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323. (Mezzi di impugnazione)

Art. 323. (mezzi di impugnazione)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Compensazione - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14422 del 29/05/2025 (Rv. 674586-01)
Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione in sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento. Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14422 del 29/05/2025 (Rv. 674586-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323 …...
Fallimento - organi preposti al fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5138 del 27/02/2025 (Rv. 674021-01)
Giudice delegato - poteri - provvedimenti - Decreto di acquisizione - Beni sui quali i terzi rivendichino diritti incompatibili - Mezzi di impugnazione - Reclamo ex art. 26 L.F. - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.  Il decreto con cui il giudice delegato dispone l'acquisizione alla massa fallimentare di beni sui quali terzi estranei alla procedura rivendichino diritti incompatibili non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall. sicché l'interessato, che non si avvalga di detto rimedio, non consuma il proprio diritto di difesa e impugnazione che può far valere nelle forme ordinarie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che - sul presupposto della reclamabilità dell'ordinanza di vendita - aveva rigettato le domande di accertamento della nullità degli atti di apprensione alla procedura di beni costituiti in fondo patrimoniale, di ordine di cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento eseguita su tali beni e di condanna al risarcimento del danno da mancato godimento degli stessi). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5138 del 27/02/2025 (Rv. 674021-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323 …...
Controversie - procedimento - competenza e giurisdizione - sezioni specializzate - competenza - competenza civile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25286 del 20/09/2024 (Rv. 672138-01)
Regolamento di competenza - Azione di accertamento negativo di un rapporto agrario - Sentenza di accoglimento - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Appello - Necessità - Fondamento. La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25286 del 20/09/2024 (Rv. 672138-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_323 …...
Impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2024 (Rv. 670790-01)
Indicazione dell’oggetto della controversia nell’epigrafe della decisione - Qualificazione implicita della domanda - Esclusione - Fattispecie. L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2024 (Rv. 670790-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_323 …...
Pronuncia limitata alla statuizione sulla competenza e sulle spese - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024 (Rv. 670062-01)
Impugnazione nei modi ordinari del capo concernente le spese fondata sull'illegittimità della statuizione sulla competenza - Ammissibilità - Esclusione. Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024 (Rv. 670062-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_323 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)
Notificazione - della sentenza impugnata - a piu' parti -termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Rito lavoro - Riunione di più cause distinte con identiche questioni - Notifica ad istanza di una sola delle parti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento. Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l'unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_151 …...
Convenuto soccombente in primo grado rispetto alla domanda principale – Cass. n. 12086/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Convenuto soccombente in primo grado rispetto alla domanda principale, ma vittorioso quanto alla domanda di manleva proposta nei confronti del terzo - Interesse a proporre appello - Sussistenza - Fondamento.  La persistenza dell'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, della parte (intesa in senso sostanziale e non formale), la cui legittimazione all'impugnazione non viene meno per effetto dell'accoglimento della sua domanda di manleva nei confronti di un terzo - chiamato in causa proprio per tenere indenne il soccombente dalle conseguenze della condanna - in quanto si tratta di una domanda diversa, che non incide sulla soccombenza nel rapporto principale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12086 del 08/05/2023 (Rv. 667569 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_323   Corte Cassazione 12086 2023 …...
Notificazione dell'impugnazione – Cass. n. 7448/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza per la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Limiti - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l'impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione dell'impugnazione proposta dal terzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il gravame, per tardiva sua proposizione, sull'errata assimilazione della notifica dell'atto di opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. alla notifica della sentenza di primo grado). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7448 del 15/03/2023 (Rv. 667295 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326   Corte Cassazione 7448 2023 …...
Impugnazione della sola statuizione sulle spese processuali – Cass. n. 3812/2023
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere - Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Opposizione - Giudicato - Impugnazione della sola statuizione sulle spese processuali - "Ius superveniens" - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Rilevanza ai fini della decisione sulle spese - Sussistenza.   Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023 (Rv. 667177 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909   Corte Cassazione 3812 2023 …...
Rigetto con pronuncia definitiva – Cass. n. 34402/2022
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - cancellazione della trascrizione - Domanda giudiziale - Rigetto con pronuncia definitiva - Effetti - Cancellazione della trascrizione - Revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 c.p.c. - Rinnovazione della trascrizione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di responsabilità del difensore.   In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'avvocato per omessa rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 bis c.c., sul rilievo che l'originaria azione di simulazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, non assumendo rilievo l'impugnazione di tale decisione con revocazione straordinaria). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34402 del 23/11/2022 (Rv. 666156 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2668_1, Cod_Civ_art_2668_2, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_395   Corte Cassazione 34402 2022 …...
Riforma della sentenza di primo grado sulle spese – Cass. n. 19933/2022
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Spese giudiziali - Appello - Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.   Nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta sia in primo grado che in grado di appello, il giudice di secondo grado può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, solo se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado ma non porle, anche in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19933 del 21/06/2022 (Rv. 665007 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_336   Corte Cassazione 19933 2022 …...
Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte – Cass. n. 19274/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Termine per l'impugnazione - Applicazione - Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte - Effetti - Decorrenza del termine di impugnazione contro tutte le altre parti - Configurabilità per il notificante e per il destinatario - Decadenza dall'impugnazione del litisconsorte non destinatario della notifica - Esclusione - Fondamento.   In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che é condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19274 del 15/06/2022 (Rv. 664997 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 19274 2022 …...
Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva – Cass. n. 29321/2021
Provvedimenti del giudice civile - non definitiva (o parziale) - Fonti del diritto - "ius superveniens" - sopravvenienza di nuove norme nell'ulteriore corso del giudizio - Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva - Preclusione - Applicazione delle nuove norme da parte del giudice di appello - Sussistenza.   Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323   Corte Cassazione 29321 2021 …...
Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile – Cass. n. 17646/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.   L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, in un giudizio avente ad oggetto il mancato riconoscimento della protezione umanitaria da parte della Commissione territoriale, promosso - prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. n. 132 del 2018 - nelle forme dell'art. 702 bis c.c., invece che dell'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, e deciso, senza mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., poiché, dovendosi tenere conto del rito in concreto applicato, l'unico mezzo di impugnazione esperibile era l'appello). Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021 (Rv. 661595 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_702   corte cassazione 17646 2021 …...
Mezzi di impugnazione - Processo – Cass. n. 15162/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Processo - Regole applicabili - Qualificazione dell'azione - Violazione del d.lgs. n. 196 del 2003 - Esclusione - Ordinaria azione risarcitoria - Conseguenze - Doppio grado del giudizio di merito - Inammissibilità del ricorso diretto in Cassazione - Fattispecie. Qualora l'attore abbia proposto ricorso ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della privacy), domandando anche il risarcimento del danno, ma il tribunale abbia qualificato la domanda come azione di responsabilità civile da diffamazione non riconducibile alla mera responsabilità civile ex art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003, vigente "ratione temporis", l'impugnazione della relativa decisione segue le regole ordinarie, e pertanto deve essere proposta mediante appello, risultando invece inammissibile il ricorso diretto in Cassazione. ( nella specie la S.C. con riguardo alla domanda proposta dai consiglieri di un Comune sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, di risarcimento del danno, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 1996, in conseguenza della illecita pubblicazione della relazione redatta dalla commissione incaricata di accertare i presupposti per lo scioglimento degli organi elettivi dell'ente locale, qualificata dal giudice di primo grado come ordinaria azione di responsabilità civile, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15162 del 31/05/2021 (Rv. 661580 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Mezzi di impugnazione - Processo – Cass. n. 15162/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Processo - Regole applicabili - Qualificazione dell'azione - Violazione del d.lgs. n. 196 del 2003 - Esclusione - Ordinaria azione risarcitoria - Conseguenze - Doppio grado del giudizio di merito - Inammissibilità del ricorso diretto in Cassazione - Fattispecie. Qualora l'attore abbia proposto ricorso ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della privacy), domandando anche il risarcimento del danno, ma il tribunale abbia qualificato la domanda come azione di responsabilità civile da diffamazione non riconducibile alla mera responsabilità civile ex art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003, vigente "ratione temporis", l'impugnazione della relativa decisione segue le regole ordinarie, e pertanto deve essere proposta mediante appello, risultando invece inammissibile il ricorso diretto in Cassazione. ( nella specie la S.C. con riguardo alla domanda proposta dai consiglieri di un Comune sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, di risarcimento del danno, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 1996, in conseguenza della illecita pubblicazione della relazione redatta dalla commissione incaricata di accertare i presupposti per lo scioglimento degli organi elettivi dell'ente locale, qualificata dal giudice di primo grado come ordinaria azione di responsabilità civile, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15162 del 31/05/2021 (Rv. 661580 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Richiesta di risarcimento del danno alla riservatezza ed all'immagine – Cass. n. 29336/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Illecito trattamento dei dati personali - Richiesta di risarcimento del danno alla riservatezza ed all'immagine - Qualificazione della domanda ad opera del giudice di prima istanza - Ritenuta unicità della "causa petendi" - Conseguenze - Appellabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Personalita' (diritti della) - riservatezza - In genere. Nel giudizio avente ad oggetto tanto la lesione del diritto alla protezione dei dati personali, cui si applica la disciplina processuale speciale di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 (che non prevede la ricorribilità in appello), quanto la domanda di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all'immagine, cui si applica il rito ordinario, al fine di identificare il mezzo di impugnazione esperibile, in ossequio al principio dell'apparenza, deve farsi riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice; pertanto, qualora il tribunale abbia ritenuto di giudicare unitariamente sulle domande, applicando il rito speciale, in quanto i danni risarcibili erano stati prospettati come conseguenza dell'illecita diffusione dei dati personali, il ricorso in appello avverso la decisione del tribunale é inammissibile. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29336 del 22/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339 corte cassazione 29336 2020 …...
Utilità giuridica della impugnazione – Cass. n. 28307/2020
Impugnazioni civili - interesse al ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Nozione - Utilità giuridica della impugnazione - Fattispecie in tema di accertamento della posizione di possessore, anziché di mero detentore dell'immobile. Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C., cassando la pronuncia gravata, ha ritenuto sussistente in capo all'appellante l'interesse ad impugnare la pronuncia di primo grado che, con statuizione suscettibile di passare in giudicato, gli aveva riconosciuto la posizione di mero detentore dell'immobile controverso, anziché di possessore). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28307 del 11/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_323 corte cassazione 28307 2020 …...
Interesse al ricorso - Utilità giuridica della impugnazione – Cass. n. 28307/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Nozione - Utilità giuridica della impugnazione - Fattispecie in tema di accertamento della posizione di possessore, anziché di mero detentore dell'immobile. Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C., cassando la pronuncia gravata, ha ritenuto sussistente in capo all'appellante l'interesse ad impugnare la pronuncia di primo grado che, con statuizione suscettibile di passare in giudicato, gli aveva riconosciuto la posizione di mero detentore dell'immobile controverso, anziché di possessore). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28307 del 11/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_323 corte cassazione 28307 2020 …...
Più ricorsi proposti con il ministero di differenti difensori - Cass. n. 25437/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Più ricorsi proposti con il ministero di differenti difensori - Conseguenze - Ammissibilità del solo ricorso notificato per primo - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie. Nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione con il ministero di due distinti difensori, senza che l'ultimo risulti designato in sostituzione dell'altro, è ammesso l'esame del solo ricorso notificato per primo, perché nell'ordinamento processuale civile vige il principio della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che tale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie, la S.C. in presenza di due ricorsi presentati per la stessa parte da due diversi difensori e notificati telematicamente nello stesso giorno, ha dichiarato inammissibile quello trasmesso 44 minuti dopo il primo). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25437 del 11/11/2020 (Rv. 659658 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_387, Cod_Proc_Civ_art_360_1 corte cassazione 25437 2020 …...
Identificazione relativa - mezzo di impugnazione – Cass. n. 23390/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Identificazione relativa - Riferimento alla disciplina legale per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato - Necessità - Fondamento - Fattispecie. L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, in luogo dell'appello, avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva qualificato la domanda come azione risarcitoria ordinaria ex art. 2043 c.c., per lesione dei diritti all'identità personale ed alla reputazione, piuttosto che come ricorso inquadrabile nello schema dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020 (Rv. 659244 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339 corte cassazione 23390 2020 …...
Controversia distributiva - Introduzione e trattazione nelle forme dell'art. 617 c.p.c. – Cass. n. 19122/2020
Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - controversie (opposizione alle distribuzioni) - Controversia distributiva - Introduzione e trattazione nelle forme dell'art. 617 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inappellabilità della sentenza. Ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la "causa petendi"sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti sostanziali - che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 15/09/2020 (Rv. 658772 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339 CORTE CASSAZIONE 19122 2020   …...
Sentenza - contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - Cass. n. 17182/2020
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità. SENTENZA CONTENUTO  MOTIVAZIONE RATIONES DECIDENDI La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020 (Rv. 658567 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342 corte cassazione 17182 2020   …...
Proposizione del gravame ad un giudice incompetente - Decadenza dall'impugnazione - Cass. n. 15395/2020
Impugnazioni civili - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - Appello - Ricorso per cassazione - Proposizione del gravame ad un giudice incompetente - Decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie. Il principio secondo il quale la proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione non trova applicazione quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale il ricorso per Cassazione invece dell'appello. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la decisione del tribunale di diniego della protezione internazionale, trattandosi di domanda "ratione temporis" regolata dal d.lgs. n. 150 del 2011 e dunque ancora soggetta ad appello). (conforme Cass. n. 1666 del 1984). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15395 del 20/07/2020 (Rv. 658707 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_323 corte cassazione 15395 2020 …...
Spese giudiziali - Appello - Cass. n. 17916/2020
Spese giudiziali civili - di appello -Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza. Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020 (Rv. 658671 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_323 _____________________________________ Spese giudiziali corte cassazione 14916 2020 …...
Translatio iudicii - erronea individuazione del mezzo di impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10419 del 03/06/2020 (Rv. 657991 - 01)
Impugnazioni Civili - Erronea individuazione del mezzo - "Translatio iudicii" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10419 del 03/06/2020 (Rv. 657991 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Divisione - divisione giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01)
Sentenza non definitiva - Riforma o annullamento con la sentenza definitiva - Esclusione - Fattispecie. Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) In genere. Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha dato applicazione al principio in un giudizio di divisione, ove una pronuncia non definitiva aveva accertato la comproprietà del bene e il diritto allo scioglimento della comunione, non consentendo di mettere in discussione quanto già deciso nella successiva fase del processo, volta allo svolgimento delle operazioni divisionali). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1111 …...
Impugnazioni civili - appello - legittimazione - attiva - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9137 del 19/05/2020 (Rv. 657762 - 01)
Legittimazione attiva - Successione nel rapporto controverso - Giudizio di appello - Onere a carico deN'appellante - Non contestazione di un appellato - Contumacia di altro appellato - Rilevanza - Fattispecie. La società che intraprenda un giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore a titolo universale o particolare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione, sempre che uno degli appellati costituiti l'abbia contestata, giacché la non contestazione postula che la circostanza sia apprezzata come incontroversa anche nei riguardi degli altri appellati rimasti contumaci. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto da un istituto di credito, per difetto di "legitimatio ad causam", ancorchè le parti costituite in sede di gravame non avessero contestato l'intervenuta fusione per incorporazione che, secondo la prospettazione della banca, valeva a radicare la sua legittimazione). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9137 del 19/05/2020 (Rv. 657762 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01)
Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. In tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d'appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_387 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020 (Rv. 657298 - 01)
Appello avverso la sentenza ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - "Translatio iudicii" o conversione dell'appello in ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni. Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020 (Rv. 657298 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2750 del 05/02/2020 (Rv. 656716 - 01)
Protezione internazionale - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 - Impugnativa dell'ordinanza del tribunale - Ricorso per cassazione - "Traslatio iudicii" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello. Nelle controversie in tema di protezione internazionale, alle quali "ratione temporis" è ancora applicabile il rito sommario di cognizione, la proposizione del ricorso per cassazione anziché dell'appello, avverso l'ordinanza resa dal tribunale, rende il ricorso medesimo inammissibile, poiché il principio secondo il quale il gravame proposto davanti ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione, consentendo la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente attraverso la "traslatio iudicii", non è applicabile quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello previsto dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2750 del 05/02/2020 (Rv. 656716 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_339 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CONDIZIONE DELLO STRANIERO   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019 (Rv. 656074 - 01)
Declaratoria di difetto di giurisdizione - Statuizione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Conseguenze. Il giudice, qualora dichiari il proprio difetto di giurisdizione,si spoglia della "potestas iudicandi" con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul "merito" della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019 (Rv. 656074 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_323 …...
Contratti agrari - ambito di applicazione - rapporti oggetto di controversie – Cass. n. 25758/2019
Diritto di prelazione - Diritto di riscatto - Azione esercitata nei confronti del solo riscattato - Ammissibilità - Esercizio di detta azione anche nei confronti dell'alienante al fine di accertare la violazione del diritto di prelazione - Conseguenze - Impugnazione della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto - Interesse del venditore - Sussistenza. L'azione di riscatto agrario, in quanto diretta non ad una sentenza costitutiva ma ad un mero accertamento, può essere esperita nei soli confronti del riscattato, senza la necessaria partecipazione dell'alienante, con la conseguente decisione "incidenter tantum" sulla sussistenza, in capo all'istante, del diritto di prelazione; tuttavia, nulla vieta che il retraente promuova il giudizio anche contro il venditore, al fine di fare accertare nei suoi confronti, con forza di giudicato, la prelazione da cui si ritenga pretermesso, con la conseguenza che in tale ipotesi sussiste l'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, rispetto alla quale egli è rimasto, sostanzialmente, soccombente, in quanto il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25758 del 14/10/2019 (Rv. 655569 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_323 corte cassazione 25758 2019 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019 (Rv. 653585 - 01)
Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Contraddittorietà della motivazione - Esclusione - Qualificazione di "obiter dictum" della seconda ragione - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità. La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019 (Rv. 653585 - 01) Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Riunione e separazione di causa - Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8446 del 27/03/2019
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione. Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) L'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità. A tale ultima categoria appartiene il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, il quale non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali. pertanto l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione non è censurabile in sede di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8446 del 27/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1394 del 18/01/2019 (Rv. 652404 - 01)
Decreto di liquidazione del compenso finale - Irrevocabilità - Fondamento. Il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore ha natura decisoria e carattere definitivo; esso non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 39 l.fall., è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. ma non è suscettibile di essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, consumando questa, con la sua adozione, il proprio potere decisionale. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale, su impulso di parte, aveva modificato un proprio precedente decreto di liquidazione). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1394 del 18/01/2019 (Rv. 652404 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo in genere - sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - interpretazione - giudice dell'esecuzione - spettanza - modalità - condizioni - limiti - impugnazione mediante appello del provvedimento del giudice dell'esecuzione - ammissibilità - fondamento - ricorribilità per cassazione della sentenza che decide sull'appello - ammissibilità – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018 In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. La sentenza che decide sull'appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l'interpretazione fornita dal giudice del merito circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla S.C. il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l'interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo - onorari
Avvocato - onorari - procedimento di liquidazione – ingiunzione  – opposizione - opposizione a decreto ingiuntivo - applicazione, da parte del giudice, del rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c.- erronea dichiarazione di inammissibilità - mezzo di impugnazione - appello - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018 >>> Il provvedimento con cui è decisa l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato che sia stata introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all'art. 14d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere impugnato con l'appello, secondo il regime previsto dall'art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza. (Nella specie, il giudice di primo grado, utilizzando il rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché non introdotta con le forme del rito ordinario; la S.C., pur ritenendo erronea la ricostruzione normativa del giudice "a quo", ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale ordinanza poiché, alla luce del principio di apparenza, avrebbe dovuto essere proposto appello come stabilito dall'art.702 quater c.p.c.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017
Sentenza fondata su una pluralità di ragioni autonome - Impugnazione contro tutte le "rationes decidendi" - Necessità - Omessa impugnazione di una di esse - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento. Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017   …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8682 del 04/04/2017
Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo – Oggetto – Diritti sussistenti in via alternativa – Domanda cumulativa di accertamento – Ammissibilità – Ragioni – Fattispecie. Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., il creditore procedente può proporre una domanda di accertamento cumulativa anche di una pluralità di diritti la cui sussistenza sia alternativa, nel senso che la venuta ad esistenza di uno di essi esclude la sussistenza di altri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l’interesse del creditore procedente ad impugnare la sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo in relazione sia al credito del debitore esecutato nascente da sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., del diritto al pagamento del prezzo di vendita di titoli obbligazionari, sia al credito – eventuale e provvisorio, in quanto dipendente dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito – alla restituzione dei titoli, in ragione della risoluzione del contratto preliminare di vendita). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8682 del 04/04/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24332 del 29/11/2016
Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza di appello – Ammissibilità - Limiti – Conseguenze. Nell'ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24332 del 29/11/2016   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21304 del 20/10/2016
Convenuto soccombente in primo grado rispetto alla domanda principale, ma vittorioso quanto alla domanda di manleva proposta nei confronti del terzo chiamato in causa - Interesse a proporre appello - Sussistenza - Fondamento. L'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale; pertanto, ove sia condannato al pagamento di quanto richiesto dall'attore, a seguito dell'accoglimento della domanda principale, il convenuto , quale debitore, è legittimato ad impugnare la sentenza, senza che tale legittimazione sia elisa dall'accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenuto medesimo nei confronti del terzo, chiamato in causa proprio per tenerlo indenne dagli effetti di quella condanna, trattandosi di domanda diversa, che non fa venire meno la soccombenza del primo rispetto all'attore. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21304 del 20/10/2016   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016
Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Statuizione solo su alcuni capi di domanda - Rinuncia alla sentenza - Conseguenza - Efficacia di sentenza definitiva su tutti i capi di domanda - Impugnazione dei capi non decisi - Ammissibilità. L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - legittimazione - attiva – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16177 del 03/08/2016
Condizioni - Effettiva titolarità del rapporto - Irrilevanza - Conseguenze. In tema d'impugnazione, la legittimazione spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è solo terzo rispetto alla pronuncia resa "inter alios", sicché, mentre può far valere il suo diritto o con l'intervento in appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., o con l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c., l'impugnazione della sentenza va dichiarata inammissibile. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16177 del 03/08/2016   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10139 del 18/05/2016
Utilizzazione di un mezzo inammissibile - Mancato rilievo da parte dal giudice e contestuale rigetto del mezzo - Deduzione della omessa declaratoria di inammissibilità come motivo di impugnazione ad opera della parte che vi abbia dato causa - Esclusione - Ragioni. In materia di impugnazione, la parte che utilizzi un mezzo inammissibile, senza che sul punto il giudice nulla rilevi, limitandosi invece a rigettarlo, non può successivamente dolersi di tale circostanza, difettando, sullo specifico punto dell'ammissibilità del mezzo, il requisito della soccombenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10139 del 18/05/2016   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10139 del 18/05/2016
Utilizzazione di un mezzo inammissibile - Mancato rilievo da parte dal giudice e contestuale rigetto del mezzo - Deduzione della omessa declaratoria di inammissibilità come motivo di impugnazione ad opera della parte che vi abbia dato causa - Esclusione - Ragioni. In materia di impugnazione, la parte che utilizzi un mezzo inammissibile, senza che sul punto il giudice nulla rilevi, limitandosi invece a rigettarlo, non può successivamente dolersi di tale circostanza, difettando, sullo specifico punto dell'ammissibilità del mezzo, il requisito della soccombenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10139 del 18/05/2016   …...
Società - di persone fisiche - società semplice - rapporti con i terzi - della società – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015
Appello proposto da tutti i soci - Formazione del giudicato verso la società - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015 Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015 L'appello proposto da tutti i soci di una società personale (nella specie, una società semplice) investe la stessa posizione di quest'ultima, che è priva di una soggettività distinta da quella dei primi e si identifica con la compagine sociale, sicché neppure nei suoi confronti può ritenersi formato il giudicato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015     …...
impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
Doppia impugnazione - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014 Non si versa in ipotesi di litispendenza nel caso siano proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile dovrà decidere sulla impugnazione, mentre l'altro dovrà dichiarare inammissibile il mezzo del quale è stato investito. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014   …...
impugnazioni civili Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4217 del 21/02/2014
Principio di ultrattività del rito - Nozione - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4217 del 21/02/2014 Il principio di ultrattività identifica il rito da seguire nell'impugnazione, in base all'apparenza della natura del provvedimento impugnato, ma la relativa inosservanza non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che, in quanto sanzione tipica, non può essere applicata fuori dei casi espressamente previsti. Ne consegue che il giudice deve verificare in concreto se, per effetto di tale "error in procedendo", l'impugnazione è tardiva o priva dei requisiti funzionali di attivazione di una qualunque forma di contraddittorio, ogni altra nullità potendo essere sanata dal raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4217 del 21/02/2014   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3594 del 14/02/2014
Sentenza d'appello confermativa della sentenza di primo grado sulla base di una diversa motivazione - Contraddittorietà - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3594 del 14/02/2014 In tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3594 del 14/02/2014   …...
assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 17/02/2014
Danneggiante contumace in primo grado - Impugnazione della sentenza che afferma la sua responsabilità ed esclude quella dell'assicuratore - Ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 17/02/2014 Nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, le posizioni dell'assicuratore e dell'assicurato sono inscindibili rispetto al terzo danneggiato. Ne consegue che l'assicurato è legittimato ad impugnare la sentenza che abbia rigettato l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, anche se sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato alcuna domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 17/02/2014 Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144 …...
Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015
Interventore volontario - Legittimazione all'appello avverso la sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento. L'interveniente volontario, avendo assunto formalmente la qualità di parte primaria nel processo, è legittimato a proporre appello contro la decisione che abbia concluso il primo grado del giudizio non solo quando le sue istanze siano state respinte nel merito, ma anche quando sia stata negata l'ammissibilità dell'intervento ovvero sia stata omessa ogni pronuncia sulla domanda formulata con l'intervento stesso. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015   …...
impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015
Interventore volontario - Legittimazione all'appello avverso la sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015 L'interveniente volontario, avendo assunto formalmente la qualità di parte primaria nel processo, è legittimato a proporre appello contro la decisione che abbia concluso il primo grado del giudizio non solo quando le sue istanze siano state respinte nel merito, ma anche quando sia stata negata l'ammissibilità dell'intervento ovvero sia stata omessa ogni pronuncia sulla domanda formulata con l'intervento stesso.   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014
Impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta - Nullità - Sanatoria ex art. 164 cod. proc. civ. - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014 L'impugnazione della sentenza notificata alla parte deceduta è affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, con effetti tuttavia diversi a seconda che la controversia risulti instaurata prima o dopo il 30 aprile 1995, atteso che, anteriormente a tale data, l'appello è ammissibile - sempreché la costituzione sia avvenuta prima della scadenza del termine per impugnare - in applicazione dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo vigente "ratione temporis", che sancisce la sanatoria con effetti "ex nunc", mentre, successivamente alla novella, il gravame è sempre ammissibile, operando la sanatoria con efficacia "ex tunc". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014   …...
Impugnazioni civili Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
Doppia impugnazione - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile.  Non si versa in ipotesi di litispendenza nel caso siano proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile dovrà decidere sulla impugnazione, mentre l'altro dovrà dichiarare inammissibile il mezzo del quale è stato investito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014   …...
Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
Doppia impugnazione - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile. Non si versa in ipotesi di litispendenza nel caso siano proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile dovrà decidere sulla impugnazione, mentre l'altro dovrà dichiarare inammissibile il mezzo del quale è stato investito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3594 del 14/02/2014
Sentenza d'appello confermativa della sentenza di primo grado sulla base di una diversa motivazione - Contraddittorietà - Esclusione - Fondamento. In tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3594 del 14/02/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6770 del 04/05/2012
Nozione - Soccombenza in senso sostanziale - Criteri di accertamento - Ordine delle domande prospettato dalla parte - Rilevanza - Fondamento. La regola dell'art. 100 cod. proc. civ., a norma della quale per proporre una domanda, o per resistere ad essa, è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l'interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale. Nell'accertamento dell'interesse all'impugnazione non si può prescindere dalla prospettazione delle domande formulata dalla parte, anche con specifico riferimento all'eventuale preferenza per l'accoglimento dell'una domanda o dell'altra, rilevando in tal senso il principio dispositivo e non potendo il giudice valutare una domanda come più vantaggiosa per la parte, senza riguardo all'ordine di preferenza nel quale la parte stessa l'abbia introdotta. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6770 del 04/05/2012   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - ad abundantiam – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3927 del 12/03/2012
Rito camerale contenzioso - Revisione condizioni del divorzio - Decisione in rito definitoria del giudizio - Motivazione anche nel merito - "Potestas iudicandi" - Inconfigurabilità - Onere ed interesse all'impugnazione - Insussistenza - Conseguenze - Rito camerale contenzioso - Necessità dell'impugnazione nella parte della motivazione svolta "ad abundantiam" - Esclusione. Si applica anche al rito camerale contenzioso, quale quello relativo al procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, il principio secondo il quale se il giudice, pur essendosi spogliato della "potestas iudicandi", abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnare, con la conseguenza che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è, viceversa, inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3927 del 12/03/2012   …...
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3722 del 09/03/2012
Ordinanza emessa ex art. 612 cod. proc. civ. - Differenti contenuti - Provvedimento meramente determinativo delle modalità di detti obblighi - Provvedimento altresì dichiarativo della portata sostanziale del titolo e dell'ammissibilità dell'azione esecutiva - Diversità di natura giuridica dei due provvedimenti - Conseguenze sul regime di impugnabilità - Ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi o dell'appello - Fattispecie. In tema di esecuzione forzata, l'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., determina le modalità dell'esecuzione forzata di una sentenza per violazione di un obbligo di fare o di non fare, si caratterizza come un provvedimento con il quale vengono fissate le regole dello svolgimento del procedimento esecutivo e, quindi, non attiene al diritto della parte di procedere all'esecuzione, bensì ai modi con cui questa deve essere condotta, con la conseguenza che essa è soggetta soltanto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi per eventuali vizi formali; mentre il provvedimento con cui il giudice, ancorché in forma di ordinanza (come espressamente indicato nell'art. 612 cod. proc. civ.), nel determinare le modalità dell'esecuzione, dirima una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa, ha natura sostanziale di sentenza in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, cioè su una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal giudice, ed è, pertanto, impugnabile con l'appello. (Nella specie, in applicazione degli enunciati principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso una prima ordinanza, con cui il giudice dell'esecuzione, in una procedura relativa alla determinazione degli obblighi di fare previsti da una sentenza di divisione di un compendio immobiliare, si era limitato a disporre la comparizione delle parti e del c.t.u., dichiarando nello stesso tempo inammissibile l'appello avverso una seconda ordinanza, con cui il medesimo giudice aveva dato ordine al c.t.u. di procedere a tutte le attività e le opere …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 01/03/2012
Principio dell'unicità dell'impugnazione - Giudizio d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale - Applicabilità - Ragioni. Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza; infatti, tale impugnazione pur non costituendo un comune appello avverso la pronunzia degli arbitri, essendo limitata all'accertamento dei vizi previsti dall'art. 829 cod. proc. civ. dedotti con il mezzo di gravame, introduce comunque dinanzi al giudice ordinario un procedimento giurisdizionale nel quale valgono, in mancanza di diversa disciplina, le norme processuali ordinarie. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 01/03/2012   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 01/03/2012
Decisione di rito definitoria del giudizio - Motivazione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Onere ed interesse all'impugnazione - Insussistenza - Conseguenze in caso di definizione in rito di un solo capo di domanda o motivo di gravame. Qualora il giudice, oltre a dichiarare l'inammissibilità della domanda o del gravame, con ciò spogliandosi della "potestas iudicandi" sul merito della controversia, la abbia anche rigettata, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; tale principio deve essere logicamente esteso anche ai casi in cui l'inammissibilità riguardi solo un capo di domanda o motivo di gravame. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 01/03/2012   …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 1301/2012
Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità. In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 1301 2012   …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 1301/2012
Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità. In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 1301 2012 …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21161 del 13/10/2011
Nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21161 del 13/10/2011   …...
Impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011
Interventore adesivo dipendente - Legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado - Condizioni - Fattispecie. L'interventore adesivo in primo grado non ha autonoma facoltà di proporre appello nell'ipotesi in cui la parte adiuvata non si sia avvalsa del diritto a proporre impugnazione o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento. (Nella specie, nel giudizio volto ad ottenere la simulazione di una compravendita immobiliare, il conduttore, intervenuto "ad adiuvandum" in primo grado aveva proposto appello nonostante la contumacia degli acquirenti, rimasti soccombenti). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011   …...
Imugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011
Interventore adesivo di - Legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado - Condizioni - Fattispecie. L'interventore adesivo in primo grado non ha autonoma facoltà di proporre appello nell'ipotesi in cui la parte adiuvata non si sia avvalsa del diritto a proporre impugnazione o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento. (Nella specie, nel giudizio volto ad ottenere la simulazione di una compravendita immobiliare, il conduttore, intervenuto "ad adiuvandum" in primo grado aveva proposto appello nonostante la contumacia degli acquirenti, rimasti soccombenti). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011
Interventore adesivo dipendente - Legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011 L'interventore adesivo in primo grado non ha autonoma facoltà di proporre appello nell'ipotesi in cui la parte adiuvata non si sia avvalsa del diritto a proporre impugnazione o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento. (Nella specie, nel giudizio volto ad ottenere la simulazione di una compravendita immobiliare, il conduttore, intervenuto "ad adiuvandum" in primo grado aveva proposto appello nonostante la contumacia degli acquirenti, rimasti soccombenti). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5744 del 10/03/2011   …...
Civile - termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3030 del 07/02/2011
Liquidazione del compenso al consulente d'ufficio in ambito di un procedimento penale - Opposizione - Rigetto - Ricorso per cassazione - Formulazione erronea secondo il rito penale - Inammissibilità - Istanza di rimessione in termini per mutamento di giurisprudenza intervenuto "medio tempore" - Rigetto - Fondamento - Conoscibilità della decisione di "overruling" per essere la stessa diffusa sul sito "web" della Corte di cassazione un mese prima della proposizione del ricorso - Sussistenza - Conseguenze - Errore scusabile sulla scelta del rito - Esclusione. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto secondo il rito penale avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione alla liquidazione del compenso spettante ad un consulente tecnico d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale. Ove, poi, la parte abbia chiesto di essere rimessa in termini al fine di poter proporre detto ricorso secondo le forme del codice di procedura civile, per potersi così adeguare al mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, determinatosi per effetto di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte intervenuta (come nella specie), due mesi prima della proposizione del ricorso stesso, tale istanza non può trovare accoglimento, giacché il testo integrale della pronuncia era già disponibile nel Servizio Novità del sito web della Corte di Cassazione (istituzionalmente rivolto, in base a decreto del Primo Presidente, proprio a dare risalto alle più importanti decisioni di legittimità), unitamente ad un "abstract" estratto a cura dell'ufficio del Massimario, quasi un mese prima della proposizione del ricorso medesimo, dovendo, quindi, ritenersi irrilevante, ai fini della scusabilità dell'erronea scelta del rito, confidando sul pregresso orientamento giurisprudenziale, che la pronuncia non risultasse pubblicata sulle più note e diffuse riviste giuridiche. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3030 del 07/02/2011   …...
Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.390 del 11/01/2011
Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 30 della legge n. 794 del 1942 - Provvedimento conclusivo (sentenza od ordinanza) - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice (anche in modo implicito o desumibile dal concreto svolgersi del procedimento) - Applicazione - Fattispecie. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.390 del 11/01/2011   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010
Identificazione relativa - Riferimento alla disciplina legale per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato - Necessità - Fondamento - Fattispecie. L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato, con ciò venendo soddisfatte le medesime esigenze di tutela salvaguardate dal c.d. principio dell'apparenza, in riferimento alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione impugnata che era stata impropriamente adottata secondo il rito di cui all'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - il quale prevede, per l'appunto, l'immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze di merito in materia di trattamento di dati personali - in luogo del rito ordinario, in base al quale il mezzo di impugnazione sarebbe stato l'appello). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010
Identificazione relativa - Riferimento alla disciplina legale per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato - Necessità - Fondamento - Fattispecie. L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato, con ciò venendo soddisfatte le medesime esigenze di tutela salvaguardate dal c.d. principio dell'apparenza, in riferimento alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione impugnata che era stata impropriamente adottata secondo il rito di cui all'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - il quale prevede, per l'appunto, l'immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze di merito in materia di trattamento di dati personali - in luogo del rito ordinario, in base al quale il mezzo di impugnazione sarebbe stato l'appello). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010
Sentenza di primo grado - Regime impugnatorio - Criteri - Individuazione - Fattispecie. Il regime dell'impugnazione della sentenza in materia di opposizioni esecutive dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla. (Nella specie la S.C., in base alla circostanza che il giudice di merito aveva esaminato l'opposizione nel merito, ne ha dedotto che essa era stata valutata, ai fini decisori, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., perché, se fosse stata ritenuta tale, il giudice avrebbe dovuta dichiararla inammissibile per l'evidente violazione del relativo termine di proponibilità). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4468 del 25/02/2009
Ricorso per cassazione - Proposizione da parte di soggetto qualificatosi come successore nel grado precedente - Configurabilità dell'onere a suo carico della prova della dedotta qualità - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenza - Inammissibilità dell'impugnazione. Il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. . Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4468 del 25/02/2009   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3734 del 16/02/2009
Terzo interveniente adesivo dipendente - Autonoma impugnazione - Ammissibilità - Esclusione. La parte che svolge intervento adesivo dipendente, ai sensi del secondo comma dell'art. 105 cod. proc. civ. - che si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del contendere - può aderire all'impugnazione proposta dalla parte medesima ma non proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3734 del 16/02/2009   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3734 del 16/02/2009
Terzo interveniente adesivo dipendente - Autonoma impugnazione - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3734 del 16/02/2009 La parte che svolge intervento adesivo dipendente, ai sensi del secondo comma dell'art. 105 cod. proc. civ. - che si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del contendere - può aderire all'impugnazione proposta dalla parte medesima ma non proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3734 del 16/02/2009   …...
Procedimento civile - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19942 del 18/07/2008
Norme sul rito - Omesso mutamento dal rito del lavoro a quello ordinario e viceversa - Invalidità della sentenza - Esclusione - Motivo di impugnazione - Deducibilità - Condizioni e limiti. L'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19942 del 18/07/2008   …...
Impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008
Impugnazione proposta da soggetto diverso dalla parte del grado precedente - Deduzione dell'acquisto della legittimazione all'impugnazione per sopravvenuta situazione idonea a fondarla - Necessità - Omissione - Conseguenza. L'appellante che intenda far valere in appello un diritto che nel giudizio di primo grado si appuntava in capo ad altro soggetto, nei cui confronti sia stata emessa la sentenza, deve dedurre di averne acquistato la legittimazione per una sopravvenuta situazione idonea a fondarla (nella specie, per morte della parte originaria), restando altrimenti indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad impugnare. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008
Impugnazione proposta da soggetto diverso dalla parte del grado precedente- Deduzione dell'acquisto della legittimazione all'impugnazione per sopravvenuta situazione idonea a fondarla - Necessità - Omissione - Conseguenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008 L'appellante che intenda far valere in appello un diritto che nel giudizio di primo grado si appuntava in capo ad altro soggetto, nei cui confronti sia stata emessa la sentenza, deve dedurre di averne acquistato la legittimazione per una sopravvenuta situazione idonea a fondarla (nella specie, per morte della parte originaria), restando altrimenti indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad impugnare. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008   …...
famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16398 del 24/07/2007
Provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione - Modificazione - Istanza - Presupposti - Passaggio in giudicato - Adeguamento a seguito delle mutate condizioni patrimoniali dei coniugi - Configurabilità - Mutamenti intervenuti nel corso del giudizio di appello - Valutabilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16398 del 24/07/2007 La domanda ex art.710 cod. proc. civ. può essere esperita solo dopo che si sia formato il giudicato, sulla separazione mentre la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali o reddituali, ed anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatesi nelle more del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16398 del 24/07/2007   …...
Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 9313/2007
Condizioni - Pendenza di una causa in primo grado e definizione di altra identica in secondo grado, ancorchè con sentenza soggetta ad impugnazione - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.  Non sussiste litispendenza tra una causa pendente in primo grado e un'altra definita con sentenza da un giudice di secondo grado, ancorché non siano decorsi i termini per impugnarla, sia perché, per la configurabilità della litispendenza, è necessario che cause identiche pendano dinanzi a giudici diversi, ma nel medesimo grado, sia perché, finché l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite, con conseguente inconfigurabilità della contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9313 del 18/04/2007   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 9313  2007 …...
Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5125 del 06/03/2007
Provvedimento solo sulla competenza, con rigetto istanze istruttorie relative a prove costituende - Appello - Inammissibilità - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Fondamento. Avverso il provvedimento con cui il giudice abbia deciso solo sulla competenza, respingendo istanze istruttorie tendenti, secondo la prospettazione della parte, a fornire la prova anche relativamente alla competenza, non è ammissibile l'appello (come, invece, proposto nella fattispecie), bensì solo il regolamento necessario di competenza. Tale principio è fondato sulla circostanza che l'utilizzazione di prove costituende è estranea al sistema processuale con riferimento alla determinazione della competenza, atteso che la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, cod. proc. civ. - a norma della quale il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione - , pur riferendosi ad un'ipotesi particolare (ovvero alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili), ha carattere di generalità, rilevandosi, al riguardo, che la novella al codice di procedura civile apportata con la legge n. 353 del 1990, aggiungendo un comma all'art. 38 cod. proc. civ., ha, appunto, generalizzato il suddetto criterio, stabilendo che la decisione ai soli fini della competenza deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti, senza assunzione di prove orali ma, eventualmente, solo sulla scorta dell'esperimento di sommarie informazioni, ove necessario. Da ciò consegue, altresì, che, in sede di regolamento necessario di competenza, non è censurabile la mancata ammissione di prove costituende, mentre sono suscettibili di valutazione le prove precostituite, essendo la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis". Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5125 del 06/03/2007   …...
provvedimenti del giudice civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27143 del 19/12/2006
Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27143 del 19/12/2006 Al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre; ne consegue che deve essere definito come sentenza il provvedimento con il quale il giudice definisce la controversia soggetta al suo giudizio, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale; mentre non è definibile come sentenza il provvedimento adottato in ordine all'ulteriore corso del giudizio, anche se con esso siano state decise questioni di merito o di procedura, essendo tali questioni soggette al successivo riesame in sede decisoria. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27143 del 19/12/2006   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006
Appello –Da parte di soggetto qualificatosi successore della parte del grado precedente - Onere della prova di tale qualità - Configurabilità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie. Il soggetto che abbia proposto impugnazione (ovvero vi abbia resistito) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria " legitimatio ad causam " per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art.110 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C., provvedendo ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione rilevando che la proponente era una società di persone con denominazione diversa ed appartenente ad altro tipo societario rispetto a quella che aveva partecipato al giudizio di primo grado e che essa non aveva prodotto alcun documento attestante la successione a quest'ultima). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006
Sentenza di merito - Motivazione - Pluralità di ragioni poste a fondamento della decisione - Omessa impugnazione di una di esse - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse. In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14813 del 27/06/2006
Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Poteri - Contestazione della responsabilità del convenuto - Conseguenze - Potere di impugnare in via autonoma la sentenza - Configurabilità - Effetti. Il chiamato in garanzia impropria dal convenuto che, per difendersi, contesti la responsabilità di quest'ultimo nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti, compreso, trattandosi di cause scindibili, quello di impugnare in via autonoma la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14813 del 27/06/2006   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006
Appello - Da parte di soggetto qualificantesi erede della parte del grado precedente - Onere della prova di tale qualità - Sussistenza - Mancanza di tale prova - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Mancata contestazione della controparte od espressa ammissione della qualità - Rilevanza - Argomento di prova - Fattispecie.  Il soggetto che proponga appello - non diversamente da chi proponga ricorso per cassazione - nell'asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio deve allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede. La mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio. Ai fini del convincimento probatorio, il giudice può utilizzare come argomento di prova, "ex" art. 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'appello inammissibile, essendosi l'appellante limitata, per un verso, a qualificarsi erede della parte del grado precedente, senza neppure allegare i fatti costitutivi di detta qualità, e, per l'altro, a produrre - a seguito dell'invito da parte del collegio a rendere chiarimenti, in un caso nel quale la qualità di erede dell'impugnante non poteva considerarsi un fatto pacifico - soltanto un atto di donazione a proprio favore stipulato anteriormente all'instaurazione della lite, dal quale risultava che l'immobile oggetto di causa era stato trasferito dal padre - parte nel giudizio di primo grado - alla figlia appellante). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006 …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006
Appello - Da parte di soggetto qualificantesi erede della parte del grado precedente - Onere della prova di tale qualità - Sussistenza - Mancanza di tale prova - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Mancata contestazione della controparte od espressa ammissione della qualità - Rilevanza - Argomento di prova - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006 Il soggetto che proponga appello - non diversamente da chi proponga ricorso per cassazione - nell'asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio deve allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede. La mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio. Ai fini del convincimento probatorio, il giudice può utilizzare come argomento di prova, "ex" art. 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'appello inammissibile, essendosi l'appellante limitata, per un verso, a qualificarsi erede della parte del grado precedente, senza neppure allegare i fatti costitutivi di detta qualità, e, per l'altro, a produrre - a seguito dell'invito da parte del collegio a rendere chiarimenti, in un caso nel quale la qualità di erede dell'impugnante non poteva considerarsi un fatto pacifico - soltanto un atto di donazione a proprio favore stipulato anteriormente all'instaurazione della lite, dal quale risultava che l'immobile oggetto di causa era stato trasferito dal padre - parte nel giudizio di primo grado - alla figlia appellante). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006
Termine a comparire inferiore a quello minimo - Mancato rilievo d'ufficio - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Conversione della nullità in motivo d'impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.) - Mancata proporzione dell'impugnazione - Formazione del giudicato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006 Il principio di base al quale i motivi di nullità della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione - ad eccezione del vizio di omessa sottoscrizione da parte del giudice, che dà luogo ad inesistenza - comporta che la nullità derivante dall'assegnazione da parte dell'attore di un termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge (art. 164 cod. proc. civ.), ove non rilevata dal giudice d'ufficio, deve essere fatta valere dal convenuto contumace nei limiti e nei termini dei mezzi d'impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato. (Nelle specie la parte a danno delle quali si era verificata la nullità in primo grado non l'aveva fatta verle in appello e pretendeva di dedurla in cassazione). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006   …...
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10704 del 10/05/2006
Ammissibilità - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione - Effetto preclusivo - Emanazione di detta sentenza anche in processo a contraddittorio non integro - Irrilevanza - Convertibilità del regolamento di giurisdizione in ricorso ordinario per cassazione - Impugnabilità della sentenza sulla giurisdizione con appello - Conseguenza - Esclusione della conversione. L'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice adito (nella specie da parte del T.A.R.) preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, consentita solo con riguardo a giudizio di merito che sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione. Né rileva che la sentenza stessa sia stata adottata in situazione di contraddittorio non completamente integro, poiché, ai fini dell'ammissibilità del ricorso di cui all'art. 41 cod. proc. civ., le sezioni unite con esso investito non possono che limitarsi a prendere atto che una sentenza sulla giurisdizione è stata emanata nel giudizio in relazione al quale esso è proposto, senza poterne vagliare la validità, essendo tale giudizio riservato al giudice dell'eventuale impugnazione, non potendo, peraltro, prospettarsi nemmeno la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione qualora la sentenza che abbia statuito in primo grado sulla giurisdizione sia soggetta ad appello. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10704 del 10/05/2006   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006
Nullità della procura - Conseguenze - Nullità della citazione - Sentenza - Nullità - Sussistenza - Suscettibilità di passaggio in giudicato - Sussistenza - Rimedi - Impugnazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. - Necessità. L'eventuale nullità della procura al difensore non determina l'inesistenza dell'atto di citazione, con la conseguenza, da un canto, che quest'ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall'altro, che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nullo per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata, tempestiva impugnazione. Qualora la nullità non sia stata fatta valere in appello, essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, a causa dell'intervenuta preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006
Nullità della procura - Conseguenze - Nullità della citazione - Sentenza - Nullità - Sussistenza - Suscettibilità di passaggio in giudicato - Sussistenza - Rimedi - Impugnazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006 L'eventuale nullità della procura al difensore non determina l'inesistenza dell'atto di citazione, con la conseguenza, da un canto, che quest'ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall'altro, che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nullo per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata, tempestiva impugnazione. Qualora la nullità non sia stata fatta valere in appello, essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, a causa dell'intervenuta preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2006
Su parte della somma ingiunta - Ricorribilità immediata in grado di appello - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2006 L'ordinanza con la quale il giudice concede, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., la provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, non è impugnabile mediante appello, non trattandosi di provvedimento abnorme, in quanto non si pone fuori dal sistema esorbitando del tutto dalla fattispecie normativa. Né detta ordinanza è equiparabile a una sentenza non definitiva pronunziante sull'"an debeatur" ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., suscettibile, ove non appellata, di acquistare l'efficacia sostanziale e formale di giudicato, poiché, sul piano degli effetti, resta un'ordinanza interinale, destinata ad esaurirsi con la sentenza sull'opposizione. Inoltre va escluso che, in tal modo, il giudice sostituisca al credito oggetto dell'ingiunzione un nuovo credito del tutto diverso, come si desume, sul piano sistematico, dal disposto dell'art 9. del d. lgs. n. 231 del 2002, che impone la concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate, salvi i casi di opposizione per motivi procedurali. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2006   …...
Procedimento civile - legittimazione - ad causam – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1692 del 26/01/2006
Legittimazione alla impugnazione - Spettanza di norma alla parte del precedente grado - Impugnazione da parte del successore della parte - Prova di tale qualità - Necessità - Successione nel processo - Prova - Onere. La legittimazione all'impugnazione compete, di regola, ai soggetti che hanno partecipato al precedente grado o alla precedente fase di giudizio. Ne consegue che il soggetto che proponga il gravame deducendo di essere subentrato a una parte in forza di un rapporto successorio deve non soltanto allegare, ma anche offrire la prova di detta successione nel rapporto processuale pregresso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1692 del 26/01/2006   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 1218/2006 (02)
Sentenze statuenti sulla litispendenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.  La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, a meno che non sia stata emessa dal giudice di pace. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto la correttezza della impugnazione della decisione in materia di litispendenza con ricorso per cassazione trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 23/01/2006   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 1218  2006 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006
Attività probatoria svolta dalla parte non ritualmente costituita - Sentenza fondata sulle risultanze di tale attività - Nullità - Omessa impugnazione della nullità degli atti presupposti anteriormente alla pronuncia della sentenza - Accertamento implicito della regolarità del processo - Sussistenza. La nullità della sentenza impugnata, per essere questa fondata sulle risultanze dell'attività probatoria svolta da una parte non ritualmente costituita, ricade nel novero di quelle per le quali vige la regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame, di guisa che, in difetto di rituale e tempestivo rilievo della nullità degli atti presupposti, anteriormente alla sentenza sulla "res controversa", la pronuncia di questa equivale ad accertamento implicito della regolarità del processo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006
Attività probatoria svolta dalla parte non ritualmente costituita - Sentenza fondata sulle risultanze di tale attività - Nullità - Omessa impugnazione della nullità degli atti presupposti anteriormente alla pronuncia della sentenza - Accertamento implicito della regolarità del processo - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006 La nullità della sentenza impugnata, per essere questa fondata sulle risultanze dell'attività probatoria svolta da una parte non ritualmente costituita, ricade nel novero di quelle per le quali vige la regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame, di guisa che, in difetto di rituale e tempestivo rilievo della nullità degli atti presupposti, anteriormente alla sentenza sulla "res controversa", la pronuncia di questa equivale ad accertamento implicito della regolarità del processo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006   …...
provvedimenti del giudice civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28233 del 20/12/2005
Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28233 del 20/12/2005 Al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre. Costituiscono, pertanto, sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito) anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come ordinanza, priva di carattere decisorio nei termini sopra precisati, il provvedimento collegiale di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28233 del 20/12/2005   …...
Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 17743/2005
Appello - Opposizione all'esecuzione od opposizione a precetto fondate sulla sentenza impugnata - Litispendenza - Esclusione. Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio d'appello e l'opposizione promossa dal debitore dinanzi al tribunale a norma dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. o anche l'opposizione a precetto, poiché con queste opposizioni si prospettano questioni che attengono al precetto emesso sulla base della sentenza impugnata con l'appello ovvero all'esecuzione iniziata in base a quel titolo e non si pone in discussione l'esattezza della decisione del giudice di primo grado, che è oggetto del giudizio di appello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17743 del 03/09/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 17743  2005 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 19958/2005
Pronuncia dichiarativa della incompetenza - Statuizione sulle spese - Necessità - Fondamento - Mezzo di impugnazione della statuizione sulle spese nel caso di impugnazione della statuizione sulla competenza - Regolamento necessario di competenza - Impugnazione della sola statuizione sulle spese - Da parte del soccombente o della parte vittoriosa sulla questione di competenza - Mezzo esperibile - Impugnazione ordinaria. Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente ed il regolamento (necessario) di competenza avverso tale sentenza comporta la devoluzione alla Corte di cassazione anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la pronuncia sulle spese, né potendo ciò fare mediante un'impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari - ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione - in quanto il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e tenuto conto, altresì, che la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicché la rimessione alla Corte di cassazione della questione di competenza, mediante l'istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, che, perciò, è destinata ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 19958 2005 …...

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