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434. (Giudice competente)

Art. 434. (giudice competente)

0 Codice di procedura civile

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Processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14598 del 24/05/2024 (Rv. 671366-01)
Periodo intercorso tra il deposito del ricorso e la sua effettiva notificazione - Computo ai fini dell'individuazione della durata complessiva del giudizio presupposto - Necessità - Possibilità di sua detrazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Al fine della tutela degli interessi generali cui è ispirata la l. n. 89 del 2001 è' il momento del deposito del ricorso, nei giudizi che vanno introdotti con tale tipo di atto processuale, quello in cui si considera incardinato il giudizio allo scopo del computo della durata complessiva del processo, da cui detrarre il periodo di durata ragionevole, per desumerne, conseguentemente, quello (eventualmente) irragionevole in funzione del riconoscimento del diritto all'ottenimento dell'equo indennizzo. Ne consegue che il periodo intercorso tra il deposito del ricorso in appello (nella specie in materia previdenziale) e la sua effettiva notifica - la cui dilatazione non sia imputabile alle parti ma alle disfunzioni dell'apparato giudiziario - va in ogni caso computato e non può, quindi, essere detratto ai fini dell'individuazione della durata complessiva del giudizio, non sortendo alcuna rilevanza la scissione degli effetti processuali tra la posizione dell'appellante e quella dell'appellato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14598 del 24/05/2024 (Rv. 671366-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_435 …...
Impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01)
Cause soggette al rito del lavoro - Termine breve per la impugnazione - Decorrenza - Notifica alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c. - Idoneità a far decorrere il termine - Esclusione. Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024 (Rv. 670035-01)
Impugnazioni - appello - Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Possibilità di assegnazione di un nuovo termine per la notifica - Esclusione - Precedente regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Ragioni. Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024 (Rv. 670035-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_283 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024 (Rv. 669991-01)
Giudizio di appello - Tempestivo deposito del ricorso in presenza di omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Costituzione in giudizio dell'appellato - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento. Nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto; né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024 (Rv. 669991-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 32502 del 22/11/2023 (Rv. 669501 - 01)
Impugnazioni - appello - decreto di fissazione dell'udienza - notificazione appello - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza - Mancata comunicazione di quest'ultimo - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Esclusione. Nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato comunicato all'appellante, non determina l'improcedibilità del gravame, dovendo il giudice fissare una successiva udienza e concedere un nuovo termine per la notifica, sempre che l'appellante medesimo non abbia comunque acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 32502 del 22/11/2023 (Rv. 669501 - 01)Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_434 …...
Discordanza tra gli estremi della sentenza appellata – Cass. n. 34588/2022
Impugnazioni civili - appello - Discordanza tra gli estremi della sentenza impugnata come precisati nell'atto di appello ed i corrispondenti dati della sentenza prodotta in copia autentica - Conseguente incertezza dell'oggetto del giudizio - Esclusione - Condizioni.   La discordanza tra gli estremi della sentenza appellata, come precisati nell'atto di impugnazione, e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dall'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, senza comportare incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34588 del 24/11/2022 (Rv. 666273 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_434   Corte Cassazione 34588 2022 …...
Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Cass. n. 27079/2020
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Appello - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze - Improcedibilità - Mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza - Rinvio ex art. 348 c.p.c. - Irrilevanza - Fondamento. Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa. Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 27079 del 26/11/2020 (Rv. 659547 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_433, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_435 lavoro appello notificazione del ricorso corte cassazione 27079 2020 …...
Rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici - Cass. n 22675/2020
Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici - Erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione – Fondamento - pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacita' e legittimazione processuale. In tema di cd. patrocinio autorizzato ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, l'erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello non determina l'inammissibilità del gravame, trattandosi di indicazione ultronea rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale, ai cui fini è sufficiente che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia stato autorizzato nelle forme di cui alla suddetta disposizione e che in capo al difensore consti la qualità di avvocato dello Stato. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22675 del 19/10/2020 (Rv. 659260 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_414 corte cassazione 22675 2020 …...
Contestazioni alla CTU espletata in primo grado – Cass. n. 8657/2020
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - consulenza tecnica - Appello - Motivi - Contestazioni alla CTU espletata in primo grado - Rispetto dei termini di cui all'art. 195 c.p.c. - Necessità - Esclusione – fondamento - prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado. Corte di Cassazione, Sez. L - Ordinanza n. 18657 del 08/09/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_433, Cod_Proc_Civ_art_434 corte cassazione 18657 2020 …...
Consulenza tecnica di ufficio – Cass. n. 18657/2020
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - consulenza tecnica -  Appello - Motivi - Contestazioni alla CTU espletata in primo grado - Rispetto dei termini di cui all'art. 195 c.p.c. - Necessità - Esclusione – Fondamento - prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado. Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 18657 del 08/09/2020 (Rv. 658596 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_433, Cod_Proc_Civ_art_434 CORTE CASSAZIONE 18657 2020 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- impugnazioni - Cass. n. 15412/2020
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- impugnazioni - Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 – Disciplina - Appello del rito del lavoro - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Nel rito c.d. Fornero, il reclamo previsto dall'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è nella sostanza un appello, con la conseguenza che, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano le norme sull'appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità e affidabilità; in particolare, a) la disciplina dell'atto introduttivo è quella dell'art. 434 c.p.c.; b) il reclamante ha l'onere, a pena di decadenza, di riprodurre le domande non accolte o rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, in assenza di specifiche disposizioni in contrasto con l'art. 346 c.p.c.; c) il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dal reclamante, la cui formulazione consuma il diritto di impugnazione. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato rinunciata la domanda volta a ottenere l'indennità supplementare, avanzata in primo grado in via subordinata e non riproposta in sede di reclamo, negando che la stessa potesse intendersi ricompresa nella domanda principale di reintegrazione per nullità del licenziamento). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15412 del 20/07/2020 (Rv. 658491 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_434 corte cassazione 15412 2020 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020 (Rv. 657717 - 01)
Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione stradale - Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso - Omesso mutamento del rito entro la prima udienza - Conseguenze - Consolidamento del rito ordinario - Effetti sulla tempestività dell'opposizione. Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento. Se l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stata erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione; pertanto, in tale fattispecie la tempestività dell'appello deve essere verificata prendendo come riferimento la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suo deposito in cancelleria. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020 (Rv. 657717 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_434 …...
Appello - citazione di appello - motivi - specificita' - Specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita' - Specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Condizioni - Allegazione delle emergenze di causa rilevanti - Esclusione. Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_434 …...
"Ius superveniens" - ultra ed extra petita - Giudizio di appello
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Giudizio di appello -  Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed effetto devolutivo dell'appello - Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019 Ricostruzione, qualificazione dei fatti e applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate - Conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice- Fattispecie. In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance" per la mancata selezione nell'ambito di una procedura finalizzata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, sulla base del contenuto dell'avviso di reclutamento diffuso in vista della selezione; il giudice d'appello, invece, con decisione confermata dalla S.C., aveva reputato fondata la suddetta domanda, ma sulla base della diversa circostanza di fatto - risultante dagli atti, ancorché non considerata dal primo giudice - che alla partecipante non erano state comunicatele ragioni della sua esclusione dalla procedura selettiva, secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto tra il somministrante e l'utilizzatore). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019   …...
Sanzioni amministrative - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16390 del 21/06/2018
Violazioni del codice della strada - Proposizione dell'appello - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello. In tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, il giudizio di appello, in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere proposto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione dell'udienza di discussione fissata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notificare l'atto di appello o, partecipando a tale udienza, non adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., va dichiarata anche d'ufficio l'improcedibilità dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'improcedibilità del gravame, avendo l'appellante omesso di notificare alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza e riguardando il disposto di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2011, che pone tale onere a carico della cancelleria, il solo giudizio di primo grado). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16390 del 21/06/2018   …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi – specificità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018
Specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c. - Condizioni - Onere di svolgere un progetto alternativo di sentenza, di osservare una determinata forma o di trascrivere in tutto o in parte la sentenza appellata - Esclusione - Individuazione chiara ed esauriente del "quantum appellatum" - Sufficienza Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018   …...
impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017
Specificità dell'appello ex art. 342 e 434 c.p.c. - Condizioni - Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Sufficienza. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017
Giudizio di opposizione a verbale di accertamento d'infrazione stradale - Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Appello erroneamente introdotto con citazione anziché con ricorso - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 per evitare la decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Fondamento. Il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017   …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Cass. n. 13151/2017
Atto di appello – Impugnazione della statuizione di condanna alle spese processuali di primo grado – Deduzione solo della “ingiustizia” della decisione – Insufficienza – Specificazione delle ragioni ritenute rilevanti ai fini della compensazione – Necessità - Fattispecie regolata dall'art. 342 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. In sede di gravame, nel vigore dell’art. 342 c.p.c., come novellato dall’art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l’appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto “l’ingiustizia” della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l’appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13151 del 25/05/2017   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 13151  2017 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19191 del 28/09/2016
Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Omessa comunicazione del decreto di fissazione di udienza - Conoscenza "aliunde" - Equipollenza - Fattispecie. Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che possa giovare all'appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria, quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva desunto la prova della conoscenza dell'ordinanza di cancelleria non comunicata dall'indicazione, nella richiesta dalla stessa parte formulata di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata, della data fissata dalla corte per l'udienza di discussione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19191 del 28/09/2016   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17863 del 09/09/2016
Reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92 del 2012 - Disciplina - Art. 434 c.p.c. riformulato - Applicabilità - Fondamento. L'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è, nella sostanza, un appello, sicché per tutti i profili non regolati dalle disposizioni specifiche trova applicazione la disciplina dell'appello nel rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità ed affidabilità. Ne deriva che la disciplina dell'atto introduttivo del reclamo è quella dell'art. 434 c.p.c. (nel testo, "ratione temporis" vigente, introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. c) bis, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17863 del 09/09/2016   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17712 del 07/09/2016
Atto di appello - Contenuto della motivazione ex art. 434 c.p.c. nuova formulazione - Proposta di una nuova soluzione - Necessità - Fattispecie. I requisiti di contenuto della "motivazione" dell'appello, richiesti dall'art. 434 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012), pongono a carico dell'appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità di un atto di appello che, a fronte della ricostruzione fattuale in termini di licenziamento ritorsivo, offerta dalla sentenza impugnata sulla base degli elementi desunti dalle prove testimoniali, non conteneva alcuna critica demolitoria di tale chiave interpretativa e non consentiva, pertanto, di ricondurre la fattispecie alla diversa ipotesi di recesso dettato da ragioni organizzative ed economiche). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17712 del 07/09/2016   …...
Prova civile - onere della prova - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015
Fatti principali e fatti secondari - Mancata contestazione - Differente rilevanza - Conseguenze nel giudizio d'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015 La mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ., sicché nel giudizio d'impugnazione il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata è subordinato alla proposizione di specifiche censure solo rispetto ai primi, operando in mancanza la preclusione derivante dal giudicato interno, mentre per i secondi è sufficiente, anche in assenza di contestazione, l'avvenuta impugnazione dell'accertamento riguardante i fatti costitutivi della domanda per la riapertura del relativo dibattito processuale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16303 del 03/08/2015
Termine breve - Computo ex art. 155 c.p.c. - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Applicabilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16303 del 03/08/2015 La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve ex art. 434, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al rito del lavoro. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16303 del 03/08/2015   …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14401 del 10/07/2015
Appello proposto nella forma della citazione - Deposito in cancelleria nel termine previsto dall'art. 434, comma 2, c.p.c. civ. - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14401 del 10/07/2015 Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello non ritenendo scusabile l'errore indotto dall'art. 134 del d.lgs. n. 30 del 2005, norma dichiarata costituzionalmente illegittima anteriormente alla pronuncia di primo grado). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14401 del 10/07/2015   …...
procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - sanatoria – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
Nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei fatti costitutivi della pretesa - Onere del ricorrente di richiedere la fissazione di un termine per la sanatoria - Inosservanza - Conseguenze in grado di appello. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014 In applicazione dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo.Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20613 del 09/09/2013
Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento - Precedente regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 283 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Ragioni. Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull'inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 cod. proc. civ., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20613 del 09/09/2013   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni – appello – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18618 del 05/08/2013
Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso completo in ogni sua parte - Incompletezza della copia notificata del ricorso, pur attestata conforme all'originale dalla cancelleria - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Ammissibilità - Fondamento. Nel rito del lavoro, non può dichiararsi l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui il ricorso sia stato tempestivamente depositato, completo in ogni sua parte, nel termine previsto dalla legge, e tuttavia sia stata notificata alla controparte una copia mancante di alcune pagine, nonostante l'attestazione della cancelleria di corrispondenza all'originale, dovendosi in tal caso ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto, nell'esercizio di un potere che non si pone contro il principio costituzionale della ragionevole durata del processo dettato dall'art. 111, comma secondo, Cost., il quale va coordinato con il principio del giusto processo sancito dal medesimo articolo, nonché con il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione, che impongono di considerare ammissibili soluzioni, quali ad esempio la concessione di un nuovo termine, che implichino un allungamento contenuto della durata del singolo processo, ma che evitino interpretazioni formalistiche delle regole di procedura ostative all'esame nel merito dei ricorsi, determinando l'instaurazione di un nuovo processo. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18618 del 05/08/2013   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18618 del 05/08/2013
Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso completo in ogni sua parte - Incompletezza della copia notificata del ricorso, pur attestata conforme all'originale dalla cancelleria - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18618 del 05/08/2013 Nel rito del lavoro, non può dichiararsi l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui il ricorso sia stato tempestivamente depositato, completo in ogni sua parte, nel termine previsto dalla legge, e tuttavia sia stata notificata alla controparte una copia mancante di alcune pagine, nonostante l'attestazione della cancelleria di corrispondenza all'originale, dovendosi in tal caso ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto, nell'esercizio di un potere che non si pone contro il principio costituzionale della ragionevole durata del processo dettato dall'art. 111, comma secondo, Cost., il quale va coordinato con il principio del giusto processo sancito dal medesimo articolo, nonché con il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione, che impongono di considerare ammissibili soluzioni, quali ad esempio la concessione di un nuovo termine, che implichino un allungamento contenuto della durata del singolo processo, ma che evitino interpretazioni formalistiche delle regole di procedura ostative all'esame nel merito dei ricorsi, determinando l'instaurazione di un nuovo processo. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18618 del 05/08/2013   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011
Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie in materia di locazione. Nel rito del lavoro (applicabile in materia di locazione ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ.) l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove non siano stati notificati il ricorso depositato ed il decreto di fissazione dell'udienza, non essendo al giudice consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Principio enunciato in relazione ad una causa in materia di locazione). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9344 del 26/04/2011
Omessa indicazione dell'ufficio giudiziario - Causa di nullità del ricorso - Esclusione - Ragioni. Nel rito del lavoro, l'erronea indicazione nel ricorso introduttivo dell'ufficio giudiziario adìto non è causa di nullità, poiché il deposito dell'atto nella cancelleria ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto siano notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9344 del 26/04/2011   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011
Configurabilità - Condizioni - Potere del giudice di ricostruzione dei fatti e di qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti - Ammissibilità - Limiti. La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 cod. proc. civ.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011   …...
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9530 del 22/04/2010
Atto di appello - Momento di perfezionamento - Deposito del ricorso - Termini di cui agli artt. 434 e 327 cod. proc. civ. - Proposizione con atto di citazione - Ammissibilità - Applicazione dei medesimi principi - Rilevanza del deposito. Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9530 del 22/04/2010   …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7190 del 25/03/2010
Requisiti - Coordinamento con il principio "iura novit curia" - Necessità - Fattispecie. Il principio di necessaria specificità dei motivi d'appello - secondo cui la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, deve essere sorretta da una parte argomentativa, idonea a contrastare la motivazione di quest'ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità - va coordinato con il principio "jura novit curia" che, ai sensi dell'art. 113, cod. proc. civ., presiede alla soluzione delle questioni di diritto, essendo invece necessario, per il c.d. giudizio di fatto, pronunciare "iuxta alligata et probata", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. , in riforma della sentenza impugnata ha affermato che le censure contenute nei motivi d'appello consistevano nella contestazione della soluzione giuridica adottata dal tribunale - secondo cui dalle norme comunitarie richiamate in ricorso non poteva derivare alcuna posizione soggettiva tutelabile - ed erano pertanto idonee ad introdurre nel giudizio di appello la relativa "quaestio juris" ed a suscitare l'obbligo del giudice di pronunciare in ordine alla medesima a prescindere dall'allegazione di singoli argomenti intesi a dimostrare l'erroneità della pronuncia di primo grado). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7190 del 25/03/2010   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - passaggio dal rito ordinario al rito speciale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9014 del 16/04/2009
Controversie in materia di locazione - Trasformazione del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 cod. proc. civ. - Efficacia - Per tutto l'ulteriore corso del procedimento - Necessità - Revoca implicita - Esclusione - Pronunzia della sentenza senza la lettura del dispositivo in udienza - Irrilevanza - Conseguenze - Appello - Proposizione nelle forme del rito speciale - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9014 del 16/04/2009 Nelle controversie in materia di locazione, il provvedimento di trasformazione del rito, ai sensi degli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., ha effetto imperativo per tutto l'ulteriore corso del procedimento e non è suscettibile di revoca implicita, con la conseguenza che la pronunzia della sentenza senza l'osservanza della formalità della lettura del dispositivo in udienza costituisce motivo di nullità della sentenza stessa e non può essere considerata, di per sé, idonea a configurare una disposta restituzione della trattazione della causa alle forme ordinarie. L'appello, pertanto, deve essere proposto con atto depositato a pena di decadenza nei termini di cui all'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. (o all'art. 327, primo comma, in difetto di notificazione della sentenza), essendo rimasto fermo il rito speciale.   …...
notificazione - al procuratore – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7196 del 25/03/2009
Procuratore esercente l'attività difensiva fuori dalla circoscrizione di appartenenza - Notificazione della sentenza ai fini dell'impugnazione breve - Elezione di domicilio della parte - Nell'intestazione dell'atto di appello - Validità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7196 del 25/03/2009 Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ove risulti dall'intestazione dell'atto di appello un domicilio eletto dalla parte, la notificazione della sentenza va effettuata presso detto luogo, dovendosi ritenere che il difensore (che operi fuori dalla circoscrizione di appartenenza), con la sottoscrizione del ricorso e la correlata autenticazione della firma della parte, abbia fatto proprio l'intero contenuto dell'atto, ivi compresa l'elezione di domicilio, la quale deve solo essere necessariamente espressa con la forma scritta, ma non richiede formule predeterminate. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7196 del 25/03/2009   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento. Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008 Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14789 del 04/06/2008
Omessa indicazione della denominazione della persona giuridica attrice - Nullità - Esclusione - Condizioni - Accertamento d'ufficio in grado d'appello in assenza di impulso di parte - Vizio di ultrapetizione - Esclusione. L'omessa indicazione nel ricorso della denominazione della persona giuridica attrice non determina la nullità dell'atto introduttivo, dovendosi ritenere sanata l'inosservanza dell'art. 414, n. 2, cod. proc. civ., ove dal contenuto dell'atto emerga, senza incertezze, l'identità dell'ente e la controparte non subisca alcun pregiudizio nello svolgimento delle sue difese. Né la valutazione di idoneità dell'atto processuale da parte del giudice di primo grado può essere sindacata dal giudice di appello in difetto di specifico motivo d'impugnazione, in mancanza del quale la dichiarazione officiosa di nullità della domanda dà luogo al vizio di ultrapetizione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14789 del 04/06/2008   …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12746 del 20/05/2008
Impugnazioni - appello. La rilevabilità delle nullità in ogni stato e grado del processo - con il limite del giudicato in caso di statuizione esplicita del giudice rimasta priva di impugnazione e, per il giudizio di cassazione, del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - resta ancorata al riconoscimento di un interesse pubblico che può investire la verifica della "potestas judicandi" - a cui vengono ricondotte, oltre alle ipotesi esplicitamente contemplate dalla legge, anche quelle comunque ascrivibili alla "potestas" in base a considerazioni di ordine sistematico, come il mancato rilievo del giudicato, l'improponibilità della domanda per carenza dei presupposti processuali, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello, la carenza di "legitimatio ad causam" - ovvero l'accertamento della mancanza del rapporto processuale - nelle ipotesi della carenza di "legitimatio ad processum" o del difetto, non sanato, del contraddittorio -, categorie alle quali non è riconducibile l'omesso rilievo della nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414, n. 4, cod. proc. civ., che attiene all'interpretazione dell'atto introduttivo e del suo contenuto, compiuta, sia pure implicitamente, dal giudice di primo grado. Nel processo del lavoro, conseguentemente, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto, e nella cui assenza la dichiarazione officiosa di nullità e inammissibilità della domanda da parte del giudice di appello dà luogo al vizio di ultrapetizione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12746 del 20/05/2008   …...
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - rilevabilità – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12746 del 20/05/2008
Nullità rilevabili in ogni stato e grado del processo - Categorie - Limiti - Ricorso in materia di lavoro - Nullità ai sensi dell'art. 414, n. 4, cod. proc. civ. - Riconducibilità alle nullità rilevabili in ogni stato e grado - Esclusione - Fondamento - Omesso rilievo da parte del giudice di primo grado - Conseguenze - Rilievo d'ufficio in appello in assenza di impugnazione di parte - Vizio di ultrapetizione. La rilevabilità delle nullità in ogni stato e grado del processo - con il limite del giudicato in caso di statuizione esplicita del giudice rimasta priva di impugnazione e, per il giudizio di cassazione, del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - resta ancorata al riconoscimento di un interesse pubblico che può investire la verifica della "potestas judicandi" - a cui vengono ricondotte, oltre alle ipotesi esplicitamente contemplate dalla legge, anche quelle comunque ascrivibili alla "potestas" in base a considerazioni di ordine sistematico, come il mancato rilievo del giudicato, l'improponibilità della domanda per carenza dei presupposti processuali, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello, la carenza di "legitimatio ad causam" - ovvero l'accertamento della mancanza del rapporto processuale - nelle ipotesi della carenza di "legitimatio ad processum" o del difetto, non sanato, del contraddittorio -, categorie alle quali non è riconducibile l'omesso rilievo della nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414, n. 4, cod. proc. civ., che attiene all'interpretazione dell'atto introduttivo e del suo contenuto, compiuta, sia pure implicitamente, dal giudice di primo grado. Nel processo del lavoro, conseguentemente, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto, e nella cui assenza la dichiarazione officiosa di nullità e inammissibilità della domanda da parte del giudice di appello dà luogo al vizio di ultrapetizione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007
Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di parte contumace deceduta - Termine - Inosservanza - Istanza di rimessione in termini - Omessa valutazione dell'istanza da parte del giudice - Conseguenze - Violazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. - Ravvisabilità - Condizioni. In relazione a giudizio d'appello introdotto con ricorso (nella specie, controversia agraria soggetta al rito del lavoro), il giudice - che abbia assegnato un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di convenuto rimasto contumace in primo grado ed al quale la notificazione del ricorso in appello non abbia potuto essere eseguita per essere deceduto - viola l'art. 184 bis cod. proc. civ. se non prenda in considerazione l'istanza con la quale l'appellante, richiedendo di essere rimesso in termini, allega l'impossibilità, a lui non imputabile, di eseguire nel termine assegnato la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto per essere risultato che il destinatario della notifica era deceduto da oltre un anno. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007
Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di parte contumace deceduta - Termine - Inosservanza - Istanza di rimessione in termini - Omessa valutazione dell'istanza da parte del giudice - Conseguenze - Violazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. - Ravvisabilità - Condizioni. In relazione a giudizio d'appello introdotto con ricorso (nella specie, controversia agraria soggetta al rito del lavoro), il giudice - che abbia assegnato un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di convenuto rimasto contumace in primo grado ed al quale la notificazione del ricorso in appello non abbia potuto essere eseguita per essere deceduto - viola l'art. 184 bis cod. proc. civ. se non prenda in considerazione l'istanza con la quale l'appellante, richiedendo di essere rimesso in termini, allega l'impossibilità, a lui non imputabile, di eseguire nel termine assegnato la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto per essere risultato che il destinatario della notifica era deceduto da oltre un anno. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007   …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007
Portata - Onere di svolgere argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della decisione impugnata - Necessità - Impugnazione integrale della sentenza - Sufficienza - Esclusione. Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007   …...
impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007
Portata - Onere di svolgere argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della decisione impugnata - Necessità - Impugnazione integrale della sentenza - Sufficienza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007 Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007   …...
impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007
- Limiti - Vizio di motivazione - Ammissibilità - Condizioni - "Error in procedendo" - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007 Il principio della specificità dei motivi di impugnazione - richiesta dagli artt. 342 e 434 cod.proc.civ. per la individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico. Peraltro, la verifica dell'osservanza dell'onere di specificazione non è direttamente effettuabile dal giudice di legittimità, dacché interpretare la domanda - e, dunque, anche la domanda di appello - è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione - così come avviene per ogni operazione ermeneutica - ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006
Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Contenuto - Poteri del giudice del merito - Individuazione - Limiti - Violazione di detto principio - Conseguenza - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere - Principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e dell'effetto devolutivo dell'appello - Contenuto - Poteri del giudice del merito - Individuazione - Limiti - Violazione di detti principi - Conseguenza - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) - come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 cod. proc. civ.) - non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall'istante, ma implica tuttavia il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita - diverso da quello richiesto ("petitum mediato") - oppure di emettere qualsiasi pronuncia - su domanda nuova, quanto a "causa petendi" - che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo - anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte - ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio. Coerentemente, il principio - secondo cui l'interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito - non trova applicazione quando si assuma che l'accertamento del giudice di merito, appunto, abbia determinato un vizio - che sia riconducibile alla violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure dell'effetto devolutivo dell'appello - trattandosi, in tale caso, della denuncia di un "error in procedendo …...

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