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3. Tipologie di Mediazione

 3. Tipologie di Mediazione

La Mediazione è prevista in quattro diverse tipologie:

A - Mediazione obbligatoria;

B - Mediazione demandata;

C - Mediazione volontaria facoltativa;

D - Mediazione su clausola contrattuale.

A - Mediazione obbligatoria 

Il procedimento di mediazione è obbligatorio per le seguenti materie:

condominio

diritti reali

divisione

successioni ereditarie

patti di famiglia

locazione

comodato

affitto di aziende

risarcimento del danno derivante da responsabilità medica

risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria

risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,

contratti assicurativi

contratti bancari

contratti finanziari

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associazione in partecipazione

consorzio

franchising

opera

rete

somministrazione

società di persone

subfornitura

 

Il comma 1 e l'articolo  Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice) non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;

h) nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

 

Per i procedimenti sub a e b, l'esclusione è giustificata dal fatto che sono forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. La mediazione trova spazio all'esito della fase sommaria.

Per i procedimenti sub c, la formula è ampia per farvi ricomprendere anche provvedimenti "volti a fronteggiare stati di bisogno la cui qualificazione è incerta in giurisprudenza ed in dottrina (come ad es. L’ordinanza provvisionale ex art. 147 del codice delle assicurazioni private, o l'accertamento tecnico preventivo). La mediazione deve essere attivata nella successiva fase di merito.

Si collocano tra i procedimenti sub d), l'Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, le controversie in sede di distribuzione e l'accertamento dell'obbligo di terzo.

Condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda. Nella ipotesi di mancato avvio del procedimento, il Giudice (d'ufficio o su richiesta delle parti) alla prima udienza può verificare che le parti abbiano preventivamente tentato la mediazione e in difetto provvedere a rinviare la causa, assegnando loro un termine (15 giorni) per provvedervi. La parte interessata attiverà il procedimento davanti ad un Organismo (vedi par. 1.5). La mancata attivazione determinerà l'improcedibilità della domanda.

Se il procedimento è stato attivato e non si è ancora concluso, il giudice potrebbe anche disporre un altro rinvio.

La Corte costituzionale ha più volte giudicato legittimo il perseguimento di attività deflattive realizzata attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità (Corte Cost. 276/2000; 82/1992 e 436/2006)

 

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

B-Mediazione demandata - Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. 

 

Durante un procedimento vertente su materie disponibili, il Giudice può invitare le parti ad attivare il procedimento di mediazione fino alla precisazione delle conclusioni.

Anche in sede di appello, il giudice può consigliare alle parti di tentare la mediazione, valutata la natura, lo stato della causa oltre che il loro comportamento fino alla precisazione delle conclusioni.

Le parti possono aderire all'invio ed attivare il procedimento di mediazione davanti ad un Organismo (vedi par. 1.5).

Il giudice di merito di primo o di secondo grado, valuta se formulare l'invito in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, onde non favorire dilazioni. Se le parti aderiscono all'invito del giudice, questi provvede ai sensi del comma 1, fissando una nuova udienza dopo la scadenza del termine per la mediazione. L'adesione delle parti è stata prevista onde evitare che esse debbano soggiacere a un'iniziativa del giudice, senza essere convinte della possibilità di comporre la controversia stragiudiziale. (Relazione illustrativa al D.Lgs 28/2010)

 

C - Mediazione volontaria facoltativa (art. 2 - D.Lgs 28/2010)

Sono le parti che decidono di usare lo strumento della mediazione per risolvere le liti concernenti questioni disponibili, anche se non è obbligatoria.

 

D - Mediazione su clausola contrattuale  - (Art. 5-sexies Mediazione su clausola contrattuale o statutaria).

1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. 

 

La mediazione può essere infine obbligatoria, al di fuori della previsione normativa, in quanto contemplata in un contratto, nello statuto o nell'atto costitutivo dell'Ente parte in causa.

Il c. 5 dell'art 5 precisa: "Se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'Ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'Organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro Organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso Organismo iscritto''.

La clausola contrattuale, in favore dell'Organismo di mediazione Foroeuropeo, da inserire: "Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite all'Organismo di mediazione Foroeuropeo accreditato in data xxxx al n. xxxx del registro tenuto dal Ministero della Giustizia e risolte secondo il Regolamento da questo adottato."