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0111. Celebrazione per procura

Art.111.Celebrazione per procura.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Procura "ad nubendum" - Cass. n. 17175/2020
Mandato - contenuto del mandato - Procura "ad nubendum" - Contenuto del mandato - Scelta del regime di separazione dei beni - Validità - Condizioni - Fattispecie. La procura "ad nubendum" costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all'Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, che interviene tramite la volontà manifestata dal procuratore, sicché il mandato conferitogli in favore del regime patrimoniale della separazione dei beni, non è sufficiente all'instaurazione del detto regime, che richiede l'accordo di entrambi i nubendi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell'atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni). (Conforme Cass. n. 569/1975, Rv. 373879-01). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17175 del 14/08/2020 (Rv. 658806 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0111, Cod_Civ_art_0159, Cod_Civ_art_0162 _____________________________________ Procura Mandato corte cassazione 17175 2020 …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11508 del 03/06/2016
Motivazione "per relationem" - Richiamo a precedenti giurisprudenziali - Puntuale riferimento al precedente - Necessità - Fondamento. In tema di motivazione della sentenza, ove la stessa richiami un orientamento giurisprudenziale, è necessario un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11508 del 03/06/2016   …...

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