Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 02)Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Mancata comunicazione della data di udienza pubblica - Deposito tardivo delle memorie - Rinvio dell'udienza - Necessità - Limiti - Richiesta di tutte le parti di discussione immediata - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la mancata comunicazione alle parti costituite nel giudizio di merito, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica rende necessario il rinvio ad altra udienza, salvo che le parti stesse, concordemente, richiedano la discussione immediata sulla base delle difese già sviluppate, anche nelle memorie eventualmente depositate oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., stante il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante, con conseguente sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., di tutte le difformità nella conduzione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363_2, Cod_Proc_Civ_art_377, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Successore a titolo particolare nel diritto controverso – Cass. n. 5987/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità - Inammissibilità - Fondamento.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 (Rv. 660761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1, Cod_Proc_Civ_art_377 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019 (Rv. 655272 - 01)Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti. Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso
Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019 (Rv. 655272 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_377 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglioImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - procedimento in camera di consiglio "ex" art. 380 "bis" c.p.c. - inammissibilità del ricorso - rinuncia al ricorso - declaratoria di estinzione del processo – prevalenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32068 del 12/12/2018
In tema di procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32068 del 12/12/2018
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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14550 del 12/06/2017Operatività delle norme del rito civile nella fase dello svolgimento del giudizio di legittimità - Conseguenze - Artt. 377, 378 e 379 c.p.c. - Applicabilità.
In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, il regime delle impugnazioni, secondo il disposto dell’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, risulta caratterizzato dall’applicazione delle norme processuali penali solo quanto alla fase introduttiva del giudizio, restando, invece, il suo svolgimento regolato da quelle civili, con conseguente facoltà per le parti di partecipare alla discussione nell’udienza pubblica ex art. 379 c.p.c., di presentare memorie, ai sensi del precedente art. 378 c.p.c., fino a cinque giorni prima della stessa, della cui fissazione ciascuna ha diritto a ricevere comunicazione, anche quando non abbia potuto presentare il controricorso di cui all’art. 370 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14550 del 12/06/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017Causa chiamata innanzi alle sezioni ordinarie in camera di consiglio - Rimessione alla pubblica udienza - Ammissibilità - Applicazione analogica dell'art. 380-bis c.p.c. - Fondamento.
In tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all'udienza pubblica, in applicazione analogica dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - fissazione dell'udienza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7080 del 11/04/2016Indicazione di numero di fax per la comunicazione degli avvisi di cancelleria - Oneri del professionista nella gestione dell'apparecchiatura - Inadeguata osservanza - Conseguenze.
In tema di giudizio per cassazione, l'indicazione, da parte del difensore, di un numero di fax per la ricezione anche di avvisi di cancelleria comporta la necessità, per il destinatario, di tener attivata costantemente l'apparecchiatura in forma automatica ovvero di presidiare (o far presidiare), quantomeno nelle ore antimeridiane, il luogo in cui essa è installata sì da consentirne l'eventuale attivazione manuale, dovendosi ritenere, in difetto, che il duplice tentativo di invio del fax, effettuato dalla cancelleria in giorni diversi ed in ore antimeridiane, esaurisca le attività che possono ragionevolmente essere richieste all'Ufficio, con conseguente regolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7080 del 11/04/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - fissazione dell'udienza – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7080 del 11/04/2016Indicazione di numero di fax per la comunicazione degli avvisi di cancelleria - Oneri del professionista nella gestione dell'apparecchiatura - Inadeguata osservanza - Conseguenze.
In tema di giudizio per cassazione, l'indicazione, da parte del difensore, di un numero di fax per la ricezione anche di avvisi di cancelleria comporta la necessità, per il destinatario, di tener attivata costantemente l'apparecchiatura in forma automatica ovvero di presidiare (o far presidiare), quantomeno nelle ore antimeridiane, il luogo in cui essa è installata sì da consentirne l'eventuale attivazione manuale, dovendosi ritenere, in difetto, che il duplice tentativo di invio del fax, effettuato dalla cancelleria in giorni diversi ed in ore antimeridiane, esaurisca le attività che possono ragionevolmente essere richieste all'Ufficio, con conseguente regolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7080 del 11/04/2016
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 18/02/2015Elezione di domicilio - Trasferimento del domiciliatario - Mancata comunicazione alla cancelleria del nuovo indirizzo - Conseguenze - Effettuazione della notificazione o della comunicazione presso la cancelleria - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 18/02/2015
Nel giudizio di cassazione, qualora il difensore domiciliatario designato con l'elezione di domicilio effettuato in precedenza si sia trasferito fuori del luogo indicato senza comunicare il nuovo domicilio alla cancelleria della Corte di cassazione, le comunicazioni della fissazione dell'udienza ex art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. vanno effettuate presso la medesima cancelleria, in applicazione di quanto l'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 18/02/2015
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difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità di difensori - Cass. n. 12924/2014procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità di difensoriAmmissibilità - Carattere congiuntivo del mandato - Efficacia dal lato passivo del rapporto - Rapporti con la parte - Onere del procuratore destinatario della notificazione di informarne gli altri - Conseguenze quanto al notificante - Comunicazione ad uno solo dei procuratori costituiti - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014
La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83Cod. Proc. Civ. art. 377
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
12924
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24163 del 25/10/2013Elezione di domicilio del ricorrente - Modifiche - Requisiti - Conseguenze - Agli effetti della notifica dell'avviso d'udienza.
Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, l'elezione di domicilio del ricorrente deve essere contenuta nel ricorso e le sue successive modifiche devono rispettare i requisiti dell'elezione stessa, la quale si configura come specifica dichiarazione "indirizzata" ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel processo (controparti, giudice, cancelliere), sicché il trasferimento della domiciliazione, per avere rilevanza, esige anch'esso una specifica dichiarazione "indirizzata", essendo irrilevante, quindi, agli effetti della notifica dell'avviso dell'udienza da parte del cancelliere della Corte, l'indicazione di un domicilio diverso da quello indicato in ricorso contenuta in atti indirizzati al giudice ed aventi diversa finalità, del cui integrale contenuto la cancelleria non è tenuta a prendere conoscenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24163 del 25/10/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013Morte del difensore prima dell'udienza di discussione - Diritto al rinvio - Condizioni - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione, il decesso dell'unico difensore non determina l'interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore; tuttavia, anche per l'attivazione di tale potere è necessario che l'evento risulti da attestazione fidefacente dell'ufficiale giudiziario notificante l'avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di non disporre il differimento dell'udienza essendo il decesso avvenuto un anno e nove mesi prima).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3690 del 09/03/2012Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - Convocazione delle parti in camera di consiglio - Conseguenze - Mera irregolarità - Conversione dei modi di trattazione della causa - Presupposti - Accordo delle parti - Discussione in udienza pubblica - Legittimità - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione avverso la decisione di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, la convocazione delle parti in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, secondo la regola generale dei giudizi di cassazione, costituisce mera irregolarità, la quale non impedisce il raggiungimento dello scopo della discussione in udienza pubblica ove, con l'accordo delle parti, sia disposta una conversione dei modi di trattazione della causa, così assicurando alle stesse il rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, senza pregiudizi per i loro diritti di azione e difesa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3690 del 09/03/2012
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - fissazione dell'udienza - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3326 del 11/02/2011Elezione di domicilio in Roma all'atto della presentazione del ricorso - Successiva richiesta, spedita mediante fax, di invio a mezzo lettera raccomandata dell'avviso ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. - Inidoneità - Comunicazione dell'avviso dell'udienza effettuata presso il domicilio originariamente eletto - Legittimità - Ragioni.
Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione, è rituale la comunicazione al difensore dell'avviso di cui al secondo comma dell'art. 377 cod. proc. civ. presso il domicilio eletto in Roma, indicato nel ricorso per cassazione, anche se il difensore medesimo abbia fatto pervenire alla cancelleria, spedendola a mezzo fax, una richiesta di invio dell'avviso a mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ., non essendo tale richiesta né produttiva di effetti, in quanto non effettuata, come la norma impone, "all'atto del deposito del ricorso o del controricorso", nè idonea a modificare l'operata elezione di domicilio, perché non preceduta da tempestiva variazione del domicilio medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3326 del 11/02/2011
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1878 del 27/01/2011Estinzione del procedimento - Rinuncia intervenuta dopo la fissazione della trattazione - Assunzione del provvedimento - Composizione collegiale - Necessità - Forma - Ordinanza - Fondamento.
La decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta dall'art. 375, n. 3, cod. proc. civ. per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1878 del 27/01/2011
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16615 del 16/07/2010Mancata elezione di domicilio in Roma - Notificazione dell'avviso di udienza al difensore - Perfezionamento - Deposito dell'avviso presso la cancelleria della Corte di cassazione - Sufficienza - Incombenti previsti dall'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. - Rilevanza ai fini del perfezionamento della comunicazione - Esclusione.
In relazione a procedimento in cassazione in cui il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma, la notifica dell'avviso di udienza si perfeziona con la tempestiva consegna del medesimo alla cancelleria della Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 366 e 377 cod. proc. civ., mentre l'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. - che prevede l'invio di copia dell'avviso stesso mediante lettera raccomandata al difensore che ne abbia fatto richiesta - con l'uso del termine "copia" e con l'impiego dello strumento della "raccomandata", rende evidente che la formalità prevista ha funzione informativa e non costitutiva, ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto ad inviare al domiciliato dell'avviso di udienza pervenutogli.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16615 del 16/07/2010
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità - Inammissibilità.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010
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