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353.(Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza)

Art. 353. (1) (rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza)

0 Codice di procedura civile

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Appello - citazione di appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983 - 01)
Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado e appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie. Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_353,  Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11877 del 06/05/2025 (Rv. 674693 - 01)
Mancata comunicazione dell’ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d’appello - Fattispecie. L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11877 del 06/05/2025 (Rv. 674693 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354   …...
"reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024 (Rv. 672092-01)
Cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Affermazione della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo d'appello - Cassazione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario - Rimessione in primo grado dopo l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riassunzione dinanzi al giudice ordinario d'appello - Necessità. In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. (operante per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024 (Rv. 672092-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - indennità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8868 del 04/04/2024 (Rv. 671025-01)
Indennità di occupazione legittima - Corte d'appello adita in sede di impugnazione e non quale giudice funzionalmente competente in unico grado - Irrilevanza - Condizioni - Espressa domanda di indennizzo in primo grado - Conseguenze. In tema di indennità da occupazione legittima, la Corte di appello, erroneamente adita quale giudice dell'impugnazione, anziché quale giudice competente in unico grado ex art. 20 della l. n. 865 del 1971, ove la domanda di determinazione dell'indennizzo sia stata ritualmente formulata in primo grado, deve comunque decidere nel merito, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8868 del 04/04/2024 (Rv. 671025-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33345 del 30/11/2023 (Rv. 669443 - 01)
Motivi del ricorso - nullità' della sentenza o del procedimento - Declaratoria della nullità dell'orinaria notifica - Cessazione della pendenza del giudizio - Esclusione - Conseguenze. Nel giudizio di legittimità la dichiarazione della nullità della notifica dell'originaria citazione, non comporta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della tempestiva riassunzione del processo dinnanzi al giudice di primo grado e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all'atto invalido, si ha la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33345 del 30/11/2023 (Rv. 669443 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023 (Rv. 669067 - 01)
Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Sentenza di appello che decide nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso - Esclusione - Fattispecie in tema di incompatibilità del giudice invano ricusato. È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui è stata dedotta l'incompatibilità del giudice invano ricusato, non rilevata dal giudice d'appello, che ha deciso la causa nel merito). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023 (Rv. 669067 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
notificazione e comunicazione di atti al contumace Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28452 del 12/10/2023 (Rv. 668948 - 01)
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Comparsa d'intervento contenente domanda nuova nei confronti del contumace - Notificazione - Necessità - Omissione - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28452 del 12/10/2023 (Rv. 668948 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento civile - difensori Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 02)
Mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore - Difetto di "jus postulandi" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Nel caso di costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi, è ravvisabile un difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio, che, tuttavia, ove rilevato in fase di impugnazione, non determina la rimessione degli atti al giudice di primo grado, stante la natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la rinnovazione ad opera del giudice d'appello degli atti del procedimento che risultano viziati. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_162 …...
Procedimento civile - citazione - contenuto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello – domanda giudiziale - nullità della citazione in primo grado per vizi della "vocatio in ius" - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell’appello - Poteri del giudice d'appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità. Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19296 del 07/07/2023 (Rv. 668129 - 01)
Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Mancata richiesta di pronuncia della parte intimata - Sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio - Rigetto implicito su alcuni punti - Onere di impugnazione - Sussistenza - Prosecuzione del giudizio - Inammissibilità - Conseguenze - Nullità della sentenza. L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19296 del 07/07/2023 (Rv. 668129 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_186_4 …...
Morte del procuratore nel giudizio di primo grado – Cass. n. 27643/2022
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Morte del procuratore nel giudizio di primo grado - Omessa interruzione del processo - Dichiarazione di nullità della sentenza da parte del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di motivazione della sentenza di appello - Fattispecie.   Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva autonomamente valutato le risultanze istruttorie e la c.t.u. svolta in primo grado, sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del tribunale). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27643 del 21/09/2022 (Rv. 665939 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_353   Corte Cassazione 27643 2022   …...
Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello – Cass. n. 20834/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Ricorso per cassazione - Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello - Nullità della sentenza - Configurabilità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conversione della nullità in motivi d'impugnazione - Sussistenza - Specificazione del concreto pregiudizio per il ricorrente - Necessità - Esclusiva deduzione della violazione di norme processuali - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.   In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorchè essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20834 del 30/06/2022 (Rv. 665171 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 20834 2022 …...
Proposizione di un nuovo ricorso – Cass. n. 19775/2022
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - cassazione - in genere - Procedimento di primo grado - Sentenza - Lettura del dispositivo - Ricorso per cassazione notificato dopo la lettura ma prima del deposito della motivazione - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso - Preclusione ex art. 358 c.p.c. - Insussistenza - Limiti.   Nel rito del lavoro, il principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della stessa, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, soffre la sola deroga eccezionalmente prevista dall'art. 433 c.p.c.(appello con riserva di motivi), per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza; è, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo tale lettura e prima del compimento del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame - e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile - vale a precludere la sua valida rinnovazione, sempre che il termine utile non sia ancora decorso. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19775 del 20/06/2022 (Rv. 665078 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_358, Cod_Proc_Civ_art_433   Corte Cassazione 19775 2022 …...
Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – Cass. n. 7734/2022
Famiglia - filiazione - in genere - Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Ampliamento solo in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio - Conseguenze - Dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine e nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.   In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Civ_art_0337   Corte Cassazione 7734 2022 …...
Rimessione della causa al giudice di primo grado – Cass. n. 1086/2021
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Proposizione da parte del primo giudice - Inammissibilità - Fondamento.   Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 c. p.c. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, ma è tenuto a statuire sulla domanda, atteso che soltanto il giudice "ad quem", in presenza di "translatio" a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal primo giudice adito ed appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, può rimettere d'ufficio, sino alla prima udienza di trattazione, la questione di giurisdizione alle sezioni unite. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1086 del 14/01/2022 (Rv. 663591 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_353   Corte Cassazione 1086 2022 …...
Riproposizione della domanda di merito non esaminata – Cass. n. 927/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di inammissibilità - Motivi di appello – Oggetto - Riproposizione della domanda di merito non esaminata - Necessità - Esclusione – Fondamento - Conseguenze.   Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022 (Rv. 663586 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 927 2022 …...
Ordinanza di estinzione del processo – Cass. n. 39170/2021
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione del processo - Mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione - Pronuncia fuori udienza senza previa audizione delle parti - Nullità- Ritenuta correttezza nel merito dell'estinzione da parte della corte di merito - Regressione della causa al primo giudice - Esclusione.   L'ordinanza di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire le parti. Tale nullità, tuttavia, se reiterata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice quando al Corte d'Appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39170 del 09/12/2021 (Rv. 663349 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 39170 2021 …...
Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – Cass. n. 11219/2021
Impugnazioni civili - appello - ammissibilita' ed inammissibilita' - Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Inesistenza - Conseguenze - Dovere del giudice d'appello di dichiarare la nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Procedimento civile - notificazione - nullita'. In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021 (Rv. 661188 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Morte del difensore verificatasi nel primo grado di lite – Cass. n. 10912/2021
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Morte del difensore verificatasi nel primo grado di lite - Mancata interruzione del giudizio - Conseguenze in appello - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione. Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore. La mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10912 del 26/04/2021 (Rv. 661132 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Opposizione alle ingiunzioni doganali – Cass. n. 10851/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Imposte di fabbricazione - Opposizione alle ingiunzioni doganali - Art. 11 d.l. n. 151 del 1991 - Portata - Conseguenze - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento. In tema di processo tributario, nelle controversie proposte anteriormente alla riforma dell'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, l’opposizione avverso ingiunzioni doganali (nella specie emesse per accise su alcool etilico ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 e notificate nel 1998) deve essere proposta non dinanzi al giudice civile ordinario ma dinanzi alla Commissione tributaria, alla cui giurisdizione l'art. 11, comma 5, d.l. n. 151 del 1991, conv., con modif., in l. n. 202 del 1991 (applicabile "ratione temporis" fino alla sua definitiva abrogazione per effetto del d.lgs. n. 46 del 1999), pur riferendosi espressamente ai ricorsi contro il ruolo, attribuisce l'intera materia dei tributi elencati neii'art. 67 d.P.R. n. 43 del 1988, tra le quali le imposte di fabbricazione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10851 del 23/04/2021 (Rv. 661018 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353 …...
Ammissibilità del ricorso immediato per cassazione – Cass. n. 10015/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Sentenze del giudice di appello ex artt. 353 e 354 c.p.c. - Ammissibilità del ricorso immediato per cassazione - Fondamento. La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza che presenta un carattere definitivo, perché conclude il procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che l'ha pronunciata. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10015 del 15/04/2021 (Rv. 661015 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Sentenze del giudice di appello – Cass. n. 10015/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilita' del ricorso - Sentenze del giudice di appello ex artt. 353 e 354 c.p.c. - Ammissibilità del ricorso immediato per cassazione - Fondamento. La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza che presenta un carattere definitivo, perché conclude il procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che l'ha pronunciata. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10015 del 15/04/2021 (Rv. 661015 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Giudizio disciplinare nei confronti dei geometri – Cass. n. 6175/2021
Professionisti - giudizi disciplinari – procedimento - Geometri - Diritto dell'incolpato di partecipare all'adunanza del Collegio provinciale - Sussistenza - Omessa convocazione - Conseguenze. In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei geometri, l'incolpato ha il diritto di partecipare, eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza davanti al Collegio provinciale - competente a irrogare la sanzione - e, quindi, ad essere informato della data della stessa, ex art. 12 del r.d. n. 274 del 1929; pertanto, ove l'incolpato non sia stato informato della data dell'adunanza, la decisione adottata dall'organo professionale locale è viziata per violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost. e deve essere annullata dal Consiglio nazionale, non operando i principi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., che regolano i rapporti tra organi giurisdizionali. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6175 del 05/03/2021 (Rv. 660784 - 01) Riferimenti normativi:, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Cass. n. 24134/2020
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Condizione di procedibilità della domanda - Omissione - Ordinanza di improcedibilità - Mancata fissazione del termine di cui al comma 2 - Nullità - Appello - Rinnovazione ex art. 162 c.p.c. - Necessità - Fondamento. Qualora sia proposta una domanda volta a ottenere una delle prestazioni indicate dall'art. 445- bis, comma 1, c.p.c., senza che sia stato espletato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l'eccezione di improcedibilità, è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma 2 dello stesso art. 445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all'accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l'ordinanza con cui il giudice dichiari il ricorso immediatamente improcedibile, ed al giudice d'appello, in ossequio al principio di cui all'art. 162 c.p.c., si impone di rinnovare l'atto procedendo esso stesso all'assegnazione del termine, non potendo né limitarsi a una pronuncia di mero rito dichiarativa della nullità, né rimettere la causa al primo giudice. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24134 del 30/10/2020 (Rv. 659266 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_445_2 corte cassazione 24134 2020 …...
Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Cass. n. 13439/2020
Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Appello conseguente - Poteri del giudice di secondo grado - Declaratoria di incompetenza del giudice di primo grado ed indicazione di quello competente - Necessità - Fondamento - Limiti - Coincidenza tra giudice di appello e quello competente in primo grado - Decisione, nel merito e in primo grado, della causa - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Istanza di parte - Necessità. Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020 (Rv. 658379 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 13439 2020 …...
Nullità della sentenza o del procedimento - Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Nullità della sentenza o del procedimento - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conseguenze. La circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice. In questo caso, pertanto, trova applicazione il principio secondo il quale il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della decisione di prime cure ha l'onere, qualora il vizio dedotto non avrebbe comportato la restituzione della controversia al primo giudice, di indicare, in concreto, quale pregiudizio sia derivato dalla nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10097 del 28/05/2020 (Rv. 657775 - 01)
Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Statuizione solo su alcuni capi di domanda - Omessa richiesta di pronuncia della sentenza - Prosieguo del giudizio - Successiva sentenza del tribunale - Nullità - Appello - Motivi solo processuali - Inammissibilità del gravame. Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore - In genere. L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio; ne consegue che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sulle domande o sui capi della domanda per i quali è mancata una decisione di merito, mentre la sentenza successivamente pronunciata dal tribunale nello stesso giudizio è nulla, ma l'appello su quest'ultima decisione, limitato a contestare soltanto tale vizio processuale e non il merito della sentenza, deve essere dichiarato inammissibile, perché l'errore denunciato non potrebbe comportare una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10097 del 28/05/2020 (Rv. 657775 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02)
Sentenza di appello declaratoria di nullità della notificazione della citazione di primo grado - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella sentenza remittente - Incompatibilità con l'esercizio del potere di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Ricorso incidentale tardivo - Esperibilità - Proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello - Omessa sospensione del giudizio riassunto - Conseguenze. In presenza di una sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione non può essere considerata acquiescenza tacita, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, e non preclude, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, l'esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima. Ove la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, comma 3, c.p.c., non rende irrituale la riassunzione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, ma comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 c.p.c. e, in mancanza di tale sospensione, la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Civ_art_0048 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4125 del 18/02/2020 (Rv. 657021 - 01)
Sentenza di primo grado pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle repliche - Nullità - Sussistenza - Poteri del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Fondamento. La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art_ 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art_ 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4125 del 18/02/2020 (Rv. 657021 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_190_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE NULLITA' DELLA SENTENZA PRONUNCIA SULLA NULLITA'   …...
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29623 del 14/11/2019 (Rv. 655712 - 01)
Declaratoria di competenza dell'AGO da parte della Corte di cassazione a seguito di ricorso attinente alla giurisdizione - Riassunzione - Termine - Art. 392 c.p.c. - Applicabilità. La riassunzione del processo di primo grado conseguente all'affermazione della competenza giurisdizionale dell'AGO, denegata nei gradi di merito e pronunciata dalla Corte di cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine previsto, in via generale, dall'art. 392 c.p.c., secondo la misura in esso "ratione temporis" stabilita, e non nel termine di cui all'art. 367, comma 2, c.p.c., riguardante l'ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa in sede di regolamento di giurisdizione, né in quello di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c., né, infine, nei termini stabiliti dall'art. 50 c.p.c. 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009. Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29623 del 14/11/2019 (Rv. 655712 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019 (Rv. 653561 - 02)
Potere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza - Limiti – Fondamento Il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa sia ove venga in rilievo una pronuncia viziata perché adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza l'annullamento della quale non comporti l'obbligo di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019 (Rv. 653561 - 02) Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10504 del 15/04/2019 (Rv. 653903 - 01)
Negazione della giurisdizione da parte del giudice di primo grado - Giudizio di appello - Art. 353 c.p.c. - Rimessione al giudice di primo grado per motivi di giurisdizione - Estensione del rinvio a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado – Conseguenze La sentenza del giudice d'appello che dichiari sussistente la giurisdizione negata dal giudice di primo grado e rimetta l'intera causa dinanzi a lui, a norma dell'art. 353, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferita a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado, ma la statuizione sulla giurisdizione, ove passata in giudicato, è vincolante nelle successive fasi del processo, senza possibilità di rimetterla in discussione in sede di impugnazione della sentenza emessa sul merito della controversia dal tribunale innanzi al quale la causa sia stata riassunta. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10504 del 15/04/2019 (Rv. 653903 - 01) Cod_Proc_Civ_art_353 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilita' del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21194 del 13/09/2017
Sentenza d’appello di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione – Omessa impugnazione immediata – Sopraggiunto mutamento interpretativo dell’art. 360, comma 3, c.p.c. - Esclusione di effetto conseguente a "Overruling" - Richiesta di rimessione in termini per ricorrere in cassazione - Rigetto – Fondamento - Fattispecie. La parte che non abbia proposto immediato ricorso per cassazione, facendo affidamento sull'interpretazione dell'art. 360, comma 3, c.p.c., che riteneva non immediatamente ed autonomamente impugnabile la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 353 c.p.c., non ha diritto alla rimessione in termini nella pendenza del giudizio di merito riassunto dinanzi al primo giudice, al fine di impugnare autonomamente detta sentenza d'appello, a seguito del mutamento della giurisprudenza di legittimità, potendo la statuizione sulla questione di giurisdizione della pronuncia d’appello essere impugnata in cassazione nell’ipotesi in cui la decisione, eventualmente sfavorevole nel merito, del giudice di primo grado abbia trovato conferma in appello. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata chiesta, alla luce del mutamento interpretativo sull'art. 360, comma 3, c.p.c., la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva affermato la giurisdizione del g.o. declinata dal primo giudice, rimettendo le parti davanti a quest'ultimo). Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21194 del 13/09/2017   …...
Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14625 del 13/06/2017
Sfratto per morosità - Opposizione dell’intimato - Erronea emissione dell’ordinanza di convalida - Conseguenze - Appello - Necessità - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Dovere del giudice del gravame di decidere nel merito - Sussistenza – Remissione in termini dell’intimato - Ammissibilità. L’ordinanza di convalida di sfratto, ove erroneamente emessa malgrado l’opposizione dell’intimato, assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sicchè è impugnabile con l’appello, potendo con tale atto l’intimato chiedere la rimessione in termini per espletare l’attività difensiva impeditagli in primo grado, fermo restando che il giudice del gravame deve decidere la controversia nel merito, atteso che l’omissione del mutamento di rito, di cui all’art. 667 c.p.c., non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14625 del 13/06/2017   …...
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13722 del 31/05/2017
Diniego della giurisdizione in primo grado - Affermazione della stessa in grado d'appello - Rimessione al primo grado - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della decisione - Cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice - Violazione della ragionevole durata - Esclusione. Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo. Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13722 del 31/05/2017   …...
Impugnazioni civili - appello - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4638 del 22/02/2017
Fase della discussione – Richiesta di discussione orale – Adempimenti. In materia di giudizio di gravame innanzi alla corte d’appello, la richiesta di discussione orale della causa innanzi al collegio, ai sensi dell’art. 352, comma 2, c.p.c., deve essere proposta all’atto della precisazione delle conclusioni nonché necessariamente riproposta al presidente della corte, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, non essendo sufficiente la mera reiterazione in sede di comparsa conclusionale e di memorie di replica. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4638 del 22/02/2017   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20965 del 17/10/2016
Declinatoria parziale di giurisdizione in primo grado - Sentenza di appello affermativa della giurisdizione - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Fattispecie. Nel caso di declinatoria parziale di giurisdizione pronunciata dal giudice ordinario a fronte di una domanda risarcitoria, non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, riformando la decisione in ragione della sussistenza della giurisdizione su tutta la controversia, rimetta quest'ultima al giudice di prime cure onde consentirne una cognizione unitaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la rimessione al primo giudice, operata dalla corte territoriale in riforma della decisione di primo grado, che aveva declinato la giurisdizione ordinaria per il periodo antecedente al 30 giugno 1998 in merito ad una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti al tardivo inquadramento di un dipendente pubblico come dirigente). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20965 del 17/10/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016
Riassunzione del processo - Termine - Decorrenza dalla notificazione - Omissione - Termine di sei mesi dalla comunicazione - Applicabilità - Esclusione - Fissazione da parte del giudice - Irrilevanza - Termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza - Applicabilità - Fondamento. In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio, il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 c.p.c.. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016
Riassunzione del processo - Termine - Decorrenza dalla notificazione - Omissione - Termine di sei mesi dalla comunicazione - Applicabilità - Esclusione - Fissazione da parte del giudice - Irrilevanza - Termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza - Applicabilità - Fondamento. In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio, il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 c.p.c.. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015
Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Sentenza di appello che decida nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso - Esclusione - Fattispecie in tema di vizio di costituzione del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015 È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto un vizio relativo alla costituzione del giudice in primo grado, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., non rilevato dalla corte d'appello, che aveva deciso la causa nel merito). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015     …...
impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11027 del 20/05/2014
Diniego della giurisdizione in primo grado - Affermazione della stessa in grado d'appello - Decisione della controversia nel merito - Rimessione al primo grado - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della decisione - Cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11027 del 20/05/2014 Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11027 del 20/05/2014   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione con rinvio - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014
Estinzione del giudizio - Erroneamente dichiarata dal giudice di primo grado - Appello erroneamente dichiarato inammissibile - Mancata rimessione al giudice di primo grado da parte del giudice di appello - Conseguenze - Cassazione della sentenza di appello - Rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014 Qualora il giudice d'appello non abbia rimesso le parti dinanzi al giudice di primo grado, omettendo di rilevare l'errore da questi compiuto nel dichiarare l'estinzione del giudizio, con la cassazione della sentenza di appello deve essere disposto il rinvio al giudice di primo grado come previsto dall'art. 383 cod. proc. civ. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014   …...
Appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3025 del 16/02/2015
Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Proposizione da parte del primo giudice - Inammissibilità - Fondamento. Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, essendo tenuto a statuire sulla domanda. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3025 del 16/02/2015   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - sentenza d'appello – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014
Rito locatizio - Omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione - Nullità insanabile - Sussistenza - Cassazione della sentenza medesima - Necessità - Rinvio al giudice d'appello - Necessità - Applicabilità della regola desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Nelle controversie soggette al rito locatizio, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione. Deve quindi ritenersi, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, investita della relativa censura, debba limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23701 del 06/11/2014
Intervento in appello del litisconsorte pretermesso - Accettazione della causa nella situazione processuale esistente - Assenza di pregiudizio per le altre parti - Rilievo d'ufficio del difetto di contraddittorio o rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23701 del 06/11/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16310 del 28/06/2013
Sentenza d'appello affermativa della giurisdizione negata in primo grado - Ricorribilità immediata per cassazione - Esclusione - Fondamento. La statuizione non definitiva sulla giurisdizione, alla cui stregua la Corte di appello abbia rimesso le parti innanzi al tribunale per la prosecuzione del giudizio sulle domande non ancora vagliate, non è immediatamente ricorribile per cassazione, giusta l'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, potendo essa impugnarsi contestualmente alle decisioni di merito che deriveranno dall'esame di dette domande. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16310 del 28/06/2013   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5277 del 03/04/2012
Sopravvenuto impedimento del giudice che ha letto il dispositivo - Mancanza della motivazione - Conseguenze - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conversione del vizio in motivo di impugnazione - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito - Sussistenza - Fondamento. Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5277 del 03/04/2012   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5277 del 03/04/2012
Sopravvenuto impedimento del giudice che ha letto il dispositivo - Mancanza della motivazione - Conseguenze - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conversione del vizio in motivo di impugnazione - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5277 del 03/04/2012 Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5277 del 03/04/2012   …...
Civile - interruzione del processo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 09/03/2012
Adozione e revoca di amministrazione di sostegno in favore di parte del giudizio - Interruzione del processo - Mancata dichiarazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conversione della nullità in motivi d'impugnazione - Sussistenza - Specificazione del concreto pregiudizio per il ricorrente - Necessità - Esclusiva deduzione della violazione di norme processuali - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione. E inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci genericamente la mancata interruzione del processo di primo grado in conseguenza dapprima dell'adozione e poi della revoca dell'amministrazione di sostegno in favore di una parte del giudizio, nel momento in cui tali eventi furono comunicati in udienza o notificati alle altre parti, pur a fronte dell'oggettiva estensione dei poteri rappresentativi attribuiti nel caso dal giudice tutelare all'amministratore (e della speculare riduzione dell'autonomia di gestione del beneficiario), dovendo il ricorrente prospettare quali lesioni siano, in concreto, derivate ai suoi diritti e alle sue facoltà processuali da detta mancata interruzione. Trattandosi, infatti, di violazione non rientrante tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice, e convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 09/03/2012   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5590 del 09/03/2011
Sentenza di primo grado pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle repliche - Nullità - Sussistenza - Poteri del giudice d'appello - Pronunzia di mero rito dichiarativa della nullità - Esclusione - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito, previa rinnovazione dell'attività determinativa della nullità - Necessità - Fondamento. La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità; tuttavia il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può limitarsi ad una pronunzia di mero rito dichiarativa della stessa, né può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma - in ossequio al principio di cui all'art. 162 cod. proc. civ. ed al normale effetto devolutivo del giudizio di appello - è tenuto a decidere la causa nel merito, provvedendo in questo modo alla rinnovazione dell'attività riguardo alla quale la nullità si è verificata. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5590 del 09/03/2011   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22914 del 11/11/2010
Giudizio di primo grado - Citazione introduttiva - Nullità - Conseguenze - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza - Accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale - Rinnovazione - Necessità. In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 cod. proc. civ., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22914 del 11/11/2010   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010
Decisione di secondo grado sulla competenza - Erronea negazione della competenza del giudice di primo grado - Cassazione della sentenza di appello - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Conseguenze - Rinvio al giudice di appello. L'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., poiché il terzo comma del menzionato articolo 353, che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto, quando il giudice d'appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010   …...
Impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 29/01/2010
Deduzione in appello dei soli vizi in rito nelle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Ammissibilità dell'appello - Deduzione dei soli vizi di rito al di fuori dei casi di cui ai medesimi artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Limiti - Fondamento. È ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 cod. proc. civ., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primo grado), è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 29/01/2010   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 704 del 19/01/2010
Sopravvenuto raggiungimento della maggiore età da parte del minore parte in causa nel corso del giudizio di primo grado - Dichiarazione di tale evento - Omessa interruzione del suddetto processo - Giudizio di appello - Conseguenze - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento - Autonomia della motivazione della sentenza di appello - Necessità - Fattispecie. Il giudice di appello, che pronunci la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa interruzione del processo a seguito della dichiarazione del sopravvenuto raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di prima istanza di una parte costituita originariamente mediante il suo rappresentante legale, deve trattenere la causa in decisione e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod. proc. civ.). Ne consegue che la decisione del giudice di appello deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso sul presupposto che il giudice di appello aveva espresso le proprie valutazioni nella propria sentenza in modo del tutto autonomo rispetto alle considerazioni logiche operate nella sentenza nulla di primo grado, considerando, altresì, pienamente legittima l'utilizzabilità della relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado, nel quale la parte divenuta maggiorenne si era ritualmente costituita, senza, perciò, che si fosse verificata alcuna lesione del principio del contraddittorio). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 704 del 19/01/2010   …...
Civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 244 del 11/01/2010
Morte, radiazione o sospensione - Effetto interruttivo automatico - Conseguenze - Svolgimento di ulteriore attività processuale - Preclusione - Fondamento - Conseguenze ulteriori - Nullità della sentenza - Dichiarazione - Rimessione al primo giudice - Esclusione. La morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza; peraltro - non ricorrendo uno dei casi nei quali la causa va rimessa al primo giudice - il giudice di appello, ove dichiari la nullità della sentenza di primo grado per tale motivo, è tenuto a trattenere la causa e a giudicarla nel merito con una motivazione del tutto autonoma, cioè priva di riferimenti alla sentenza dichiarata nulla. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 244 del 11/01/2010   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9946 del 29/04/2009
Doppia pronuncia declinatoria di giurisdizione - Ricorso per cassazione - Accoglimento con dichiarazione della giurisdizione del giudice adito - Non necessità di ulteriori accertamenti di fatto - Rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Ammissibilità - Fondamento.  La Corte di cassazione, qualora cassi la sentenza impugnata affermando la giurisdizione (negata in entrambi i gradi del giudizio di merito) del giudice (nella specie, quello ordinario) adito e non vi sia bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., senza necessità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., norma applicabile nel solo caso di rinvio al giudice di merito, tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9946 del 29/04/2009   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 25/02/2009
Ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Tassatività - Prospettazione in appello della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - Ricomprensione tra le cause legittimanti la rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Applicabilità - Conseguenza - Decisione nel merito da parte del giudice di appello - Necessità. In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma primo, cod. proc. civ.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 25/02/2009   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 25/02/2009
Ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Tassatività - Prospettazione in appello della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - Ricomprensione tra le cause legittimanti la rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Applicabilità - Conseguenza - Decisione nel merito da parte del giudice di appello - Necessità. In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma primo, cod. proc. civ.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 25/02/2009   …...
impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009
Ordinanza di rinvio d'ufficio dell'udienza - Mancata comunicazione alle parti - Rimessione al giudice di primo grado - Necessità - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009 La mancata comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli art. 353 e 354 cod. proc. civ., ma rende operante il potere - dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita "in prime cure" dall'anzidetta irregolarità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 19/03/2007
Sentenza del giudice di pace - Impugnazione per incompetenza - Accoglimento della censura - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione sul merito - Necessità. Impugnata innanzi al tribunale una sentenza del giudice di pace affermativa della propria competenza, il giudice d'appello, qualora dichiari nulla la decisione affermando la competenza del tribunale, deve, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. e in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 19/03/2007   …...
notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006
Inesistenza della notificazione - Presupposti - Conseguenze - Impossibilità di rimettere la causa al giudice di primo grado e di pronunciare nel merito - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006 La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio deve considerarsi inesistente quando sia eseguita in luogo diverso da quello di residenza o di lavoro del destinatario a meno che non vi sia, nel caso concreto, una qualche relazione tra il destinatario e il luogo in cui la notifica è stata eseguita che consenta di riconoscere che una notifica, benchè viziata, vi sia comunque stata. L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del giudice, oltre che l'impossibilità per il giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, dato che l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non è prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., o di decidere la causa nel merito. (Nella specie la Corte ha ritenuto inesistente una notificazione avvenuta, ex articolo 140 cod. proc. civ., mediante affissione di avviso alla porta di una casa di abitazione ritenuta erroneamente quella del destinatario - rivelatasi l'abitazione del padre del destinatario in base alle risultanze anagrafiche - , deposito del plico presso la casa comunale e spedizione, al medesimo indirizzo, di avviso del deposito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006   …...
Notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006
Inesistenza della notificazione - Presupposti - Conseguenze - Impossibilità di rimettere la causa al giudice di primo grado e di pronunciare nel merito - Fattispecie. La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio deve considerarsi inesistente quando sia eseguita in luogo diverso da quello di residenza o di lavoro del destinatario a meno che non vi sia, nel caso concreto, una qualche relazione tra il destinatario e il luogo in cui la notifica è stata eseguita che consenta di riconoscere che una notifica, benchè viziata, vi sia comunque stata. L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del giudice, oltre che l'impossibilità per il giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, dato che l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non è prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., o di decidere la causa nel merito. (Nella specie la Corte ha ritenuto inesistente una notificazione avvenuta, ex articolo 140 cod. proc. civ., mediante affissione di avviso alla porta di una casa di abitazione ritenuta erroneamente quella del destinatario - rivelatasi l'abitazione del padre del destinatario in base alle risultanze anagrafiche - , deposito del plico presso la casa comunale e spedizione, al medesimo indirizzo, di avviso del deposito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Litisconsorzio facoltativo - Irregolare "vocatio in ius" di alcune delle parti - Rimessione - Esclusione - Cause inscindibili - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Necessità. La nullità del giudizio per la irregolare "vocatio in ius" nei confronti di alcune delle parti non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 cod. proc. civ., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Cause dipendenti - Conseguenze - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Configurazione di una ipotesi di rimessione al giudice di primo grado relativa ad un vizio concernente una delle cause dipendenti - Effetto - Rimessione dell'intero giudizio al primo giudice - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, si rende necessaria, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado, la prosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, sicché il litisconsorzio necessario processuale, in ipotesi di rimessione al giudice di primo grado disposta dal giudice di appello per la nullità della notificazione della citazione riguardante una delle cause dipendenti, comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 354 cod. proc. civ. per entrambe le cause. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo e confermato la sentenza impugnata con la quale era stata disposta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ. relativamente a due contestuali domande di risarcimento danni intentate congiuntamente nei confronti dell'E.N.E.L. e di un'Amministrazione provinciale, sul presupposto della qualità di litisconsorti necessari processuali dei medesimi convenuti in relazione alla loro rispettive posizioni inscindibili, poiché per entrambe le domande occorreva accertare la medesima situazione di fatto relativa alla presenza o meno, sulla strada e sul cantiere, di idonea segnalazione dei lavori in corso). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione. L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Litisconsorzio facoltativo - Irregolare "vocatio in ius" di alcune delle parti - Rimessione - Esclusione - Cause inscindibili - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Necessità. La nullità del giudizio per la irregolare "vocatio in ius" nei confronti di alcune delle parti non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 cod. proc. civ., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Cause dipendenti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Conseguenze - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Configurazione di una ipotesi di rimessione al giudice di primo grado relativa ad un vizio concernente una delle cause dipendenti - Effetto - Rimessione dell'intero giudizio al primo giudice - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, si rende necessaria, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado, la prosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, sicché il litisconsorzio necessario processuale, in ipotesi di rimessione al giudice di primo grado disposta dal giudice di appello per la nullità della notificazione della citazione riguardante una delle cause dipendenti, comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 354 cod. proc. civ. per entrambe le cause. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo e confermato la sentenza impugnata con la quale era stata disposta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ. relativamente a due contestuali domande di risarcimento danni intentate congiuntamente nei confronti dell'E.N.E.L. e di un'Amministrazione provinciale, sul presupposto della qualità di litisconsorti necessari processuali dei medesimi convenuti in relazione alla loro rispettive posizioni inscindibili, poiché per entrambe le domande occorreva accertare la medesima situazione di fatto relativa alla presenza o meno, sulla strada e sul cantiere, di idonea segnalazione dei lavori in corso). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – tacita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione. L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006 …...
acquiescenza - tacita – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per acquiescenza tacita avverso la sentenza di appello - Esclusione - Fondamento - Effetti verificabili - Individuazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006 L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa "translatio iudicii". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Litisconsorzio facoltativo - Irregolare "vocatio in ius" di alcune delle parti- Rimessione - Esclusione - Cause inscindibili - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006 La nullità del giudizio per la irregolare "vocatio in ius" nei confronti di alcune delle parti non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 cod. proc. civ., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Cause dipendenti - Conseguenze - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Configurazione di una ipotesi di rimessione al giudice di primo grado relativa ad un vizio concernente una delle cause dipendenti - Effetto - Rimessione dell'intero giudizio al primo giudice - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006 Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, si rende necessaria, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado, la prosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, sicché il litisconsorzio necessario processuale, in ipotesi di rimessione al giudice di primo grado disposta dal giudice di appello per la nullità della notificazione della citazione riguardante una delle cause dipendenti, comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 354 cod. proc. civ. per entrambe le cause. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo e confermato la sentenza impugnata con la quale era stata disposta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ. relativamente a due contestuali domande di risarcimento danni intentate congiuntamente nei confronti dell'E.N.E.L. e di un'Amministrazione provinciale, sul presupposto della qualità di litisconsorti necessari processuali dei medesimi convenuti in relazione alla loro rispettive posizioni inscindibili, poiché per entrambe le domande occorreva accertare la medesima situazione di fatto relativa alla presenza o meno, sulla strada e sul cantiere, di idonea segnalazione dei lavori in corso). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - opposizione dell'intimato - dopo la convalida – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1222 del 23/01/2006
Opposizione tardiva dichiarata inammissibile in primo grado - Appello - Accoglimento - Declaratoria di ammissibilità dell'opposizione - Conseguenze - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Contenuto della sentenza di appello - Pronuncia nel merito - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1222 del 23/01/2006 Qualora il giudice di appello, contrariamente al giudice di primo grado, ritenga ammissibile l'opposizione tardiva ad una convalida di sfratto e la reputi fondata, dopo aver dichiarato la nullità dell'ordinanza di convalida, deve pronunciarsi nel merito e non rimettere la causa dinanzi al primo giudice, in quanto tale ipotesi non rientra tra i casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. di rimessione della causa, non ricorrendo l'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1222 del 23/01/2006   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11292 del 27/05/2005
Nullità della citazione in primo grado - Per mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione - Contumacia del convenuto - Appello - Deduzione della nullità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento - Civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - in genere- Mancata indicazione dell'udienza di comparizione - Contumacia del convenuto - Appello - Deduzione della nullità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado rimasto contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione non dà luogo, ove sia riscontrata fondata dal giudice d'appello, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che non è riconducibile alle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11292 del 27/05/2005   …...
Procedimento civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995
Mancato rispetto in primo grado dell'art. 292 cod.proc.civ. nel testo emendato dalle sentenze della n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989 - Rimessione degli atti al primo giudice ex art. 353, 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Costituzione in secondo grado del contumace - Mancato disconoscimento delle scritture private non notificate o comunicate - Conseguenze. Il vizio della sentenza di primo grado correlato al mancato rispetto dell'art. 292 cod. proc. civ., nel testo emendato dagli arresti integrativi della Corte Costituzionale n. 250 del 28 novembre 1986 e n. 317 del 6 luglio 1989, - il quale prescrive che in tutti i giudizi contumaciali la produzione di scritture private non indicate in atti precedentemente notificati debba essere significata alla parte non costituita contro la quale dette scritture vengano prodotte, all'uopo notificando alla stessa il verbale documentante il relativo versamento nell'incarto processuale - non rientra fra quelli suscettibili di far insorgere, ai sensi degli artt. 353 e 354, commi primo e secondo, del codice di rito, i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente e, una volta avvenuta la costituzione in secondo grado del contumace senza il disconoscimento di dette scritture a termini dell'art. 293 del codice di procedura civile, tali documenti restano a buon diritto acquisiti agli atti, per essere stata l'originaria irritualità della relativa produzione superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento dell'interessato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995   …...

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