Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26431 del 30/09/2025 (Rv. 676713-01)Negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nei casi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere compensi professionali in materia amministrativa aveva dichiarato improcedibile la domanda per la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita).
Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26431 del 30/09/2025 (Rv. 676713-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_086 , Cod_Proc_Civ_art_082 , Cod_Proc_Civ_art_702_2 …...
Giudizi disciplinari - impugnazioni - albo - speciale - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24279 del 10/09/2024 (Rv. 672188-01)Avvocato stabilito - Sanzione disciplinare - Impugnazione in proprio ex art. 86 c.p.c. dinanzi al Consiglio nazionale forense - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato stabilito, secondo la definizione contenuta nell'art. 3, c.1, lettera d), d.lgs n. 96 del 2001, non può proporre in proprio, ex art. 86 c.p.c., l'impugnazione dinanzi al C.N.F. della sanzione disciplinare irrogatagli, perché è privo, nel nostro ordinamento, di un autonomo ius postulandi e, in base all'art. 8 d.lgs. n. 96 del 2001, può svolgere, anche in materia disciplinare, attività di rappresentanza, assistenza e difesa soltanto d'intesa con un professionista abilitato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24279 del 10/09/2024 (Rv. 672188-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_086 …...
Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense – Cass. n. 6197/2021Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali civili - Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense - Costituzione personale in giudizio, ex art. 86 c.p.c., in rappresentanza del beneficiario - Diritto al compenso professionale - Esclusione - Fondamento. capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale
L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6197 del 05/03/2021 (Rv. 660545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_086, Cod_Civ_art_0379, Cod_Civ_art_0411 …...
Capacita' della persona fisica - capacita' di agire – Cass. n. 7241/2020Amministrazione di sostegno - Istanza di regolamento di competenza - Sottoscrizione del ricorso da parte del solo beneficiario - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, atteso che il relativo procedimento, a differenza di quelli d'interdizione o inabilitazione, non richiede il ministero di un difensore, almeno nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento abbia ad oggetto esclusivamente l'individuazione di singoli atti, o categorie di essi, in relazione ai quali è richiesto l'intervento dell'amministratore e non incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o per l'inabilitato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7241 del 13/03/2020 (Rv. 657558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_720_1, Cod_Civ_art_0407, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_086
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2020 …...
Condanna alle spese - avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019Spese giudiziali civili - condanna alle spese - avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - diritto alla liquidazione di diritti ed onorari - sussistenza - fattispecie.
La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l'opposizione spiegata personalmente dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso di regolare le spese dell'opposizione, adottando la formula "nulla per spese").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_086, Cod_Proc_Civ_art_091
nulla per spese …...
Difesa personale della parte - Qualità di avvocato della parte - Spendita di tale qualità presso il giudice adito - Necessità - Fondamento – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019Procedimento civile - difesa personale della parte - Qualità di avvocato della parte - Spendita di tale qualità presso il giudice adito - Necessità - Fondamento – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019
In tema di giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato la liquidazione delle spese in base alla summenzionata tabella ad un avvocato che, in una controversia avanti al giudice di pace, non aveva dedotto di volere provvedere alla difesa personale, ma si era limitato a qualificarsi in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo professionale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019
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Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - curatela - curatore e curatore speciale - Cass. n. 9/2019Capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - curatela - curatore e curatore speciale- in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9 del 03/01/2019
Procedimento ex art. 336 c.c. - Curatore del minore che sia anche avvocato - Cumulo delle due qualifiche - Ammissibilità -Necessità di formale procura a se stesso - procedimento civile - difesa personale della parte
Nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche -che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti. Ne consegue che il compenso per l'attività difensiva svolta non può essergli negato a causa del mancato deposito della procura, né per il fatto che non siano state osservate le formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9 del 03/01/2019
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sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - giudizio davanti al giudice di pace Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9096 del 15/04/2013Notificazioni durante il procedimento presso la cancelleria del giudice - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Parte rappresentata da procuratore alla lite operante nella circoscrizione di sua assegnazione - Obbligo di elezione di domicilio presso la sede del giudice - Esclusione - Applicabilità del principio in tema di opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9096 del 15/04/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9096 del 15/04/2013 L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente; se, invece, la parte è rappresentata da procuratore alla lite (o, come nella specie, si difenda personalmente ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.), questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo, e perciò anche in comune diverso da quello sede del tribunale) nell'ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia. Ne consegue che, alla luce di tali principi, va interpretata altresì la disposizione dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie, applicabile "ratione temporis"), la quale, allorché l'opponente avverso provvedimento in materia di sanzioni amministrative abbia nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento …...
Avvocato e procuratore - albo - praticanti procuratori – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20697 del 10/09/2013Ricercatore scientifico - Impugnazione proposta personalmente davanti al C.N.F. del provvedimento del Consiglio dell'ordine territoriale di rigetto dell'istanza di iscrizione all'albo speciale degli avvocati - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
E inammissibile il ricorso, proposto personalmente innanzi al Consiglio nazionale forense da un ricercatore scientifico, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell'ordine territoriale, di rigetto dell'istanza di iscrizione all'albo speciale degli avvocati; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello "ius postulandi" indispensabile per stare in giudizio di persona.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20697 del 10/09/2013
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Avvocato e procuratore - albo - praticanti procuratori – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23022 del 07/11/2011Praticante avvocato - Impugnazione proposta personalmente davanti al C.N.F. del provvedimento del Consiglio dell'ordine territoriale di cancellazione dal registro speciale dei praticanti - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
È inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell'ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell'interruzione ultrasemestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello "ius postulandi" indispensabile per stare in giudizio di persona.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23022 del 07/11/2011
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9092 del 15/04/2010Giudizio davanti al giudice di pace - Costituzione personale dell'opponente - Regime delle notificazioni nei suoi confronti - Disciplina dell'art. 22, commi quarto e quinto, della legge n. 689 del 1981 - Interpretazione - Notificazioni presso la cancelleria del giudice adito - Legittimità - Condizioni.
L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito. Lo stesso principio è applicabile anche nel procedimento di opposizione in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 22, commi quarto e quinto, della legge n. 689 del 1981 (ritenuto "in parte qua" costituzionalmente legittimo con ordinanza n. 391 del 2007 della Corte costituzionale), sicchè nel caso in cui l'opponente, costituitosi personalmente, non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito, le notificazioni nei suoi confronti possono essere legittimamente eseguite mediante deposito nella cancelleria del suddetto giudice.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9092 del 15/04/2010
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni – Sez. U, Ordinanza n. 11213 del 08/05/2008Avvocato sospeso cautelarmente - Mancanza dello "ius postulandi" - Configurabilità - Ricorso al C.N.F. proposto personalmente - Ammissibilità - Esclusion
L'avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall'esercizio della professione è privo dello "ius postulandi"; pertanto, in considerazione della natura impugnatoria del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dal locale Consiglio dell'ordine, tale atto è inammissibile ove personalmente proposto dall'avvocato sospeso.
Sez. U, Ordinanza n. 11213 del 08/05/2008
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Procedimento civile - difesa personale della parte – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09/07/2004Qualità di avvocato della parte - Spendita di tale qualità presso il giudice adito - Necessità - Fondamento.
Nei giudizi in cui è consentito alla parte la difesa personale (e cioè nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ex art.82 c.p.c., ove il valore della lite sia inferiore al milione di lire, ovvero, senza limite ne' per giudice adito ne' per valore, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ex art.23 della legge 689/81), è onere della parte stessa, che riveste anche la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sè medesimo ex art.86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09/07/2004
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Avvocato e procuratore - consiglio nazionale forense – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19358 del 17/12/2003Rappresentanza e difesa personale - Ammissibilità - Condizioni - Ricorso al CNF sottoscritto dal solo praticante avvocato - Inammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell'art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall'ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l'art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l'iscrizione nell'albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all'albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; ne' ciò determina alcun "vulnus" agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l'esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19358 del 17/12/2003
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Procedimento civile - difesa personale della parte – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 08/08/2003Ammissibilità - Condizioni - Estensione della facoltà al rappresentante della parte stessa.
In tema di procedimento civile, l'art. 86 cod. proc. civ., nel contemplare la difesa personale della parte che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, la consente anche alla persona che la rappresenta, quando sia munita di tale qualità.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 08/08/2003
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Avvocato e procuratore - consiglio nazionale forense – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3598 del 12/03/2003Patrocinio - Relativo esercizio - Requisiti - Rappresentanza e difesa personale - Ammissibilità - Condizioni - Ricorso al CNF sottoscritto dal solo praticante avvocato - Inammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell'art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall'ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l'art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l'iscrizione nell'albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all'albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; ne' ciò determina alcun "vulnus" agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l'esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3598 del 12/03/2003
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Procedimento civile - difesa personale della parte – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12348 del 22/08/2002Società di capitali - Rappresentante legale - Avvocato iscritto nell'albo speciale del patrocinanti presso le giurisdizioni superiori - Sottoscrizione del ricorso per Cassazione - Legittimità - Condizioni - Rilascio a sè medesimo della procura alle liti - Necessità - Esclusione - Atto deliberativo abilitante il sottoscrittore del ricorso ad agire quale legale rappresentante e quale difensore dell'ente - Data certa - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.
La disciplina dettata dal codice di rito in tema di difesa personale della parte (art. 86 cod. proc. civ.) va coordinata, in caso di rappresentanza legale di una società di capitali da parte conferita ad un avvocato iscritto nell'albo speciale, con i principi dettati dal medesimo codice con riguardo alla sottoscrizione del ricorso per cassazione (art. 365 cod. proc. civ.), a mente dei quali la procura speciale - ovvero l'atto che consenta di esercitare lo "ius postulandi" - va pur sempre rilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ed in data anteriore o contemporanea a quella della notificazione del ricorso, con la conseguenza che, qualora questo sia proposto da una società di capitali e sia sottoscritto da un avvocato che cumuli in sè la qualità di rappresentante del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e quella di difensore tecnico abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori, è indispensabile, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'atto deliberativo in forza del quale il sottoscrittore agisce come legale rappresentante della società e, al tempo stesso, come difensore munito di "ius postulandi" senza aver rilasciato - non essendovene la necessità - a sè stesso la procura, sia stato assunto (posteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata e) in data anteriore o contemporanea a quella della notifica del ricorso. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal legale rappresentante di una Srl che cumulava in sè tale qualità rappresentativa e quella di avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, poiché il verbale del consiglio di amministrazione della società, dal quale il predetto ripeteva i suoi poteri sostanziali e processuali, …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002Ricorso sottoscritto dalla parte personalmente o dal rappresentante sostanziale della parte in quanto iscritti nell'apposito albo - Procura speciale - Necessità - Esclusione.
L'art. 365 del cod. proc. civ., che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio del difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso , ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo ,d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001Ricorso sottoscritto dalla parte o dal suo rappresentante sostanziale in quanto iscritti nell'apposito albo - Procura speciale - Necessità - Esclusione.
L'art. 365 cod. proc. civ, che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione, allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo, d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare (nell'affermare questo principio la Suprema Corte ha, tuttavia, fatto salva - senza peraltro esemplificarla - l'ipotesi in cui la scelta della proposizione del ricorso per cassazione debba eventualmente assumere una forma determinata, in base ad un'altra norma).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001
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Avvocato e procuratore - consiglio nazionale forense – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7399 del 28/07/1998Rappresentanza e difesa dinanzi al Consiglio - Criteri - Coordinamento della norma di cui all'art. 86 cod. proc. civ. con quelle di cui agli artt. 1,7 e 33 R.D. 1578 del 1933 - Necessità - Conseguenze - Rappresentanza e difesa personale - Ammissibilità - Condizioni - Iscrizione all'albo ordinario - Necessità - Assistenza di un avvocato iscritto all'albo speciale - Facoltà.
Avvocato e procuratore - consiglio nazionale forense - Patrocinio - Requisiti.
In tema di difesa personale della parte, la norma di cui all'art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali di cui agli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 1578 del 1933 e 60 del R.D. 37 del 1934, con la duplice conseguenza che l'esercizio della funzione di avvocato e procuratore non è consentita se non ai soggetti iscritti all'albo professionale, e che la rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giudice speciale è consentita soltanto ai soggetti iscritti nell'albo speciale, salvo che norme di legge non dispongano diversamente. In particolare, nel procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense, al professionista non iscritto nell'albo speciale è consentito, in via eccezionale, l'esercizio personale dello "ius postulandi", a condizione che egli risulti, comunque, iscritto nell'albo ordinario, con (l'eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale (art. 60, comma quarto, R.D. 37 del 1934 citato).
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7399 del 28/07/1998
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