Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa capo III: della decisione della causa capo III bis: del procedimento davanti al tribunale capo III-ter: dei rapporti tra collegio e giudice monocratico (1) capo IV: dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze capo V: della correzione delle sentenze e delle ordinanze capo VI: del procedimento in contumacia capo VII: della sospensione, interruzione ed estinzione del processo sezione I: della sospensione del processo sezione II: dell'interruzione del processo - 305. (1) (mancata prosecuzione o riassunzione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 305. (1) (Mancata prosecuzione o riassunzione)
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. (2)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-15 dicembre 1967 n. 139 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente articolo 301. La stessa Corte, con successiva sentenza 28 giugno - 6 luglio 1971 n. 159 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione e per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'articolo 299 decorre dall'interruzione anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità dell'articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente articolo 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
la giurisprudenza
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