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327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito)Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale

1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.

2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.


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