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346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.

2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.


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