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436.2 bis. (Inammissibilità dell'appello e pronuncia)

Art. 436-bis. (1) (inammissibilità dell'appello e pronuncia)

0 Codice di procedura civile

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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16077 del 16/06/2025 (Rv. 674994 - 01)
Impugnazioni - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – ordinanze - Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - “Prima di procedere alla trattazione della causa” - Rito lavoro - Applicabilità - Invito a precisare le conclusioni e trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Fattispecie. La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16077 del 16/06/2025 (Rv. 674994 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_436_2, Cod_Proc_Civ_art_668, Cod_Proc_Civ_art_283 …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16077 del 16/06/2025 (Rv. 674994 - 01)
Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - “Prima di procedere alla trattazione della causa” - Rito lavoro - Applicabilità - Invito a precisare le conclusioni e trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16077 del 16/06/2025 (Rv. 674994 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_436_2, Cod_Proc_Civ_art_668, Cod_Proc_Civ_art_283 …...
Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10409 del 01/06/2020 (Rv. 657870 - 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Violazione - Conseguenze - Nullità - Rito lavoro - Applicabilità - Fondamento. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività. Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10409 del 01/06/2020 (Rv. 657870 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_436_2, Cod_Proc_Civ_art_437 …...

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