Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello - 353. (1) (rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 353. (1) (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)
1. Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
2. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi (2) dalla notificazione della sentenza.
3. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto.
(… ) (3)
modifiche - note
COMMENTI
(1) L’originaria rubrica. “Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza” è stata così sostituita dall’art. 46, comma 19, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69..
(2) Le parole: “sei mesi” sono state così sostituite dall’art. 46, comma 19, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(3) Il comma che recitava. “La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo.” È stato abrogato dall’art. 89, comma primo, della L. 26 novembre 1990, n. 353.
la giurisprudenza
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