Giurisdizione in generale - momento determinante - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24385 del 02/09/2025 (Rv. 676238-01)Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - Ratio - Fatto sopravvenuto determinante la competenza del giudice adito - Rilevanza - Fattispecie.
Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, ex art. 5 c.p.c., in quanto diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la competenza al giudice adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, era determinata dal foro della sede dell'azienda nei cui confronti era stata proposta la domanda, giacché, in corso di causa, l'istituto di credito datore di lavoro, già fuso con altra società bancaria, era stato incorporato da una banca avente sede sede in Milano).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24385 del 02/09/2025 (Rv. 676238-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005 , Cod_Proc_Civ_art_413 …...
Professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2025 (Rv. 674842 - 01)Competenza civile - regolamento di competenza - Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Natura - Momento determinativo della competenza - Individuazione - Proposizione dell'istanza di ATP conciliativo - Rilevanza.
Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2025 (Rv. 674842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_669_2, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_281_11
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Giurisdizione in generale - momento determinante - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32365 del 13/12/2024 (Rv. 673356-01)Art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022 - Principio della perpetuatio iurisdictionis - Applicazione retroattiva del nuovo rito - Divieto - Fondamento.
L'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, nel disporre che il citato decreto si applica ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, è esplicazione del principio generale della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, poiché il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge, contenuto nell'art. 11 disp.prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32365 del 13/12/2024 (Rv. 673356-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005 …...
Competenza per territorio - Contratti del consumatore - Legge applicabile - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25108 del 18/09/2024 (Rv. 672404-01)Momento della proposizione della domanda - Rilevanza - Momento della conclusione del contratto - Esclusione - Fattispecie.
In tema di contratti del consumatore, la competenza va regolata, ai sensi del generale principio di cui all'art. 5 c.p.c., sulla base delle norme in vigore alla data di proposizione della domanda e non di quelle in vigore alla data di conclusione del contratto dal quale derivano le obbligazioni controverse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva determinato la competenza in base al disposto dell'art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c., non più in vigore alla data di deposito del ricorso monitorio, senza considerare che, a quella data, il rapporto, avente ad oggetto un fido di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. a), TULB, non era regolato dalla normativa sui crediti al consumatore e, pertanto, la competenza non poteva essere stabilita secondo l'art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25108 del 18/09/2024 (Rv. 672404-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005, Cod_Civ_art_1469_2 …...
Attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14028 del 21/05/2024 (Rv. 671385-01)Imposta di soggiorno - Rapporto di servizio tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Conseguente giurisdizione della Corte dei conti - Comma 1-ter introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, come interpretato dall'art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021 - Portata - Conseguenze sulla giurisdizione - Fattispecie.
In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura, ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, un rapporto di servizio comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica, sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti; il comma 1-ter dello stesso art. 4, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 - intervenuto ad individuare il gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta, con efficacia estesa, ex art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 - detta norme di natura sostanziale con ricadute indirette sulla giurisdizione, attratta così al giudice tributario a far tempo dalla loro entrata in vigore. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione dell'art. 5 c.p.c., ha confermato la giurisdizione del giudice contabile sussistente al momento della proposizione della domanda, essendo la disciplina innovativa entrata in vigore quando il giudizio era già pendente).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14028 del 21/05/2024 (Rv. 671385-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005 …...
Giurisdizione in generale - momento determinante - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007-02)Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - "Ratio" - Fatto sopravvenuto determinante la giurisdizione del giudice italiano - Rilevanza Conseguenze - Fattispecie.
Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la giurisdizione al giudice italiano adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento a due domande connesse, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sull'intero giudizio, non avvedendosi che la rinuncia della domanda rientrante nella giurisdizione del giudice straniero aveva fatto venir meno la forza attrattiva sulla domanda connessa, non oggetto di rinuncia, sulla quale tornava ad espandersi la giurisdizione del giudice italiano).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005 …...
Controversie relative al mancato assenso dell’agenzia fiscale – Cass. n. 8504/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. - Controversie relative al mancato assenso dell’agenzia fiscale - Giurisdizione - Tribunale fallimentare - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.
Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l. fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Nella specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla l. n. 232 del 2016).
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021 (Rv. 660876 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_048, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_063, Cod_Proc_Civ_art_005 …...
Cessione volontaria di area destinata all'espropriazione - Cass. n. 25209/2020Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - Cessione volontaria di area destinata all'espropriazione - Domanda di annullamento per errore e richieste correlate - Proposizione durante la vigenza dell'art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001 - Conseguenze - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Fondamento - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere.
In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle domande volte ad ottenere l'annullamento per errore della cessione volontaria dell'area destinata all'espropriazione e la conseguente restituzione o il pagamento del valore della stessa, proposte durante la vigenza dell'art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi di una norma di carattere processuale, applicabile in virtù del principio "tempus regit actum" anche quando la situazione sostanziale non è disciplinata dallo stesso d.P.R., in forza della quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie riguardanti gli accordi delle amministrazioni pubbliche che siano correlati all'esercizio dei poteri ablatori della P.A.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 25209 del 10/11/2020 (Rv. 659711 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005
Cessione
volontaria
di area destinata
all'espropriazione
corte
cassazione
25209
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Competenza territoriale - Domanda diretta alla costituzione del rapporto - Cass. n. 11023/2020Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Competenza territoriale - Domanda diretta alla costituzione del rapporto - Deduzioni del convenuto - Irrilevanza - Rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere di un successivo rapporto - Fori ex art. 413 c.p.c. - Applicabilità - Criteri.
La competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. è determinata sulla base del contenuto della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto, pertanto, laddove il lavoratore deduca l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, di cui alla norma citata, si radicano in relazione al luogo in cui il rapporto già eseguito deve continuare ad esserlo sulla base della prospettazione contenuta nella domanda, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire, a nulla rilevando l'eccezione del convenuto circa l'inesistenza di un rapporto di lavoro in atto e di una sede nel luogo in cui lo stesso deve essere ripristinato.
Corte d Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11023 del 10/06/2020 (Rv. 657997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005, Cod_Proc_Civ_art_413, Cod_Civ_art_2112
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 03)Regolamento CE n. 44 del 2001 - Clausola contrattuale di proroga della competenza - Esclusività del foro convenuto - Condizioni - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, l'inserimento nel contratto della clausola di proroga della competenza, che attribuisce la cognizione in ordine alle relative controversie all'Autorità giudiziaria dello Stato membro, in mancanza di diverso accordo delle parti, rende il foro convenzionale esclusivo e, quindi, prevalente sia su quello del domicilio del convenuto, previsto in via generale dal precedente art. 2, che su quello speciale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, previsto dall'art. 5, n. 1, del medesimo Regolamento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO …...
Competenza civile - "ius superveniens" - Cass. n. 29218/2019Giudice incompetente al momento della domanda - "Ius superveniens" attributivo della competenza - "Perpetuatio iurisdictionis" - Fondamento - Fattispecie.
L'incompetenza sussistente al momento della proposizione della domanda non può essere dichiarata ove il giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio. (Nella specie, con riguardo ad una controversia afferente al rapporto di lavoro di un'insegnante in servizio presso un istituto scolastico italiano all'estero, la S.C. ha ritenuto che la competenza spettasse non già, in forza dell'art. 413, comma 5, c.p.c., al giudice del luogo ove la ricorrente lavorava prima dell'assegnazione all'estero, bensì al Tribunale di Roma, in virtù di quanto espressamente disposto dall'art. 27 del d.lgs. n. 64 del 2017, entrato in vigore dopo l'instaurazione del processo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29218 del 12/11/2019 (Rv. 655898 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005
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Cassazione
29218
2019 …...
Famiglia - potestà' dei genitori - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28329 del 05/11/2019 (Rv. 656054 - 02)Responsabilità genitoriale - Giurisdizione in ambito UE - Mancato rientro del minore - Proroga della giurisdizione - Limiti - Art. 10, lett. b) del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 - Principio della "perpetuatio jurisditionis" - Operatività.
In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, ove il minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della lett. b) di tale articolo - il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto - non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della "perpetuatio jurisditionis", contemplato (oltre che dal nostro ordinamento, anche) dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all'art. 8, comma 1, dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28329 del 05/11/2019 (Rv. 656054 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0337_4, Cod_Proc_Civ_art_005 …...
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27847 del 30/10/2019 (Rv. 655590 - 01)Controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione amministrativa - Deferimento a collegio arbitrale in forza di convenzione stipulata nella vigenza deN'art. 6 della l. n. 205 del 2000 - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria degli arbitri - Sussistenza.
Nell'ipotesi di deferimento a collegio arbitrale, mediante convenzione stipulata nella vigenza dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000, di controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone una questione di rapporto tra le differenti giurisdizioni, ordinaria e speciale, e non una questione di merito circa la validità della compromissione in arbitrato della controversia; pertanto, deve essere applicato, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., il sopravvenuto art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010, che generalizza la possibilità di risolvere mediante arbitrato rituale le predette controversie, con conseguente ravvisabilità della giurisdizione ordinaria degli arbitri.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27847 del 30/10/2019 (Rv. 655590 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005 …...
Affidamento e collocamento del figlio minorenne nel divorzio - Cass. Ord. 15728/2019Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - Divorzio - Affidamento e collocamento del figlio minorenne - Giurisdizione del giudice nazionale - Determinazione - Criteri.
Nel giudizio di divorzio che attenga anche all'affidamento ed alla collocazione di un figlio minorenne, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione deve aversi riguardo alla residenza della famiglia al momento della proposizione della domanda, rimanendo ininfluente il successivo trasferimento del figlio con un genitore all'estero.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15728 del 11/06/2019 (Rv. 654457 - 01)
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Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Azioni contrattuali - Individuazione della giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6280 del 04/03/2019Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Azioni contrattuali - Individuazione della giurisdizione - Condizioni di fatto - Valutazione - Momento rilevante - Proposizione della domanda - Sussistenza.
Le condizioni fattuali da valutarsi ai fini della giurisdizione, anche in caso di applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sono quelle esistenti al momento della proposizione domanda, come previsto dall'art. 5 c.p.c., e non quelle ravvisabili al tempo della conclusione del contratto per cui è causa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6280 del 04/03/2019
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Opere pubbliche (appalto di) - controversie - definizione contenziosa e transazione - clausole compromissorie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017 Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'arbitrato obbligatorio - Conseguenze - Possibilità di far valere la nullità del lodo arbitrale depositato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l. n. 741 del 1981 - sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti: ne consegue, attesa l'efficacia retroattiva di tale pronuncia, che, come la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della detta sentenza, allo stesso modo può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1), c.p.c., la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di "potestas" degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 5 c.p.c. in una ipotesi in cui, alla data della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale, la domanda di arbitrato era già stata notificata ed erano stati designati gli arbitri ad opera delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017
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Opere pubbliche (appalto di) - controversie - definizione contenziosa e transazione - clausole compromissorie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017 Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'arbitrato obbligatorio - Conseguenze - Possibilità di far valere la nullità del lodo arbitrale depositato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l. n. 741 del 1981 - sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti: ne consegue, attesa l'efficacia retroattiva di tale pronuncia, che, come la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della detta sentenza, allo stesso modo può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1), c.p.c., la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di "potestas" degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 5 c.p.c. in una ipotesi in cui, alla data della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale, la domanda di arbitrato era già stata notificata ed erano stati designati gli arbitri ad opera delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017
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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 23571/2016Competenza per territorio - Nomina di amministratore di sostegno - Ricovero presso una casa di cura - Criteri.
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, nel caso di collocamento del beneficiario in casa di cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23571 del 18/11/2016
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23571
2016
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22233 del 03/11/2016Azienda sanitaria - Rimborso prestazioni erogate - Azione ex art. 2041 c.c. - Domanda relativa alla praticata scontistica - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Le domande proposte da un soggetto accreditato con un'azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art. 2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo "medio tempore" erogate in luogo del Servizio Sanitario Nazionale, nonché il recupero dello sconto del 20 per cento trattenuto dall'azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del "quantum" elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22233 del 03/11/2016
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Capacità della persona fisica - potestà dei genitori - provvedimenti - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18272 del 16/09/2016Competenza - Competenza per territorio - Tutela dell'incapace - Radicamento nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità - Successivo spostamento della dimora dell'interessato - Irrilevanza.
La competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "perpetuatio iurisdictionis", eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18272 del 16/09/2016
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Famiglia - potestà dei genitori – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7161 del 12/04/2016Procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. - Competenza territoriale - "Perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il principio della "perpetuatio iurisdictionis", in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di "prossimità", ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura. (Nella specie, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal Tribunale per i minorenni di Brescia, dinanzi al quale era stato riattivato, nei medesimi termini originari, il procedimento "de potestate" dopo la pronuncia di incompetenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, adito dal P.M., motivata sul trasferimento, in corso di causa, della madre, insieme alle minori, in un comune in provincia di Brescia).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7161 del 12/04/2016
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Famiglia - potestà dei genitori – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7161 del 12/04/2016Procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. - Competenza territoriale - "Perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il principio della "perpetuatio iurisdictionis", in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di "prossimità", ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura. (Nella specie, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal Tribunale per i minorenni di Brescia, dinanzi al quale era stato riattivato, nei medesimi termini originari, il procedimento "de potestate" dopo la pronuncia di incompetenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, adito dal P.M., motivata sul trasferimento, in corso di causa, della madre, insieme alle minori, in un comune in provincia di Brescia).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7161 del 12/04/2016
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competenza civile - "ius superveniens" – Cass. n. 4059/2016Giudice incompetente al momento della domanda - "Ius superveniens" attributivo della competenza - "Perpetuatio iurisdictionis" - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini della determinazione della competenza (nella specie, competenza territoriale per l'equa riparazione da irragionevole durata del processo), l'art. 5 c.p.c., quando esclude la rilevanza dei mutamenti normativi in corso di causa, va interpretato in conformità alla "ratio" di favorire - non già di impedire - la "perpetuatio iurisdictionis", sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della domanda, l'incompetenza non può essere dichiarata se quel giudice è diventato competente in forza di una legge entrata in vigore nel corso del giudizio (nella specie, la l. n. 208 del 2015, che ha modificato l'art. 3 della l. n. 89 del 2001).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4059 del 01/03/2016
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capacità della persona fisica - potestà dei genitori - tribunale per i minorenni - attribuzioni in materia civile – Cass. n. 8574/2014Figlio naturale riconosciuto - Azione di determinazione dell'assegno di mantenimento - Domanda riconvenzionale di affidamento del figlio - Competenza - Art. 38 disp. att. cod. civ. come modificato dalla legge n. 219 del 2012 - Tribunale ordinario - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8574 del 11/04/201
Competente a conoscere la domanda riconvenzionale proposta dal genitore naturale - convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 148 cod. civ., davanti al tribunale ordinario per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore regolarmente riconosciuto - con cui si chiede di provvedere in ordine all'affidamento, è lo stesso tribunale ordinario e non il tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ.,come novellato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8574 del 11/04/2014
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6276 del 27/03/2015Decreto ingiuntivo emesso da sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione - Opposizione - Competenza territoriale - Individuazione - Tribunale già sede principale - Attribuzione della porzione di territorio della sezione distaccata ad altro tribunale - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come integrato dall'art. 8 del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione si propone al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche se la porzione di territorio della sede distaccata è stata attribuita - dal 13 settembre 2013 (data di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012) - al circondario di un diverso ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6276 del 27/03/2015
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Società - di capitali - società a responsabilità limitata - organi sociali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23117 del 30/10/2014Azione sociale di responsabilità - Pluralità di convenuti - Litisconsorzio facoltativo - Conseguenze - Pendenza della singola causa al momento della notifica di ciascun atto di citazione - Introduzione della competenza della sezione specializzata per la proprietà industriale - Applicabilità ad una sola di tali cause - Attrazione dell'intero giudizio - Sussistenza - Fondamento.
L'azione sociale di responsabilità cumulativamente promossa contro una pluralità di convenuti riguarda un'obbligazione risarcitoria solidale a loro carico e dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo originario, sicché le relative cause, benché istruite e trattate congiuntamente in un procedimento formalmente unitario, sono scindibili e mantengono una propria autonomia, così da poter risultare pendenti, ai fini previsti dall'art. 5 cod. proc. civ., in momenti differenti per la diversa data di notifica a ciascuno di essi dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che, qualora la notificazione ad uno di loro sia avvenuta vigente il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha attribuito l'azione alle sezioni specializzate previste dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, la causa appartiene alla competenza funzionale di queste ultime, che si estende, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n. 168 cit., alle cause connesse, ivi comprese quelle precedentemente introdotte.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23117 del 30/10/2014
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014Controversie relative al trasporto aereo internazionale - Art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Indicazione del criterio di collegamento in base al quale radicare la giurisdizione dello Stato aderente - Sussistenza - Indicazione di criteri di competenza interna - Esclusione.
In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), come modificata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con legge 3 dicembre 1962 n. 1832), nella parte in cui individua i fori alternativi nel luogo in cui il vettore ha il domicilio, la sede principale dell'impresa o un'organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, ovvero in quello del luogo di destinazione, ha indicato unicamente i criteri di collegamento per radicare la giurisdizione dello Stato aderente, ma non indica anche le regole attributive della competenza che rimane soggetta al regime proprio dello Stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio, in quanto il secondo comma del menzionato art. 28 stabilisce che le disposizioni procedurali - e, quindi, anche l'individuazione del criterio di competenza - sono rimesse alla legge del tribunale adito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014
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Straniero (giurisdizione sullo) - Convenuto contumace – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014Eccezione di difetto di giurisdizione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Limiti.
Il principio sancito dall'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 21633/2014Procedimento per la dichiarazione di decadenza o limitazione della potestà dei genitori promosso innanzi al tribunale dei minorenni - Successivo giudizio di separazione personale dei coniugi promosso innanzi al tribunale ordinario - Modifica dell'art. 38 disp. att. cod. civ. disposta dagli artt. 3 e 4 della legge n. 219 del 2012 - Trasferimento del primo giudizio al tribunale ordinario - Esclusione - Ragioni.
La competenza a conoscere della domanda di limitazione o decadenza dalla potestà dei genitori, introdotta prima della modifica del testo dell'art. 38 disp. att. cod. civ. disposta dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, rimane radicata presso il tribunale per i minorenni anche se nel corso del giudizio sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, in ossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis" ed a ragioni di economia processuale che trovano fondamento anche nelle disposizioni costituzionali (art. 111 Cost.) e sovranazionali (art. 8 C.E.D.U. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21633 del 14/10/2014
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Competenza civile - Cass. n. 19833/2014Momento determinativo - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Originaria incompetenza del giudice adito - Domanda o eccezione riconvenzionale configurabile la competenza della sezione specializzata agraria - Mutamento di fatto sopravvenuto - Idoneità.
In applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., la proposizione, in via riconvenzionale, da parte del convenuto dinanzi alla sezione specializzata agraria, di una domanda di accertamento della esistenza di un rapporto di affittanza agraria, ovvero la prospettazione, in via di mera eccezione, della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità delle norme speciali in tema di rapporti agrari, è idonea a radicare la competenza di quel giudice anche se il tenore della domanda attorea inizialmente poteva legittimamente escluderla, senza che alcun rilievo assuma la circostanza che in corso di causa la domanda riconvenzionale venga dichiarata improponibile o rigettata, ovvero l'eccezione venga ritenuta infondata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19833 del 19/09/2014
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competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 17982/2014Azione di risarcimento per danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Trasferimento del magistrato ad ufficio sito nel distretto comprendente l'ufficio investito dalla controversia - Art. 30 bis cod. proc. civ. - "Translatio iudicii" - Termini per il rilievo d'ufficio o l'eccezione di parte
In tema di azione di risarcimento danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, qualora il magistrato convenuto in giudizio sia trasferito nel distretto di appartenenza dell'ufficio di merito investito della controversia di cui egli sia parte, si determina, ai sensi dell'art. 30 bis cod. proc. civ., che deroga alla disciplina della "perpetuatio " della competenza prevista dall'art. 5 cod. proc. civ., la necessità della "translatio iudicii" innanzi al giudice competente, da determinarsi a norma dell'art. 11 cod. proc. pen., dovendosi, peraltro, distinguere a seconda che tale evenienza si verifichi nel corso del giudizio di impugnazione di merito, per cui, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., la situazione deve essere rilevata d'ufficio, oppure eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla notizia del trasferimento del magistrato nel distretto, da quella in cui l'evento si realizzi nella pendenza del termine per l'impugnazione, dove trova applicazione l'art. 38 cod. proc. civ. e l'eccezione di parte o la rilevazione d'ufficio deve essere sollevata nella prima udienza di trattazione del giudizio di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17982 del 14/08/2014
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 17982/2014Azione di risarcimento per danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Trasferimento del magistrato ad ufficio sito nel distretto comprendente l'ufficio investito dalla controversia - Art. 30 bis cod. proc. civ. - "Translatio iudicii" - Termini per il rilievo d'ufficio o l'eccezione di parte - Individuazione.
In tema di azione di risarcimento danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, qualora il magistrato convenuto in giudizio sia trasferito nel distretto di appartenenza dell'ufficio di merito investito della controversia di cui egli sia parte, si determina, ai sensi dell'art. 30 bis cod. proc. civ., che deroga alla disciplina della "perpetuatio " della competenza prevista dall'art. 5 cod. proc. civ., la necessità della "translatio iudicii" innanzi al giudice competente, da determinarsi a norma dell'art. 11 cod. proc. pen., dovendosi, peraltro, distinguere a seconda che tale evenienza si verifichi nel corso del giudizio di impugnazione di merito, per cui, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., la situazione deve essere rilevata d'ufficio, oppure eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla notizia del trasferimento del magistrato nel distretto, da quella in cui l'evento si realizzi nella pendenza del termine per l'impugnazione, dove trova applicazione l'art. 38 cod. proc. civ. e l'eccezione di parte o la rilevazione d'ufficio deve essere sollevata nella prima udienza di trattazione del giudizio di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17982 del 14/08/2014
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22759 del 04/10/2013Giudice di pace - Domanda di risarcimento danni - Riferimento al limite della competenza per valore del giudice di pace - Conseguenze - Appellabilità della sentenza - Limitazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni al tetto stabilito per la decisione secondo equità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adìto, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità. Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l'appello, senza che rilevi, in senso contrario, che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro il suddetto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22759 del 04/10/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali - Interdizione legale – Cass. n. 10373/2013Apertura della tutela - Giudice competente - Criterio - Luogo di detenzione al momento della irrevocabilità della sentenza di condanna - Fondamento - Trasferimento ad altra casa circondariale anteriormente alla nomina del tutore - Irrilevanza.
Il giudice competente per l'apertura della tutela dell'interdetto legale va individuato in quello del luogo in cui la persona interessata ha la sede principale degli affari od interessi, che coincide, ove l'interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, con quello di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione nella quale l'interdetto è ristretto, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio del domicilio che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento. Né rileva, ai fini dello spostamento della competenza, che, successivamente all'apertura della tutela e prima della nomina del tutore, l'interessato sia stato trasferito ad altra casa circondariale, operando il principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione l'art. 343, secondo comma, cod. civ., che presuppone la già avvenuta nomina del tutore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10373 del 03/05/2013
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9535 del 19/04/2013Notificazione atto introduttivo del giudizio effettuata tramite il servizio postale - Pendenza della lite, quale momento rilevante per la determinazione della giurisdizione - Perfezionamento della notificazione - Consegna dell'atto al destinatario o a chi sia abilitato a riceverlo - Rilevanza esclusiva.
In tema di notificazioni, il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario, che si impone ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell'una o dell'altra parte, non opera, esulando da un tale ambito la corrispondente questione, per la determinazione della pendenza della lite rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, che non può che farsi coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9535 del 19/04/2013
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notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9535 del 19/04/2013Notificazione atto introduttivo del giudizio effettuata tramite il servizio postale - Pendenza della lite, quale momento rilevante per la determinazione della giurisdizione - Perfezionamento della notificazione - Consegna dell'atto al destinatario o a chi sia abilitato a riceverlo - Rilevanza esclusiva. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9535 del 19/04/2013
In tema di notificazioni, il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario, che si impone ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell'una o dell'altra parte, non opera, esulando da un tale ambito la corrispondente questione, per la determinazione della pendenza della lite rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, che non può che farsi coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9535 del 19/04/2013
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Capacità della persona fisica - capacità di agire - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9389 del 17/04/2013Amministrazione di sostegno - Competenza territoriale - Dimora abituale del beneficiario - Configurabilità - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore; né opera, in tal caso, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9389 del 17/04/2013
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 4484/2013Sentenza declinatoria della giurisdizione - "Translatio judicii" - Processo riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione - Unicità rispetto a quello originario - Sussistenza - Individuazione del giudice territorialmente competente - Momento determinativo - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Riferibilità alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda - Necessità - Fattispecie.
In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., assume rilievo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda, senza che rilevino i mutamenti successivi. (Nella specie, in relazione ad una controversia di pubblico impiego, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva declinato la propria competenza poiché aveva preso in considerazione la sede di lavoro in atto al momento della riassunzione, mutata in epoca anteriore alla declaratoria di difetto di giurisdizione, e non, invece, l'originario luogo di lavoro esistente al momento della proposizione del ricorso al TAR).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4484 del 21/02/2013
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Competenza civile - regolamento di competenza - sentenza declinatoria della giurisdizione – Cass. n. 4484/2013"Translatio judicii" - Processo riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione - Unicità rispetto a quello originario - Sussistenza - Individuazione del giudice territorialmente competente - Momento determinativo - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Riferibilità alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda - Necessità - Fattispecie.
In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., assume rilievo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda, senza che rilevino i mutamenti successivi. (Nella specie, in relazione ad una controversia di pubblico impiego, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva declinato la propria competenza poiché aveva preso in considerazione la sede di lavoro in atto al momento della riassunzione, mutata in epoca anteriore alla declaratoria di difetto di giurisdizione, e non, invece, l'originario luogo di lavoro esistente al momento della proposizione del ricorso al TAR).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4484 del 21/02/2013
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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - "petitum" sostanziale – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19600 del 12/11/2012Determinazione della giurisdizione - Criteri - Riferimento alla domanda proposta dall'attore - Necessità - Rilevanza delle eccezioni del convenuto - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di domanda di pagamento del corrispettivo di concessione e di eccezione inadempimento sollevata dal convenuto.
La giurisdizione, come si desume dal principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come "ab initio" formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito; ne consegue che, nella controversia instaurata davanti al giudice ordinario ed avente ad oggetto la domanda di pagamento dei canoni per una concessione di servizio pubblico, rimane ininfluente, ai fini della giurisdizione, l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto in relazione alla condotta mantenuta dall'amministrazione concedente.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19600 del 12/11/2012
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Famiglia - potestà dei genitori – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16864 del 02/08/2011Minore abitualmente residente all'estero trasferito in Italia - Giurisdizione - Criteri - Residenza abituale - Sussistenza - Prossimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate", l'art. 1 della Convenzione dell'Aja dà rilievo unicamente al criterio della residenza abituale del minore, quale determinata in base alla situazione di fatto esistente all'atto dell'introduzione del giudizio, non consentendo, quindi il mutamento della competenza, in ossequio al diverso principio di "prossimità", poiché questo è evocabile solo in tema di competenza interna; pertanto, in caso di trasferimento di un minore (nella specie dalla Svizzera all'Italia) permane la giurisdizione del giudice di residenza abituale, ancorché l'autorità giudiziaria adita a seguito del trasferimento abbia emesso provvedimenti interinali per ragioni d'urgenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16864 del 02/08/2011
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 16382/2011Cause riguardanti i magistrati - Adizione di giudice in violazione dell'art. 30 bis cod. proc. civ. - Individuazione del giudice competente - Mutamento del luogo di servizio del magistrato sopravvenuto alla proposizione della domanda - Rilevanza - Conseguenze - Competenza del giudice del luogo di servizio sopravvenuto.
In tema di foro per le cause in cui sono parti i magistrati, ove sia stato adito un giudice competente secondo le regole ordinarie e in violazione dell'art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ. (come, nella specie), il giudice competente, dinanzi al quale deve farsi la rimessione della causa, va determinato, in deroga all'art. 5 cod. proc. civ., non già in base al luogo di servizio del magistrato al momento della proposizione della domanda, bensì in ragione di quello sopravvenuto sino al momento della decisione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16382 del 26/07/2011
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 15880 del 20/07/2011Istanza di fallimento nei confronti di società, già costituita in Italia - Trasferimento fittizio della sede legale all'estero - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo Stato straniero, circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 15880 del 20/07/2011
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6016 del 15/03/2011 Contratto (nella specie appalto di servizi) ad esecuzione periodica o continuativa - Controversia in materia di revisione prezzi - Giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 6 della legge n. 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994 - Configurabilità - Fondamento.
Nelle controversie relative ad un contratto ad esecuzione periodica o continuativa (nella specie, contratto di appalto del servizio regionale di soccorso di emergenza con ambulanza), è obbligatoria la clausola di revisione del prezzo, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile "ratione temporis" (norma poi riprodotta dall'art.115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163); pertanto, il relativo giudizio è devolto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo a situazioni soggettive che si collocano in un'area in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6016 del 15/03/2011
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Competenza civile - "ius superveniens" – Cass. n. 16667/2010Legge sopravvenuta prevedente la competenza del giudice presso cui pende il procedimento - Immediata operatività - Sussistenza - Motivazione - Fattispecie relativa ad opposizione a sanzione amministrativa per violazione finanziaria ai sensi dell'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998.
In materia processuale, la legge sopravvenuta ha immediata operatività (anche con riguardo alla giurisdizione o alla competenza) quando valga a radicare la competenza presso il giudice davanti al quale sia stato comunque promosso il giudizio, poiché in tal caso sussistono ragioni di economia processuale che giustificano la deroga all'art. 5 cod. proc. civ.; pertanto, in tema di sanzioni amministrative concernenti la violazione finanziaria disciplinata dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a seguito della modifica introdotta dall'art. 16 del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, sussiste, nel caso di violazione commessa da persona fisica, anche la competenza del giudice del luogo di domicilio dell'autore di essa, davanti al quale deve essere giudicata l'opposizione ivi già proposta in epoca antecedente la citata modifica legislativa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 16667 del 16/07/2010
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Procedimento civile - regolamentazione relativa - assenza di disciplina legislativa specifica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010Riferimento nella sua interezza al rito (come "insieme" di regole) vigente al momento della proposizione della domanda - Necessità - Principio del "tempus regit actum" - Applicazione relativa ai soli atti processuali isolatamente considerati - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Violazione del principio dell'applicazione del rito vigente al momento di proposizione della domanda - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.
In assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il "rito" è da intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione. Ne consegue che la sua violazione dà luogo a nullità della sentenza in quanto si risolva in una compressione del diritto al contraddittorio. (Nella fattispecie il giudice di merito, applicando erroneamente il principio "tempus regit actum", aveva disposto il mutamento del rito, privando le parti del diritto di dedurre mezzi istruttori, anche documentali, nei termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ., ed aveva rigettato la domanda anche per difetto di prova).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 27666/2009Art. 4 della legge n. 117 del 1988 - Interpretazione - Sopravvenuto svolgimento delle funzioni, da parte del magistrato, nel distretto ricomprendente l'ufficio giudiziario investito del processo - Applicabilità della regola (derogatoria dell'art. 5 cod. proc. civ.) posta dall'art. 30 bis, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento - Estensione della medesima regola anche alla fase della impugnazione di merito - Necessità - Conseguenze - Momento di rilevazione del sopravvenuto svolgimento delle funzioni nel distretto da parte del magistrato - Individuazione.
In tema di foro per le cause di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, in relazione alla disciplina recata dall'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 - per cui la competenza su dette controversie è del tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 cod. proc. pen. e dell'art. 1 disp. att. trans. cod. proc. pen. - trova applicazione, in via di interpretazione sistematica, la regola, dettata in materia di foro per le cause in cui sono parti i magistrati, posta dall'art. 30-bis, secondo comma, cod. proc. civ. - derogatoria della disciplina normale sulla cd. "perpetuatio" della competenza prevista dall'art. 5 cod. proc. civ. e volta ad assicurare, anche all'apparenza, il massimo grado di imparzialità della giurisdizione - per cui la "potestas iudicandi" dell'ufficio giudiziario adito originariamente in primo grado, ma anche di quello adito in sede di impugnazione di merito (sia essa l'appello o la revocazione o, ancora, l'opposizione di terzo), viene meno se il magistrato, del cui operato si discuta, sia esso intervenuto o meno nel giudizio, viene ad esercitare le funzioni nel distretto in cui si situa l'ufficio di merito che in quel momento tratta il processo. Ne consegue, quanto al momento di rilevazione di siffatto sopravvenuto svolgimento delle funzioni nel distretto da parte del magistrato, che, ove tale mutamento di fatto si verifichi nel corso del giudizio, sia di primo grado che di impugnazione di merito, troverà applicazione la regola posta dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., per cui l'anzidetta situazione dovrà essere rilevata d'ufficio oppure eccepita dalla parte nella prima …...
Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - momento determinante - "ius superveniens" – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009Risarcimento danni da occupazione appropriativa - Domanda proposta al giudice amministrativo nella vigenza dell'originario art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 - Declaratoria di incostituzionalità per effetto della sentenza della n. 281 del 2004 - Successiva conferma della giurisdizione amministrativa ex art. 7 della legge n. 205 del 2000 - "Perpetuatio iurisdictionis" in favore del giudice amministrativo - Fondamento.
Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", trova la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso. Pertanto, nel caso in cui il giudice amministrativo sia stato adito con domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa allorché (nella specie, nel luglio 2000), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, apparentemente era fornito di giurisdizione esclusiva, venuta meno con effetto retroattivo in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34), la sua giurisdizione esclusiva dev'essere confermata, per essergli stata, in pendenza del giudizio, nuovamente attribuita, a seguito della sostituzione del citato art. 34 operata dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, essendo stato dotato dalla nuova legge, al momento della pronuncia, del potere di decidere sulla domanda.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 09/02/2009Istanza di fallimento nei confronti di società con sede in Italia - Successivo trasferimento della sede legale in Stato extracomunitario - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Condizioni.
Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia e che, dopo il deposito del predetto atto (costituente l'inizio del procedimento, ex art. 9 legge fall.), abbia trasferito all'estero, in Stato extracomunitario (nella specie, in Angola), la sede legale; in considerazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis", ex art. 5 cod. proc. civ., rileva, infatti, solo il trasferimento avvenuto prima del deposito del ricorso, e sempre che difetti la prova del suo carattere fittizio o strumentale.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 09/02/2009
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Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28545 del 02/12/2008Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto retroattivo delle pronunce - Limite del giudicato, anche implicito - Sentenza di incostituzionalità intervenuta successivamente alla formazione del giudicato - Conseguenze - Inammissibilità dell'eccezione di giurisdizione in sede di legittimità - Fattispecie relativa a controversia avente ad oggetto l'esercizio di attività libero professionale nell'ambito del servizio sanitario regionale.
Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, si riferisce esclusivamente all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, che, a norma dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione. Tale efficacia retroattiva, tuttavia, si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l'eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (Nella specie la Corte, in una controversia in materia di esercizio di attività libero professionale nell'ambito del servizio sanitario regionale, ha rilevato che la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, di parziale illegittimità dell'art. 7 della legge n. 205/2000 era intervenuta quando il giudicato sulla giurisdizione del G.A. si era già formato, non essendo stata impugnata la pronuncia implicita del TAR sul punto).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28545 del 02/12/2008
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - momento determinante - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19495 del 16/07/2008Norma dettante i criteri determinativi della giurisdizione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Effetto retroattivo delle pronunce d'illegittimità costituzionale - Limiti - Contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. - Esclusione - Fattispecie in tema di riparto di giurisdizione in cui si era formato il giudicato interno.
Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità che (a norma dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87), impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione, salvo il giudicato (o il decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l'esercizio di determinati diritti). Né tale limite contrasta con l'art. 3 Cost., essendo razionale e conforme ad elementari esigenze di stabilità e certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali. Neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., dovendosi coordinare il diritto di difesa dell'attore con il contrapposto diritto di difesa del convenuto, e l'art. 25 comma 1 Cost., perchè il principio di predeterminazione del giudice ne impone la individuazione prima che sorga la "regiudicanda", essendo consentito solo per economia processuale attribuire rilievo a mutamenti della situazione di diritto che siano idonei a radicare la giurisdizione, di cui il giudice al momento della domanda sia sfornito. Invece, contrasterebbe con l'art. 111 Cost. la vanificazione dell'attività processuale sfociata (come nel caso di specie, in cui sussiste giudicato interno sulla giurisdizione) in una pronuncia irrevocabile. (Principio enunciato dalla S.C. con riguardo all'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 …...
competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 3533/2008Competenza ex art. 30 bis cod. proc. civ. in controversie aventi come parti magistrati - Criterio inderogabile prevalente sugli altri tipi di competenza inderogabile - Configurabilità - Disciplina processuale - Regime preclusivo del relativo rilievo previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. - Applicabilità - Procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del cit. art. 30 bis - Applicabilità di detta norma - Fondamento - Deroga all'art. 5 cod. proc. civ. - Conseguente disciplina relativa al rilievo dell'incompetenza - Individuazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 14/02/2008
La competenza nelle cause di cui siano parti i magistrati, individuata a norma dell'art. 30 bis cod. proc. civ., si configura come competenza territoriale inderogabile, che prevale su qualsiasi altro "foro" previsto come inderogabile, ma il rilievo o l'eccezione di incompetenza non possono intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell'ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis citato trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 38 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'incompetenza territoriale può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione. Peraltro, essendo il citato art. 30 bis applicabile ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, in questi giudizi l'eccezione o il rilievo d'ufficio dell'incompetenza si sarebbero potuti ritenere ammissibili anche ad un'udienza successiva, purchè coincidente con quella immediatamente seguente alla data di sopravvenuta vigenza dello stesso nuovo art. 30 bis, senza che tale interpretazione potesse trovare ostacolo nel principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., essendo derogato dal disposto del secondo comma del medesimo art. 30 bis che, con riferimento alle particolari ragioni sottese alla determinazione della competenza territoriale in questa materia, ha inteso riaffermare l'applicabilità dei principi generali in tema di successione di leggi processuali nel tempo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 14/02/2008
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 3533/2008Competenza ex art. 30 bis cod. proc. civ. in controversie aventi come parti magistrati - Criterio inderogabile prevalente sugli altri tipi di competenza inderogabile - Configurabilità - Disciplina processuale - Regime preclusivo del relativo rilievo previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. - Applicabilità - Procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del cit. art. 30 bis - Applicabilità di detta norma - Fondamento - Deroga all'art. 5 cod. proc. civ. - Conseguente disciplina relativa al rilievo dell'incompetenza - Individuazione.
La competenza nelle cause di cui siano parti i magistrati, individuata a norma dell'art. 30 bis cod. proc. civ., si configura come competenza territoriale inderogabile, che prevale su qualsiasi altro "foro" previsto come inderogabile, ma il rilievo o l'eccezione di incompetenza non possono intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell'ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis citato trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 38 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'incompetenza territoriale può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione. Peraltro, essendo il citato art. 30 bis applicabile ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, in questi giudizi l'eccezione o il rilievo d'ufficio dell'incompetenza si sarebbero potuti ritenere ammissibili anche ad un'udienza successiva, purchè coincidente con quella immediatamente seguente alla data di sopravvenuta vigenza dello stesso nuovo art. 30 bis, senza che tale interpretazione potesse trovare ostacolo nel principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., essendo derogato dal disposto del secondo comma del medesimo art. 30 bis che, con riferimento alle particolari ragioni sottese alla determinazione della competenza territoriale in questa materia, ha inteso riaffermare l'applicabilità dei principi generali in tema di successione di leggi processuali nel tempo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 14/02/2008
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 3533/2008Competenza ex art. 30 bis cod. proc. civ. in controversie aventi come parti magistrati - Criterio inderogabile prevalente sugli altri tipi di competenza inderogabile - Configurabilità - Disciplina processuale - Regime preclusivo del relativo rilievo previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. - Applicabilità - Procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del cit. art. 30 bis - Applicabilità di detta norma - Fondamento - Deroga all'art. 5 cod. proc. civ. - Conseguente disciplina relativa al rilievo dell'incompetenza - Individuazione.
La competenza nelle cause di cui siano parti i magistrati, individuata a norma dell'art. 30 bis cod. proc. civ., si configura come competenza territoriale inderogabile, che prevale su qualsiasi altro "foro" previsto come inderogabile, ma il rilievo o l'eccezione di incompetenza non possono intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell'ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis citato trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 38 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'incompetenza territoriale può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione. Peraltro, essendo il citato art. 30 bis applicabile ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, in questi giudizi l'eccezione o il rilievo d'ufficio dell'incompetenza si sarebbero potuti ritenere ammissibili anche ad un'udienza successiva, purchè coincidente con quella immediatamente seguente alla data di sopravvenuta vigenza dello stesso nuovo art. 30 bis, senza che tale interpretazione potesse trovare ostacolo nel principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., essendo derogato dal disposto del secondo comma del medesimo art. 30 bis che, con riferimento alle particolari ragioni sottese alla determinazione della competenza territoriale in questa materia, ha inteso riaffermare l'applicabilità dei principi generali in tema di successione di leggi processuali nel tempo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 14/02/2008
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Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 3533/2008Competenza ex art. 30 bis cod. proc. civ. in controversie aventi come parti magistrati - Criterio inderogabile prevalente sugli altri tipi di competenza inderogabile - Configurabilità - Disciplina processuale - Regime preclusivo del relativo rilievo previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. - Applicabilità - Procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del cit. art. 30 bis - Applicabilità di detta norma - Fondamento - Deroga all'art. 5 cod. proc. civ. - Conseguente disciplina relativa al rilievo dell'incompetenza - Individuazione.
La competenza nelle cause di cui siano parti i magistrati, individuata a norma dell'art. 30 bis cod. proc. civ., si configura come competenza territoriale inderogabile, che prevale su qualsiasi altro "foro" previsto come inderogabile, ma il rilievo o l'eccezione di incompetenza non possono intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell'ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis citato trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 38 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'incompetenza territoriale può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione. Peraltro, essendo il citato art. 30 bis applicabile ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, in questi giudizi l'eccezione o il rilievo d'ufficio dell'incompetenza si sarebbero potuti ritenere ammissibili anche ad un'udienza successiva, purchè coincidente con quella immediatamente seguente alla data di sopravvenuta vigenza dello stesso nuovo art. 30 bis, senza che tale interpretazione potesse trovare ostacolo nel principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., essendo derogato dal disposto del secondo comma del medesimo art. 30 bis che, con riferimento alle particolari ragioni sottese alla determinazione della competenza territoriale in questa materia, ha inteso riaffermare l'applicabilità dei principi generali in tema di successione di leggi processuali nel tempo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 14/02/2008
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Competenza civile - competenza per materia - imposte e tasse – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2056 del 30/01/2008Tasse automobilistiche - Competenza per materia del tribunale "ex" art. 9, comma secondo, cod. proc. civ. - Sussistenza.
La materia delle cause relative a tributi diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ostando l'art. 5 cod. proc. civ. all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rientra nella competenza del tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di pace che, in relazione ad un opposizione a cartella esattoriale concernente il mancato pagamento di tassa automibilistica con relativi interessi e soprattasse, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del tribunale).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2056 del 30/01/2008
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Competenza civile - Cass. n. 10875/2007Norme sulla competenza - Illegittimità costituzionale sopravvenuta - Art. 5 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Il principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che regola la competenza è dichiarata costituzionalmente illegittima, data l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità della Corte costituzionale, salve l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi. (Principio espresso con riferimento alla sentenza n. 147 del 2004, in tema di competenza nei procedimenti civili in cui è parte un magistrato)
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 11/05/2007
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Competenza civile - competenza per territorio - persone giuridiche e associazioni non riconosciute – Cass. n. 453/2007Sede - Rilevanza esclusiva di quella del momento di introduzione della lite - Sede del momento di insorgenza del rapporto dedotto in giudizio - Irrilevanza - Fondamento.
Quando viene dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio, ai fini dell'individuazione del foro del convenuto ed in particolare del foro della sede di una persona giuridica, il fatto che la sede della stessa fosse in un determinato luogo al momento dell'insorgenza del rapporto dedotto in giudizio è irrilevante, assumendo rilievo esclusivamente, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la sede del momento di introduzione della lite.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 453 del 12/01/2007
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 377/2007Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie relative - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Natura processuale del citato art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 - Conseguenze - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 377 del 11/01/2007
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 27040/2006Foro delle cause con parte un magistrato - Illegittimità costituzionale parziale sopravvenuta - Art. 5 cod. proc. civ. - Applicazione - Limiti - Preclusione ex art. 38 cod. proc. civ. - Rilevanza.
L'art. 5 cod. proc. civ. non si applica nel caso di declaratoria d'illegittimità costituzionale di una norma regolante la giurisdizione o la competenza, salvo il limite dei rapporti esauriti o consolidati al momento della pubblicazione della decisione; pertanto, ove una norma sulla competenza territoriale (nella specie l'art. 30 bis cod. proc. civ. sul foro delle cause di cui è parte un magistrato) sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente al formarsi della preclusione processuale di cui all'art. 38 cod. proc. civ. - per non essere stata l'eccezione di incompetenza formulata, né proposta questione di legittimità costituzionale sulla norma regolante la competenza entro il termine stabilito da detta norma a pena di decadenza -, la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sul processo, essendosi la competenza definitivamente consolidata presso il giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27040 del 18/12/2006
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Urbanistica - giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22521 del 20/10/2006Sistemazione e manutenzione delle strade o di beni con destinazione pubblica - Inosservanza, da parte della P.A., delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza - Domanda del privato di condanna della P.A. ad un "facere" od al risarcimento del danno patrimoniale - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Rilevanza della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, applicabile anche ai giudizi in corso - Fattispecie.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'Amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere". (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, …...
Competenza civile - competenza per valore - determinazione - modificazione della domanda - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006Modficazione in corso di causa - Irrilevanza - Esclusione.
La determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche. Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante le eventuale ampliamento della domanda in corso di causa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006
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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 18/05/2006Individuazione - Sede effettiva dell'impresa - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza con la sede legale - Trasferimento successivo alla proposizione dell'istanza di fallimento - Rilevanza - Esclusione - Società - Delibera di trasferimento della sede sociale - Mancata iscrizione nel registro delle imprese - Inefficacia.
Ai sensi dell'art. 9 della legge fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento; trattandosi di società, è pertanto competente, fino a prova contraria, il tribunale del luogo in cui è posta la sede risultante dal registro delle imprese, dovendosi ritenere inefficace la delibera di trasferimento della sede sociale eventualmente adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, qualora, alla predetta data, non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 18/05/2006
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8075 del 06/04/2006Giudice di pace - Domanda di risarcimento danni - Riferimento al limite della competenza per valore del giudice di pace - Conseguenze - Appellabilità della sentenza - Limitazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni al tetto stabilito per la decisione secondo equità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8075 del 06/04/2006
Nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora la domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sia proposta con l'espressa indicazione della quantificazione del danno in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore di detto giudice, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità e, conseguentemente, la sentenza è impugnabile con l'appello, non con il ricorso per cassazione, non rilevando in contrario che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro detto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8075 del 06/04/2006
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 6529/2006Foro per le cause aventi come parti magistrati - Illegittimità costituzionale parziale successivamente alla proposizione della domanda - Inapplicabilità del foro derogatorio - Fondamento - Fattispecie.
Allorquando sia stata dichiarata dalla Corte costituzionale la illegittimità costituzionale di una norma regolatrice della competenza per territorio, (nella specie, sia pure parzialmente, l'art.30 bis del cod. proc. civ., in tema di determinazione del foro per le cause civili in cui sono parti i magistrati), va ravvisata l'inapplicabilità del novellato articolo 5 cod. proc. civ., il quale dispone che si abbia riguardo solo allo stato di fatto e diritto esistente al momento della proposizione della domanda, atteso che devesi distinguere tra abrogazione della norma, che opera "ex nunc", e pronuncia di incostituzionalità, che opera "ex tunc", fatto salvo il limite del rapporto esaurito al momento della pubblicazione della decisione di incostituzionalità. (In applicazione di tale principio, la S.C., in relazione alla richiesta di regolamento di ufficio per la determinazione della competenza per territorio in ordine alla domanda giudiziale in materia condominiale proposta davanti al tribunale da un giudice onorario del tribunale per i minorenni della stessa città, ha ritenuto che, essendo intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della suddetta norma di procedura ad opera della sentenza della Corte costituzionale n.147 del 2004, non fosse applicabile il foro derogatorio, così dichiarando competente il tribunale di quella medesima città).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 6529 del 23/03/2006
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4716 del 03/03/2006Sentenza del giudice di pace - Valore della causa - Domanda eccedente i due milioni di lire - Riduzione in corso di causa - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
Al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante l'eventuale riduzione della domanda in corso di causa e derivando tale irrilevanza non già dal disposto dell'art. 5 cod. proc. civ. (secondo cui la competenza si determina con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda), bensì da quello dell'art. 10 del medesimo codice (secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda), che va inteso come riferito alla domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio. Del resto, conferendo rilievo alle riduzioni della domanda nel corso del processo, si attribuirebbe all'attore la possibilità di cambiare le regole del giudizio a proprio piacimento ed eventualmente sulla base di una prognosi sfavorevole dei risultati di un giudizio secondo diritto, il che è da evitare procedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione all'art. 24 Cost.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4716 del 03/03/2006
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - momento determinante - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3370 del 16/02/2006"Perpetuatio iurisdictionis" - Portata - Domanda proposta davanti a giudice privo di giurisdizione a seguito di declaratoria di incostituzionalità di una norma - Applicabilità del principio - Esclusione.
Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della decisione. (Fattispecie, successiva alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, in materia di costituzione di società mista per la gestione di un impianto di incenerimento rifiuti).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3370 del 16/02/2006
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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2447 del 06/02/2006Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Provvedimenti di radiazione dal ruolo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2447 del 06/02/2006
Le controversie concernenti i provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi - già spettanti, a norma dell'art. 11 della legge n. 166 del 1992, al giudice ordinario, e rimaste devolute all'AGO anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - sono state attribuite, per effetto dell'art. 6 della legge n. 57 del 2001 (applicabile nella specie "ratione temporis" ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., poi abrogato dall'art. 354 del d.lgs. n. 209 del 2005, il quale, peraltro, all'art. 331, comma 6, conferma tale giurisdizione), alla cognizione del giudice amministrativo.Tale disposizione, la quale richiama gli artt. 33, comma 1, e 45, comma 18, del d.lgs. n. 80 del 1998, esclusivamente quanto al procedimento da seguire in sede di impugnazione dei procedimenti disciplinari in questione, non può infatti considerarsi inapplicabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del predetto art. 33, nella parte in cui attribuiva indistintamente alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, non derivando la giurisdizione nella materia in questione dall'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2447 del 06/02/2006
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - momento determinante - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18126 del 13/09/2005Mutamento dello stato di fatto in epoca successiva alla proposizione della domanda - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Il principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche, in cui, avendo l'appaltatore adito il giudice ordinario per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che il riconoscimento del diritto alla revisione fosse intervenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda, quando ormai, ad avviso dell'amministrazione committente, si era radicata la giurisdizione del giudice amministrativo).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18126 del 13/09/2005
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 16574/2005Contratti stipulati fra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ. ) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorchè coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza.
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorchè coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16574 del 05/08/2005
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impugnazioni civili - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005Sentenze del giudice di pace - Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale - Mancata determinazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito - Riduzione del "petitum" in sede di precisazione delle conclusioni - Irrilevanza - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appellabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005
Qualora la domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale sia proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del "quantum", il valore della causa, in difetto di tempestiva contestazione, si presume rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e quindi pari ad euro 15.493,71, come previsto dall'art. 7 cod. proc. civ.. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, senza che assuma alcun rilievo la riduzione del "petitum" eventualmente operata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005
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Competenza civile - competenza per materia - imposte e tasse – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13534 del 23/06/2005Imposte automobilistiche - Competenza per materia del tribunale ex art. 9 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento - Competenza territoriale - Determinazione.
La materia delle cause relative a tributi - imposte automobilistiche - diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ostando l'art. 5 cod. proc. civ. all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rientra nella competenza del tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. e, specificamente, ai sensi dell'art. 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, è territorialmente competente il tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi l'ufficio tributario che ha liquidato la tassa controversa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13534 del 23/06/2005
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Competenza civile - determinazione della competenza - criterio – Cass. n. 11609/2005Novellazione dell'art. 38 cod. proc. civ. "ex lege" n. 353 del 1990 - Criterio della determinazione in base alle risultanze degli atti - Applicabilità nel regime previgente - Sussistenza - Fondamento - Desumibilità dall'art. 14 cod. proc. civ. - Fattispecie.
Già prima dell'introduzione ad opera della legge n. 353 del 1990 della regola, sancita nel terzo comma del novellato art. 38 cod. proc. civ., secondo cui le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, doveva ritenersi insito nel sistema processuale il principio per il quale il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa "senza un'apposita istruzione", secondo la regola stabilita dall'art. 14 cod. proc. civ. limitatamente alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, ma estensibile all'intero sistema (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto idonea a radicare la competenza per territorio inderogabile ex art. 25 cod. proc. civ. nei confronti del Ministero della Salute presso il Foro di Roma, quale foro costituente il "luogo in cui era sorta l'obbligazione" - da identificarsi, trattandosi di illeciti aquiliani, nel luogo di verificazione dell'evento dannoso e non in quello di tenuta della condotta commissiva od omissiva causativa del danno - la circostanza che una pluralità di attori, dando luogo a litisconsorzio facoltativo attivo, avessero convenuto il Ministero allegando di aver subito danni per effetto di emotrasfusioni presso ospedali di Roma o di aver assunto emoderivati acquistati presso farmacie romane, in mancanza di elementi per potersi ritenere che il luogo del contagio fosse stato diverso da Roma ed in assenza di allegazione da parte di alcuno degli attori di avere subito le trasfusioni o di avere assunto gli emoderivati nel luogo di propria residenza diverso da Roma).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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competenza civile - competenza per territorio - azioni possessorie – Cass. n. 5317/2005
Spoglio o turbativa realizzati mediante emissione di onde elettromagnetiche - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri. Sez. 2, Ordinanza n. 5317 del 10/03/2005
In tema di tutela possessoria, allorchè si è in presenza di un'azione posta in essere in un dato luogo ma sviluppante i suoi effetti in un vasto territorio, l'unico criterio idoneo ad individuare il luogo dove è avvenuto il fatto denunciato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, non è quello (o quelli) in cui si sono propagati gli effetti dannosi, ma esclusivamente quello nel quale è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato gli effetti dannosi denunciati, e pertanto, se lo spoglio o la turbativa sono realizzati mediante emissione di onde che vanno a sovrapporsi o ad interferire nel canale di irradiazione di onde elettromagnetiche da altri posseduto, il fatto lesivo del possesso altrui, si localizza nel luogo dove è sito l'impianto che emette le onde disturbatrici e, quindi, nel caso di segnale ritrasmesso, in base al luogo dell'impianto ripetitore ovvero dell'impianto di origine, a seconda che, in ragione della frequenza in concreto utilizzata o dalla distanza dall'impianto, si attribuisca all'uno o all'altro la causa dei suddetti disturbi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5317 del 10/03/2005
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Competenza civile - competenza per territorio - azioni possessorie – Cass. n. 5317/2005Spoglio o turbativa realizzati mediante emissione di onde elettromagnetiche - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
In tema di tutela possessoria, allorchè si è in presenza di un'azione posta in essere in un dato luogo ma sviluppante i suoi effetti in un vasto territorio, l'unico criterio idoneo ad individuare il luogo dove è avvenuto il fatto denunciato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, non è quello (o quelli) in cui si sono propagati gli effetti dannosi, ma esclusivamente quello nel quale è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato gli effetti dannosi denunciati, e pertanto, se lo spoglio o la turbativa sono realizzati mediante emissione di onde che vanno a sovrapporsi o ad interferire nel canale di irradiazione di onde elettromagnetiche da altri posseduto, il fatto lesivo del possesso altrui, si localizza nel luogo dove è sito l'impianto che emette le onde disturbatrici e, quindi, nel caso di segnale ritrasmesso, in base al luogo dell'impianto ripetitore ovvero dell'impianto di origine, a seconda che, in ragione della frequenza in concreto utilizzata o dalla distanza dall'impianto, si attribuisca all'uno o all'altro la causa dei suddetti disturbi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5317 del 10/03/2005
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Competenza per territorio - azioni possessorie – Cass. n. 5317/2005Spoglio o turbativa realizzati mediante emissione di onde elettromagnetiche - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
In tema di tutela possessoria, allorchè si è in presenza di un'azione posta in essere in un dato luogo ma sviluppante i suoi effetti in un vasto territorio, l'unico criterio idoneo ad individuare il luogo dove è avvenuto il fatto denunciato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, non è quello (o quelli) in cui si sono propagati gli effetti dannosi, ma esclusivamente quello nel quale è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato gli effetti dannosi denunciati, e pertanto, se lo spoglio o la turbativa sono realizzati mediante emissione di onde che vanno a sovrapporsi o ad interferire nel canale di irradiazione di onde elettromagnetiche da altri posseduto, il fatto lesivo del possesso altrui, si localizza nel luogo dove è sito l'impianto che emette le onde disturbatrici e, quindi, nel caso di segnale ritrasmesso, in base al luogo dell'impianto ripetitore ovvero dell'impianto di origine, a seconda che, in ragione della frequenza in concreto utilizzata o dalla distanza dall'impianto, si attribuisca all'uno o all'altro la causa dei suddetti disturbi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5317 del 10/03/2005
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - momento determinante - "ius superveniens" – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4820 del 07/03/2005Giudice privo di giurisdizione al momento della proposizione della domanda - Mutamento dello stato di diritto o di fatto sopravvenuto in corso di causa - Rilevanza - Art. 5 cod. proc. civ. - Carattere ostativo - Esclusione.
Il principio espresso dall'art. 5 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4820 del 07/03/2005
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Arbitrato - competenza - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13516 del 21/07/2004Procedimento arbitrale iniziato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994 - Connessione con causa pendente dinanzi al giudice ordinario - "Potestas iudicandi" degli arbitri - Configurabilità - Pendenza della causa dinanzi al giudice ordinario già anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 25 del 1994 - "Vis attractiva" del giudice ordinario - Configurabilità - Esclusione.
Il procedimento arbitrale iniziato dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 25 è soggetto al disposto dell'art. 819 - bis cod. proc. civ., alla stregua del quale la "competenza" degli arbitri (termine adottato dal legislatore in senso atecnico, per designare il potere di giudicare attribuito agli arbitri dall'apposita convenzione) non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice; tale regola - come si desume, "a fortiori", dall'art. 27 della legge n. 25 del 1994, che esclude dall'ambito applicativo dell'art. 819 - bis cod. proc. civ. solo i procedimenti arbitrali ormai esauriti - si applica anche quando la causa pendente dinanzi al giudice ordinario sia stata promossa prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 25 del 1994, allorché operava l'opposta regola della "vis attractiva" del giudizio ordinario rispetto al procedimento arbitrale, essendo d'altra parte da escludere che l'art. 5 cod. proc. civ. possa essere in tal caso utilmente richiamato per configurare una cristallizzazione di detta "vis attractiva", atteso che il citato art. 5 disciplina il momento determinante della (giurisdizione e della) competenza, quest'ultima intesa in senso proprio come complesso di criteri attinenti alla ripartizione tra i vari giudici della funzione giurisdizione, e per ciò non spiega effetto là dove, come nella specie, rilevi la (diversa) questione (di merito) concernente la "potestas iudicandi" degli arbitri, la cui cognizione ha fonte pattizia ed è radicata nell'autonomia privata.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13516 del 21/07/2004
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Giurisdizione civile - straniero- criteri di collegamento - controversie relative a successioni ereditarie - rinunzia all'eredità successiva all'inizio di un giudizio divisorio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2989 del 28/09/1968Determinazione della giurisdizione - efficacia - originaria mancanza nel rinunciante della titolarità di diritti ereditari - domanda di divisione di beni di una successione apertasi all'estero - eccezione di cittadinanza straniera del de cuius - proposizione della domanda anche nei confronti del cittadino italiano rinunciante all'eredità - criterio di collegamento - insussistenza.*
La rinunzia all'eredità successiva all'inizio del giudizio divisorio non può essere considerata, come fatto sopravvenuto, ininfluente, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ.,sulla Determinazione della giurisdizione e della Competenza, perche essa, facendo venir meno nel chiamato la titolarità dei diritti eredità, ha effetto retroattivo alla data della apertura della successione, si che questo va considerato come soggetto che non ha mai assunto la qualità di parte in rapporti derivanti dalla successione. Ai fini, pertanto,della affermazione della competenza-giurisdizionale del giudice italiano a conoscere di una domanda di divisione dei beni caduti in una successione apertasi all'estero se venga eccepita la cittadinanza straniera del de cuius, non vale invocare come criterio di collegamento la circostanza che la domanda era diretta anche nei confronti di un cittadino italiano, se questo ha dichiarato di rinunciare ai diritti erri a lui spettanti.*
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2989 del 28/09/1968
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