Notificazione a persona irreperibile – Cass. n. 10983/2021Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - Procedimento notificatolo ex art. 143 c.p.c. - Presupposti - Diligenza richiesta al notificante nell'effettuare le ricerche - Contenuto.
L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10983 del 26/04/2021 (Rv. 661183 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1147, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Civ_art_0143_1 …...
Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro – Cass. n. 18658/2020Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennità e rendita - assegno e rendita in caso di morte - Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Condizioni - Vivenza a carico - Nozione - Reddito del coniuge dell'ascendente richiedente la prestazione - Rilevanza - Valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti - Esclusione.
Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove i predetti si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento abbia concorso in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi a tal fine considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, giacché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. e quello di assistenza per i figli di cui al successivo art. 147 c.c., senza che possa procedersi ad una valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti, indipendentemente dalla sussistenza di contributi o aiuti familiari.
Corte di Cassazione, Sez . L - , Ordinanza n. 18658 del 08/09/2020 (Rv. 658597 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0143_1
CORTE
CASSAZIONE
18658
2020 …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Cass. n. 10443/2019Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento dell'obbligo di mantenimento - Rilevanza dello scopo dell'atto - Esclusione - Soggezione alla revocatoria - Sussistenza - Avvenuta omologazione dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Profilo causale dell'accordo - Onerosità o gratuità - Criteri distintivi - Fattispecie.
L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver qualificato come a titolo oneroso l'atto con il quale un coniuge, modificando gli originari accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, aveva ceduto all'altro la propria quota di proprietà su alcuni immobili, ne aveva escluso la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c., da un lato, sulla base del fatto che i coniugi, con la suddetta modifica, avevano inteso ristrutturare gli equilibri patrimoniali scaturenti dalla separazione per effetto di circostanze sopravvenute e, dall'altro, in ragione dell'anteriorità della crisi coniugale - e dei correlativi trasferimenti patrimoniali …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi - Risarcibilità dei danni ex art. 2059 c.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6598 del 07/03/2019Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi - Risarcibilità dei danni ex art. 2059 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Autonomia dell'azione rispetto alla domanda di separazione e di addebito - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6598 del 07/03/2019
Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_0151, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018Inosservanza dell'obbligo di fedeltà - Prova dell'efficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale - Necessità - Eccezione relativa all'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà - Onere della prova - Regole comuni - Applicabilità - Conseguenze.
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25966 del 15/12/2016Allontanamento del coniuge dalla casa coniugale - Mancanza di giusta causa - Violazione dell'obbligo di convivenza - Configurabilità - Ripartizione dell'onere della prova.
L’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25966 del 15/12/2016
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016Mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi - Conseguenze - Motivo di addebito della separazione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di separazione personale tra coniugi, il mutamento di fede religiosa, e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost., non può di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli artt. 143 e 147 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per l'interesse della prole.
(Nella specie, la S.C. ha escluso l'addebitabilità della separazione al marito in ragione della adesione di quest'ultimo alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, non potendo attribuirsi rilievo all'impegno assunto in sede di celebrazione del matrimonio religioso di conformare l'indirizzo della vita familiare ed educare i figli secondo i dettami della religione cattolica, estraneo alla disciplina civilistica del vincolo).
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006Violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale - Relazione adulterina - Causa presuntiva della separazione coniugale - Configurabilità - Limiti - Conseguenze ai fini dell'addebito della separazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006
In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19328 del 29/09/2015Allontanamento dalla casa coniugale - Addebito - Condizioni - Ripartizione dell'onere della prova. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19328 del 29/09/2015
In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19328 del 29/09/2015
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015Obbligo di fedeltà coniugale - Violazione - Addebito della separazione - Limiti - Mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale per la preesistenza di quest'ultima. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale con addebito - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25663 del 04/12/2014Allontanamento dalla residenza familiare - Rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25663 del 04/12/2014
L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata osservando che non aveva alcuna rilevanza, ai fini dell'addebito della separazione al marito, la mancata prova dell'affermata relazione extraconiugale, non essendo contestato l'abbandono della casa coniugale).Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25663 del 04/12/2014Cod_Civ_Art_0143, Cod_Civ_Art_0146, Cod_Civ_Art_0151Massime precedenti Conformi: N. 4540 del 2011 …...
separazione personale dei coniugi giudiziale con addebito - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013Abbandono volontario del domicilio coniugale - Rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito - Limiti - Allontanamento del coniuge insieme ai figli - Conseguenze sull'onere della prova. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013 Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catania, confermava la pronuncia di primo grado (intervenuta il 14/6/2005), con la quale era stata pronunciata la separazione personale tra R.M. e F..M. con addebito a carico della R. ed era statodisposto l'affidamento dei figli minori A. (nata nel XXXX) e K. (nato nel XXXX) al padre, unitamente all'assegnazione della casa coniugale ed, infine, imposto l'obbligo per la madre di versare a titolo di contributo nel mantenimento dei minori la somma di Euro 250 mensili.A sostegno della decisione di secondo grado per quel che ancora interessa, sull'appello proposto dalla R. , veniva affermato:a) sull'addebito, che la pronuncia era fondata sull'allontanamento dalla casa coniugale realizzato dalla R. unitamente ai figli minori, protrattosi per alcuni mesi senza dare notizie al coniuge e facendo perdere le tracce di sè, tanto che l'attuazione del provvedimento di affidamento disposto nel corso del giudizio di primo grado dal giudice istruttore, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio (28/10/2003), poteva essere attuato soltanto molti mesi dopo (6/5/2004). In particolare, la Corte d'Appello aveva …...
fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - atti tra coniugi – Cass. n. 8516/2006 deAccordo, in sede di separazione consensuale, prevedente il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi - Assoggettamento a revocatoria fallimentare - Configurabilità - Avvenuta omologazione dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di costituzione di diritto di abitazione in sede di modifica delle condizioni della separazione personale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006
L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67 e 69 legge fall., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Tale conclusione si impone "a fortiori" allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti. (Nella specie, con l'accordo impugnato, il coniuge poi fallito - assegnatario della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale omologata -, a modifica di tali condizioni, aveva costituito a favore dell'altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il diritto di …...
Locazione - regime vincolistico (proroga e blocco) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 604 del 02/02/1982Decadenza del conduttore dal diritto alla proroga legale - disponibilità di altra abitazione - disciplina ex art. 3 n. 1 della legge n. 253 del 1950 - mutamento per effetto dell'entrata in vigore delle norme sul possibile diverso domicilio dei coniugi previste dal nuovo diritto di famiglia - esclusione - conseguenze in tema di convivenza coniugale in abitazione diversa da quella condotta in locazione da uno dei coniugi. *
La nuova normativa in tema di diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151) che, conservando l'Obbligo reciproco della coabitazione tra coniugi, ha reso possibile che ciascuno di essi abbia un proprio domicilio in luogo diverso da quello della residenza familiare, non ha mutato la portata dell'art. 3 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, la quale - in tema di cessazione della proroga legale dei contratti di locazione d'immobili urbani - nel prevedere la disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione idonea, fa riferimento unicamente ed espressamente al luogo di abituale dimora. Con la conseguenza che qualora ad opera del locatore, che è onerato dalla relativa prova risulti anche presuntivamente che la convivenza familiare e coniugale si svolge in abitazione (costituente dimora) diversa da quella condotta in locazione da uno dei coniugi, questi per non essere soggetto alla suddetta causa di cessazione della proroga legale, è tenuto a dimostrare la dimora abituale nella località ove è sito l'immobile condotto in locazione.*
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 604 del 02/02/1982
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