sanatoria "ex tunc" - Ammissibilità - Fondamento - Portata.
Il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest'ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011
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Capacità della persona fisica - potestà dei genitori - rappresentanza e amministrazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010Atti di straordinaria amministrazione e di disposizione - potere congiunto dei genitori- Transazione su controversia relativa al risarcimento del danno stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Condizioni.
La transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010
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Capacità della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 872 del 02/03/1977Patria potestà - rappresentanza e amministrazione - autorizzazione del giudice tutelare - vendita di immobili pervenuti al minore per causa di morte e compresi in una er beneficiata - autorizzazione del giudice tutelare - necessita.*
L'autorizzazione alla vendita di beni immobili pervenuti ad un minore per causa di morte e compresi in un'eredità beneficiata deve essere chiesta dai genitori al giudice tutelare, ai sensi dell'art 320 cod civ, nel nuovo testo risultante dall'art 143 legge n 151 del 1975, e non al tribunale, ai sensi degli artt 493 cod civ e 747 cod proc civ, concernendo queste norme la vendita di beni erri non appartenenti a minori. ( V 229/68, mass n 331127).*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 872 del 02/03/1977
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Successioni mortis causa - accettazione dell'eredita’ – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 337 del 10/02/1967Beneficio d'inventario - decadenza - vendita di beni ereditari senza la prescritta autorizzazione - effetti - differenza fra l'ipotesi dell'erede capace e dell'erede incapace.*
La violazione dell'art. 747 cod.proc.civ.,dettato a prevalente tutela dell'interesse dei creditori e legatari dell'eredità, importa decadenza dal beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 493 cod.civ., su istanza dei creditori e legatari stessi, se l'alienazione non autorizzata dei beni erri sia stata posta in essere dall'erede capace. Qualora, invece,l'erede alienante sia un incapace e non abbia ottenuto l'autorizzazione prevista nel secondo comma del predetto art. 747 cod.proc.civ., l'alienazione non autorizzata può essere impugnata tanto dai creditori e legatari dell'eredità, affinchè il bene alienato non venga sottratto all'asse ereditario e possa costituire oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni, quanto dallo stesso incapace, poichè la norma anzidetta e preordinata anche a sua protezione. Tuttavia, quando l'alienazione stessa venga autorizzata dal giudice tutelare ai sensi dell'art.320 cod.civ., che realizza il massimo di tutela degli interessi dei minori, l'impugnativa e riservata soltanto ai creditori e legatari.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 337 del 10/02/1967
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Successioni mortis causa - accettazione dell'eredita’ - beneficio d'inventario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1051 del 23/04/1966Eredità devoluta ad incapaci od a persone giuridiche - eredità accettata in nome del minore senza beneficio di inventario - vendita di beni ereditari - successivo raggiungimento della maggiore età e mancata accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario - validità della vendita - mancata osservanza delle formalità previste a tutela dei creditori - irrilevanza.*
168012 322111*
168013 322111*
Il minore che entro un anno dal raggiungimento della maggiore età non abbia accettato, con beneficio d'inventario, l'eredità già accettata dal padre di lui senza detto beneficio, non può dolersi che,nella vendita di beni appartenenti all'eredità, già compiuta dal padre in suo nome, non siano state osservate le forme previste dall'art.747 cod. proc. civ., e quelle, che ne costituiscono il presupposto, previste dall'art.493 cod. civ.,poichè tali norme sono dirette alla tutela dell'interesse dei creditori dell'eredità beneficiata, i quali hanno diritto a soddisfare i loro crediti sui beni erri con preferenza rispetto ai creditori personali dell'erede. *
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1051 del 23/04/1966 …...