Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36312 del 28/12/2023 (Rv. 669739 - 01)Fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - controversie (opposizione alle distribuzioni) - Impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale - Deducibilità in sede di opposizione distributiva da parte di un creditore intervenuto concorrente - Ragioni - Onere probatorio a carico del creditore opponente - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccipiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36312 del 28/12/2023 (Rv. 669739 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1067, Cod_Civ_art_0170, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2740, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500 …...
Violazione delle norme sulla composizione del tribunale – Cass. n. 9224/2023Procedimento civile - giudice - Violazione delle norme sulla composizione del tribunale - Nullità della decisione - Applicabilità del regime ex art. 161, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Decisione del giudice d'appello quale giudice di primo grado - Necessità - Rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. - Necessità - Esclusione.
All’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9224 del 03/04/2023 (Rv. 667246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_500_4, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342
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Partecipazione di più creditori – Cass. n. 4034/2021Esecuzione forzata - Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Creditore intervenuto - Provvisoria sospensione e successivo ripristino dell’efficada esecutiva del titolo - Effetti.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l’effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4034 del 16/02/2021 (Rv. 660597 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500, Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Civ_art_2740 …...
Contestazione circa la tardività dell'intervento di altro creditore - Cass. n. 26423/2020Esecuzione forzata - Contestazione circa la tardività dell'intervento di altro creditore - Natura - Controversia relativa alla distribuzione della somma ricavata - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Proposizione - Modalità e limiti.
La doglianza con la quale un creditore eccepisce, anche tramite deduzione nel verbale dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, la tardività dell'intervento di un altro creditore deve essere qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata - da risolversi ai sensi dell'art. 512 c.p.c. - e non come opposizione agli atti esecutivi, sicché la stessa può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione e non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26423 del 20/11/2020 (Rv. 659952 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_617
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Intervento creditori non privilegiati - effetti - Cass. n. 14602/2020Esecuzione forzata - intervento - avviso ai creditori iscritti - intervento creditori non privilegiati - effetti - Intervento nell'espropriazione forzata - Natura di "domanda proposta nel corso del giudizio" - Effetti - Interruzione e sospensione della prescrizione - Decorrenza e termini - prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale .
Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14602 del 09/07/2020 (Rv. 658323 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500
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Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ordine delle ipoteche - estensioni degli effetti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4927 del 02/03/2018 (Rv. 647364 - 01)Crediti per capitale assistiti da ipoteca - Limiti dell'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi corrispettivi e moratori ex art. 2855, commi 2 e 3, c.c. - Riferimento cronologico “alla data del pignoramento” - Significato - Fondamento.
Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale. Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all'atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4927 del 02/03/2018 (Rv. 647364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_2855, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500, Dlgs_14_2019_art_153 …...
responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ordine delle ipoteche - estensioni degli effetti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17044 del 28/07/2014Crediti per capitale assistiti da ipoteca - Collocazione degli interessi nello stesso grado del capitale ex art. 2855, terzo comma, cod. civ. - Riferibilità agli interessi compensativi e moratori - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17044 del 28/07/2014
Ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario anche gli interessi, al tasso legale via via vigente, che siano maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento, ovvero al momento dell'intervento in giudizio (per i crediti azionati ai sensi degli artt. 499 e 500 cod. proc. civ.), e sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca, qualunque natura essi abbiano, moratoria o corrispettiva, non potendosi escludere i primi, sia per l'impossibilità di operare una lettura dell'art. 2855 cod. civ. che correli il comma terzo al secondo (che fa riferimento ai soli interessi corrispettivi), sia perché dal termine dell'annata in corso al momento del pignoramento possono decorrere solo quelli moratori.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17044 del 28/07/2014
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Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ordine delle ipoteche - estensioni degli effetti – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17044 del 28/07/2014Crediti per capitale assistiti da ipoteca - Collocazione degli interessi nello stesso grado del capitale ex art. 2855, terzo comma, cod. civ. - Riferibilità agli interessi compensativi e moratori - Sussistenza - Fondamento.
Ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario anche gli interessi, al tasso legale via via vigente, che siano maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento, ovvero al momento dell'intervento in giudizio (per i crediti azionati ai sensi degli artt. 499 e 500 cod. proc. civ.), e sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca, qualunque natura essi abbiano, moratoria o corrispettiva, non potendosi escludere i primi, sia per l'impossibilità di operare una lettura dell'art. 2855 cod. civ. che correli il comma terzo al secondo (che fa riferimento ai soli interessi corrispettivi), sia perché dal termine dell'annata in corso al momento del pignoramento possono decorrere solo quelli moratori.
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Esecuzione forzata - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Esistenza del titolo esecutivo dall'inizio alla fine della procedura - Significato - Caducazione, dopo un intervento titolato, del titolo esecutivo del creditore procedente - Sorte del pignoramento originario.
Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014
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Esecuzione forzata - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente - Sorte del processo esecutivo in presenza di interventi titolati - Condizioni.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014
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Esecuzione forzata - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013Creditore pignorante avente distinto credito nei confronti del debitore - Legittimazione all'intervento ai sensi dell'art. 499 cod. proc. civ. - Configurabilità.
In tema di espropriazione forzata, il creditore pignorante, che intenda far valere nel processo già instaurato un ulteriore credito nei confronti del medesimo debitore, può intervenire nell'esecuzione ai sensi degli artt. 499 e segg. cod. proc. civ., purché in possesso dei generali requisiti occorrenti ai fini della relativa legittimazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013
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