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art. 17 - Informazione sull'esercizio dell’attività professionale (ex art.17/1997)

Art. 17 - Informazione sull'esercizio dell’attività professionale

Articolo vigente

Art. 17 - Informazione sull'esercizio dell’attività professionale

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e al limiti dell' obbligazione professionale.

vedi Art. 35 - Dovere di corretta informazione

 

COMMENTI

 L'articolo raccoglie il precedente articolo 17 e 17 bis con una formulazione semplificata in adempimento della normativa del 1996 (la c.d. Bersani) e le nuove disposizioni contenute nella legge 247/2012. 

 

PRECEDENTE FORMULAZIONE

 art.17 Informazioni sull’attività professionale (articolo modificato con delibera 18.01.2007) Modifiche in attuazione della legge 4 Agosto 2006 N. 248 - Delibera del C.N.F. del 18 gennaio 2007

  L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

  Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività  e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’ordine.

  Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

  L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

  Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

  In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I – Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione  di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni  in discipline  attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. 

II  – E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.  

art. 17 Informazioni sull'attività professionale (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
  I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento.
  II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  IlI - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
  IV - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. 

art. 17.Informazioni sull'esercizio professionale (1) Modificato il 28 ottobre 2002)

È consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.

17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
    A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
    B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
    C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’Ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.

17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
    A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
    B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione 
dei corrispettivi.
    C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’articolo 19 del codice deontologico).

17.III) È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

 art.17.Informazioni sull'esercizio professionale

E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. 
I - L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale. 
II - E’ consentita l’indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività. 
III- E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purchè il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. 

art. 17 bis Modalità dell’ informazione (articolo modificato con delibera 18.01.2007 e del 12.06.2008)

L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei  professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
•) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;

Può indicare:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
•) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
•) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa tempestiva comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.  

formulazione originaria dell'articolo

art. 17 bis Mezzi di informazione consentiti (articolo inserito con delibera 27.01.2006) 

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:
1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio 
ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e~mail e del sito web, se attivato.
Possono essere indicati soltanto:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
•) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;
•) i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
•) l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;
4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop~up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

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L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/...
Illecito penale e prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137Illecito penale e prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137
Illecito penale e prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137 In caso di identità dei fatti tra processo penale e procedimento disciplinare, il dies a quo per la decorrenza della prescrizione è quello della definitività della sentenza penale che...
I limiti deontologici alla pubblicità professionale - Consiglio Nazionale Forense sentenza del 11 novembre 2015, n. 163I limiti deontologici alla pubblicità professionale - Consiglio Nazionale Forense sentenza del 11 novembre 2015, n. 163
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non...
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2015, n. 163La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2015, n. 163
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2015, n. 163 L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità...
Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142
Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142 Pur a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, la pubblicità informativa dell’avvocato deve...
Il ne bis in idem opera anche in sede disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142Il ne bis in idem opera anche in sede disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142
Il ne bis in idem opera anche in sede disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142 Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e...
Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142
Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait Pur a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, la pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro,...
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro - Consiglio Nazionale Forense sentenza del 23 luglio 2015, n. 118Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro - Consiglio Nazionale Forense sentenza del 23 luglio 2015, n. 118
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o...
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 118 -La pubblicità informativa non può fare leva sui prezzi, specie se troppo bassiConsiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 118 -La pubblicità informativa non può fare leva sui prezzi, specie se troppo bassi
La pubblicità informativa non può fare leva sui prezzi, specie se troppo bassi La pubblicità mediante la quale il professionista con il fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative,...
Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 23 luglio 2015, n. 118 -pubblicità informativa - Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 23 luglio 2015, n. 118 -pubblicità informativa -
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non...
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 118Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 118
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 118 La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in...
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 26I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 26
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 26 I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche...
I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 marzo 2015, n. 13I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 marzo 2015, n. 13
I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 marzo 2015, n. 13 I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull...
pubblicità informativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 marzo 2015, n. 13pubblicità informativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 marzo 2015, n. 13
La cd “liberalizzazione” della “pubblicità” professionale non preclude un suo controllo deontologico La pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, poiche´ l’abrogazione del divieto di...
Vietato ingenerare confusione tra le Vietato ingenerare confusione tra le "materie di attivita' prevalente" e le "specializzazioni professionali" - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39
Vietato ingenerare confusione tra le "materie di attivita' prevalente" e le "specializzazioni professionali" - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39 L'avvocato può indicare i settori di esercizio dell'attivita' professionale e, nell'ambito di questi, eventuali...
pubblicità informativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2014, n. 207pubblicità informativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2014, n. 207
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o...
pubblicità” professionale - non deve essere comparativa né autocelebrativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194pubblicità” professionale - non deve essere comparativa né autocelebrativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194 L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della...
informazione sull’attività professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194informazione sull’attività professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo,...
L’uso del titolo professionale nella lingua di origine - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 115L’uso del titolo professionale nella lingua di origine - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 115
L’uso del titolo professionale nella lingua di origine - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 115 Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’abogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi il titolo di “Avv. S.” o “Avv. Stab.”, anziché...
I limiti alla “pubblicità” informativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39I limiti alla “pubblicità” informativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39
I limiti alla “pubblicità” informativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39 Il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, conv. con L. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di...
Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39
Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39 Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi...
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74 -informazioni sull’esercizio professionale - La pubblicità “occulta” dell’avvocato  Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74 -informazioni sull’esercizio professionale - La pubblicità “occulta” dell’avvocato
Le informazioni sull’esercizio professionale - La pubblicità “occulta” dell’avvocato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74  Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 74 Il codice deontologico, anche a seguito...
L’avvocato non ha senz’altro l’obbligo di informare il cliente presso quale COA sia iscritto - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 giugno 2013, n. 96L’avvocato non ha senz’altro l’obbligo di informare il cliente presso quale COA sia iscritto - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 giugno 2013, n. 96
L’avvocato non ha senz’altro l’obbligo di informare il cliente presso quale COA sia iscritto - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 giugno 2013, n. 96 L’avvocato, che intenda dare informazioni sulla propria attività professionale, deve fornire le indicazioni di cui all’art. 17 bis cdf...
L’accaparramento di clientela attraverso internet: l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 89L’accaparramento di clientela attraverso internet: l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 89
L’accaparramento di clientela attraverso internet: l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 89 Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di...
Le informazioni sull’esercizio professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74Le informazioni sull’esercizio professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74
Le informazioni sull’esercizio professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74 Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non consente una pubblicità...
La pubblicità “occulta” dell’avvocato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74La pubblicità “occulta” dell’avvocato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74
La pubblicità “occulta” dell’avvocato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74 La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di...
La pubblicità “occulta” dell’avvocato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 72La pubblicità “occulta” dell’avvocato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 72
La pubblicità “occulta” dell’avvocato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 72 La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di...
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40 La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in...
I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40
I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40 La c.d. legge Bersani non consente una pubblicità indiscriminata, ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, al fine di orientare...
Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40
Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40 In ipotesi di rilascio di interviste agli organi di stampa da parte dell’avvocato, non può comportare violazione deontologica l...
riservatezza ufficio a pian terreno sul fronte strada,- Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 37riservatezza ufficio a pian terreno sul fronte strada,- Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché,...
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 37I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche...
I limiti deontologici alla pubblicità professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204I limiti deontologici alla pubblicità professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204
I limiti deontologici alla pubblicità professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204 La pubblicità informativa è consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, sicché può essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del...
Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204
Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204 In ipotesi di rilascio di interviste agli organi di stampa da parte dell’avvocato, non può comportare violazione...
Vietato il volantinaggio con cui si offrono prestazioni professionali gratuite - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 170Vietato il volantinaggio con cui si offrono prestazioni professionali gratuite - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 170
Vietato il volantinaggio con cui si offrono prestazioni professionali gratuite - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 170 L’offerta di prestazioni professionali (nella specie, attraverso un volantino), senza adeguati requisiti informativi e comunque a costi molto...
I limiti alla “pubblicità” professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 170I limiti alla “pubblicità” professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 170
I limiti alla “pubblicità” professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 170 L’introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come Bersani non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la...
Le informazioni sull’esercizio professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152Le informazioni sull’esercizio professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152
Le informazioni sull’esercizio professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152 A seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, il codice deontologico forense consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa...
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152 L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont., deve essere rispettosa della dignità e del decoro...
La pubblicità “occulta” dell’avvocato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 settembre 2012, n. 121La pubblicità “occulta” dell’avvocato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 settembre 2012, n. 121
La pubblicità “occulta” dell’avvocato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 settembre 2012, n. 121 La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri...
Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 settembre 2011, n. 132Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 settembre 2011, n. 132
Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 settembre 2011, n. 132 Illecito permanente – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Cessazione della condotta La violazione dell’obbligo di informazione e dell’...
Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Dovere di informazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 145Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Dovere di informazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 145
Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Dovere di informazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 145 Il comportamento del professionista che, contrariamente al vero, riferisca al cliente di avere depositato un’istanza di proroga dello sfratto entro...

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