Estinzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17661 del 30/06/2025 (Rv. 675127 - 01)Art. 624, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - Estinzione del processo esecutivo sospeso - Condizioni - Sospensione pronunciata in sede di reclamo - Inclusione.
L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art.624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17661 del 30/06/2025 (Rv. 675127 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_669_13 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 19712 del 11/07/2023 (Rv. 668428 - 01)Fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalità - esecuzione forzata - immobiliare - Programma di liquidazione - Vendite effettuate in sede fallimentare secondo le norme del c.p.c. con delega delle relative operazioni - Applicazione dell'art. 591 ter c.p.c. vigente nel periodo tra l'emanazione del d.l. n. 83 del 2015, conv. in l. n. 132 del 2015, e l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Conseguenze.
Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 19712 del 11/07/2023 (Rv. 668428 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_591_3, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_591 …...
Impugnazioni civili – cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16441 del 09/06/2023 (Rv. 668004 - 01)Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sequestro giudiziario - Provvedimento di attuazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16441 del 09/06/2023 (Rv. 668004 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_670, Cod_Proc_Civ_art_675, Cod_Proc_Civ_art_676, Cod_Proc_Civ_art_677 …...
Tribunale ordinario in composizione collegiale – Cass. n. 13841/2023Acque pubbliche - competenza e giurisdizione - tribunali delle acque pubbliche - tribunale superiore delle acque pubbliche - sentenze - impugnazioni - Controversia possessoria - Reclamo cautelare - Competenza - Tribunale ordinario in composizione collegiale - Sussistenza - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
In tema di acque pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, comma 2, del r.d. n. 1775 del 1933 e 669-terdecies c.p.c., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori, pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell'art. 140 del citato r.d., deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023 (Rv. 667881 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_703, Cod_Proc_Civ_art_363
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Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo – Cass. n. 10350/2023Esecuzione forzata - immobiliare - Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. - Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione.
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10350 del 18/04/2023 (Rv. 667402 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_591_2, Cod_Proc_Civ_art_591_3, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_360
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Componente già relatore nella fase di reclamo cautelare "ante causam" – Cass. n. 7378/2023Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Giudizio di cognizione ordinaria - Collegio d'appello - Componente già relatore nella fase di reclamo cautelare "ante causam" - Obbligo di astensione nella fase decisoria - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669 terdecies c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7378 del 14/03/2023 (Rv. 667267 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_669_13
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Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito – Cass. n. 6457/2023Procedimento civile - notificazione - al domicilio reale anziché' a quello eletto - Notifica dell'atto introduttivo - Nel domicilio eletto da controparte presso il difensore del pregresso procedimento cautelare - Validità - Presupposti - Mandato conferito anche per i successivi gradi del giudizio - Necessità - Fattispecie.
È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, effettuata al domicilio che la controparte aveva eletto presso il difensore nel reclamo cautelare, perché il sintagma "nel giudizio di cui al presente atto", contenuto nella procura conferita a quel legale, limitava il conferimento del potere di rappresentanza e difesa al giudizio cautelare medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6457 del 03/03/2023 (Rv. 667077 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_669 bis, Cod_Proc_Civ_art_669_13
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Procedimenti cautelari o equiparati – Cass. n. 28607/2020Impugnazioni civili – ordinanze - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – ordinanze - Procedimenti cautelari o equiparati - Condanna alle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 669 septies c.p.c. nella formulazione "ratione temporis" applicabile - Esperibilità - Estensione all'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
In tema di procedimento cautelare o equiparato (nella specie, possessorio), avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, comma 3, c.p.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma 1, della legge n. 69 del 2009), sicchè la condanna alle spese, anche se emessa all'esito del reclamo, è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., avendo tale norma una valenza generale, volta, com'è, a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 28607 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_669_7, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_669_14
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Procedimenti cautelari o equiparati - Condanna alle spese – Cass. n. 28607/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – ordinanze - Procedimenti cautelari o equiparati - Condanna alle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 669 septies c.p.c. nella formulazione "ratione temporis" applicabile - Esperibilità - Estensione all'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
In tema di procedimento cautelare o equiparato (nella specie, possessorio), avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, comma 3, c.p.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma 1, della legge n. 69 del 2009), sicché la condanna alle spese, anche se emessa all'esito del reclamo, è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., avendo tale norma una valenza generale, volta, com'è, a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 28607 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_669_7, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_669_15
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Opposizioni all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Provvedimento sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Impugnazione - Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. - Ammissibilità.
Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi deii'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.).
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019 (Rv. 654839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_700 …...
Immobiliare - Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. – Cass. 12238/2019Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità).
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019 (Rv. 653893 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 591.2 – Delega delle operazioni di vendita
Cod. Proc. Civ. art. 591.3 – Ricorso al giudice dell’esecuzione
Cod. Proc. Civ. art. 617 – Forma dell’opposizione
Cod. Proc. Civ. art. 669.13 – Reclamo contro i provvedimenti cautelari
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso …...
Azioni a difesa del possesso – Cass. 12089/2019Azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - sommarie informazioni raccolte nella fase interdittale - Rilevanza probatoria nel giudizio a cognizione piena - Elementi indiziari - Utilizzabilità per la definizione del giudizio di merito.
Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12089 del 08/05/2019 (Rv. 654076 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1168 – Azione di reintegrazione
Cod. Civ. art. 1170 – Azione di manutenzione
Cod. Proc. Civ. art. 116 – Valutazione delle prove
Cod. Proc. Civ. art. 669.6 – Procedimento
Cod. Proc. Civ. art. 669.13 – Reclamo contro i provvedimenti cautelari
Cod. Proc. Civ. art. 703 – Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10758 del 17/04/2019 (Rv. 653804 - 01)Provvedimento di attuazione di misure cautelari emesso dal giudice monocratico - Modalità di contestazione - Reclamo al collegio anche sulle spese - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10758 del 17/04/2019 (Rv. 653804 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_669_12, Cod_Proc_Civ_art_669_13 …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Regime successivo a novella introdotta con l. n. 80 del 2005 - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Regime successivo a novella introdotta con l. n. 80 del 2005 - Rigetto del reclamo - Condanna alle spese - Rimedi per la parte soccombente dopo l. n. 69 del 2009 - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Poteri del giudice del merito in ordine al regime di dette spese - procedimenti cautelari - sequestro - sequestro giudiziario - In genere.
L'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito. (Nella specie, era stato impugnato per cassazione un provvedimento che aveva respinto il reclamo contro un'ordinanza di rigetto di una richiesta di sequestro giudiziario in corso di causa, condannando, altresì, il soccombente a rifondere le spese).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_669_7, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2990 del 31/01/2019Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2990 del 31/01/2019
Decorrenza dalla notificazione del primo gravame - Irritualità del gravame in questione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Il termine cd. breve di impugnazione decorre, oltre che dalla notificazione del provvedimento da impugnare, anche da quella del primo gravame contro lo stesso - pur se proposto in maniera irrituale - perché il compimento di tale atto dimostra necessariamente la piena conoscenza della decisione contestata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in un caso concernente un'ordinanza, avente natura sostanziale di sentenza, che aveva deciso su una richiesta di reintegrazione nel possesso statuendo, altresì, sulle spese di lite, che fosse idonea a dare corso al detto termine la notifica di un reclamo, nonostante il rimedio rituale previsto dall'ordinamento fosse l'appello).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2990 del 31/01/2019
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Collegio d'appelloProcedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - collegio d'appello - componente - conoscenza dei fatti acquisita in sede di reclamo contro provvedimento cautelare "ante causam" - incompatibilità - insussistenza - deduzione come motivo di nullità della sentenza e non come motivo di ricusazione - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018
>>> Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017Provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari o possessori - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Provvedimento abnorme - Ininfluenza.
Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l'inammissibilità dell'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorché se ne deduca la "abnormità", siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017
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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 14825/2016Ordinanza di sospensione del processo esecutivo - Reclamo - Declaratoria d'incompetenza - Riassunzione innanzi al giudice indicato come competente - Regolamento di competenza d'ufficio - Inammissibilità - Ragioni.
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un'ordinanza con la quale il tribunale in composizione collegiale, in sede di reclamo contro un provvedimento di sospensione del processo pronunciata dal giudice dell'esecuzione, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, in quanto tale provvedimento è privo del carattere di definitività e di decisorietà, anche in ordine alla decisione sulla competenza; sicché il giudice davanti al quale il processo è stato riassunto non è vincolato dalla decisione precedente è può decidere liberamente sulla competenza senza bisogno di provvedere a norma dell'art. 45 c.p.c.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14825 del 19/07/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14825
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere- Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 14/10/2015Provvedimento di rigetto del reclamo avverso diniego di reintegrazione nel possesso - Esecuzione intrapresa per la liquidazione delle spese del giudizio - Idoneità del solo provvedimento "de quo" a fungere da titolo esecutivo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 14/10/2015
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., confermativo dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell'effetto devolutivo, l'ordinanza reclamata, sicché se l'esecuzione non ha avuto inizio in base al primo titolo esecutivo, va notificato il solo provvedimento emesso sul reclamo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 14/10/2015
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possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3629 del 17/02/2014Ordinanza sul reclamo ex art. 703, terzo comma, cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3629 del 17/02/2014
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3629 del 17/02/2014
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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - procedimento - articolazioni due fasi – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015Fase cautelare - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015
I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata. Non è pertanto ricorribile per cassazione l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, avendo essa i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo, ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale, che sostanziale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015
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possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3629 del 17/02/2014ordinanza sul reclamo ex art. 703, terzo comma, cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3629 del 17/02/2014
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3629 del 17/02/2014
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Competenza civile - regolamento di competenza- Cass. n. 18189/2013Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013
In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ove qualificato come regolamento di competenza, il ricorso proposto avverso alcune ordinanze cautelari, con cui l'adito giudice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l'istante aveva invocato l'adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale pendente a suo carico, dopo che analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest'ultimo).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013
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Competenza
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competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 18189/2013Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013
In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ove qualificato come regolamento di competenza, il ricorso proposto avverso alcune ordinanze cautelari, con cui l'adito giudice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l'istante aveva invocato l'adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale a suo carico, dopo che analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest'ultimo).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013
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procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19276 del 07/11/2012Procedimento cautelare anteriore alla legge n. 69 del 2009 - Ordinanza su reclamo - Statuizione sulle spese - Mezzo di impugnazione - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19276 del 07/11/2012
Nel procedimento cautelare proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, l'ordinanza collegiale sul reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. è impugnabile, quanto alla statuizione sulle spese, con l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 669 septies, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69, mezzo preclusivo del ricorso straordinario per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19276 del 07/11/2012
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011Provvedimenti adottati in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011
Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Non è pertanto ricorribile il provvedimento (nella specie, di "non luogo a provvedere") emesso in sede di reclamo avverso il diniego di provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., il quale ha gli stessi caratteri di provvisorietà e di non decisorietà tipici dell'ordinanza oggetto del reclamo, essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - Provvedimento su reclamo cautelare - Liquidazione delle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassaziprocedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento - Provvedimento su reclamo cautelare - Liquidazione delle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11370 del 24/05/2011
Il provvedimento col quale il Tribunale, provvedendo "ante causam", rigetti il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, e condanni il reclamante alle spese del giudizio non ha natura di sentenza e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.; ne consegue che il reclamante soccombente, ove non intenda iniziare il giudizio di merito ma intenda contestare la sola liquidazione delle spese in esso contenuta, deve farlo attraverso l'opposizione al precetto intimato sulla base del detto provvedimento o all'esecuzione iniziata sulla base di esso. (Fattispecie relativa a procedimento cautelare introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma di cui alla legge, 18 giugno 2009, n. 69).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11370 del 24/05/2011
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23504 del 19/11/2010Provvedimento reso in sede di reclamo cautelare ai sensi dell'art. 669 - Terdecies cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Dedotta abnormità e gravità degli effetti del provvedimento - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23504 del 19/11/2010
L'ordinanza del tribunale che, in sede di reclamo ed in riforma del diniego da parte del giudice delegato del medesimo tribunale, abbia emesso un provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., non è ricorribile per cassazione, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo e pur quando il lamentato vizio abbia natura processuale (per avere essa disatteso l'eccezione d'inammissibilità del reclamo), difettando il requisito della definitività. Né la conclusione muta, allorché il ricorrente lamenti l'abnormità della decisione ed i suoi effetti gravi ed irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l'impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità, mentre, sotto il secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sé, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà e strumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23504 del 19/11/2010
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17211 del 21/07/2010Diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 cod. proc. civ. - Ordinanza di rigetto del reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17211 del 21/07/2010
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. é inammissibile avverso l'ordinanza con cui il tribunale, a norma dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., abbia rigettato il reclamo proposto contro il diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 cod. proc. civ. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio né definitivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17211 del 21/07/2010
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10069 del 27/04/2010Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizioni - Provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo contro provvedimento di natura cautelare - Ricorribilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10069 del 27/04/2010
Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., è ammesso soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, con la conseguenza che esso non è proponibile avverso l'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, quale che ne sia il contenuto, giacché trattasi di decisione munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all'instaurazione e all'esito del giudizio di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10069 del 27/04/2010
Costituzione art. 111,
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competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 16091/2009Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza emesso da due diversi giudici in fase di reclamo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16091 del 09/07/2009
In materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - che, in sede cautelare, non possono assurgere al "genus" della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale aveva declinato la propria competenza a favore della Corte d'appello, che, a sua volta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16091 del 09/07/2009
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Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. - Rimedi esperibili antecedentemente alle modifiche introdotte con le leggi n. 80 del 2005 e n. 52 del 2006 - Riccorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Inammissibilità - Proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. (nel testo vigente antecedentemente alle sostituzioni intervenute per effetto dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 80 del 2005 e, successivamente, dell'art. 18 della legge n. 52 del 2006, che ne hanno previsto l'impugnabilità con il rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ.), sono opponibili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. oppure revocabili o modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi, ma non sono suscettibili di ricorso per cassazione in virtù dell'art. 111 Cost., non avendo contenuto decisorio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 25/02/2009Provvedimenti negativi emessi all'esito della fase di attuazione di provvedimenti cautelari - Reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 25/02/2009
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti negativi emessi all'esito della fase promossa per l'attuazione di provvedimenti cautelari (nella specie ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione del sequestro conservativo); avverso i predetti provvedimenti è, invece, ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005 n. 80 e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 25/02/2009
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procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2821 del 05/02/2009Ordinanza emessa ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. su reclamo avverso il provvedimento cautelare - Caratteri - Osservanza delle norme del processo cautelare - Rilevanza autonoma - Esclusione - Fondamento - Decisione definitiva - Ricorso per cassazione - Motivi - Deduzione della sola nullità della decisione sul reclamo - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2821 del 05/02/2009
I provvedimenti resi in sede di reclamo su provvedimenti cautelari ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell'ordinanza reclamata, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuiscono su di essi con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato. Né assume una autonoma consistenza la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo cautelare, cui pure corrispondono diritti soggettivi delle parti, attesa la natura strumentale di tali disposizioni rispetto alla statuizione sui rapporti sostanziali, armonizzandosi tale soluzione con le linee del procedimento cautelare di cui agli artt. 669 "bis" e seguenti cod. proc. civ. introdotti dall'art. 74 della legge n. 353 del 1990 che, nel prevedere la riproponibilità della domanda respinta e la rivedibilità del provvedimento di accoglimento, ha rimesso la tutela delle posizioni delle parti solo agli strumenti interni al procedimento medesimo. Ne consegue che, ove si passi dalla fase cautelare e ordinatoria a quella della decisione definitiva, è inammissibile il ricorso per cassazione (pur proposto al solo fine del regolamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale) che si limiti a dedurre la nullità della decisione sul reclamo per l'inosservanza delle norme processuali che ne regolano lo svolgimento e non si articoli sulla pretesa fondatezza (anche in termini di virtuale accoglibilità) della domanda sostanziale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2821 del 05/02/2009
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giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 27537 del 20/11/2008Procedimenti cautelari - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa a richiesta di provvedimento di urgenza in materia di radiodiffusione. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 27537 del 20/11/2008
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari atteso che, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della S.C., essendo pur sempre possibile (v. sentenza n. 253 del 1994), contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, il reclamo ad un giudice processualmente sovraordinato che comporti il riesame anche della questione di giurisdizione. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella pendenza di un procedimento instaurato, a seguito del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. dinanzi all'a.g.o., dall'Agenzia giornalistica radiotelevisiva e finalizzato a sentire ordinare al Ministero delle Comunicazioni di consentire l'esercizio della radio-telediffusione in ambito locale).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 27537 del 20/11/2008
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competenza civile - regolamento di competenza -Cass. n. 17299/2008Procedimenti cautelari - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Provvedimento negativo della competenza da parte del giudice successivamente adito ed indicato come competente da primo giudice - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fattispecie in materia di reclamo. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 17299 del 25/06/2008
In materia di procedimenti cautelari non è ammissibile il regolamento di competenza attesa l'inidoneità dei provvedimenti emessi - sia in prima istanza che dal collegio adito ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ., la cui decisione è sostitutiva dell'atto reclamato ed ha identica natura e funzione - ad acquisire efficacia definitiva, tanto più che, con riguardo al provvedimento declinatorio della competenza, l'art. 669 "septies" cod. proc. civ. prevede che <<l'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda>>; ove, peraltro, dichiaratosi incompetente il primo giudice, anche il secondo, successivamente adito, abbia pronunciato un analogo provvedimento negativo della propria competenza, dovrà ritenersi applicabile, rispetto a tale decisione, la norma generale di cui all'art. 42 cod. proc. civ. e, conseguentemente, ammettersi l'istanza di regolamento di competenza, non essendo ipotizzabile che l'ordinamento non preveda alcuno strumento processuale attraverso il quale dirimere una situazione in cui non vi sia, di fatto, un giudice obbligato, alfine, a conoscere della domanda cautelare, a meno di non ipotizzare, nel sistema così delineato, un potenziale "vulnus" ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Nella specie, il tribunale, davanti al quale era stato proposto reclamo contro il diniego di provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. in materia di lavoro, aveva ritenuto che, a seguito dell'istituzione del giudice unico, dovesse affermarsi la competenza della corte d'appello, la quale aveva, a propria volta, declinato la competenza; la S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha affermato la competenza del Tribunale ritenendo che, stante la chiara formulazione dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ., non assumesse rilievo la generale competenza del giudice del lavoro).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 17299 del 25/06/2008 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Provvedimento del giudice monocratico emesso "ante causam" ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. - Reclamo - Ordinanza di rigetto da parte dgiurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Procedimenti ex art. 700 cod. proc. civ. - Provvedimento concesso "ante causam" - Mancato inizio del giudizio di merito - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007
Anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lettera e - bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, benché il ricorrente lo richieda, neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., da qualificare anch'essa inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007
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possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14281 del 19/06/2007Ricorso ai sensi dell'articolo 703 cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalla legge 26 novembre 1990 n.353 ma prima delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n.35 conv. nella legge 14 maggio 2005 n.80 - Conclusione del procedimento con ordinanza contenente il regolamento delle spese e senza fissazione dell'udienza per il merito - Natura sostanziale di sentenza - Sussistenza - Appellabilità - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14281 del 19/06/2007
Nella ipotesi in cui il giudice adito con ricorso ai sensi dell'articolo 703 cod. proc. civ. - nella formulazione risultante dalla legge 26 novembre 1990 n.353 ma prima delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 conv. nella legge 14 maggio 2005 n. 80 - concluda il procedimento possessorio con ordinanza, provvedendo anche al relativo regolamento delle spese processuali senza procedere alla fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio di merito, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con l'appello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14281 del 19/06/2007
Cod_Proc_Civ_art_669_07, Cod_Proc_Civ_art_669_08, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_703 …...
possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17098 del 27/07/2006Procedimento possessorio - Natura di ordinanza o di sentenza del relativo provvedimento - Distinzione - Criteri - Struttura bifasica del procedimento - Necessità - Insussistenza - Provvedimento di rigetto del ricorso possessorio senza fissazione di udienza per la trattazione del merito e con la liquidazione delle spese - Natura - Sentenza - Configurabilità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17098 del 27/07/2006
In tema di procedimento possessorio, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto, in tale secondo caso, ai mezzi di impugnazione previsti per la sentenza, occorre avere riguardo non già alla forma adottata ma al suo contenuto, in ossequio al cosiddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, non essendo configurabile la natura necessariamente bifasica del procedimento possessorio, il provvedimento con il quale il giudice, a conclusione della cosiddetta fase interdettale, abbia respinto o accolto il ricorso possessorio senza rimettere le parti innanzi a sè per la trattazione della causa nel merito, così concludendo definitivamente il giudizio e pronunciando sulle spese, ha natura di sentenza - indipendentemente dalla diversa definizione datagli dal giudice - e quindi è impugnabile mediante appello e non mediante reclamo, proponibile, nella materia possessoria, soltanto avverso il provvedimento avente natura di ordinanza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17098 del 27/07/2006
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Procedimenti cautelari - in genere - Esecuzione della misura cautelare - Danno subito dalla parte assoggetta all'esecuzione - Relativo diritto al risarcimento - Deducibilità nel procedimento di reclamo avverso la misura cautelare - Limiti – Corte CassazioDeduzione del diritto ex primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Deduzione del diritto ex secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Statuizioni del giudice del reclamo su tale diritto nel caso di revoca della misura cautelare - Mezzo di impugnazione - Individuazione - Opposizione ex art. 669 septies cod. proc. civ. - Statuizione di rigetto dell'istanza di riconoscimento di detto diritto in caso di conferma o modifica della misura cautelare - Natura non definitiva - Riproponibilità dell'istanza nel giudizi di merito instaurato dalla parte istante la misura cautelare - O con domanda autonoma in caso di mancato inizio di tale giudizio - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
La parte che, a causa dell'esecuzione di una misura cautelare, abbia subito danni, può far valere il relativo diritto al risarcimento nel procedimento di reclamo in cui impugni la misura cautelare soltanto nel caso previsto dal primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., cioè ove lamenti che la parte istante ha agito con dolo o colpa grave nel domandare la cautela (perché ne mancavano le condizioni) o nell'eseguirla (come, ad esempio, nel caso di sequestro conservativo, se il sequestro sia stato eseguito su bene non suscettibile di pignoramento), e non invece nel caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 96, posto che il suddetto procedimento non può costituire la sede in cui può avere luogo un accertamento pieno della inesistenza del diritto cautelato. Nel caso in cui sia fatto valere il diritto al risarcimento ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 96, avverso il rigetto della relativa istanza, pur in presenza della revoca della misura cautelare ovvero avverso l'accoglimento dell'istanza che si accompagni alla revoca di detta misura, è proponibile l'opposizione di cui al terzo comma dell'art. 669 - "septies" cod. proc. civ., rispettivamente dalla parte che aveva proposto l'istanza e dalla parte che aveva chiesto ed eseguito il provvedimento cautelare, mentre, qualora il reclamo non sfoci nella revoca del provvedimento cautelare, ma si concluda con la sua conferma o con la sua modifica (anche consistente nella sola imposizione di una cauzione), il consequenziale rigetto dell'istanza ex primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. non ha …...