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art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

Art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti - codice deontologico forense (2014)

Art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell' esercizio dell' attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.


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Espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 335 del 13 novembre 2025 L’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti - La c.d. immunità giudiziale non scrimina l’illecito deontologico
Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza.Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 335 del 13 novembre 2025 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025
Illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione.Conseguentemente, il “Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti” (art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli “scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale” riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense.Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025NOTA:In senso conforme, CNF n. 23/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 191/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 141/2020.La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione …...
Rapporti con i magistrati - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Benedictis, rel. Sabatino), decisione n. 21 del 4 marzo 2025
Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti Integra violazione degli artt. 52 e 53 CDF il comportamento dell’avvocato che, nel corso della propria discussione, inveisce contro il Presidente, reagendo all’invito di questi di moderare i propri toni, accusandolo di supponenza e sopraffazione, nonché invitandolo a “ridimensionarsi”, nonché evocando in maniera generica ed ambigua vicende note alle cronache (nel caso di specie, il “caso Palamara”) per aver gettato discredito sulla magistratura ma del tutto avulse dal contesto della suddetta discussione.Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Benedictis, rel. Sabatino), decisione n. 21 del 4 marzo 2025 …...
Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 191 del 4 luglio 2025
l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti - Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 191 del 4 luglio 2025 …...
> Espressioni sconvenienti e offensive - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
Espressioni sconvenienti e offensive -   l’art. 52 cdf riguarda solo quelle negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale L’art. 52 cdf circoscrive la condotta sanzionabile all’uso di espressioni offensive o sconvenienti esclusivamente negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale. Conseguentemente, una lettura orientata al riscontro della necessaria tipicità della norma deve sostanziarsi nel riscontrare la condotta ivi censurata esclusivamente nel caso in cui le espressioni offensive o sconvenienti siano connesse o a scritti del giudizio o all’esercizio dell’attività professionale. Al di fuori di tale ambito, pertanto, stante il principio di solo tendenziale tipicità dell’illecito deontologico, viene in rilievo l’art. 9 cdf relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l’avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1) sia comune (comma 2). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025 …...
Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025
Assumono rilievo deontologico a prescindere dal contesto - L’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti - illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata - I limiti al diritto di critica e alla libertà di espressione nei confronti delle istituzioni forensi Assumono rilievo deontologico a prescindere dal contestoLe espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta. L’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fattiLe espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti. illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privataL’avvocato ha il dovere di comportarsi …...
Espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 311 del 5 settembre 2024
Espressioni sconvenienti o offensive: l’illecito è istantaneo L’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf ha natura istantanea e si consuma quando il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 311 del 5 settembre 2024 …...
Avvocati - Espressioni sconvenienti ed offensive – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 73 del 13 marzo 2024
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al Collega di controparte L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’asserita incapacità professionale del collega di controparte (artt. 42 e 52 cdf), giacché ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega, che l’art. 42 cdf ammette -seppur non in modo indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela di un diritto. Diversamente, quando cioè la diatriba trascenda sul piano personale e soggettivo, l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una email al collega di controparte in cui aveva scritto “P.S. Un consiglio: domani dia un’occhiata alle mie memorie 183 e se le riesce si vergogni”. Peraltro, in dette memorie si affermava che le tesi avversarie fossero così “assurde” da dimostrare “palmari carenze sul piano tecnico giuridico” del collega di controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato in sede di gravame la responsabilità disciplinare dell’incolpato). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 73 del 13 marzo 2024 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 231 del 31 maggio 2024
Espressioni sconvenienti o offensive: l’illecito è istantaneo L’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf ha natura istantanea e si consuma quando il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 231 del 31 maggio 2024 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024
Le espressioni sconvenienti ed offensive assumono rilievo deontologico a prescindere dal contesto Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 22 aprile 2024
Sostenere le proprie ragioni non giustifica non giustifica l’offesa Il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024   …...
Espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Petrella), decisione n. 19 del 18 marzo 2024
Scriminante ex art. 598 cp - insussistenza Configura l’illecito di cui agli artt. 9 e 52 CDF da parte del difensore dell’incolpato l’aver utilizzato, in una memoria difensiva redatta nell’espletamento del mandato, espressioni sconvenienti e offensive rivolte ai membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina accusati di “comportamento approssimativo e superficiale”, di una “posizione preconcetta” e di una “forzata mancanza di obiettività” verso l’incolpato, descrivendo inoltre come “sterili” le deduzioni dell’Organo di Disciplina. Il principio di tutela del diritto di difesa non giustifica l’uso di espressioni denigratorie o lesive della dignità altrui, anche quando utilizzate nell’ambito di un atto difensivo. La scriminante di cui all’art. 598 c.p., che esclude la punibilità per le espressioni offensive utilizzate in giudizio, si applica solo se tali espressioni riguardano l’oggetto diretto della controversia e risultano strettamente pertinenti alla difesa. (Nel caso in esame, la scriminante di cui all’art. 598 c.p. non è stata ritenuta sussistente poiché le affermazioni riguardavano valutazioni personali dei membri del Collegio e non elementi tecnici della controversia). Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Petrella), decisione n. 19 del 18 marzo 2024 …...
Espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Petrella), decisione n. 19 del 18 marzo 2024
Scriminante ex art. 598 cp Configura l’illecito di cui agli artt. 9 e 52 CDF da parte del difensore dell’incolpato l’aver utilizzato, in una memoria difensiva redatta nell’espletamento del mandato, espressioni sconvenienti e offensive rivolte ai membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina accusati di “comportamento approssimativo e superficiale”, di una “posizione preconcetta” e di una “forzata mancanza di obiettività” verso l’incolpato, descrivendo inoltre come “sterili” le deduzioni dell’Organo di Disciplina. Il principio di tutela del diritto di difesa non giustifica l’uso di espressioni denigratorie o lesive della dignità altrui, anche quando utilizzate nell’ambito di un atto difensivo. La scriminante di cui all’art. 598 c.p., che esclude la punibilità per le espressioni offensive utilizzate in giudizio, si applica solo se tali espressioni riguardano l’oggetto diretto della controversia e risultano strettamente pertinenti alla difesa. (Nel caso in esame, la scriminante di cui all’art. 598 c.p. non è stata ritenuta sussistente poiché le affermazioni riguardavano valutazioni personali dei membri del Collegio e non elementi tecnici della controversia). Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Petrella), decisione n. 19 del 18 marzo 2024 …...
Espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024
Costituisce violazione dei principi deontologici di probità, dignità e decoro l’utilizzo, negli atti processuali, di espressioni sconvenienti o offensive nei confronti di altri colleghi o delle parti coinvolte. Tali condotte, anche se adottate nell’ambito della difesa del cliente, ledono il prestigio e il decoro della professione forense e sono sanzionabili disciplinarmente. Il principio di difesa non giustifica l’impiego di termini che compromettano il rispetto verso i soggetti processuali e l’immagine della categoria, in ossequio agli artt. 9 e 52 del CDF. (Nel caso di specie l’incolpato aveva descritto la condotta del difensore di controparte come un’”estorsione con l’inganno” a danno di una cliente, insinuando che quest’ultimo avesse forzato il rilascio di una dichiarazione di ricognizione del debito; anche, il Tribunale aveva ritenuto tali espressioni lesive del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ordinandone la cancellazione e condannando l’incolpato al risarcimento per danno non patrimoniale nei confronti del difensore offeso). Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - sentenza n. 162 del 3 ottobre 2022
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal…. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 162 del 3 ottobre 2022  L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf, già art. 20 codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 162 del 3 ottobre 2022 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021   L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021   L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, l’avvocato aveva riferito alla propria controparte la nota frase attribuita ad Einsten sulla stupidità e l’universo). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021   Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021   L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021 …...
Espressioni sconvenienti od offensive ed exceptio veritatis: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 1 febbraio 2021
Espressioni sconvenienti od offensive ed exceptio veritatis: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 1 febbraio 2021 …...
Espressioni sconvenienti od offensive ed exceptio veritatis: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 101 del 5 maggio 2021   Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 101 del 5 maggio 2021 …...
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al Collega di controparte -Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al Collega di controparte Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, durante una riunione presso il proprio studio alla presenza dei rispettivi clienti e tecnici di parte, rivolgeva alla Collega le seguenti frasi: “ma cosa ne vuoi sapere te di queste cose, sei una ragazzina, sei nata ieri. Io non ho tempo da perdere ho mille cose di cui occuparmi, non sono come te che hai solo questo fascicolo su cui lavorare”). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021 …...
Espressioni sconvenienti o offensive: i principi di diritto da applicare all’illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021
Espressioni sconvenienti o offensive: i principi di diritto da applicare all’illecito deontologico All’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) si applicano i seguenti principi di diritto: i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale; ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive; iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf, già art. 20 codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 4 dicembre 2020
Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 4 dicembre 2020 …...
Espressioni sconvenienti od offensive ed exceptio veritatis: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 4 dicembre 2020
Espressioni sconvenienti od offensive ed exceptio veritatis: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 4 dicembre 2020 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (artt. 52 e 53 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 ottobre 2020
Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate (Nel caso di specie, in un breve lasso di tempo l’avvocato indirizzava circa 50 email al giudice e al pubblico ministero di un procedimento penale a suo carico, definendoli “invertebrati”, “meschini”, “vigliacchi”, “putrefatti”, “stupidi”, “capre”, “supermafiosi”, “corrotti”, “somari”, “massomafiosi”, “truffatori”, “maleodoranti”, “ladri”, nel contempo chiedendo la restituzione di euro venti dagli stessi in thesi “indebitamente ed illecitamente incassati”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi otto). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 ottobre 2020 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 ottobre 2020
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 ottobre 2020 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 luglio 2020
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 e 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 cod.pen. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 luglio 2020 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 luglio 2020
Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 luglio 2020 …...
Impugnazione e divieto di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 18 luglio 2020
Impugnazione e divieto di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 18 luglio 2020 …...
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 17 luglio 2020
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 17 luglio 2020 …...
I limiti alla dialettica processuale: il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 17 luglio 2020
I limiti alla dialettica processuale: il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nell’intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva tacciato di infondatezza giuridica la tesi del Collega, perché “criminale” e “pregiudicato”). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 17 luglio 2020 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 13 luglio 2020
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 cod.pen. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 13 luglio 2020 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 24 giugno 2020
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 c.d.f.) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 24 giugno 2020 …...
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf, già art. 20 codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020 …...
Illecito deontologico costituente anche reato: irrilevante, in sede disciplinare, la tardiva o mancata proposizione di querela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020
Illecito deontologico costituente anche reato: irrilevante, in sede disciplinare, la tardiva o mancata proposizione di querela Nel caso di fatti deontologicamente rilevanti che costituiscono pure illecito penale, non ha alcun rilievo in ambito deontologico la tardiva o mancata proposizione della relativa querela da parte della persona offesa. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020 …...
Depenalizzazione del reato di ingiuria: la rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020
Depenalizzazione del reato di ingiuria: la rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale La recente depenalizzazione del reato di ingiuria non spiega alcun effetto in ambito deontologico giacché, nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico, lo stesso ben può sussistere pur non costituendo illecito né civile né penale. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti -Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020
Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 luglio 2019 L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 luglio 2019 Riferimenti normativi: ncdf52 …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 16 luglio 2019 L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 16 luglio 2019 Riferimenti normativi: ncdf52 …...
espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112
Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112 L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112 …...
espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112 Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112 …...
Espressioni offensive o sconvenienti - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018
Il divieto di espressioni offensive o sconvenienti riguarda anche l’avvocato che agisca in proprio Il divieto di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 ncdf, già art. 20 codice previgente) riguarda anche l’avvocato che agisca in proprio ex art. 86 cpc, a nulla rilevando in sede deontologica che il professionista agisca in qualità di parte o di difensore (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018   …...
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 231
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 231 Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdf), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva accusato il collega di controparte di aver agito giudizialmente al fine di “spillar quattrini” al suo assistito). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 231 …...
Espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207   …...
espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207 L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207 …...
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207 Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdf), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva definito il collega di controparte come professionista superficiale, credulone e poco accorto al fine di denigralo e renderlo ridicolo agli occhi del giudice). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207 …...
espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 176
Impugnazione e divieto di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 176 Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 176 …...
Espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 25 settembre 2017, n. 136
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, il professionista aveva riferito, nel corso del giudizio per il pagamento del suo compenso, una circostanza estranea all’oggetto del contendere ed ininfluente ai fini del decidere, ma esclusivamente finalizzata a portare un ingiustificato ed ingiusto, discredito personale alla controparte). Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 25 settembre 2017, n. 136   …...
Espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136
Espressioni sconvenienti od offensive: irrilevante il mancato ordine del giudice di cancellarle dagli scritti difensivi In tema di frasi sconvenienti o offensive, è ininfluente il fatto che il Giudice civile abbia omesso di provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione delle espressioni offensive, giacché il giudice della disciplina ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, indipendentemente dalla valutazione che possa fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi stesse. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136   …...
espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136 Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, il professionista aveva riferito, nel corso del giudizio per il pagamento del suo compenso, una circostanza estranea all’oggetto del contendere ed ininfluente ai fini del decidere, ma esclusivamente finalizzata a portare un ingiustificato ed ingiusto, discredito personale alla controparte). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136 …...
Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di verità, continenza e pertinenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 120
Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di verità, continenza e pertinenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 120 Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo (Nel caso di specie, seppur con esposizione altrimenti esprimibile ma oggettivamente non ingiuriosa né estranea alle esigenze di difesa, il professionista aveva attribuito a controparte comportamenti disdicevoli, che tuttavia avevano trovato effettivo riscontro nei fatti di causa). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 120 …...
Espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 63
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 63 …...
espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 63
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 63 L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 63 …...
Espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 44
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 44   …...
Espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408   …...
intento denigratorio ed offensivo nei confronti della controparte
Definire “bugie” le affermazioni di controparte non è, in sè, offensivo né sconveniente Definire “bugie” (ovvero, etimologicamente, “cose deliberatamente non vere”) le affermazioni avversarie non integra, di per sè, alcun intento denigratorio ed offensivo nei confronti della controparte, quanto piuttosto solo la volontà di contestarne decisamente, e magari vivacemente, la veridicità, utilizzando espressioni in sé nient’affatto sconvenienti, e solo protese, anche sotto la reazione dell’emotività del momento, a rimarcare detta dimensione di assoluta non rispondenza a verità.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2015, n. 76 …...
espressioni sconvenienti od offensive Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Salazar – rel. Neri, sentenza del 11 giugno 2015, n. 81) Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016   …...
espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107 L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, il professionista veniva convocato presso il proprio COA per un tentativo di conciliazione con un Collega, del quale ultimo in quella sede dichiarava: “non sa cosa sia la deontologia – sta indegnamente nel Palazzo di Giustizia”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107 …...
espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 81
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 81 L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, alla richiesta di chiarimenti da parte del Collega, il professionista rispondeva scurrilmente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 81 …...
espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 marzo 2015, n. 54
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 marzo 2015, n. 54 Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in udienza adotti verso i magistrati espressioni sconvenienti ed offensive estranee alle esigenze difensive, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare che il comportamento tenuto sia stato conseguenza dello stato d’ira giustificato dalle ingiustizie subite, potendosi tale ipotesi rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 marzo 2015, n. 54 …...
espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 36
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 36 L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 cdf, ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 cdf, ora 52 ncdf). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 36 …...
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2016, n. 20
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2016, n. 20 Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, in un proprio atto giudiziario l’avvocato sosteneva che il collega di controparte fosse una “persona che si è dimostrata in ogni occasione, dispotica, saccente, grintosa, di sola intelligenza e fonte esclusiva dello scibile umano”, affermando altresì che la difesa avversaria fosse tanto errata ed infondata da costituire frode processuale). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2016, n. 20 …...
espressioni sconvenienti od offensive Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2015, n. 81
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in udienza adotti verso i magistrati espressioni sconvenienti ed offensive estranee alle esigenze difensive, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare che il comportamento tenuto sia stato conseguenza dello stato d’ira giustificato dalle ingiustizie subite, potendosi tale ipotesi rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2015, n. 81 …...
conflitto tra il diritto-dovere a svolgere la difesa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2015, n. 74
La difesa non giustifica l’offesa: illecito ridicolizzare la tesi altrui Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2015, n. 74 …...
espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 24
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 24   …...
espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47 Benche´ l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita' e lealta', i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita' della professione, giacché la liberta' che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo' mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47 …...
espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47 L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l'esimente prevista dall'art. 599 c.p. (Nel caso di specie, nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'avvocato aveva richiesto al giudice "l'adozione di provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti della collega affinche´ smetta definitivamente di intasare la giustizia con liti temerarie a cascata, comportamenti scorretti, cattivi e vessatori, esposti al Consiglio dell'Ordine, denunce penali, opposizioni all'archiviazione e, quant'altro le suggerisca la sua fantasia". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rivenuto congrua la sanzione disciplinare dell' avvertimento).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47 …...
Espressioni sconvenienti od offensive: necessario l’animus iniurandi Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 168
Va esclusa la violazione dell’art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell’animus iniuriandi quando non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell’incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’esponente, rimanendo così nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica che non travalica nel non consentito biasimo e nella censurabile deplorazione dell’operato del difensore di controparte (Nel caso di specie, peraltro, le espressioni de qua venivano pronunciate in un processo civile in cui il Giudice le aveva ritenute tutte collegate con la materia del contendere tanto da negarne la richiesta cancellazione). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 168 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 168  FATTOCon atto depositato il 10 febbraio 2010 presso il COA di Perugia l’avv. S. C. proponeva ricorso avverso la decisione 14 gennaio 2010 depositata il 14 gennaio 2010 e notificata il 22 gennaio/9 febbraio 2010, con la quale gli veniva applicata la sanzione dell’avvertimento di seguito alla contestazione del seguente addebito: violazione dell’art. 20 C.D.F. “avendo usato ripetutamente espressioni sconvenienti ed offensive nel ricorso introduttivo presentato innanzi al Tribunale Civile di Perugia-Sezione Lavoro nei confronti della controparte, che nel caso di specie risulta anche Collega, ed in particolare per aver utilizzato le seguenti espressioni: ”vorrebbe defraudarla (ndr rivolto alla dipendente P. V.) addirittura delle competenze finali”; a pag. 3 “l’organizzazione del tempo di lavoro quale disposta dal titolare dello Studio era molto strana e sghemba” a pag. 5 “la prevista escalation di assurdità” a pag. 7 “se il convenuto è stato incapace (per proprio disordine concettuale) di gestire tali aspetti, ciò può riguardare solo la sua sfera personale“ a pag. 9 “…in definitiva l’atteggiamento del convenuto batte ogni record di incongruità ed infondatezza“ a pag. 11; “solo i soggetti che ignorano il diritto civile, possono infatti confondere il termine triennale….” Ed infine a pag. 13 “…per cui pretendere di negarli è addirittura ripugnante”.In Perugia il 18.05.2007.Nonché violazione degli …...
Espressioni sconvenienti e offensive - illecito non scriminato dalla provocazione altrui Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20, comma I, c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148  Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148 FATTOCon memoria difensiva, datata 16 dicembre 2004, depositata in un procedimento civile di natura risarcitoria, l’incolpato criticava l’operato della Collega, difensore di controparte, Avv. Maria Grazia Ma.., censurandolo come, a suo dire,sconcertante, al punto da ritenerlo, come si legge alla pag. 8 dell’atto anzidetto, gravemente lesivo del prestigio dell’avvocatura non avendo, la Collega, assistito “il cliente nel migliore dei modi”. Concludeva, fra l’altro, chiedendo al Giudice designato di accertare se il comportamento della Collega fosse conforme ai precetti deontologici, instando, in caso contrario, affinchè fosse il medesimo giudice ad informare il P.M. per l’avvio del conseguente procedimento disciplinare.Tali considerazioni erano poi oggetto di un esposto presentato sempre dall’Avv. M. al C.O.A. di Roma con lettera del 27 maggio 2005. In tale occasione, l’odierno incolpato deduceva altresì l’avvenuta infrazione dei precetti di cui agli artt. 3, 8 e 12 del Codice deontologico.Il Consiglio dell’Ordine di Roma informava l’accusata dell’avvenuto deposito dell’esposto e riceveva l’8 luglio 2005 dalla medesima le rituali controdeduzioni, nonché una specifica doglianza in ragione delle accuse rivoltele dall’Avv. M. e la conseguente, formale richiesta di accertare se il comportamento del medesimo potesse ritenersi deontologicamente corretto.Il COA, pertanto, in data 14 novembre 2005 informava l’avv. M. della circostanza, invitandolo ad esprimere al riguardo la sua opinione. Questi rispondeva con lettera recapitata all’Ordine il 5 dicembre successivo, con la quale, da un lato, respingeva gli addebiti mossigli dall’Avv. Ma.. e, dall’altro, ribadiva le censure già in precedenza svolte verso l’operato della Collega.Con deliberazione del 12 ottobre 2006, il COA disponeva l’archiviazione del procedimento aperto nei confronti dell’Avv. Ma...Nella medesima seduta, …...
espressioni sconvenienti ed offensive - limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 159
Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159 FATTOIl procedimento di cui qui si discute nasce da separati esposti presentati rispettivamente dall’Avv. E. M. e dall’Avv. E. N. al COA di Torino, rispettivamente poi individuati come procedimento disciplinare n. 61/08 e n. 62/08 e successivamente riuniti al primo. Procedimento disciplinare n. 61/2008 Per quanto riguarda il primo procedimento disciplinare, lo stesso trae origine da due esposti presentati in data 23 luglio 2008 e 28 luglio 2008, dall'avvocato E. M. che esponeva di avere in corso, con il patrocinio dell'avvocato E.L.N., una pluralità di controversie nei confronti del signor C.S.S., a sua volta assistito dall'avvocato . L'esponente lamentava che in occasione di due delle udienze relative alle predette controversie, l'avvocato F. T. avrebbe pronunciato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di essa esponente, avvocato E. M.. Riferiva in particolare l'avvocato M. che il 31 gennaio 2008, nel corso di un udienza avanti il Tribunale di Torino, sezione VIII civ., l'avvocato F. T. nel corso della discussione della causa n. R.G. 35677/07 ebbe a definirla più volte e ad alta voce "criminale" e "meritevole di essere messa in galera"; indicava come presenti ai fatti fossero, oltre al Giudice, Dottoressa S. R., l'avvocato S. R. e le dottoresse P.A. e S. M. C.. Riferiva poi che il secondo episodio lamentato sarebbe avvenuto in …...
espressioni sconvenienti ed offensive - anche delle parti e, più in generale, dei terzi - Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 29 novembre 2012, n. 159
Il divieto di utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive di cui all’art. 20 del Codice Deontologico, vige non solo nei confronti dei legali e dei magistrati ma anche delle parti e, più in generale, dei terzi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che le espressioni fossero state rivolte al collega non quale difensore ma quale parte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione). Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 29 novembre 2012, n. 159 Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 29 novembre 2012, n. 159 FATTOIl procedimento di cui qui si discute nasce da separati esposti presentati rispettivamente dall’Avv. E. M. e dall’Avv. E. N. al COA di Torino, rispettivamente poi individuati come procedimento disciplinare n. 61/08 e n. 62/08 e successivamente riuniti al primo. Procedimento disciplinare n. 61/2008 Per quanto riguarda il primo procedimento disciplinare, lo stesso trae origine da due esposti presentati in data 23 luglio 2008 e 28 luglio 2008, dall'avvocato E. M. che esponeva di avere in corso, con il patrocinio dell'avvocato E.L.N., una pluralità di controversie nei confronti del signor C.S.S., a sua volta assistito dall'avvocato . L'esponente lamentava che in occasione di due delle udienze relative alle predette controversie, l'avvocato F. T. avrebbe pronunciato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di essa esponente, avvocato E. M.. Riferiva in particolare l'avvocato M. che il 31 gennaio 2008, nel corso di un udienza avanti il Tribunale di Torino, sezione VIII civ., l' …...
espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 159
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli artt. 5 – 20 e 22 c.d.f. il professionista che nei confronti del Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159  Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159 FATTOIl procedimento di cui qui si discute nasce da separati esposti presentati rispettivamente dall’Avv. E. M. e dall’Avv. E. N. al COA di Torino, rispettivamente poi individuati come procedimento disciplinare n. 61/08 e n. 62/08 e successivamente riuniti al primo. Procedimento disciplinare n. 61/2008 Per quanto riguarda il primo procedimento disciplinare, lo stesso trae origine da due esposti presentati in data 23 luglio 2008 e 28 luglio 2008, dall'avvocato E. M. che esponeva di avere in corso, con il patrocinio dell'avvocato E.L.N., una pluralità di controversie nei confronti del signor C.S.S., a sua volta assistito dall'avvocato . L'esponente lamentava che in occasione di due delle udienze relative alle predette controversie, l'avvocato F. T. avrebbe pronunciato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di essa esponente, avvocato E. M.. Riferiva in particolare l'avvocato M. che il 31 gennaio 2008, nel corso di un udienza avanti il Tribunale di Torino, sezione VIII civ., l'avvocato F. T. nel corso della discussione della causa n. R.G. 35677/07 ebbe a definirla più volte e ad alta voce "criminale" e "meritevole di essere messa in galera"; indicava come presenti ai fatti fossero, oltre al Giudice, Dottoressa S. R., l'avvocato S. R. e le dottoresse P.A. e S. M. C.. Riferiva poi che il secondo episodio lamentato sarebbe avvenuto in occasione dell'udienza tenutasi il 19 giugno 2008 avanti il Tribunale di Torino, sez. VIII civile (Rel. Dott.ssa Bosco), nell'ambito della causa n. R.G. 15715/08, nel corso della quale, in sede di discussione, l'avvocato T. avrebbe accostato più volte l'avvocato E. M. ad "E. di Troia", nonché insinuato che tra la stessa Avv. M. ed il Signor C.S.S. vi fossero stati "rapporti intimi" "molto …...
Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Limiti – Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 212
Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Limiti – Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 212 In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, va esclusa la illiceità deontologica quando le frasi utilizzate non eccedono i limiti di una critica più acerba – se, come nella specie, riferita alla giovane età ed alla modesta esperienza professionale dell’incolpato – che aspra, senza peraltro assumere quei toni oggettivamente irriguardosi che giustificano la sanzione. In particolare, la reazione, da parte del professionista, alle affermazioni dell’ex cliente in ordine alla asserita non corretta esecuzione del mandato difensivo deve ritenersi proporzionata alla gravità dell’accusa, da costui mossa al proprio difensore, di essere venuto meno a lealtà e correttezza. Allo stesso modo, l’invito al proprio COA a non prestar fede ad affermazioni dettate soltanto dalla volontà di non pagare il corrispettivo di una prestazione dall’esito sfavorevole costituisce contegno che non eccede la misura di una critica contenuta in limiti accettabili e certamente non irriguardosi. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 212 art. 52 Codice deontologico forense   …...
Espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense sentenza del 21-04-2011, n. 69
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che, in una lettera spedita ad ex clienti, usi espressioni che, riferite in modo apparentemente generico alla classe forense, risultino oggettivamente offensive del collega, che dei destinatari sia il difensore, nonché sconvenienti poiché tese a rappresentare in maniera poco lusinghiera la categoria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 15 dicembre 2007). Consiglio Nazionale Forense sentenza del 21-04-2011, n. 69 Consiglio Nazionale Forense sentenza del 21-04-2011, n. 69 FATTOCon delibera n.14 del 20 ottobre 2006 il COA di Palmi emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’avv. A.P. per l’udienza del 10 febbraio 2007, decreto notificato il 30 ottobre 2006 all’incolpato e il 6 novembre 2006 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi con i seguenti addebiti:- di avere usato frasi sconvenienti ed offensive in una lettera indirizzata ad un ex cliente “si è rivolto a qualche legale in Laureana la invito a stare molto attento perché ve ne sono di ogni specie: bravi ed imbranati, preparati e ignoranti, furbi e sciocchi”; “il Signore mi ha dotato di tutti gli attributi, non mi ha riconosciuto la palla di vetro per poter prevedere e guardare il futuro”;“si faccia consigliare bene, da un avvocato serio, perché se il suo legale è quello che penso Lei avrà di che soffrire”;- di essere venuto meno al dovere di segretezza e riservatezza sull’attività prestata e sulle informazioni a lui fornite da un ex cliente perché con lettera indirizzata alla Compagnia di Assicurazione B. S.p.A., informava la detta società assicuratrice che la signora L.M., autrice, tramite altro legale, di richiesta risarcitoria relativa a sinistro stradale avvenuto il 10 marzo 2002, non aveva riportato in realtà alcun trauma in quanto le lesioni personali da questa denunciate risalivano ad un altro incidente avvenuto nel 1999 di cui si era occupato lo stesso avvocato P.;- per avere affermato, sempre nella lettera suddetta, che “tale M.V. aveva nel medesimo frangente patito “solo la lesione al naso” e che le lesioni ai denti erano “una invenzione del padre M.G.” il quale, sempre in …...
Rapporti con i magistrati - Espressioni sconvenienti ed offensive -Consiglio Nazionale Forense decisione del 22-10-2010, n. 101
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Espressioni sconvenienti ed offensive - Scriminante diritto di critica - Limiti Consiglio Nazionale Forense decisione del 22-10-2010, n. 101 Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall'orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell'avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all'eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio. Le espressioni utilizzate dal professionista esorbitano dal diritto di critica, con conseguente inconfigurabilità della relativa scriminante, allorquando, come nella specie, l'avvocato non si limiti ad indicare, nell'ambito dell'intervista rilasciata agli organi di stampa, le ragioni per cui ritenga erronea la decisione del giudice, ma ponga in dubbio la stessa capacità del magistrato di giudicare in modo sereno e corretto, accusando l'organo giudiziario di versare in uno status soggettivo patologico e caratteriale (schizofrenia, arroganza e presunzione) tale da comprometterne la capacità di giudizio e di essere condizionato da finalità estranee al processo (giustizialismo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 28 novembre 2006).   FATTO Con lettera prot. n. 228 in data 5 marzo 2002, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova comunicava all’avv. C.T. di avere aperto nei suoi confronti una inchiesta disciplinare, a seguito della pubblicazione di articoli di stampa che riportavano commenti dallo stesso rilasciati, all’esito di sentenza pronunziata dalla Corte d’Assise d’Appello di Genova nei confronti dell’imputato S.D., difeso dal professionista. Con la stessa lettera, alla quale era allegata la copia fotostatica dell’articolo pubblicato su “ …...

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