Appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14707 del 31/05/2025 (Rv. 674988 - 01)Sentenze - secondo equità - Tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2) - Intimazione di pagamento - Prestazione patrimoniale concernente diritto indisponibile - Conseguenze - Sentenza del giudice di pace - Pronuncia secondo diritto - Necessità - Appellabilità.
L'intimazione di pagamento della tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), disciplinata ex art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), concerne una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile, cosicché la sentenza del giudice di pace che decide su di essa deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile, ratione temporis, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14707 del 31/05/2025 (Rv. 674988 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_114, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9970 del 16/04/2025 (Rv. 674634-01)"Ius superveniens" - secondo equita' - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore - Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.
Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9970 del 16/04/2025 (Rv. 674634-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 (Rv. 673398-01)Ammissione al passivo - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Scissione societaria - Fallimento della società scissa assegnataria di immobile ipotecato - Diritti del creditore ipotecario - Individuazione.
In tema di scissione societaria, il creditore munito di ipoteca concessa a garanzia di un debito della società scissa può, in via alternativa, far valere il diritto di ipoteca sull'immobile nei confronti della società che ne sia stata assegnataria, ovvero il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all'operazione straordinaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato; conseguentemente, qualora la società assegnataria sia stata assoggettata a fallimento, nel primo caso il creditore ipotecario può limitarsi a intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nella procedura e ipotecato in suo favore, mentre, ove faccia valere il diritto di credito sussidiario, ha l'onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura, partecipando nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società fallita alla distribuzione dell'intero attivo concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 (Rv. 673398-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2506_4, Cod_Civ_art_2808, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_602 …...
Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11176 del 26/04/2024 (Rv. 670968-01)Conversione del contratto nullo - Qualificazione giuridica del contratto - Conversione del negozio nullo - Differenze - Fattispecie.
Ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, non rileva la disciplina dell'art. 1424 c.c., per la conversione del negozio nullo, poiché la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di nullità per difetto di causa di un contratto qualificato dalle parti come "transazione", ma privo di reciproche concessioni volte a risolvere una lite in corso o a prevenire una lite che avrebbe potuto insorgere, evidenziando che l'operazione del giudice non era consistita nella conversione di un negozio nullo ma nell'interpretazione del contratto, qualificato in termini di vendita).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11176 del 26/04/2024 (Rv. 670968-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1424, Cod_Proc_Civ_art_113 …...
Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900-01)Riqualificazione giuridica della domanda - Limiti - Identità della causa petendi - Necessità -Condizioni - Fatti già esposti in primo grado in funzione descrittiva con differente portata - Sufficienza - Esclusione -Identità del fatto storico - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9870 del 11/04/2024 (Rv. 671073-01)Sentenze del giudice di pace - Secondo equità - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - Carattere esclusivo - Ricorso per cassazione - Concorso per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
L'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e, segnatamente, il ricorso per cassazione per il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché dette sentenze sfuggono all'applicazione dell'art. 111, comma 7, Cost., che riguarda i provvedimenti aventi natura decisoria in senso c.d. sostanziale, per i quali non è previsto alcun mezzo di impugnazione, e non i casi in cui un mezzo di impugnazione è previsto, seppure limitato a taluni motivi, e la conseguente decisione può poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9870 del 11/04/2024 (Rv. 671073-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 15/01/2024 (Rv. 670227-01)Sentenze - Giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace - Erronea liquidazione delle spese - Appellabilità - Violazione delle norme sul procedimento - Esclusione - Fondamento.
Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 15/01/2024 (Rv. 670227-01)
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Impugnazioni civili - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34811 del 12/12/2023 (Rv. 669536 - 01)Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1.100,00 - Regime di impugnazione - Criterio di individuazione - Principio dell'apparenza - Applicabilità - Sussistenza.
In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, al fine di stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità occorre far riferimento a quanto lo stesso giudice ha statuito: se questi ha espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo diritto, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità, operando il principio della c.d. apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34811 del 12/12/2023 (Rv. 669536 - 01)
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eccezione - riconvenzionale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 (Rv. 669457 - 01)Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Differenze - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.
La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la deduzione, svolta dal convenuto per la prima volta in appello, della responsabilità esclusiva degli altri convenuti e del terzo chiamato da uno di essi, qualificando detta argomentazione difensiva come una domanda riconvenzionale, in quanto non finalizzata alla mera reiezione della domanda attrice).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 (Rv. 669457 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_035, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_113 …...
Decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi – Cass. n. 35102/2022Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Usura - Decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi - Caratteristiche e funzione - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità.
In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio ”iura novit curia”, sancito dall'art. 113 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022 (Rv. 666454 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113
Corte
Cassazione
35102
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Sentenza del giudice di pace secondo equità – Cass. n. 31830/2022Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - secondo equità - Sentenza del giudice di pace secondo equità - Appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Violazione delle norme sul procedimento - Nozione - Fattispecie.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., le norme sul procedimento che si assumono violate vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo, con esclusione delle disposizioni (pur aventi natura processuale) di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante per la decisione sul merito e, cioè, per la valutazione di fondatezza o di infondatezza della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di inammissibilità dell'appello avverso una pronuncia del giudice di pace che aveva respinto la domanda di ripetizione - avanzata nei confronti del debitore anziché del terzo pignorato - dell'imposta di registro assolta su un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., poiché le norme asseritamente violate dal primo giudice - gli artt. 91 e 553 c.p.c. - non avevano natura di "norme sul procedimento").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31830 del 27/10/2022 (Rv. 666069 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_553
Corte
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31830
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Appello contro sentenza equitativa del giudice di pace – Cass. n. 18064/2022Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - secondo equità - Appello contro sentenza equitativa del giudice di pace - Omessa indicazione del principio informatore violato - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 (Rv. 665198 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342
Corte
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18064
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Domanda in primo grado di restituzione di porzione di terreno confinante – Cass. n. 15368/2022Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Processo civile - Domanda in primo grado di restituzione di porzione di terreno confinante - Riqualificazione "ex officio" da parte del giudice di appello di quella domanda come azione di regolamento di confini - Extrapetizione - Sussistenza - Fondamento.
In materia di procedimento civile, ove sia proposta in primo grado domanda personale di rilascio, ovvero anche domanda petitoria di rivendicazione, è preclusa al giudice del gravame provvedere alla qualificazione giuridica della stessa domanda in termini di regolamento di confini, costituendo tale qualificazione una inammissibile "mutatio libelli", non potendo il giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15368 del 13/05/2022 (Rv. 664800 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_0950, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_113
Corte
Cassazione
15368
2022 …...
Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada – Cass. n. 14304/2022Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione all'intimazione di pagamento - Competenza per materia del giudice di pace - Ambito applicativo - Decisione secondo diritto - Fondamento.
In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14304 del 05/05/2022 (Rv. 664915 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_113
Corte
Cassazione
14304
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Valutazione del giudice tributario – Cass. n. 10875/2022Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere - Valutazione del giudice tributario - Giudizio estimativo - Ammissibilità - Condizioni - Decisione secondo equità - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice tributario si fonda su un giudizio estimativo basato sull'esame del compendio probatorio e del fatto, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio, non essendo ammissibile il ricorso alla cd. equità sostitutiva, che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10875 del 05/04/2022 (Rv. 664337 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
10875
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Obblighi del conservatore dei registri immobiliari – Cass. n. 9742/2022Trascrizione - conservatoria dei registri immobiliari - orario d'ufficio - obblighi del conservatore - rifiuto o ritardo di ricezione degli atti - in genere - Procedimento ex art. 745 c.p.c. - Natura di giurisdizione volontaria - Fondamento - Conseguenze - Condanna alle spese - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Ragioni.
Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9742 del 25/03/2022 (Rv. 664371 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_745
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9742
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Contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego – Cass. n. 7641/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - in genere - Contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Conseguenze - Controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori - Deduzione delle mansioni svolte, del comparto e del livello di inquadramento - Dovere del giudice - Contenuto.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa.
Corte Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022 (Rv. 664091 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_113
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Riferimento a norme regolamentari comunali – Cass. n. 7715/2022Fonti del diritto - circolari: efficacia normativa - Iura novit curia - Con riferimento a norme regolamentari comunali - Esclusione - Valida per tutti i regolamenti comunali - Eccezioni.
Nel caso in cui siano dedotti vizi relativi a regolamenti comunali, è necessario che le disposizioni rilevanti siano trascritte o allegate, in quanto per le norme giuridiche di rango secondario non opera il principio "iura novit curia", ad eccezione dei regolamenti comunali edilizi che, in quanto disciplinanti le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrativi del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche, sicché spetta al giudice acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la loro violazione sia dedotta dalla parte.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022 (Rv. 664191 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113
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Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1.100,00 – Cass. n. 922/2022Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1.100,00 - Regime di impugnazione - Appello - Limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - Esclusione.
La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 922 del 13/01/2022 (Rv. 663809 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339
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Contratto con prestazioni corrispettive – Cass. n. 37778/2021Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per eccessiva onerosità - contratto con prestazioni corrispettive - Risoluzione del contratto - Sisma del 6 aprile 2009 - Art. 67 quater della l. n. 134 del 2012 - Finalità - Esonero della parte dall'onere di dimostrare l'effettivo danneggiamento del bene - Conseguenze - Applicazione della norma in difetto di domanda - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità contrattuale, l'art. 67 quater della l. n. 134 del 2012, afferente al sisma del 6 aprile 2009, risponde alla scopo di intervenire e disciplinare i contratti in corso di esecuzione in ragione dei danni diffusi e generalizzati verificatisi, in seguito ad un evento eccezionale ed imprevedibile come il terremoto, in alcune aree preventivamente individuate, esonerando la parte dall'onere di dimostrare l'effettivo danneggiamento del bene, purché la contrattazione fosse antecedente al predetto evento, sicché il giudice che ne dia applicazione anche in caso di sua mancata invocazione da parte dell'attore, che agisca per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., essendovi stata, in definitiva, una previsione "ex lege" della straordinarietà dell'evento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37778 del 01/12/2021 (Rv. 663021 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1467
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Cassazione
37778
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Regola di esclusione dal giudizio secondo equità – Cass. n. 33033/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equita' - Giudice di pace - Cause di valore inferiore a millecento euro - Decisione secondo equità - Eccezioni - Giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. - Estensione alle controversie relative a buoni postali fruttiferi - Fondamento.
La regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c., per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33033 del 10/11/2021 (Rv. 663305 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_2002
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33033
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Garanzia per vizi della cosa compravenduta – Cass. n. 28069/2021Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio") - Garanzia per vizi della cosa compravenduta - Poteri del giudice - Qualificazione d'ufficio della domanda quale vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero quale vendita di "aliud pro alio" - Sussistenza.
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di "aliud pro alio", la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021 (Rv. 662445 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_1497, Cod_Proc_Civ_art_113
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28069
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Domanda di risarcimento danni soggetta alla regola di competenza per valore – Cass. n. 23434/2021Competenza civile - competenza per valore - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - somme di danaro e beni mobili - Domanda di risarcimento danni soggetta alla regola di competenza per valore - Proposizione avanti al giudice di pace - Indicazione di somma nel limite della giurisdizione equitativa - Generica richiesta alternativa di somma maggiore o minore - Qualificazione come formula di stile - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della
seconda proposizione deii'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23434 del 25/08/2021 (Rv. 662145 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_10, Cod_Proc_Civ_art_14, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_113 com. 2
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Provvedimenti appellabili - Valore della controversia – Cass. n. 10188/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza impugnazioni - appello - provvedimenti appellabili - Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione.
Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021 (Rv. 661034 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Civ_art_1224 …...
Valore della controversia - Determinazione – Cass. n. 10188/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - provvedimenti appellabili - Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione.
Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicché nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021 (Rv. 661034 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Civ_art_1224 …...
Liquidazione delle spese giudiziali – Cass. n. 9059/2021Circolazione stradale - sanzioni - Condanna alle spese - Limite sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c. - Ambito di applicazione - Giudizi di opposizione a ordinanza- ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada - Esclusione - Fondamento. Spese giudiziali civili - "ius superveniens" – liquidazione.
In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 (Rv. 661118 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_113 …...
Principio "iura novit curia" – Cass. n. 5832/2021Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Principio "iura novit curia" ex art. 113 c.p.c. - Correlazione con il divieto di ultra ed extra petizione - Necessità - Implicazioni - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto all'originaria di domanda di applicazione della comunione tacita familiare di cui all'art. 2140 c.c. abrogato, costituisce inammissibile "mutatio libelli" e non già mera riqualificazione giuridica la pretesa volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti nascenti dall'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5832 del 03/03/2021 (Rv. 660681 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0230_2, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_113 …...
Cause di valore non eccedente millecento euro – Cass. n. 769/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equità' - Giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Sentenza pronunciata secondo equità - Conseguenze - Cognizione del tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Limiti.
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l’inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 769 del 19/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Civ_art_1342 …...
Liquidazione in via equitativa - Giudizio di diritto - Cass. n. 25017/2020Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione in via equitativa - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Conseguenze - Limiti all'appellabilità della decisione - Insussistenza.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25017 del 09/11/2020 (Rv. 659672 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_114, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_113
Risarcimento del danno
criteri equitativi
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25017
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Competenza del giudice di pace secondo equità - Rivalutazione monetaria - Cass. n. 17991/2020 Competenza civile - competenza per valore - Competenza del giudice di pace secondo equità - Rivalutazione monetaria - Cumulo con capitale ed interessi - Configurabilità - Limiti.
Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, comma 2, c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., con il capitale e gli interessi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17991 del 28/08/2020 (Rv. 658760 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_113
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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17991
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Pronuncia degli arbitri secondo equità - Cass. n. 16553/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Pronuncia degli arbitri secondo equità - Conseguenze ai fini dell'impugnazione per nullità del lodo - Impugnazione per "errores in iudicando" - Inammissibilità.
ARBITRATO
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
É preclusa, ai sensi dell'art. 829, comma 2, ultima parte, c. p.c., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per "errores in iudicando", che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_822, Cod_Proc_Civ_art_829
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16553
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Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace - Cass. n. 16317/2020Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace - Decisione secondo equità - Esclusione - Fondamento.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae".
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16317 del 30/07/2020 (Rv. 658744 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_113 …...
Controversie di valore inferiore a millecento euro - Pronuncia secondo equità - Cass. n. 14609/2020Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - poteri ed obblighi del giudice - Giudice di pace - Controversie di valore inferiore a millecento euro - Pronuncia secondo equità - Necessità - Ricorso per Cassazione - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equita' .
In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro (limite indicato dall'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo "ratione temporis" applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14609 del 09/07/2020 (Rv. 658481 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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Impugnazioni civili - appello - appellabile (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020 (Rv. 657759 - 01)Sentenze del giudice di pace - Secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - Carattere esclusivo - Ricorso per cassazione - Concorso per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p. c, è l'unico rimedio impugnatolo ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell'art. 360 c.p.c., laddove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360, sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato; la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all'applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020 (Rv. 657759 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8883 del 13/05/2020 (Rv. 657840 - 01)Applicazione interessi usurari - Decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia - Giudizi di merito - Onere delle parti di produrre tali decreti - Esclusione - Potere-dovere del giudice di acquisirli - Sussistenza - Modalità di acquisizione - Limiti nel giudizio di legittimità.
Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio "iura novit curia", trattandosi di atti amministrativi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8883 del 13/05/2020 (Rv. 657840 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Civ_art_1815 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5991 del 04/03/2020 (Rv. 657577 - 01)Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime posteriore alla novella di cui alla l. n. 40 del 2006 - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Formulazione dei motivi - Limiti.
Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di pace adottata secondo equità e non suscettibile di appello, anche a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 40 del 2006, ove si deducano "errores in iudicando", non è ammissibile per violazione o falsa applicazione di legge; i motivi d'impugnazione in tal caso devono denunciare il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie, in quanto di rango superiore alla legge ordinaria, ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5991 del 04/03/2020 (Rv. 657577 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_349, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. Civ. - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020 (Rv. 657089 - 01)Distanze in materia di costruzioni - Prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti comunali edilizi - Norme di carattere integrativo - Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Sussistenza - Fondamento.
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio "iura novit curia", acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020 (Rv. 657089 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873, Cod_Proc_Civ_art_113
PROPRIETA'
LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA'
RAPPORTI DI VICINATO
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Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento -massimale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1168 del 21/01/2020 (Rv. 656635 - 01)Onere della prova del massimale - Ripartizione - Principio "iura novit curia" -Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ove il massimale di polizza sia fissato nel contratto, l'onere di provarne l'esistenza e la misura grava sull'assicuratore, potendo il principio "iura novit curia" trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui lo stesso massimale sia normativamente stabilito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante il principio "iura novit curia" in un caso nel quale il massimale era contrattualmente previsto e la pretesa indennitaria era stata azionata da soggetti terzi rispetto al rapporto assicurativo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1168 del 21/01/2020 (Rv. 656635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Civ_art_2697
ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
LIMITI DEL RISARCIMENTO
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019 (Rv. 656335 - 02)"Iura novit curia" - Limiti - Fonti di diritto oggettivo - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Il principio "iura novit curia", laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso dal novero delle fonti di diritto oggettivo le convenzioni comunali regolanti i canoni di locazione degli immobili di edilizia abitativa convenzionata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019 (Rv. 656335 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113_1 …...
Impugnazioni civili - Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità – Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34023 del 19/12/2019 (Rv. 656325 - 01)Stralcio della domanda riconvenzionale in favore del giudice superiore - Sentenza - Impugnazione esperibile - Cassazione - Motivo di impugnazione relativo alla denegata connessione - Ammissibilità.
La pronuncia del giudice di pace con cui - ritenendo insussistente la connessione tra una domanda di sua competenza e la riconvenzionale, per la quale sia competente il Tribunale - sia stata decisa solo la domanda principale, in via di equità, e disposto lo stralcio della causa riconvenzionale in favore del giudice superiore, è impugnabile per cassazione, come questione di diritto, pure per la denegata connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34023 del 19/12/2019 (Rv. 656325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Fonti del diritto - circolari: efficacia normativa - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 25995 del 15/10/2019 (Rv. 655448 - 01)Decreto ministeriale - Natura di atto amministrativo - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Esclusione - Onere di produzione dalla parte interessata - Sussistenza - Fattispecie.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto.
La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio ”iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c. (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ne ha ritenuto inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità, in assenza di loro produzione nel corso del giudizio di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 25995 del 15/10/2019 (Rv. 655448 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_372 …...
Contratto collettivo - Conoscibilità da parte del giudice - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6394 del 05/03/2019Lavoro - contratto collettivo - Conoscibilità da parte del giudice - Contratto collettivo nazionale di lavoro privato e contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego - Differenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
La conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel rigettare la domanda del ricorrente volta a conservare il trattamento economico di dirigente medico di secondo livello, aveva riqualificato d'ufficio la fattispecie controversa secondo la disciplina applicabile del CCNL della Dirigenza Medica).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6394 del 05/03/2019
Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_425 …...
Responsabilità dello Stato per violazione di direttive comunitarie - Condanna emessa dal giudice di pace secondo equità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4559 del 15/02/2019Impugnazioni civili - Responsabilità dello Stato per violazione di direttive comunitarie - Condanna emessa dal giudice di pace secondo equità - Appello a motivi limitati – Ammissibilità – Effetto devolutivo pieno – Fondamento - Fattispecie in tema di disciplina dell’onere della prova.
L'appello avverso la sentenza di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno derivante dalla violazione di una Direttiva europea, emessa dal giudice di pace nell'ambito di un giudizio di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., pur rientrando nei limitati casi di ammissibilità di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., non comporta alcuna preclusione alla cognizione del giudice dell'impugnazione, conservando il proprio tipico effetto devolutivo pieno della materia esaminata in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una fattispecie relativa alla mancata attuazione della direttiva 98/83/CE, concernente i limiti alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano, aveva accertato l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dello Stato e il danno lamentato dal ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4559 del 15/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Giudizio di opposizione a sanzione amministrativaSanzioni amministrative - applicazione - opposizione - in genere - giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro1.100,00 - regime di impugnazione - d.lgs. n. 40 del 2006 che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del1981 - appello - limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26613 del 22/10/2018
>>> In seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006,la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione. L'appello per le cause di valore non superiore a euro 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della legge citata, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità. (Nella specie, il giudice del gravame aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto non proposto per i motivi contemplati dall'art. 339, comma 3, c.p.c., ritenendo che l'opposizione rientrasse tra quelle da decidersi secondo equità, perché relativa a sanzione per l'emissione di assegno bancario senza provvista dell'importo di euro 1.047,00).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26613 del 22/10/2018 …...
"Ius superveniens" relativo a motivi di ricorso inammissibiliImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - in genere - "ius superveniens" relativo a motivi di ricorso inammissibili - applicabilità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 23518 del 28/09/2018
>>> Nel giudizio di legittimità non è ammessa l'applicazione d'ufficio dello "ius superveniens" ove i motivi di ricorso cui lo stesso attiene debbano essere dichiarati inammissibili, atteso che, in detta ipotesi, la disciplina sopravvenuta non potrebbe comunque determinare l'accoglimento del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 23518 del 28/09/2018 …...
Impugnazioni civili - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22256 del 25/09/2017Giudice di pace - Sentenza pronunciata secondo equità - Ammissibilità dell'appello - Esclusione - Rilievo d'ufficio - Configurabilità.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22256 del 25/09/2017
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Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19142 del 28/09/2015Rito cd. Fornero - Fase di opposizione - "Mutatio libelli" - Inammissibilità - Fattispecie in tema di dedotto licenziamento ritorsivo. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19142 del 28/09/2015
Nel rito introdotto con la legge n. 92 del 2012 (cd. rito Fornero), come nel rito generale del lavoro, mentre è consentita, previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda ("emendatio libelli"), non è ammissibile la proposizione di domanda nuova per mutamento della "causa petendi", ossia introduttiva di un tema d'indagine di fatto completamente diverso (nella specie, la deduzione di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento), effettuata soltanto in sede di opposizione all'ordinanza di cui all'art. 1, comma 49, della legge n. 92.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19142 del 28/09/2015
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Impugnazioni civili - in genere - Giudice di pace – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9292 del 08/05/2015Domanda principale soggetta a decisione secondo equità - Domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto - Sentenza - Impugnazione esperibile - Appello - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9292 del 08/05/2015
In tema d'impugnazioni, qualora vengano proposte davanti al giudice di pace due domande connesse, una principale soggetta a decisione secondo equità e una riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, la sentenza con cui il giudice di pace affermi la propria competenza sulla principale e la declini sulla riconvenzionale, negando l'applicazione dell'art. 40 cod. proc. civ., deve considerarsi resa in causa soggetta a regola decisoria secondo diritto, sicché, nel regime anteriore alla modifica dell'art. 339 cod. proc. civ. disposta dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il mezzo d'impugnazione è l'appello.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9292 del 08/05/2015 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3715 del 24/02/2015Giudice di pace - Sentenza pronunciata secondo equità - Appello - Limiti ex art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. - Mancato rilievo dell'inammissibilità del gravame da parte del tribunale - Ricorso per cassazione - Rilevabilità in sede di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3715 del 24/02/2015
Nel caso di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, la circostanza che il tribunale, adito quale giudice d'appello, abbia mancato di rilevare l'inammissibilità del gravame, giacché proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non esclude che, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, lo stesso debba necessariamente dedurre l'inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia, pena la sua inammissibilità ex artt. 339, terzo comma, e 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3715 del 24/02/2015
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lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014Conoscibilità da parte del giudice - Contratto collettivo nazionale di lavoro privato e contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego - Differenze - Onere di allegazione e produzione delle parti - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014
La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio "iura novit curia"), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014
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Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014Conoscibilità da parte del giudice - Contratto collettivo nazionale di lavoro privato e contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego - Differenze - Onere di allegazione e produzione delle parti - Sussistenza.
La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio "iura novit curia"), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014
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Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014Conoscibilità da parte del giudice - Contratto collettivo nazionale di lavoro privato e contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego - Differenze - Onere di allegazione e produzione delle parti - Sussistenza.
La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio "iura novit curia"), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014
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impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 25/08/2014Fornitura di acqua potabile - Riscossione del credito dovuto a titolo di canone - Sentenza del Giudice di pace - Appellabilità della stessa - Preclusione ex art. 339 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis") - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 25/08/2014
La sentenza del giudice di pace che accerti la prescrizione del credito relativo al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, avendo ad oggetto un diritto indisponibile del Comune, è resa secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, sicché è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") successivo la modifica introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 25/08/2014
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Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 25/08/2014Fornitura di acqua potabile - Riscossione del credito dovuto a titolo di canone - Sentenza del Giudice di pace - Appellabilità della stessa - Preclusione ex art. 339 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis") - Esclusione - Fondamento.
La sentenza del giudice di pace che accerti la prescrizione del credito relativo al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, avendo ad oggetto un diritto indisponibile del Comune, è resa secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, sicché è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") successivo la modifica introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 25/08/2014
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Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 09/06/2014Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale - Mancata determinazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito - Sentenza del giudice di pace - Appellabilità - Riduzione del "petitum" in corso di causa nei limiti del giudizio secondo equità - Irrilevanza.
La domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del "quantum", si presume, in difetto di tempestiva contestazione, di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e, quindi, pari all'importo massimo previsto dall'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), con l'appello, senza che assuma rilievo l'eventuale riduzione del "petitum" nei limiti del valore per la pronuncia secondo equità, operata dall'attore in corso di causa, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 09/06/2014
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Spese giudiziali civili - liquidazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9556 del 30/04/2014Limite sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Giudizi di opposizione per violazioni stradali - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9556 del 30/04/2014
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Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6042 del 14/03/2014Contributo di solidarietà ex art. 9 bis del d.l. n. 103 del 1991, conv. in legge n. 166 del 1991 - Illegittimità costituzionale - Modifiche di cui all'art. 1, comma 194, legge n. 662 del 1996 - Mancata considerazione da parte del giudice di merito - Violazione dell'art. 113, comma primo, cod. proc. civ. - Sussistenza.
In applicazione del principio "iura novit curia", il giudice deve procedere alla ricostruzione completa della normativa applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, tenendo conto delle pronunce della Corte costituzionale e delle norme di cui le parti chiedono l'applicazione. Ne consegue che viola l'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., la sentenza di appello che non abbia dato atto, in materia di contributo di solidarietà, della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9 bis, comma 1, primo periodo, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in legge 1° giugno 1991, n. 166 e non abbia tenuto conto, nonostante il richiamo effettuato da una delle parti, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6042 del 14/03/2014
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22759 del 04/10/2013Giudice di pace - Domanda di risarcimento danni - Riferimento al limite della competenza per valore del giudice di pace - Conseguenze - Appellabilità della sentenza - Limitazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni al tetto stabilito per la decisione secondo equità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adìto, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità. Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l'appello, senza che rilevi, in senso contrario, che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro il suddetto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22759 del 04/10/2013
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risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21103 del 16/09/2013Liquidazione in via equitativa - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Conseguenze - Limiti all'appellabilità della decisione - Insussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21103 del 16/09/2013
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza pronunciata dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21103 del 16/09/2013
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Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 6410 del 13/03/2013Sentenze del giudice di pace secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. - Rimedio impugnatorio esclusivo anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione - Sussistenza - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale in riferimento al ricorso straordinario, per supposta non impugnabilità per gli anzidetti motivi - Manifesta infondatezza.
Avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione. Ne consegue che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 del 2006, per violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost., prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacché esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile.
Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 6410 del 13/03/2013
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impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6410 del 13/03/2013Sentenze del giudice di pace secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. - Rimedio impugnatorio esclusivo anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione - Sussistenza - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale in riferimento al ricorso straordinario, per supposta non impugnabilità per gli anzidetti motivi - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6410 del 13/03/2013
Avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione. Ne consegue che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 del 2006, per violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost., prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacché esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6410 del 13/03/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013Limiti alla giurisdizione equitativa del giudice di pace - Rilevanza ai fini della proponibilità dell'appello (ante riforma del 2006) - Valore della causa - Criteri di determinazione.
Ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa - da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda; nondimeno, ai fini suddetti, è sufficiente che la richiesta di corresponsione degli interessi venga limitata a quelli già scaduti in occasione della precisazione delle conclusioni, in quanto il contenimento della domanda operato in tale sede, se è del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del giudice competente, vale invece a determinare la regola di giudizio cui è vincolato il giudice di pace.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013Giudice di pace - Pronuncia di sentenza non definitiva secondo diritto - Conseguenze - Pronuncia della sentenza definitiva secondo equità - Legittimità - Esclusione - Impugnazione esperibile contro la sentenza definitiva - Appello - Necessità - Fondamento
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ove sia stata emessa una sentenza non definitiva secondo diritto, la sentenza definitiva non può essere emessa secondo equità, posto che la decisione parziale costituisce la base e il presupposto della decisione definitiva, sicché, in tal caso, quest'ultima è sempre impugnabile con l'appello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013Giudice di pace - Pronuncia di sentenza non definitiva secondo diritto - Conseguenze - Pronuncia della sentenza definitiva secondo equità - Legittimità - Esclusione - Impugnazione esperibile contro la sentenza definitiva - Appello - Necessità - Fondamento,.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ove sia stata emessa una sentenza non definitiva secondo diritto, la sentenza definitiva non può essere emessa secondo equità, posto che la decisione parziale costituisce la base e il presupposto della decisione definitiva, sicché, in tal caso, quest'ultima è sempre impugnabile con l'appello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013
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Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013Procedimento davanti al giudice di pace - Proposizione di domanda di valore non eccedente euro 1.100,00 e di riconvenzionale eccedente la competenza del giudice di pace - Rimessione al tribunale sia della domanda principale che della riconvenzionale - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora siano state proposte una domanda principale di valore non eccedente euro 1.100,00 e una riconvenzionale, connessa ex art. 36 cod. proc. civ., eccedente la competenza del giudice di pace, non può il giudice medesimo separare la riconvenzionale e rimettere essa sola al giudice superiore, dovendo, viceversa, rimettere al tribunale l'intera causa, ai sensi dell'art. 40, sesto e settimo comma, cod. proc. civ., in modo che la domanda principale e la riconvenzionale siano trattate in "simultaneus processus" e decise entrambe con pronuncia secondo diritto, impugnabile, in tutti i capi, con l'appello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013
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impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013Giudice di pace - Controversia successiva al d.l. n. 18 del 2003, per l'attivazione di servizi connessi ad un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ - Rimedio impugnatorio - Appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013
E appellabile, e non già ricorribile per cassazione, la sentenza pronunciata, secondo diritto, dal giudice di pace in una controversia avente ad oggetto l'attivazione di servizi connessi ad un contratto di utenza telefonica, pacificamente concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., ed instaurata successivamente all'entrata in vigore del d.l. 8 febbraio 2003 n. 18, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013
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Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013Giudice di pace - Controversia successiva al d.l. n. 18 del 2003, per l'attivazione di servizi connessi ad un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ - Rimedio impugnatorio - Appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Esclusione.
E appellabile, e non già ricorribile per cassazione, la sentenza pronunciata, secondo diritto, dal giudice di pace in una controversia avente ad oggetto l'attivazione di servizi connessi ad un contratto di utenza telefonica, pacificamente concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., ed instaurata successivamente all'entrata in vigore del d.l. 8 febbraio 2003 n. 18, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22731 del 11/12/2012Eccezione di incompetenza per territorio - Correlazione con il principio "iura novit curia" - Configurabilità.
Nel procedimento civile sussiste una violazione del principio del contraddittorio allorché la decisione venga calata "ex abrupto" sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse, e non quando il giudice pronunci sull'eccezione (nella specie, di incompetenza per territorio) sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell'ambito del principio "iura novit curia", le norme disciplinatrici della fattispecie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22731 del 11/12/2012
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - provvedimenti appellabili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione.
Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - provvedimenti appellabili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012
Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012
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impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Appellabilità - Presupposti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012
Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5287 del 03/04/2012Giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Sentenza pronunciata secondo equità - Conseguenze - Cognizione del tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., come sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5287 del 03/04/2012
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un "error in iudicando").
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5287 del 03/04/2012
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1024 del 25/01/2012Contratto di massa (abbonamento per trasporto ferroviario) - Domanda di danno esistenziale da ritardo reiterato - Decisione secondo equità del giudice di pace - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
La controversia relativa al riconoscimento di un danno esistenziale per inadempimento derivante al contraente di un contratto di massa (nella specie, sottoscrittore di un abbonamento ferroviario che si duole dei continui ritardi accumulati dai treni percorrenti una tratta fissa interregionale), benché rientrante nella competenza per valore del giudice di pace, resta sottratta al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63; pertanto la relativa pronuncia non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, anche nel regime "ratione temporis" applicabile, ma esclusivamente con l'appello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1024 del 25/01/2012
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contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1024 del 25/01/2012Contratto di massa (abbonamento per trasporto ferroviario) - Domanda di danno esistenziale da ritardo reiterato - Decisione secondo equità del giudice di pace - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1024 del 25/01/2012
La controversia relativa al riconoscimento di un danno esistenziale per inadempimento derivante al contraente di un contratto di massa (nella specie, sottoscrittore di un abbonamento ferroviario che si duole dei continui ritardi accumulati dai treni percorrenti una tratta fissa interregionale), benché rientrante nella competenza per valore del giudice di pace, resta sottratta al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63; pertanto la relativa pronuncia non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, anche nel regime "ratione temporis" applicabile, ma esclusivamente con l'appello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1024 del 25/01/2012
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 552 del 17/01/2012Motivi d'impugnazione - Limiti - Principi informatori della materia - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 552 del 17/01/2012
In tema di impugnabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, deve essere annoverato tra principi informatori della materia processuale, quello contenuto nell'art. 112 cod. proc. civ. relativo al canone della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, nel condannare un'associazione non riconosciuta al pagamento di una somma, aveva esteso la condanna anche nei confronti del presidente della medesima, pur in difetto di una domanda in tal senso da parte dell'attore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 552 del 17/01/2012
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Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e domanda riconvenzionale connessa da decidere secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Mezzo di gravame idoneo - Appello.
Nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello anche laddove, pur essendo competente il tribunale, il giudice di pace, invece di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, abbia deciso sulla domanda principale dichiarandosi incompetente su quella riconvenzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
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Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e domanda riconvenzionale connessa da decidere secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Mezzo di gravame idoneo - Appello.
Nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello anche laddove, pur essendo competente il tribunale, il giudice di pace, invece di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, abbia deciso sulla domanda principale dichiarandosi incompetente su quella riconvenzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
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impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e domanda riconvenzionale connessa da decidere secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Mezzo di gravame idoneo - Appello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
Nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello anche laddove, pur essendo competente il tribunale, il giudice di pace, invece di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, abbia deciso sulla domanda principale dichiarandosi incompetente su quella riconvenzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26017 del 05/12/2011
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - soggetti obbligati – Cass. n. 21907/2011Comproprietari di unità immobiliare sita in condominio - Oneri condominiali - Solidarietà - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze nel giudizio dinanzi al giudice di pace - Fattispecie.
I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21907 del 21/10/2011
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
21907
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19871 del 29/09/2011Sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità - Presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ. - Principio informatore della materia - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
Ai fini dell'impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, la presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, di cui all'art. 2054 cod. civ., costituisce principio informatore della materia. Infatti, la norma anzidetta, senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause (art. 41 cod. pen.), ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità per fatto illecito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19871 del 29/09/2011
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011Sentenza del giudice di pace in controversia di valore non eccedente millecento euro - Ricorso per cassazione - Motivo afferente alla mancata ammissione di prova testimoniale - Natura della censura - Limiti di ammissibilità - Violazione delle norme costituzionali e dei principi informatori della materia - Valutazione della rilevanza della prova - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011
La censura dedotta in ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia il cui valore non eccede millecento euro, per non aver questi ammesso la prova testimoniale dedotta, ritenendo sufficienti le risultanze processuali acquisite, è sostanziale, perché attiene alla valutazione delle prove, e quindi è ammissibile soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova, cioè la sua utilità per il caso da decidere.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18100 del 05/09/2011Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultrapetizione - Configurabilità.
In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18100 del 05/09/2011
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - Cass. n. 18100/2011Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultrapetizione - Configurabilità.
In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18100 del 05/09/2011
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18100
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo – Cass. n. 18100/2011Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultrapetizione - Configurabilità.
In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18100 del 05/09/2011
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011Sentenza del giudice di pace in controversia di valore non eccedente millecento euro - Ricorso per cassazione - Motivo afferente alla mancata ammissione di prova testimoniale - Natura della censura - Limiti di ammissibilità - Violazione delle norme costituzionali e dei principi informatori della materia - Valutazione della rilevanza della prova - Criteri.
La censura dedotta in ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia il cui valore non eccede millecento euro, per non aver questi ammesso la prova testimoniale dedotta, ritenendo sufficienti le risultanze processuali acquisite, è sostanziale, perché attiene alla valutazione delle prove, e quindi è ammissibile soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova, cioè la sua utilità per il caso da decidere.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9759 del 04/05/2011Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Necessità del rispetto dei principi regolatori della materia - Nozione - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Limiti.
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, sono ricorribili in cassazione, ove eccedano i limiti che la legge pone all'equità, dal momento che il giudice non vincolato a decidere in base alle "norme di diritto" è, tuttavia, tenuto, per il principio di legalità, a rispettare i "principi informatori della materia"; questi non corrispondono a singole norme regolatrici della materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva, il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta, censurabile in sede di legittimità. Le predette sentenze sono pertanto ricorribili per cassazione non solo quando violano norme inderogabili processuali, costituzionali e comunitarie, ma anche ove siano in contrasto con i principi informatori della materia oggetto di causa e che qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso, nonché per omessa od apparente motivazione della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9759 del 04/05/2011
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4282 del 22/02/2011Sentenze del giudice di pace emesse secondo equità per limiti di valore - Regime di impugnazione antecedente il d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Limiti - Principi informatori della materia - Specifica indicazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità in controversie di valore non eccedente i millecento euro e soggette, "ratione temporis", al regime impugnatorio antecedente quello di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto - alla luce della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale - soltanto in relazione ai principi informatori della materia, restando preclusa la denuncia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale; ne consegue che costituisce onere del ricorrente indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi, a pena di inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale si lamentava, in relazione alla domanda di ripetizione di spese condominiali anticipate dall'amministratore, una generica violazione dei principi in tema di mandato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4282 del 22/02/2011
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Ricorso per cassazione - Criteri - Violazione dei principi fondamentali della materia - Onere di registrazione delle sentenze civili - Spese integralmente a carico della parte che ha interesse alla pronuncia o che acquisti la proprietà di un bene - Configurabilità - Esclusione.
Le sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità ed impugnabili con ricorso per cassazione - per non essere alle medesime applicabile, "ratione temporis", la modifica dell'art. 339 cod. proc. civ. di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - possono essere impugnate, fra l'altro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, per violazione dei principi informatori della materia; fra questi non possono considerarsi ricompresi, in relazione all'onere di registrazione delle sentenze civili, né il principio per cui le spese di registrazione debbano gravare per intero sulla parte nel cui interesse la pronuncia venga emessa, né quello per cui, trattandosi di sentenza che dispone effetti acquisitivi della proprietà di un bene, tali spese siano per intero a carico dell'acquirente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Ricorso per cassazione - Criteri - Violazione dei principi fondamentali della materia - Onere di registrazione delle sentenze civili - Spese integralmente a carico della parte che ha interesse alla pronuncia o che acquisti la proprietà di un bene - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
Le sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità ed impugnabili con ricorso per cassazione - per non essere alle medesime applicabile, "ratione temporis", la modifica dell'art. 339 cod. proc. civ. di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - possono essere impugnate, fra l'altro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, per violazione dei principi informatori della materia; fra questi non possono considerarsi ricompresi, in relazione all'onere di registrazione delle sentenze civili, né il principio per cui le spese di registrazione debbano gravare per intero sulla parte nel cui interesse la pronuncia venga emessa, né quello per cui, trattandosi di sentenza che dispone effetti acquisitivi della proprietà di un bene, tali spese siano per intero a carico dell'acquirente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24153 del 29/11/2010Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno (da circolazione stradale) - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24153 del 29/11/2010
Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace, per il risarcimento dei danni ( nella specie da circolazione stradale), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro 1.032,91 (nella specie euro 258,00), abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1032,91 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di gravame che aveva dichiarato inammissibile il proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace, giacché, in totale assenza di contrarie emergenze processuali, era da ritenersi ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto per un importo maggiore o minore rispetto a quello espressamente indicato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24153 del 29/11/2010
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13219 del 31/05/2010Sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente millecento euro - Vizi denunciabili - Violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia equitativa del giudice di pace per violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, atteso che le norme con le quali sono fissati gli onorari e i diritti di avvocato e di procuratore non sono includibili tra le norme processuali al cui rispetto è tenuto il giudice di pace, considerandosi, altresì, che sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la controversia giudiziale e non possa, poi, regolarsi secondo equità anche nella quantificazione delle spese processuali relative allo stesso processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13219 del 31/05/2010
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Regolamento di competenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22959 del 12/11/2010Sentenza di incompetenza del giudice di pace - Causa di valore superiore al limite di cui all'art. 113 cod. proc. civ. - Impugnazione con l'appello - Necessità - Pronuncia sulla sola competenza emessa in grado d'appello - Regolamento necessario di compentenza - Configurabilità - Sussistenza.
La sentenza di incompetenza territoriale emanata da un giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46, cod. proc. civ.) e, nel caso in cui abbia deciso una causa di valore superiore al limite stabilito dall'art. 113, cpv, cod. proc. civ., è appellabile davanti al Tribunale, la cui sentenza, qualora abbia pronunciato solo sulla competenza, è impugnabile con regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22959 del 12/11/2010
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competenza civile - regolamento di competenza -Cass. n. 22959/2010Sentenza di incompetenza del giudice di pace - Causa di valore superiore al limite di cui all'art. 113 cod. proc. civ. - Impugnazione con l'appello - Necessità - Pronuncia sulla sola competenza emessa in grado d'appello - Regolamento necessario di compentenza - Configurabilità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22959 del 12/11/2010
La sentenza di incompetenza territoriale emanata da un giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46, cod. proc. civ.) e, nel caso in cui abbia deciso una causa di valore superiore al limite stabilito dall'art. 113, cpv, cod. proc. civ., è appellabile davanti al Tribunale, la cui sentenza, qualora abbia pronunciato solo sulla competenza, è impugnabile con regolamento necessario di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22959 del 12/11/2010
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22959
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Limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. Civ. – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010Distanze in materia di costruzioni - Prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti comunali edilizi - Norme di carattere integrativo - Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto che non poteva considerarsi una produzione vietata dall'art. 372 cod. proc. civ., attenendo a "ius superveniens", l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che avrebbe dovuto essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio nel caso esaminato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010
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proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. civ. – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010Distanze in materia di costruzioni- Prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti comunali edilizi - Norme di carattere integrativo - Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto che non poteva considerarsi una produzione vietata dall'art. 372 cod. proc. civ., attenendo a "ius superveniens", l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che avrebbe dovuto essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio nel caso esaminato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010
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