Vendita forzata - effetti - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3172 del 07/02/2025 (Rv. 674060-02)Inerzia del titolare del diritto - Concorrenza di circostanze idonee a generare un giustificato affidamento - Abuso e perenzione del diritto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale; infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il ritardo con il quale il debitore esecutato ha fatto valere la decisione favorevole, conseguita con una opposizione endoesecutiva regolata dalla disciplina anteriore alla riforma del 2016, abbia comportato la perdita del diritto di provocare l'arresto del processo esecutivo).
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3172 del 07/02/2025 (Rv. 674060-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_486, Cod_Proc_Civ_art_187_2, Cod_Civ_art_2909 …...
Vendita forzata - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3172 del 07/02/2025 (Rv. 674060-01)Opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Difetto di titolo esecutivo - Accertamento giudiziale - Mancanza di pignoramenti successivi - Improcedibilità dell’esecuzione - Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione - Sussistenza - Inerzia del debitore - Irrilevanza.
In tema di esecuzione forzata, l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c. da parte di altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3172 del 07/02/2025 (Rv. 674060-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_493, Cod_Civ_art_2929, Cod_Proc_Civ_art_187_2 …...
Opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10037 del 12/04/2024 (Rv. 670776-01)Competenza civile - regolamento di competenza - Ordinanza di vendita - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Controllo della competenza sull’esecuzione - Modalità.
L'ordinanza di vendita, emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non contiene, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza, sia perché, in generale, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10037 del 12/04/2024 (Rv. 670776-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026_2, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_187 …...
Pignoramento: forma - alienazioni: inefficacia; cessioni e liberazione pigioni e fitti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2020 del 18/01/2024 (Rv. 669835-01)Vendita forzata - effetti - effetto traslativo - Tutela dell'aggiudicatario ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. e 2919 c.c. - Condizione - Trascrizione del pignoramento sino all'acquisto - Cancellazione della formalità pubblicitaria - Effetti - Regola della priorità delle trascrizioni - Applicabilità - Revoca del provvedimento di cancellazione - Irrilevanza - Ragioni.
La tutela dell'aggiudicatario ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. presuppone che sino al momento del suo acquisto sia mantenuta la trascrizione del pignoramento, dalla quale discende l'inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi ai sensi dell'art. 2919, comma 2, c.c.; ne consegue che, qualora la formalità venga cancellata - anche se erroneamente o financo illegittimamente - a seguito di estinzione o di altra forma di chiusura anticipata della procedura, acquistano efficacia, in pregiudizio dell'aggiudicatario, le trascrizioni successive al pignoramento, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2644 c.c., a nulla valendo l'eventuale ripristino della formalità pubblicitaria del vincolo espropriativo, in conseguenza della revoca del provvedimento di cancellazione, potendo i relativi effetti operare solo ex nunc e, dunque, in maniera recessiva rispetto agli acquisti "medio tempore" ritualmente trascritti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2020 del 18/01/2024 (Rv. 669835-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187_2, Cod_Proc_Civ_art_632, Cod_Civ_art_2919, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2913, Cod_Civ_art_2914 …...
Ordinanza declinatoria della competenza – Cass. n. 11711/2023Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Ordinanza declinatoria della competenza - Invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Assegnazione di un termine "sfalsato" alle parti per il deposito di memorie - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principi costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11711 del 04/05/2023 (Rv. 667987 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_281, Cod_Proc_Civ_art_429, Cod_Proc_Civ_art_187
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Superamento delle presunzioni di rinuncia alle richieste istruttorie – Cass. n. 10767/2022Procedimento civile - domanda giudiziale – rinuncia - udienza - per la precisazione delle conclusioni - impugnazioni civili - appello - prove - in genere - Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Omissione – Conseguenze - Superamento delle presunzioni di rinuncia alle richieste istruttorie - Ammissibilità - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.
Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022 (Rv. 664646 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_346
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Domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni – Cass. n. 8581/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Impugnazione del convenuto soccombente - Deduzione della violazione della regola che impedisce la separazione del giudizio sulT'an" da quello sul "quantum" - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.
Il convenuto soccombente ha interesse all'impugnazione della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, nel caso in cui l’attore abbia proposto nel giudizio di primo grado una domanda di condanna specifica e con l'impugnazione sia dedotta la violazione della regola dell’ impossibilità di separazione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", sia perché la sentenza di condanna generica costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8581 del 16/03/2022 (Rv. 664596 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_2818
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Domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni – Cass. n. 8581/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - Domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Nel giudizio di risarcimento del danno, in cui l’attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., pronunciare una sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'"an" del diritto, rinviando la determinazione del "quantum" ad altro giudizio, perchè così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8581 del 16/03/2022 (Rv. 664596 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279
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Giudizio introdotto da una pluralità di parti – Cass. n. 8096/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Giudizio introdotto da una pluralità di parti - Soccombenza del convenuto riguardo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio - Effettiva nei confronti di alcune parti e virtuale nei confronti di altre - Carenza di interesse al ricorso proposto contro le seconde - Ricorso incidentale di queste ultime per i motivi relativi alla soccombenza effettiva - Ammissibilità del ricorso principale - Ragioni.
Il ricorso per cassazione proposto, nel giudizio introdotto da una pluralità di parti, dalla controparte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre e fondato solo su un motivo relativo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio (nella specie prescrizione) - decisa dalla sentenza impugnata in senso sfavorevole al ricorrente -, pur essendo originariamente affetto da carenza di interesse nei confronti delle parti effettivamente soccombenti per motivi diversi, deve considerarsi ammissibile qualora tali parti abbiano tempestivamente proposto ricorso incidentale, dal momento che, in conseguenza di quest'ultimo, sorge l'interesse del ricorrente principale al riesame delle questioni preliminari decise a lui sfavorevolmente, sicché il ricorso principale si trasforma in ricorso incidentale condizionato su questione che, se fondata, si mostra logicamente assorbente rispetto all'eventuale scrutinio del ricorso incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_156
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Provvedimento del giudice dell'esecuzione – Cass. n. 3040/2022Competenza civile - regolamento di competenza - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Affermazione o negazione della propria competenza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3040 del 01/02/2022 (Rv. 664067 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_187
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Provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza – Cass. n. 38368/2021Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza - Impugnabili solo dalle parti ex art. 617 c.p.c. - Sussistenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento.
Il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia del giudice di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38368 del 03/12/2021 (Rv. 662966 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026 bis, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_187
Corte
Cassazione
38368
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Inammissibilità del regolamento di competenza – Cass. n. 37160/2021Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Ordinanza con la quale il giudice rinvia la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione (principio affermato avuto riguardo all'art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla l. n. 69 del 2009).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37160 del 29/11/2021 (Rv. 663131 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_420
Corte
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37160
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Mancato versamento del fondo spese nel termine fissato dal giudice – Cass. n. 21549/2021Esecuzione forzata - pignoramento: forma - espropriazione immobiliare - Vendita delegata al professionista - Mancato versamento del fondo spese nel termine fissato dal giudice - Conseguenze.
L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21549 del 27/07/2021 (Rv. 662025 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2770, Cod_Proc_Civ_art_187 bis
Corte
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21549
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Udienza per precisazione delle conclusioni - Richieste istruttorie – Cass. n. 4487/2021Procedimento civile - udienza - per la precisazione delle conclusioni -Richieste istruttorie - Mancanza di un provvedimento di rigetto - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Presunzione di rinunzia tacita - Esclusione - Fattispecie.
Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021 (Rv. 660569 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Udienza di precisazione delle conclusioni - Omessa partecipazione del difensore - Cass. n. 26523/2020Procedimento civile - domanda giudiziale - conclusioni definitive - Udienza di precisazione delle conclusioni - Omessa partecipazione del difensore - Istanze istruttorie non accolte in corso di giudizio e riproposte dopo il rigetto, ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di conferma delle istanze formulate – Sussistenza - procedimento civile - udienza - per la precisazione delle conclusioni.
In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 20/11/2020 (Rv. 659790 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_188, Cod_Proc_Civ_art_189
Udienza di precisazione delle conclusioni
Omessa partecipazione del difensore
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26523
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Giudice - istruttore - poteri e obblighi - rimessione della causa al collegio - Cass. n. 17450/2020 Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - rimessione della causa al collegio- Per l'esame di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito - Poteri del collegio - Decisione dell'intera controversia - Ammissibilità - Conseguenze - Mancanza di conclusioni istruttorie - Pronunzia sulla base degli atti.
GIUDICE
ISTRUTTORE
RIMESSIONE CAUSA
COLLEGIO
In caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie, deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17450 del 20/08/2020 (Rv. 658896 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279
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Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Cass. n. 8645/2020Inesistenza della notifica della citazione di primo grado - Statuizione in dispositivo - Mancata autonoma censura di tale capo - Giudicato interno - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.
Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - In genere.
E' da escludere la formazione di un giudicato interno sull'affermata inesistenza della notifica della citazione di primo grado, ancorché il relativo capo del dispositivo non sia stato oggetto d'una propria e autonoma censura - sicché se ne impone la verifica d'ufficio - allorquando la parte impugnante contesti i successivi effetti processuali che il giudice d'appello ne abbia tratto, atteso che, affinché il giudice possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto prospettato dalle parti e procedere ad una diversa loro qualificazione giuridica, non occorre un'apposita censura sugli uni o sull'altra, ma è sufficiente che sia contestato anche soltanto l'effetto finale che il giudice "a quo" ne abbia ricavato, rappresentando l'inesistenza - non diversamente dalla nullità di un atto processuale - una "qualificazione" giuridica che questi opera per trarne uno o più effetti concreti sui "themata decidenda" sostanziali e/o processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8645 del 07/05/2020 (Rv. 657696 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Civ_art_2909
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 2338/2020Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art_ 42 c.p.c., avverso il provvedimento del collegio che disponga la prosecuzione della lite innanzi al giudice istruttore, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini inequivoci ed incontrovertibili, l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020 (Rv. 656642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_279
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
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2338
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Mancata proposizione del reclamoProva civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - reclamo al collegio e rinnovazione di prove davanti al collegio - istanza di ammissione di una prova - ordinanza di rigetto - regime anteriore alla l. n. 353 del 1990 - mancata proposizione del reclamo - successivo controllo del collegio sull'ordinanza - ammissibilità - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018
>>> In tema di giudizi introdotti in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 e, quindi, non assoggettati al regime introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la mancata proposizione del reclamo ex art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di ammissione di una prova non impedisce il successivo controllo del Collegio sull'ordinanza stessa, purché la parte interessata abbia riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, restando, in caso contrario, l’ accennata questione preclusa anche in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018
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Opposizione agli atti esecutiviCompetenza civile - regolamento di competenza - in genere - opposizione agli atti esecutivi - pronuncia d'incompetenza e d'inapplicabilità della "translatio iudicii" al processo esecutivo - impugnabilità - regolamento necessario di competenza - esclusione - regolamento facoltativo di competenza e ricorso ordinario per cassazione - esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti - in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26935 del 24/10/2018
>>> La sentenza con cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, oltre a confermare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della propria incompetenza per territorio, neghi espressamente l'applicabilità al processo esecutivo dell'istituto della "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c., non deve essere impugnata col regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non trattandosi di statuizione solo sulla competenza, bensì col regolamento facoltativo di competenza o col ricorso ordinario per cassazione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, oltre a negare la propria competenza, aveva chiuso il procedimento esecutivo dinanzi a sé ed aveva ordinato lo svincolo della somma pignorata).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26935 del 24/10/2018 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3150 del 08/02/2018Regolamento di competenza - Ordinanza Istruttoria - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
L’ordinanza istruttoria, con la quale il giudice detta i provvedimenti relativi alla istruzione della causa, non ha, neppure implicitamente, e, pur in presenza della relativa eccezione di parte, natura di decisione, affermativa o negativa, sulla competenza, pertanto avverso di esso non è proponibile il regolamento di competenza, mezzo non utilizzabile, in assenza di un provvedimento decisorio impugnabile, al fine di ottenere una pronuncia preventiva su di essa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3150 del 08/02/2018
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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017Esistenza di questione pregiudiziale di rito nel giudizio pregiudicato idonea a definire il giudizio - Necessità della sua previa decisione - Prima dell'adozione della sospensione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., se nel giudizio pregiudicato si pone una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice dello stesso non può adottare il provvedimento di sospensione senza averla prima decisa, in quanto la sua eventuale fondatezza rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, né rileva, in contrario, la possibilità, prevista dall’art. 187, comma 3, c.p.c., di definirla unitamente al merito, atteso che il principio della cd. ragionevole durata del processo preclude che possa esercitarsi tale potere e nel contempo farsi luogo alla sospensione per la pregiudizialità dell’altro procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza contro una ordinanza, resa ex art. 295 c.p.c. dalla corte d’appello e fondata sulla pregiudizialità di una querela di falso proposta in via principale avverso la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nella quale era stato omesso il previo esame dell’eccezione, sollevata nel medesimo giudizio di gravame, di improcedibilità dello stesso per tardiva iscrizione a ruolo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017
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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017Esistenza di questione pregiudiziale di rito nel giudizio pregiudicato idonea a definire il giudizio - Necessità della sua previa decisione - Prima dell'adozione della sospensione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., se nel giudizio pregiudicato si pone una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice dello stesso non può adottare il provvedimento di sospensione senza averla prima decisa, in quanto la sua eventuale fondatezza rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, né rileva, in contrario, la possibilità, prevista dall’art. 187, comma 3, c.p.c., di definirla unitamente al merito, atteso che il principio della cd. ragionevole durata del processo preclude che possa esercitarsi tale potere e nel contempo farsi luogo alla sospensione per la pregiudizialità dell’altro procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza contro una ordinanza, resa ex art. 295 c.p.c. dalla corte d’appello e fondata sulla pregiudizialità di una querela di falso proposta in via principale avverso la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nella quale era stato omesso il previo esame dell’eccezione, sollevata nel medesimo giudizio di gravame, di improcedibilità dello stesso per tardiva iscrizione a ruolo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 14223/2017Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, a fronte di una ordinanza che aveva disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio avanzata dal convenuto, adottata senza previo invito alle parti a precisare le conclusioni ma confermata, dichiarandola espressamente definitiva sulla questione, con una successiva ordinanza emessa a seguito di remissione sul ruolo ed ulteriore regolare espletamento dell’adempimento omesso, la S.C. ha ritenuto che quanto meno la seconda ordinanza costituisse una decisione definitiva negativa sull’eccezione di incompetenza, che, in quanto non impugnata con il regolamento necessario di incompetenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., non fosse più revocabile o modificabile con la sentenza definitiva del giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017
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Competenza
Incompetenza
Valore
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Funzionale
Corte
Cassazione
14223
2017
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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4219 del 17/02/2017Decisione negativa sulla giurisdizione senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento ex art. 41 c.p.c. - Ammissibilità
E’ ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione qualora, nel corso del giudizio di primo grado, il giudice abbia statuito negativamente sull'eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni, atteso che un tale provvedimento ha natura meramente ordinatoria e, pertanto, non preclude la proposizione del regolamento suddetto.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4219 del 17/02/2017
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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 20608/2016Eccezione di continenza - Decisione senza previo invito a precisare le conclusioni anche di merito - Regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. - Inammissibilità - Limiti.
Competenza civile - continenza di cause - In genere.
L'ordinanza con cui il giudice, omettendo la previa rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, disattenda la formulata eccezione di continenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza - peraltro inutilizzabile avverso provvedimenti che deneghino l'invocata sospensione del giudizio - salvo che quel giudice, così pronunciando, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria decisione ad ivi risolvere definitivamente la suddetta questione.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016
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Corte
Cassazione
20608
2016
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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Cass. n. 18535/2016Disciplina introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Invito a precisare le conclusioni su "thema decidendum" comprensivo di una questione di competenza - Rimessione della causa in istruttoria - Pronuncia implicita sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze processuali - Onere di tempestiva impugnazione con regolamento necessario di competenza - Necessità.
Nel regime della decisione sulla questione di competenza introdotto dalla l. n. 69 del 2009, l'ordinanza con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187, commi 1, 2 o 3 c.p.c., ed aver trattenuto la causa in decisione, la rimetta sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, integra una decisione implicita affermativa della competenza, immediatamente impugnabile con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., sicché la mancata proposizione di quest'ultimo nei termini di legge determina il passaggio in giudicato di tale statuizione, con la conseguenza che, qualora il giudice ritorni successivamente ad esaminare la questione e declini la competenza, la relativa ordinanza è, per ciò solo, illegittima.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18535 del 21/09/2016
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18535
2016
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 17650/2015Procedimenti successivi alla legge n. 69 del 2009 - Tribunale in composizione monocratica - Ordinanza declinatoria di competenza - Invito alle parti a precisare le conclusioni - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17650 del 04/09/2015
L'ordinanza declinatoria della competenza resa dal tribunale in composizione monocratica in una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 presuppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, sicché, ove la decisione sia stata emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17650 del 04/09/2015
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Cassazione
17650
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 5817/2015Pendenza di regolamento avverso ordinanza non decisoria affermativa della competenza - Accordo endoprocessuale sulla competenza - Ammissibilità - Fondamento.
L'accordo endoprocessuale di proroga della competenza può formarsi anche in pendenza di un giudizio per regolamento avverso un'ordinanza affermativa della competenza ma priva del carattere di decisorietà perché non preceduta dalla remissione della causa in decisione con invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, atteso che, in tale evenienza, il regolamento è destinato ad una pronunzia di inammissibilità e non può, dunque, condurre ad una statuizione sulla competenza dotata di efficacia maggiore rispetto all'accordo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5817 del 23/03/2015
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5817
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto – opposizione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015Somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Domanda di restituzione delle somme nel corso del giudizio di opposizione - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015
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provvedimenti del giudice civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014
Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento di rimessione in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negando rilievo all'anticipazione di merito in esso contenuta circa l'infondatezza dell'eccezione di indivisibilità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014
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Provvedimenti del giudice civile - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014 Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie.
Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento di rimessione in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negando rilievo all'anticipazione di merito in esso contenuta circa l'infondatezza dell'eccezione di indivisibilità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 20449/2014Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014
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20449
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 20449/2014Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014
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Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio – Cass. n. 5225/2014 Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile - Rilevabilità di ufficio - Limite - Ordinanza con la quale il giudice decide sulle istanze istruttorie - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; ne deriva che il giudice non può rilevare tale incompetenza nell'ordinanza con la quale, all'esito, ovvero fuori della predetta udienza a norma dell'art. 187, comma settimo, cod. proc. civ., decida in ordine all'ammissione dei mezzi di prova.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5225 del 05/03/2014
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18540 del 02/08/2013Giudizio ordinario anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Mancata attivazione della parte per l'espletamento della prova testimoniale ammessa - Richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Rinuncia alla prova - Presunzione - Configurabilità - Fondamento.
Nel rito ordinario anteriore all'entrata in vigore della novella di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, la richiesta, formulata dalla parte che aveva domandato ed ottenuto l'ammissione di una prova testimoniale, di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in luogo dell'assunzione dei testimoni, è incompatibile con la volontà di proseguire nella fase istruttoria del procedimento, dimostrando, al contrario, l'intenzione di passare a quella decisoria, e consentendo, quindi, di presumere l'avvenuta implicita rinuncia alla suddetta prova, atteso che proprio la mancata predeterminazione normativa di un sistema di preclusioni e decadenze, caratterizzante quel rito, interamente governato dall'impulso delle parti, impone di valorizzare ed interpretare rigorosamente i comportamenti da esse tenuti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18540 del 02/08/2013
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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 16051/2013Decisione sulla competenza successiva alla legge n. 69 del 2009 - Forma del provvedimento - Ordinanza - Impugnabilità con regolamento di competenza - Preventivo invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla sola competenza, per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone sempre la rimessione in decisione della causa preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove il giudice unico, che nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica assomma in sé le funzioni di istruzione e decisione, si limiti a dare provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio pur a fronte d'una eccezione di incompetenza (nella specie, ammettendo le prove richieste e fissando apposita udienza per la relativa assunzione e successiva udienza di precisazione delle conclusioni), l'ordinanza così pronunciata non riveste natura di decisione affermativa sulla competenza, impugnabile ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del 26/06/2013
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 22737/2012Ammissibilità del regolamento di competenza - Requisiti - Nelle cause del tribunale in composizione monocratica - Pronuncia definitiva sulla competenza - Previo invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Fondamento - Portata - Decisione sulla litispendenza - Inclusione.
Ai fini dell'ammissibilità del regolamento di competenza, il principio secondo il quale, nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, assommando le funzioni di istruzione e decisione, ove ritenga di emettere una pronuncia definitiva sulla competenza, è tenuto, ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ., ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella decisoria, trova applicazione anche quando egli intenda pronunciare sulla litispendenza, sicché, in mancanza dell'invito alla precisazione delle conclusioni, l'ordinanza assunta in tema di litispendenza non esaurisce la "potestas iudicandi" sul punto e non è impugnabile con regolamento di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22737 del 11/12/2012
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - differenza tra sentenza e ordinanza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10594 del 26/06/2012Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Decisione sulla competenza senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Allorché il giudice di merito, nel regime della legge n. 69 del 2009, abbia deciso affermativamente sulla propria competenza, senza previo invito alla precisazione delle conclusioni, e lo abbia fatto enunciando "expressis verbis" l'erroneo convincimento che la decisione sulla sola competenza non debba essere preceduta, in quel regime, dall'invito a precisare le conclusioni, il regolamento di competenza è ammissibile, perché l'affermazione del giudice di volere decidere attribuisce alla pronuncia, pur assunta irritualmente, valore di decisione impugnabile, in ossequio al principio dell'apparenza, il quale comporta che essa non possa considerarsi meramente delibatoria e ridiscutibile in sede di decisione definitiva, ai sensi dell'art. 187, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10594 del 26/06/2012
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011Ordinanza che provvede sulle istanze istruttorie, pur a fronte di eccezione d'incompetenza - Valore di pronuncia implicita sulla competenza - Insussistenza - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affinché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011Ordinanza che provvede sulle istanze istruttorie, pur a fronte di eccezione d'incompetenza - Valore di pronuncia implicita sulla competenza - Insussistenza - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affinché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011
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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Cass. n. 25883/2010Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Decisione definitiva sulla competenza - Precisazione delle conclusioni - Necessità - Ordinanza di concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., e dispositivo della decisione sulla questione di competenza unitamente alla decisione di merito - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione. Pertanto, il provvedimento col quale detto giudice - ritenendo che la prospettata eccezione di incompetenza sia inidonea a definire il giudizio - assegni alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., non integra una decisione sulla competenza, avendo soltanto il valore di una giustificazione della scelta del giudice di risolvere la questione di competenza unitamente al merito; ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il regolamento di competenza, né può profilarsi, al riguardo, alcun dubbio di legittimità costituzionale, posto che il sistema delineato dall'art. 187 cod. proc. civ. è in armonia con il criterio della celerità del giudizio e con la necessità di evitare inutili stasi nello svolgimento del processo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25883 del 21/12/2010
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Provvedimenti del giudice civile - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6825 del 20/03/2010Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Decisione definitiva sulla competenza - Precisazione delle conclusioni - Necessità - Fattispecie concernente regolamento di competenza proposto in base all'art. 819 ter cod. proc. civ.
Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della "potestas iudicandi" sul punto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto, in applicazione dell'art. 819-ter cod. proc. civ., avverso l'ordinanza con la quale il giudice monocratico, sciogliendo la riserva assunta in precedenza, aveva, previa valutazione di infondatezza dell'eccezione di sussistenza sulla controversia della competenza di un collegio arbitrale, ammesso parzialmente le prove dedotte dalle parti e rinviato a successiva udienza per il relativo espletamento).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6825 del 20/03/2010
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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25798 del 10/12/2009Pronuncia separata sulla giurisdizione o sulla competenza - Previo invito alle parti di precisare le conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Natura meramente ordinatoria del provvedimento emesso - Sussistenza - Pronuncia del giudice di pace sulla giurisdizione in difetto di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità del regolamento preventivo - Sussistenza.
Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice di pace abbia statuito (come nella specie) sull'eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni ha natura di ordinanza e non è, come tale, preclusiva del regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25798 del 10/12/2009
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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007Ammissione di istanza istruttoria - Mancata attivazione della parte istante per la fissazione dell'udienza di espletamento della prova - Richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Rinuncia alla prova - Presunzione - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007
In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'implicita rinuncia all'ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, bensì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007Ammissione di istanza istruttoria - Mancata attivazione della parte istante per la fissazione dell'udienza di espletamento della prova - Richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Rinuncia alla prova - Presunzione - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'implicita rinuncia all'ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, bensì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007
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Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/03/2007Rinuncia, esplicita od implicita, ad una domanda - Rimessione sul ruolo istruttorio della causa già trattenuta in decisione - Effetti - Reviviscenza della domanda rinunciata - Configurabilità - Esclusione - Inclusione della detta domanda tra le conclusioni definitive formulate successivamente alla rimessione sul ruolo - Domanda nuova - Sussistenza.
Una volta che la causa sia stata trattenuta in decisione, la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia, espressamente o implicitamente, rinunciato. Pertanto, l'inclusione della domanda rinunciata tra le conclusioni definitive successivamente alla predetta rimessione sul ruolo integra gli estremi della formulazione di una domanda nuova, la quale come tale va considerata, alla luce della disciplina "ratione temporis" applicabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/03/2007
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6564 del 23/03/2006Indicazione nell'intestazione della sentenza di magistrato diverso da quello risultante nel verbale dell'udienza di discussione - Presunzione di errore materiale - Sussistenza - Limiti - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6564 del 23/03/2006
Qualora la sentenza (o il provvedimento di carattere decisorio) rechi nell'intestazione il nome di un giudice diverso da quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione, si deve presumere, fino a dimostrazione del contrario, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che hanno partecipato alla discussione e che pertanto la diversa indicazione nell'intestazione della sentenza sia frutto di un errore materiale, come tale non comportante nullità della sentenza, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6564 del 23/03/2006
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Procedimento civile - giudice - collegio - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13202 del 20/06/2005Violazione delle norme del codice di rito sulla rimessione della causa al collegio - Rilevanza invalidante sulla sentenza - Condizioni - Procedimento di separazione personale dei coniugi - Rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di c.t.u. sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento - Sentenza del collegio limitata alla separazione e all'addebito - Legittimità, nonostante l'anomalia nella rimessione al collegio - Configurabilità.
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - in genere - Violazione delle norme del codice di rito sulla rimessione della causa al collegio - Rilevanza invalidante sulla sentenza - Condizioni - Procedimento di separazione personale dei coniugi - Rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di c.t.u. sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento - Sentenza del collegio limitata alla separazione e all'addebito - Legittimità, nonostante l'anomalia nella rimessione al collegio - Configurabilità.
In tema di rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore, l'eventuale violazione degli artt. 187, 188 e 189 cod. proc. civ. in tanto rileva in quanto si ripercuota sulla decisione della controversia e, quindi, si risolva in un vizio della sentenza, pronunciata dal collegio senza che quest'ultimo abbia rilevato il vizio contenuto nel provvedimento di rimessione. Pertanto, nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, l'anomalia processuale rappresentata dalla rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, non spiega alcun effetto invalidante sulla sentenza allorché, avendo le parti ritualmente formulato le loro conclusioni, questa abbia statuito sulle sole domande (separazione ed addebito) sulle quali il collegio non abbia ravvisato la necessità di ulteriore istruzione e sulle quali l'istruzione non era in corso.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13202 del 20/06/2005
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Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento volontario - questioni relative all'intervento: decisione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971Decisione non definitiva del giudizio - facolta del giudice istruttore di provocarla - sussistenza - potere del collegio investito dell'intera causa - sentenza non definitiva sull'intervento - ammissibilita.*
La facolta del giudice istruttore di provocare la decisione sulle questioni relative all'intervento puo essere esercitata sul punto pregiudiziale della possibilita che il terzo permanga o meno nel processo, anche se la decisione al riguardo non definisca il giudizio, ma risolva solo contestazioni sulla legittimita o sui presupposti dell'intervento. A fortiori il collegio investito della decisione dell'intera controversia puo decidere la questione pregiudiziale attinente alla ammissibilita dell'intervento con sentenza non definitiva. ( V 808'55).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971
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Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento volontario – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971Questioni relative all'intervento: decisione - decisione non definitiva del giudizio - facolta del giudice istruttore di provocarla - sussistenza - potere del collegio investito dell'intera causa - sentenza non definitiva sull'intervento - ammissibilita.*
La facolta del giudice istruttore di provocare la decisione sulle questioni relative all'intervento puo essere esercitata sul punto pregiudiziale della possibilita che il terzo permanga o meno nel processo, anche se la decisione al riguardo non definisca il giudizio, ma risolva solo contestazioni sulla legittimita o sui presupposti dell'intervento. A fortiori il collegio investito della decisione dell'intera controversia puo decidere la questione pregiudiziale attinente alla ammissibilita dell'intervento con sentenza non definitiva. ( V 808'55).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971
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