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345 Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

Art. 345 Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Articolo vigente     |red

Art. 345 Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

Art. 345 articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83

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Art. 345 Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.


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