Skip to main content

312 Ripartizione dell'attivo - Dlgs 14/2019 -Art. 212 (Ripartizione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 312 Ripartizione dell'attivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 212 (Ripartizione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 312 Ripartizione dell'attivo

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.

2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.

4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.


Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello