Art. 669-quaterdecies. (1) (Ambito di applicazione)
0 Codice di procedura civile
L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.
Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.
Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Procedimenti cautelari o equiparati – Cass. n. 28607/2020Impugnazioni civili – ordinanze - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – ordinanze - Procedimenti cautelari o equiparati - Condanna alle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 669 septies c.p.c. nella formulazione "ratione temporis" applicabile - Esperibilità - Estensione all'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
In tema di procedimento cautelare o equiparato (nella specie, possessorio), avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, comma 3, c.p.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma 1, della legge n. 69 del 2009), sicchè la condanna alle spese, anche se emessa all'esito del reclamo, è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., avendo tale norma una valenza generale, volta, com'è, a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 28607 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_669_7, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_669_14
corte
cassazione
28607
2020 …...
Procedimento di consulenza tecnica preventivaImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - procedimento di consulenza tecnica preventiva - potere di statuire sulle spese - limiti - provvedimento sulle spese a seguito di espletamento della consulenza - abnormità - ricorribilità per cassazione - esclusione - opposizione all'esecuzione – ammissibilità - sindacabilità nel relativo giudizio di merito - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018
>>> In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt.669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria,opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore della "querela nullitatis".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018 …...
Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 31/08/2018Definizione del procedimento cautelare - Instaurazione del processo di merito - Autonoma domanda - Necessità - Difetto - Conseguenze.
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza successiva all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 31/08/2018
  …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017Provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari o possessori - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Provvedimento abnorme - Ininfluenza.
Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l'inammissibilità dell'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorché se ne deduca la "abnormità", siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017
  …...
Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015Definizione del procedimento cautelare - Instaurazione del processo di merito - Autonoma domanda - Necessità - Difetto - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015
  …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6172 del 07/03/2008Procedimento contro la discriminazione ex art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Natura - Procedimento cautelare - Norme sul procedimento cautelare uniforme - Applicabilità, in quanto compatibili, in base all'art. 669 quaterdecies cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Inammissibilità - Convertibilità in regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6172 del 07/03/2008
In tema di azione civile contro la discriminazione, l'art. 44 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) prevede un procedimento cautelare al quale si applicano, in forza dell'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. ed in quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV cod. proc. civ. e, in particolare, trova applicazione l'art. 669-octies cod. proc. civ. sul facoltativo inizio della fase di merito. Ne consegue che, non essendo il decreto adottato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza assunta a seguito di ricorso ex art. 44 citato, qualificabile come provvedimento definitivo con carattere decisorio, è inammissibile contro di esso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., né questo può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6172 del 07/03/2008
  …...
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
Codice procedura civile
cpc
c.p.c.
669 quaterdecies
ambito
applicazione