Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22715 del 26/07/2023 (Rv. 668608 - 01)Concordato preventivo - effetti - per i creditori - divieto di esecuzioni individuali - Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Estensione al socio - Procedure esecutive pendenti - Riparto di competenze fra g.d. e g.e.
I rapporti tra giudice dell'esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Conseguentemente, se il giudice delegato ha pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, se debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; nel caso di ritenuta insussistenza di questi ultimi, costituisce onere della parte interessata contestare la decisione con l'opposizione al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della procedura, pena l'irretrattabilità degli effetti dell'espropriazione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22715 del 26/07/2023 (Rv. 668608 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Preclusione alla liquidazione del bene pignorato – Cass. n. 799/2023Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione - Sospensione ex art. 623 c.p.c. - Funzione - Preclusione alla liquidazione del bene pignorato - Conseguenze - Riduzione del pignoramento - Ammissibilità - Fondamento.
La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8799 del 28/03/2023 (Rv. 667398 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Proc_Civ_art_626, Cod_Proc_Civ_art_496, Cod_Proc_Civ_art_624
Corte
Cassazione
8799
2023 …...
Sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo – Cass. n. 37558/2022Esecuzione forzata - pignoramento: forma - espropriazione immobiliare - in genere - Struttura del pignoramento - Fattispecie a formazione progressiva - Notifica e trascrizione - Funzioni ed effetti - Sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo dopo la notificazione del pignoramento e prima della sua trascrizione - Conseguenze - Sospensione ex art. 623 c.p.c. - Impossibilità di procedere alla trascrizione - Esclusione - Fondamento.
In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento è strutturato come fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'ingiunzione all'esecutato segna l'inizio del processo esecutivo e la trascrizione nei registri immobiliari ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi; pertanto, la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo - se disposta dopo la notifica del pignoramento, ma prima della sua trascrizione - determina l'automatica sospensione della procedura già pendente ex art. 623 c.p.c., ma non inibisce la suddetta trascrizione, che costituisce attività conservativa e di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già "in itinere", in difetto della quale il vincolo, pur efficace tra le parti, risulterebbe altrimenti inopponibile, così vanificandosi totalmente la sua efficacia e la stessa utilità della perdurante pendenza del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37558 del 22/12/2022 (Rv. 666570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_555, Cod_Proc_Civ_art_623
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37558
2022 …...
Revoca del provvedimento di sospensione o del divieto – Cass. n. 31255/2022Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione - Atti esecutivi posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo o di un provvedimento che ne vieti il compimento - Invalidità - Revoca del provvedimento di sospensione o del divieto - Efficacia "ex tunc" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Gli atti di esecuzione posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo, o comunque in violazione di uno specifico provvedimento di divieto del giudice dell'esecuzione, sono invalidi e tale invalidità non può venir meno "ex tunc", neanche in caso di successiva revoca del provvedimento di divieto, la quale (sempre che non sia inammissibile per altre ragioni) può avere effetti solo per il futuro, dal momento che il divieto ha già esplicato, per il passato, i suoi effetti, rendendo irreversibilmente invalida l'attività esecutiva compiuta durante la sua vigenza. (Nella specie, in un caso in cui l'aggiudicazione era stata disposta dal professionista delegato in violazione di un provvedimento di differimento della vendita emesso dal giudice dell'esecuzione, la S.C., decidendo nel merito, ha escluso che la successiva revoca di tale ultimo provvedimento potesse valere a sanare l'originaria nullità dell'aggiudicazione, la quale doveva peraltro considerarsi implicitamente revocata dal provvedimento con cui lo stesso giudice dell’esecuzione, ai sensi dell'art. 591-ter c.c., aveva confermato il precedente decreto di differimento della vendita, dopo che la stessa era intervenuta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31255 del 21/10/2022 (Rv. 666110 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_487, Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_591_2, Cod_Proc_Civ_art_623
Corte
Cassazione
31255
2022 …...
Partecipazione di più creditori – Cass. n. 4034/2021Esecuzione forzata - Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Creditore intervenuto - Provvisoria sospensione e successivo ripristino dell’efficada esecutiva del titolo - Effetti.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l’effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4034 del 16/02/2021 (Rv. 660597 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500, Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Civ_art_2740 …...
Esecuzione forzata - inizio dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 02)Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. - Poteri del giudice adito con opposizione a precetto - Inizio dell'esecuzione forzata - Irrilevanza - Provvedimento di sospensione deN'efficada esecutiva del titolo - Effetti sulle procedure esecutive.
Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615_1, Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Proc_Civ_art_626, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Opposizioni all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Provvedimento sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Impugnazione - Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. - Ammissibilità.
Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi deii'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.).
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019 (Rv. 654839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_700 …...
Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13065 del 05/06/2007Provvedimento del giudice dell'esecuzione sulla sospensione del processo esecutivo - Impugnazione con opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Presupposti.
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione disponga in ordine alla sospensione del processo esecutivo, concedendola, negandola o revocandola, è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'articolo 617 cod. proc. civ.. Tale impugnazione è esperibile al fine di controllare l'eventuale sussistenza di vizi di carattere formale e processuale, ovvero di vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi formulati dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione cui la richiesta di sospensione sia correlata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13065 del 05/06/2007
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