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0233. Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.

Art.233. Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Prestazione Giuramento decisorio - Cass. n. 17718/2020
Prova civile - giuramento - prestazione - Giuramento decisorio - Rinvio dell'udienza fissata per la sua assunzione - Notificazione del provvedimento di rinvio personalmente alla parte chiamata a rendere il giuramento pure se non contumace - Necessità - Limiti - Omessa notificazione - Conseguenze. In materia di giuramento decisorio, devono essere notificati personalmente alla parte chiamata a prestarlo, pure se non contumace e salvo che sia stata presente alla loro emissione, anche i provvedimenti di rinvio dell'udienza fissata per la sua assunzione, pur se l'anteriore notifica del provvedimento ammissivo l'abbia posta in condizione di conoscere i termini del giuramento; ne consegue che, in assenza di regolare notificazione del rinvio, la soccombenza non si produce se la parte non si presenta, perché l'art. 239 c.p.c. collega l'effetto solo alla mancata comparizione senza giustificato motivo del delato, o al suo rifiuto di prestare il giuramento. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17718 del 25/08/2020 (Rv. 658902 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0233, Cod_Civ_art_0237, Cod_Civ_art_0239 corte cassazione 17718 2020 …...
Prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
Fra le stesse o anche altre parti - Potere del giudice - Loro utilizzazione - Ammissibilità - Confessione resa nel giudizio penale - Rilevanza nel giudizio civile - Condizioni - Conseguenza sull'ammissione di interrogatorio formale relativo alle stesse circostanze - Giuramento decisorio in sede civile - Preclusione alla sua ammissibilità in virtù dell'acquisizione degli esiti in ambito penale di altre prove privilegiate - Esclusione. Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento. Quando sia stata resa nel giudizio penale, la confessione, di norma, vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che nel caso in cui, all'atto del compimento delle relative dichiarazioni, l'avversario non si sia già costituito p.c., nella qual ipotesi produce l'efficacia di confessione piena, con la conseguenza di impedire nel successivo giudizio civile l'ammissione dell'interrogatorio formale sui medesimi fatti che ne hanno formato oggetto. Diversamente deve ritenersi per il giuramento decisorio che deve essere ammesso anche quando abbia ad oggetto fatti accertati o esclusi dalle risultanze di causa o anche quando da una prova di carattere privilegiato, come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale, risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con lo stesso giuramento, sempre che essa valga a risolvere totalmente o parzialmente la causa, a nulla rilevando che sia deferito in linea subordinata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006   …...
prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
Fra le stesse o anche altre parti - Potere del giudice - Loro utilizzazione - Ammissibilità - Confessione resa nel giudizio penale - Rilevanza nel giudizio civile - Condizioni - Conseguenza sull'ammissione di interrogatorio formale relativo alle stesse circostanze - Giuramento decisorio in sede civile - Preclusione alla sua ammissibilità in virtù dell'acquisizione degli esiti in ambito penale di altre prove privilegiate - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006 Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento. Quando sia stata resa nel giudizio penale, la confessione, di norma, vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che nel caso in cui, all'atto del compimento delle relative dichiarazioni, l'avversario non si sia già costituito p.c., nella qual ipotesi produce l'efficacia di confessione piena, con la conseguenza di impedire nel successivo giudizio civile l'ammissione dell'interrogatorio formale sui medesimi fatti che ne hanno formato oggetto. Diversamente deve ritenersi per il giuramento decisorio che deve essere ammesso anche quando abbia ad oggetto fatti accertati o esclusi dalle risultanze di causa o anche quando da una prova di carattere privilegiato, come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale, risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con lo stesso giuramento, sempre che essa valga a risolvere totalmente o parzialmente la causa, a nulla rilevando che sia deferito in linea subordinata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006   …...

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