Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo IV: norme per le controversie in materia di lavoro capo I: delle controversie individuali di lavoro sezione I: disposizioni generali sezione II: del procedimento § 1: del procedimento di primo grado § 2: delle impugnazioni - 434. (deposito del ricorso in appello)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 434. (Deposito del ricorso in appello)
1. Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. (1)
2. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello (2) entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Il comma che recitava: "Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414." è stato così sostituito dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Ai sensi dell'art. 54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(2) Le parole "del tribunale" sono state sostituite dalle parole "della corte di appello" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
la giurisprudenza
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